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Legge regionale 30 giugno 2006, n. 9 (BUR n. 60/2006)

Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Italia Cina.

Legge regionale 30 giugno 2006, n. 9 (BUR n. 60/2006)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA


Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.
1. La Regione del Veneto aderisce, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Italia Cina, in seguito denominata Fondazione, al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche con le province e le città della Repubblica Popolare Cinese.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.
Art. 2 - Rappresentanti della Regione del Veneto nella Fondazione.
1. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3 - Contributi alla Fondazione.
1. La Regione provvede, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Fondazione, a conferire al fondo di dotazione della Fondazione, la somma di euro 5.000,00, nonché a versare al fondo di gestione della Fondazione un contributo triennale, pari a euro 30.000,00 all’anno.
2. La competente struttura regionale liquida gli importi di cui al comma 1, previa deliberazione del consiglio d’amministrazione della Fondazione, che recepisce la partecipazione della Regione in qualità di socio fondatore.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 5.000,00 per l’esercizio 2006, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006 e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” (funzione obiettivo F0003 “Solidarietà internazionale”, area omogenea A0005 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”), per competenza e cassa nell’esercizio 2006.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” (funzione obiettivo F0003 “Solidarietà internazionale”, area omogenea A0005 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”) per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione i rappresentanti della Regione di cui all’articolo 2 sono designati, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 30 giugno 2006, n. 9 (BUR n. 60/2006) – Testo storico

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA FONDAZIONE ITALIA CINA


Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.
1. La Regione del Veneto aderisce, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Italia Cina, in seguito denominata Fondazione, al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche con le province e le città della Repubblica Popolare Cinese.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.
Art. 2 - Rappresentanti della Regione del Veneto nella Fondazione.
1. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3 - Contributi alla Fondazione.
1. La Regione provvede, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Fondazione, a conferire al fondo di dotazione della Fondazione, la somma di euro 5.000,00, nonché a versare al fondo di gestione della Fondazione un contributo triennale, pari a euro 30.000,00 all’anno.
2. La competente struttura regionale liquida gli importi di cui al comma 1, previa deliberazione del consiglio d’amministrazione della Fondazione, che recepisce la partecipazione della Regione in qualità di socio fondatore.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 5.000,00 per l’esercizio 2006, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006 e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” (funzione obiettivo F0003 “Solidarietà internazionale”, area omogenea A0005 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”), per competenza e cassa nell’esercizio 2006.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento dell’upb di nuova istituzione “Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale” (funzione obiettivo F0003 “Solidarietà internazionale”, area omogenea A0005 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”) per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
Art. 5 - Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione i rappresentanti della Regione di cui all’articolo 2 sono designati, in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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