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Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012)

Autonomia del consiglio regionale.

Sommario: Legge Regionale 53/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012)

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE (1) (2)

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 - Autonomia.
1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale del Veneto.
2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.
3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’ articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.
Art. 2 - Ambito dell’autonomia.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L’amministrazione e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell’Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente. ( 3)
Art. 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio.
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.
3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
Art. 4 - Relazioni istituzionali.
1. Il Consiglio regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.

TITOLO II - Autonomia di bilancio e contabile

Art. 5 - Autonomia di bilancio.
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
Art. 6 - Procedura di approvazione del bilancio.
1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento.
4. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.
5. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione all’inizio dell’esercizio finanziario.
6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.
Art. 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell’articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 8 - Autonomia contabile e gestionale.
1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III - Patrimonio

Art. 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale.
1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell’allegato A alla presente legge.
2. L’allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. Nelle sedi di cui all’allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall’Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all’allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall’Ufficio di presidenza

TITOLO IV - Autonomia funzionale e organizzativa

CAPO I - Distinzione delle competenze tra l’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale e la dirigenza.

Art. 10 - Competenze dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione di:
a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
b) direttive per la gestione e di un programma operativo.
2. L’Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.
3. L’Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.
5. All’Ufficio di presidenza spettano:
a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;
b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;
d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;
e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;
f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;
g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;
h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;
i) l’adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 11 - Competenze dei dirigenti. (4)
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

CAPO II - Principi di funzionamento e organizzazione

Art. 12 - Principi di funzionamento.
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:
a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L’esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.
Art. 13 - Principi di organizzazione.
1. L’organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:
a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all’esercizio delle potestà legislative attribuite dall’articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obbiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.
2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.
Art. 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità.
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.
4. Il Consiglio regionale, nell’organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.

TITOLO V – Organizzazione (5)

CAPO I - Articolazioni organizzative

Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale.
1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’ articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.
Art. 16 - Segretario generale.
1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’ articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 , recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario generale.
1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l’esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all’ articolo 10, assicura l’unitarietà dell’attività amministrativa.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall’Ufficio di presidenza.
3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all’Ufficio di presidenza individuate all’articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:
a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza;
b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell’ambito del sistema di valutazione di cui all’ articolo 36.
Art. 18 - Servizi consiliari.
1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’ articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.
Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi.
1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.
2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all’ufficio, esercitano le seguenti funzioni:
a) formulano le proposte per l’elaborazione degli atti di competenza dell’Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all’Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l’attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;
b) propongono all’Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;
c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza.
Art. 20 - Vicesegretario generale.
1. L’Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all’articolo 18 un vicesegretario generale.
2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.
3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell’Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell’amministrazione.
4. Il vicesegretario generale cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l’Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.
Art. 21 - Sostituzione del Segretario generale.
1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.
2. L’Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’ articolo 34, comma 3.
Art. 22 - Comitato di direzione.
1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell’Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.
Art. 23 - Uffici.
1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall’ articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall’Ufficio di presidenza.
2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.
Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali.
1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.
2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.
Art. 25 - Unità operative.
1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.
2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:
a) unità operative organiche;
b) unità operative semplici.
3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.
4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.
6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 26 - Unità di staff.
1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.
2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:
a) unità di staff di alta specializzazione;
b) unità di staff di supporto.
3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.
4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione.
1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:
a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;
b) l’informazione ai mezzi di comunicazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;
b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
c) promuovere l’immagine del Consiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell’ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall’Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.
5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.
6. L’incarico di responsabile della struttura è conferito dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall’esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale. L’incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30.
7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall’Ufficio di presidenza.
8. In prima applicazione della presente legge, l’Ufficio stampa istituito ai sensi dell’ articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - Osservatori.
1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:
a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.
2. L’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l’attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all’articolo 23, comma 2 e all’articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.
3. L’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:
a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l’implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;
b) l’analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.
5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
6. L’Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.
7. L’istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l’attivazione di nuove strutture amministrative; spetta all’Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.
8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l’Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.

CAPO II - Principi per la gestione delle risorse umane

Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale. (6)
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.
Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale.
1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.
2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato.
1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all’otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’ articolo 15 sono affidati tenendo conto:
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.
Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali.
1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
Art. 34 - Trattamento economico dei dirigenti.
1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l’area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all’ articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l’incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall’Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 35 - Sostituzione dei dirigenti.
1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.
2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative.
Art. 36 - Valutazione del personale.
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
Art. 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale.
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’ articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’ articolo 56, comma 15.
Art. 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell’uso di autoveicoli e natanti.
1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all’esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:
a) addetto ai servizi di aula;
b) addetto alla stamperia;
c) autista;
d) centralinista;
e) motoscafista;
f) operaio;
g) usciere.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.
3. L’uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

CAPO III - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Art. 39 - Relazioni sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.
Art. 40 - Rapporti di lavoro.
1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.
Art. 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale.
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.
Art. 42 - Attività extraimpiego del personale.
1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché dell’articolo 2105 del Codice civile.
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all’articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall’Ufficio di presidenza.

TITOLO VI - Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

CAPO I - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

Art. 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest’ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l’esercizio delle relative funzioni.
5. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l’incarico. ( 7)
6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.
7. Nell’ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.

CAPO II - Segreterie degli organi consiliari (8)

Art. 44 - Segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
2. Alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 45 - Segreteria del portavoce dell’opposizione.
1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell’opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell’opposizione, quale unità di supporto per l’esercizio delle relative funzioni istituzionali.
2. All’unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall’Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.
3. L’incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell’incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.

CAPO III - Segreterie dei gruppi consiliari

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari. (9) (10) (11)
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre. ( 12)
4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi. ( 13)
5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3. ( 14)
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3. ( 15)
7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO IV - Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

Art. 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi.
1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell’Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell’opposizione, è determinata obbligatoriamente dall’Ufficio di presidenza all’inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell’allegato B.
Art. 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi.
1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell’articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell’articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
Art. 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi.
1. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.
2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell’opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell’opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all’ articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore, dell’organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell’Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell’opposizione all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
3. L’incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell’Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l’assunzione.
5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell’Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza.
6. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
7. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari. (16) (17) (18)
1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’ articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all’Ufficio di presidenza e da questo nominato. ( 19)
2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012. Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato. ( 20)
3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all’80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e ( 21) importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i primi tre consiglieri ( 22) . ( 23)
4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.
5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’ articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, ( 24) termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.
7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all’articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese. ( 25)
7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell’articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall’Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall’Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell’articolo 51, comma 3. ( 26)
7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all’articolo 47, comma 2, l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità dell’eccedenza, provvede all’individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell’ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari. ( 27)
7 quater. Nel caso si determini un’eccedenza del limite di cui all’articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter. ( 28)
8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l’incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. ( 29)
8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell’articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto. ( 30)
8 ter. Fermi restando i limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, nonché i vincoli di legge, il gruppo consiliare può rimettere nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento dei propri rapporti di lavoro di cui al presente articolo, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese. ( 31)
8 quater. Il costo del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari per il periodo di assenza per congedo di maternità e congedo di paternità come definiti dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” non è conteggiato nei limiti di spesa determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 e del comma 2 del presente articolo, fermi restando i limiti di spesa in materia di personale stabiliti dalla legge. ( 32)
9. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.
11. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
12. Il Consiglio regionale garantisce l’aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.
Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.
1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell’ articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.
3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.
Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari. (33)
1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’ articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione di cui all’ articolo 45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale. Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all’ articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 43. ( 34)
4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 dell’importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro. ( 35)
4 ter. Per i gruppi consiliari composti da 4 e da 5 consiglieri il trattamento economico di cui al comma 4 dell’articolo 53 del responsabile del gruppo consiliare individuato fra personale proveniente da ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, può essere ridefinito, su richiesta del Presidente del gruppo e con corrispondente riduzione dell’orario di lavoro, nella sola misura necessaria, e comunque non inferiore all’80 per cento, a consentire il pieno utilizzo della quota di risorse di spesa di personale assegnata per il personale a tempo determinato e ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B. ( 36)
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.
7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell’ articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.
Art. 54 - Poteri disciplinari.
1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.

TITOLO VII - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 55 - Primo esercizio finanziario.
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’ articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.
Art. 56 - Prima attuazione dell’assetto organizzativo.
1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell’Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.
2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C.
3. I servizi consiliari di cui all’ articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.
5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.
6. Nelle more dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l’incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.
7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall’Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.
9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.
11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.
12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.
13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.
14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
15. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell’ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.
16. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.
Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
Art. 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’ articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.
5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:
a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall’ articolo 53 della presente legge;
b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all’articolo 53 della presente legge.
6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.
Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.
1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.
4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.
5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.
6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.
7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.
8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.
9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.
10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale. ( 37)
Art. 60 - Rinvii.
1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all’ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l’Ufficio di presidenza e le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , “Istituzione del Difensore civico”.
omissis ( 38)
Art. 62 - Norma di abrogazione.
1. Sono o restano abrogati:
a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione”:
  1. 1) l’articolo 52;
  2. 2) l’articolo 178 ad esclusione della tabella B;
  3. 3) gli articoli 179, 180;

b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”:
  1. 1) i commi da 1 a 10 bis e l’ultimo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8;

c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico”:
  1. 1) il comma 2 bis dell’articolo 14;

d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”:
  1. 1) l’ articolo 59.

2. Nelle more della attivazione dell’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all’ articolo 28 della presente legge, l’Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall’Ufficio di presidenza.
Art. 63 - Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
COREVE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
















ALLEGATI
A - B - C



ALLEGATO A (ARTICOLO 9)

PATRIMONIO DELLA REGIONE DEL VENETO IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321, Venezia

Palazzo Torres Rossini, Via XXII marzo, San Marco 2233, Venezia

Sede di Bacino Orseolo, Campo San Gallo, San Marco 1122, Venezia

ALLEGATO B


TABELLA 1 (ARTICOLI 43, 44, E 45)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITA’ DI SUPPORTO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL PORTAVOCE DELL’OPPOSIZIONE
Unità di supporto
Capo gabinetto
Responsabile Segreterie componenti UP
e responsabile Portavoce opposizione
(inq. economico cat. D3 p.o. fascia più alta)
Vicario Capo Gabinetto,
(inq. economico cat. D1 p.o. fascia più alta)
C1
B3
Totali
Gabinetto del Presidente
1

1
2
1
5
Vicepresidente vicario
-
1

1
1
3
Vicepresidente
-
1

1
1
3
Consigliere Segretario 1
-
1

-
1
2
Consigliere Segretario 2
-
1

-
1
2
Portavoce dell’opposizione
-
1

-
1
2
Totali
1
5
1
4
6
17

Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell’Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3 ( 39)

ALLEGATO B

TABELLA 2
omissis ( 40)
ALLEGATO B

TABELLA 3
omissis ( 41)
ALLEGATO B

TABELLA 4 (ARTICOLO 47) ( 42)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI
A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA

numero consiglieri componenti il gruppo
dirigente
D3
D1
C1
B3
totali
da 1 a 2
1


1
1
3
da 3
1

1
1
1
4
da 4 a 5
1
1
1
2
1
6
da 6 a 7
1
1
2
4
1
9
da 8 a 10
1
2
2
4
1
10
da 11 a 14
2
3
3
4
1
13
da 15 a 20
2
3
3
6
3
17
oltre 20
2
4
3
7
3
19

ALLEGATO C

TABELLA 1 (ARTICOLI 10 E 56)
DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE

Consiglio
Organismi di garanzia
Totale
Dirigenti
18
2
20
D3
13
3
16
D1
41
5
46
C
73
5
78
B3
41
3
44
B1
17
1
18
Totale
203
19
222

TABELLA 2 (ARTICOLO 59)
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Fondo per il personale non dirigenziale

€ 2.745.000,00
duemilionisettecentoquarantacinquemila/00

Fondo per il personale dirigenziale

€ 1.185.000,00
unmilionecentottantacinquemila/00




Note

( 1) Vedi le modifiche apportate agli artt. 47, 51 e 53 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
( 2) Vedi per tutti i riferimenti al regolamento interno di amministrazione e organizzazione il regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 .
( 3) Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è stato approvato dal Consiglio regionale, emanato dal Presidente della Regione e pubblicato nel BUR n. 25 del 22 febbraio 2022, come regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"; entra in vigore a decorrere dal 9 marzo 2022.
( 4) Vedi anche quanto previsto dall’art. 13 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 , che dispone come per i procedimenti disciplinari riguardanti il personale dirigenziale e non dirigenziale “gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.” e che “Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.”
( 5) In materia di procedimenti disciplinari vedi quanto disposto dall’articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ai sensi del quale “Art. 13 - Procedimenti disciplinari.
1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
( 6) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 recante: “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”.
( 7) Comma modificato da comma 1 art. 99 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole: “in possesso della qualifica dirigenziale”.”
( 8) Ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (comma 1) la Regione del Veneto attua quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di continuità economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati presso le unità organizzative e di supporto di diretta collaborazione rispettivamente della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle commissioni consiliari e del Portavoce dell’opposizione e (comma 2) dispone che sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data dell’entrata in vigore della legge (3 aprile 2014).
( 9) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale, dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale il comma 3 dell’articolo 47 è così sostituito:
“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte assegnata con le seguenti modalità:
1) ai gruppi composti da uno e da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53;
2) ai gruppi composti da almeno tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.”.
( 10) Vedi con riferimento ai commi 3, 5 e 6 le rispettive modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
( 11) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3 dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.”.
( 12) Comma così sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.
( 13) A valere per la XI^ legislatura il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3 dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.”.
( 14) Testo così modificato dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale la soppressione delle parole “e della tabella 2 dell’allegato B”.
( 15) Testo così modificato dal comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI Legislatura regionale la soppressione delle parole “e della tabella 3 dell’allegato B”.
( 16) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale, dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale il comma 3 dell’articolo 51 è così sostituito:
“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al 60 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53, ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale ed i primi tre consiglieri.”.
( 17) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 dispone: “2. In via transitoria per la corrente legislatura, nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi, la spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e del comma 3 dell’articolo 51 è rideterminata solo per i gruppi modificati e di nuova istituzione secondo criteri stabiliti all’uopo dall’Ufficio di presidenza, fermo restando l’ammontare della spesa precedentemente assegnata complessivamente agli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.”.
( 18) Vedi con riferimento ai commi 1, 3, 7 e 7 bis, le rispettive modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 e con decorrenza di effetti dalla XI legislatura. Nelle note è riportato il testo vigente fino alla XI legislatura.
( 19) Testo così modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 che ha disposto con decorrenza di effetti dalla XI legislatura la soppressione delle parole “nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell’organico previsto,”.
( 20) Comma modificato da comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che ha aggiunto in fine il seguente periodo: “Fatto salvo il limite di spesa per il personale a tempo determinato vigente per il Consiglio regionale, il limite di spesa per il personale a tempo determinato di cui al presente comma è adeguato in misura corrispondente agli incrementi contrattuali relativi al trattamento economico previsto dall’articolo 53, comma 4 per i responsabili dei gruppi consiliari assunti con contratto a tempo determinato.”. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 dispone che: “2. La previsione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , come inserito dal comma 1 del presente articolo, opera per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.” (ovvero solo per la XI^ legislatura regionale).
( 21) Comma modificato da comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che dopo le parole: “ai restanti gruppi” ha aggiunto le seguenti: “la quota spettante per i gruppi da tre consiglieri e”.
( 22) Comma modificato da comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 che ha sostituito le parole: “consiglieri componenti la Giunta” con le parole: “primi tre consiglieri”.
( 23) Comma era stato sostituito dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale”.
( 24) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che ha aggiunto le parole “, fatto salvo quanto previsto al comma 8,”.
( 25) Comma così sostituito dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
“7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all’articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all’articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell’ordine:
a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell’articolo 52.”.
( 26) Comma così sostituito dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. Il testo precedente così disponeva:
“7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 52.”.
( 27) Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
( 28) Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti della XI legislatura regionale.
( 29) Comma così sostituito dal comma 2 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
( 30) Comma aggiunto dal comma 3 art. 5 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
( 31) Comma inserito da comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2021.
( 32) Comma inserito da comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2021.
( 33) Vedi con riferimento al comma 4 nella rispettiva nota, la modifica apportata al presente articolo dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 , con decorrenza di effetti dalla XI legislatura.
( 34) Comma modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che alla fine aggiunge la seguente frase: “Al responsabile del gruppo consiliare con incarico formale di coordinamento funzionale di almeno tre gruppi o di almeno due gruppi a cui aderisce un minimo di 20 consiglieri, costituitisi in intergruppo ai sensi dei rispettivi regolamenti interni di cui all’articolo 23 del regolamento del Consiglio regionale può essere attribuito, su richiesta del Presidente dell’intergruppo, il trattamento economico pari a quello previsto dal comma 6 dell’articolo 43.”.
( 35) Comma aggiunto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale.
( 36) Comma aggiunto da comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 . Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 dispone che: “2. Le disposizioni di cui al comma 4 ter dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 , come inserito dal comma 1 del presente articolo, operano per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non si applicano ai rapporti di lavoro del responsabile di gruppo consiliare il cui contratto risulta già sottoscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
( 37) Vedi ora, a modifica, quanto disposto dall’articolo 8 comma 4 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 ai sensi del quale deve intendersi, con riferimento al computo del tetto di spesa in capo al Consiglio regionale per personale a tempo determinato, “fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e i competitività economica” convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.”.
( 38) Articolo abrogato da lett. l) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 , con decorrenza di effetti dalla X legislatura regionale.
L’articolo abrogato è il seguente: “Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , “Istituzione del Difensore civico”.
1. All’ articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico”.
2. La struttura della segreteria dell’Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell’attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.”.


