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Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002)
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali e successive modificazioni e integrazioni'
Sommario
“Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002) (Novellazione)
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, N. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002) (Novellazione)
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Sommario
“Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 (BUR n. 65/2002) (Novellazione)
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, N. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Art. 1 - Integrazione e modificazioni dell’articolo 15 e dell’articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 .
1. All’articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , come sostituito dall’articolo 4 della
legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 , sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.
2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.
2 quater. Nell’occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale".".
2. All’articolo 26, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge“ sono sostituite dalle parole: “agli articoli 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge”.
"2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.
2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.
2 quater. Nell’occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale".".
2. All’articolo 26, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge“ sono sostituite dalle parole: “agli articoli 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge”.
Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI