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Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (BUR n. 73/2001)

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (BUR n. 73/2001)

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) (1)

CAPO I - Oggetto - composizione - funzionamento

Art. 1 – Oggetto.
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni” e n. 53 del 28 aprile 1999 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni,” la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.
Art. 2 – Natura.
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità. ( 2)
Art. 3 - Composizione e durata.
1. Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro ( 3) membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
2. I quattro ( 4) membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall’elezione. ( 5)
5. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato. ( 6)
6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 . ( 7)
8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato. ( 8)
Art. 4 – Incompatibilità.
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
b) membro del governo nazionale;
c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane; ( 9)
f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, socio o dipendente con funzioni direttive ( 10) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
Art. 5 - Decadenza.
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del provvedimento di decadenza;
b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.
2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all’interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.
3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.
Art. 6 - Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente dall'interessato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.
Art. 7 - Funzioni del Presidente.
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.
Art. 8 - Organizzazione dei lavori.
1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.
Art. 9 - Indennità di funzione e rimborsi.
1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell’ articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l’indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti. ( 11)
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall’ articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

CAPO II - Funzioni

Art. 10 - Funzioni.
1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art. 11 - Funzioni proprie.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” e successive modificazioni;
o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
p) vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.
Art. 12 - Funzioni delegate.
1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione all’accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ai precedenti accordi quadro. ( 12)
2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:
a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;
d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.
Art. 13 - Modalità di conferimento delle deleghe.
1. Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all’articolo 2 adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. ( 13)
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nell’esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 14 - Programmazione delle attività.
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa , ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. ( 14)
2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo , nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

CAPO III - Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

Art. 15 - Dotazione organica.
1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.
2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere:
a) assegnato personale di ruolo della Regione;
b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici. ( 15)
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità. ( 16)
5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2. ( 17)
6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 16 – Finanziamento.
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.
Art. 17 - Gestione economica e finanziaria.
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

CAPO IV - Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l’attività di informazione della Giunta regionale” iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione “Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”, con lo stanziamento di lire 415 milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è determinato ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 18)
Art. 19 – Abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 “Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo”.
Art. 20 – Norma transitoria.
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 .



Note

( 1) L’art. 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , ha modificato, dettando le relative disposizioni transitorie, gli articoli 2, 3, 14 e 15 della presente legge con decorrenza differita (comma 6). Per una migliore comprensione si riporta il testo dell’articolo: “Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme transitorie.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , dopo le parole “è istituito” sono aggiunte le seguenti parole: “presso il Consiglio regionale”.
2. All’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, sono sostituite dalle parole “Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, ;
b) al comma 2, le parole “I sei membri” sono sostituite dalle parole “I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole “il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite dalle parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
b) al comma 4 le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del Comitato può modificare la dotazione organica della struttura operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini” comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la struttura e il personale assegnato al Corecom.”.
( 2) Comma così modificato da articolo 11 comma 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole “è istituito” le parole “presso il Consiglio regionale”.
( 3) Il numero dei componenti, inizialmente previsto in sei, è stato così modificato dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 4) Il numero dei componenti, inizialmente previsto in sei, è stato così modificato dalla lett. b) del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 5) Comma così modificato da articolo 11 comma 2 lett. c) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato” con le parole “il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”.
( 6) Comma così modificato da articolo 11 comma 2 lett. d) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “il Presidente della Giunta regionale” con le parole “il Presidente del Consiglio regionale”.
( 7) Comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
L’art. 10 comma 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 detta disposizioni di deroga, limitatamente all’ottava legislatura, stabilendo che i componenti in carica sono rieleggibili.
( 8) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
( 9) Lettera sostituita da comma 1 art. 2 legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
( 10) Lettera così modificata da comma 2 art. 2 legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 . che ha aggiunto dopo le parole “socio o dipendente” le parole “con funzioni direttive”.
( 11) Comma sostituito da comma 1 art. 101 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 12) Comma sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
( 13) Comma sostituito da comma 1 art. 100 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 14) Comma così modificato da articolo 11 comma 3 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale” con le parole “il Comitato presenta al Consiglio regionale”.
( 15) Comma così modificato da articolo 11 comma 4 lett. a) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e” con le parole “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
( 16) Comma così modificato da articolo 11 comma 4 lett. b) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “sono emanate dalla Giunta regionale” con le parole “sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”. In precedenza Comma modificato da art. 4 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.
( 17) Comma così modificato da articolo 11 comma 4 lett. c) della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha sostituito le parole “previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato” con le parole “previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
( 18) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (BUR n. 73/2001)

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)


CAPO I - Oggetto - composizione - funzionamento

Art. 1 – Oggetto.
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni” e n. 53 del 28 aprile 1999 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni,” la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.
Art. 2 – Natura.
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
Art. 3 - Composizione e durata.
1. Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
2. I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall’elezione.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.
6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.
8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.
10. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d’età.
Art. 4 – Incompatibilità.
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
b) membro del governo nazionale;
c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
Art. 5 - Decadenza.
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del provvedimento di decadenza;
b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.
2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all’interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.
3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.
Art. 6 - Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente dall'interessato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.
Art. 7 - Funzioni del Presidente.
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.
Art. 8 - Organizzazione dei lavori.
1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.
Art. 9 - Indennità di funzione e rimborsi.
1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell’articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l’indennità di funzione prevista per il Presidente.
3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .

CAPO II - Funzioni

Art. 10 - Funzioni.
1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art. 11 - Funzioni proprie.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” e successive modificazioni;
o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
p) vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.
Art. 12 - Funzioni delegate.
1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.
2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:
a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d’attività;
d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti;
v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.
Art. 13 - Modalità di conferimento delle deleghe.
1. Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nell’esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 14 - Programmazione delle attività.
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa , ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo , nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

CAPO III - Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

Art. 15 - Dotazione organica.
1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.
2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere:
a) assegnato personale di ruolo della Regione;
b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, possono essere emanate con un apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità.
5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.
6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 16 – Finanziamento.
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.
Art. 17 - Gestione economica e finanziaria.
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

CAPO IV - Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l’attività di informazione della Giunta regionale” iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione “Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”, con lo stanziamento di lire 415 milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è determinato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 19 – Abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 “Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo”.
Art. 20 – Norma transitoria.
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 .
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