( 39) Tabella modificata da comma 1 art. 102 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che alla fine ha aggiunto la seguente frase: “Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell’Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3”.
( 40) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell’allegato B con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 2 dell’allegato B così disponeva:
“TABELLA 2 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA NONA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3”
( 41) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 26 ha disposto la abrogazione delle tabelle 2 e 3 dell’allegato B con decorrenza di effetti dalla XI legislatura regionale. La tabella 3 dell’allegato B così disponeva:
“TABELLA 3 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITA’ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE
1 dirigente
1 unità di personale categoria C1
1 unità di personale categoria B3”
( 42) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 per effetto del comma 1 dell’articolo 7 della medesima legge regionale, dispone che a decorrere dalla XII legislatura regionale la tabella 4 di cui all’allegato B è così sostituita:
“Tabella 4 (articolo 47)
Dotazione organica delle unità di supporto dei gruppi consiliari


SOMMARIO
numero consiglieri componenti il gruppo
Responsabile (art. 51, comma 1)
D1
C1
B1
totali
da 1 a 2
1

1

2
da 3
1

1
1
3
da 4 a 5
1
2
2
1
6
da 6 a 7
1
3
4
1
9
da 8 a 10
1
4
4
1
10
da 11 a 14
2
6
4
1
13
da 15 a 20
2
6
6
3
17
oltre 20
2
7
7
3
19
Sommario: Legge Regionale 53/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (BUR n. 110/2012) - Testo storico

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 - Autonomia.
1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale del Veneto.
2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.
3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.
Art. 2 - Ambito dell’autonomia.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L’amministrazione e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell’Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio.
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.
3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
Art. 4 - Relazioni istituzionali.
1. Il Consiglio regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.

TITOLO II - Autonomia di bilancio e contabile

Art. 5 - Autonomia di bilancio.
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
Art. 6 - Procedura di approvazione del bilancio.
1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento.
4. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.
5. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione all’inizio dell’esercizio finanziario.
6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.
Art. 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell’articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 8 - Autonomia contabile e gestionale.
1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III - Patrimonio

Art. 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale.
1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell’allegato A alla presente legge.
2. L’allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. Nelle sedi di cui all’allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall’Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all’allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall’Ufficio di presidenza

TITOLO IV - Autonomia funzionale e organizzativa

CAPO I - Distinzione delle competenze tra l’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale e la dirigenza.

Art. 10 - Competenze dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione di:
a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
b) direttive per la gestione e di un programma operativo.
2. L’Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.
3. L’Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.
5. All’Ufficio di presidenza spettano:
a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;
b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;
d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;
e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;
f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;
g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;
h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;
i) l’adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 11 - Competenze dei dirigenti.
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

CAPO II - Principi di funzionamento e organizzazione

Art. 12 - Principi di funzionamento.
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:
a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L’esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.
Art. 13 - Principi di organizzazione.
1. L’organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:
a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all’esercizio delle potestà legislative attribuite dall’articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obbiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.
2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.
Art. 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità.
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.
4. Il Consiglio regionale, nell’organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.

