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Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999)
Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio
Sommario
“Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI. REGIME TRANSITORIO. (1)
Articolo 1
1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell’
articolo 69 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l’induzione magnetica non superino i valori previsti nell’
articolo 4 della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 μT (micro Tesla).
2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della stessa e all’effettuazione dei controlli.
4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 382/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile oltre che non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999) - Testo storico”
S O M M A R I O
PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI. REGIME TRANSITORIO.
Articolo 1
1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell’articolo 69 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l’induzione magnetica non superino i valori previsti nell’articolo 4 della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 μT (micro Tesla).
2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della stessa e all’effettuazione dei controlli.
4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
5. É abrogato il comma 5 dell’articolo 69 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO