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Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 (BUR n. 33/1998)
Acquisizione della Delta Po Spa
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 (BUR n. 33/1998) - Testo vigente”
ACQUISIZIONE DELLA DELTA PO SPA (1)
Art. 1 - Acquisizione della Delta Po spa.
1. Nell’ambito dell’attuazione a livello regionale della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e, al fine di assicurare l’alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare la società Delta Po spa, al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.
Art. 2 - Ricapitalizzazione.
1. Al fine di favorire la prosecuzione e il rilancio dell’attività della Delta Po spa, il nuovo gruppo societario dovrà procedere alla sottoscrizione di nuove quote azionarie fino ad un ammontare massimo di 6 miliardi di lire.
Art. 3 - Partecipazione degli Enti locali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere quote azionarie della Delta Po spa agli Enti locali interessati al sistema acquedottistico del Basso Veneto ovvero a loro aziende speciali o consortili, stipulando allo scopo specifiche convenzioni.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. All’onere di lire 40 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui disposta per l’anno 1998 dall’articolo 14 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (
2) (capitolo n. 9610 dello stato di previsione entrata).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998 è istituito il capitolo n. 50060 denominato “Partecipazione della Regione alla società per azioni Delta Po” con lo stanziamento di lire 40 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999.
4. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 4.200.000.000 a partire dall’esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
Note
(
1) La Società ha poi mutato denominazione ridenominandosi “Veneto Acque SpA”
(
2) La
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 è stata abrogata dall’articolo 1, comma 1 della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 (BUR n. 33/1998) - Testo storico”
ACQUISIZIONE DELLA DELTA PO SPA
Art. 1 - Acquisizione della Delta Po spa.
1. Nell’ambito dell’attuazione a livello regionale della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” e, al fine di assicurare l’alimentazione idropotabile costante e di qualità ai territori del Basso Veneto, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare la società Delta Po spa, al prezzo complessivo di lire 34 miliardi.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.
Art. 2 - Ricapitalizzazione.
1. Al fine di favorire la prosecuzione e il rilancio dell’attività della Delta Po spa, il nuovo gruppo societario dovrà procedere alla sottoscrizione di nuove quote azionarie fino ad un ammontare massimo di 6 miliardi di lire.
Art. 3 - Partecipazione degli Enti locali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere quote azionarie della Delta Po spa agli Enti locali interessati al sistema acquedottistico del Basso Veneto ovvero a loro aziende speciali o consortili, stipulando allo scopo specifiche convenzioni.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. All’onere di lire 40 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell’autorizzazione alla contrazione di mutui disposta per l’anno 1998 dall’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 (capitolo n. 9610 dello stato di previsione entrata).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998 è istituito il capitolo n. 50060 denominato “Partecipazione della Regione alla società per azioni Delta Po” con lo stanziamento di lire 40 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1998, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999.
4. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 4.200.000.000 a partire dall’esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
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