TITOLO V - Organizzazione

CAPO I - Articolazioni organizzative

Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale.
1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.
Art. 16 - Segretario generale.
1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 , recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario generale.
1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l’esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all’articolo 10, assicura l’unitarietà dell’attività amministrativa.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall’Ufficio di presidenza.
3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all’Ufficio di presidenza individuate all’articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:
a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza;
b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell’ambito del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 18 - Servizi consiliari.
1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.
Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi.
1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.
2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all’ufficio, esercitano le seguenti funzioni:
a) formulano le proposte per l’elaborazione degli atti di competenza dell’Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all’Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l’attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;
b) propongono all’Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;
c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza.
Art. 20 - Vicesegretario generale.
1. L’Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all’articolo 18 un vicesegretario generale.
2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.
3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell’Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell’amministrazione.
4. Il vicesegretario generale cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l’Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.
Art. 21 - Sostituzione del Segretario generale.
1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.
2. L’Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 34, comma 3.
Art. 22 - Comitato di direzione.
1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell’Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.
Art. 23 - Uffici.
1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall’articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall’Ufficio di presidenza.
2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.
Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali.
1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.
2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.
Art. 25 - Unità operative.
1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.
2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:
a) unità operative organiche;
b) unità operative semplici.
3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.
4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.
6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 26 - Unità di staff.
1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.
2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:
a) unità di staff di alta specializzazione;
b) unità di staff di supporto.
3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.
4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione.
1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:
a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;
b) l’informazione ai mezzi di comunicazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;
b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
c) promuovere l’immagine del Consiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell’ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall’Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.
5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.
6. L’incarico di responsabile della struttura è conferito dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall’esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale. L’incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30.
7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall’Ufficio di presidenza.
8. In prima applicazione della presente legge, l’Ufficio stampa istituito ai sensi dell’articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28 - Osservatori.
1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:
a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.
2. L’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l’attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all’articolo 23, comma 2 e all’articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.
3. L’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:
a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l’implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;
b) l’analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.
5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
6. L’Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.
7. L’istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l’attivazione di nuove strutture amministrative; spetta all’Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.
8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l’Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.

CAPO II - Principi per la gestione delle risorse umane

Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale.
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.
Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale.
1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.
2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato.
1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all’otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono affidati tenendo conto:
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.
Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali.
1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
Art. 34 - Trattamento economico dei dirigenti.
1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l’area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l’incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall’Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 35 - Sostituzione dei dirigenti.
1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.
2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative.
Art. 36 - Valutazione del personale.
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
Art. 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale.
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’ articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 56, comma 15.
Art. 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell’uso di autoveicoli e natanti.
1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all’esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:
a) addetto ai servizi di aula;
b) addetto alla stamperia;
c) autista;
d) centralinista;
e) motoscafista;
f) operaio;
g) usciere.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.
3. L’uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

CAPO III - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Art. 39 - Relazioni sindacali.
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.
Art. 40 - Rapporti di lavoro.
1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.
Art. 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale.
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.
Art. 42 - Attività extraimpiego del personale.
1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché dell’articolo 2105 del Codice civile.
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all’articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall’Ufficio di presidenza.

TITOLO VI - Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

CAPO I - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

Art. 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest’ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l’esercizio delle relative funzioni.
5. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, in possesso della qualifica dirigenziale e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l’incarico.
6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.
7. Nell’ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.

CAPO II - Segreterie degli organi consiliari

Art. 44 - Segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
2. Alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 45 - Segreteria del portavoce dell’opposizione.
1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell’opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell’opposizione, quale unità di supporto per l’esercizio delle relative funzioni istituzionali.
2. All’unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall’Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.
3. L’incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell’incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.

CAPO III - Segreterie dei gruppi consiliari

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.
4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.
5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.
7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO IV - Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

Art. 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi.
1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell’Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell’opposizione, è determinata obbligatoriamente dall’Ufficio di presidenza all’inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell’allegato B.
Art. 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi.
1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell’articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell’articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
Art. 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi.
1. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.
2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell’opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell’opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all’articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore, dell’organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell’Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell’opposizione all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
3. L’incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell’Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l’assunzione.
5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell’Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza.
6. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
7. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.
1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore, dell’organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.
3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.
4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.
5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.
7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all’articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all’articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell’ordine:
a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell’articolo 52.
8. Per il responsabile della segreteria dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, l’incarico di cui al comma 5 e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo.
9. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.
11. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
12. Il Consiglio regionale garantisce l’aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.
Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.
1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.
3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.
Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.
1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.
7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.
Art. 54 - Poteri disciplinari.
1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.

TITOLO VII - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 55 - Primo esercizio finanziario.
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.
Art. 56 - Prima attuazione dell’assetto organizzativo.
1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell’Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.
2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C.
3. I servizi consiliari di cui all’articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.
5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.
6. Nelle more dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l’incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.
7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall’Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.
9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.
11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.
12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.
13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.
14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge
15. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell’ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.
16. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.
Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
Art. 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.
5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:
a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall’articolo 53 della presente legge;
b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all’articolo 53 della presente legge.
6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.
Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.
1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.
4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.
5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.
6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.
7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.
8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.
9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.
10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.
Art. 60 - Rinvii.
1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all’ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l’Ufficio di presidenza e le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , “Istituzione del Difensore civico”.
1. All’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 , in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico”.
2. La struttura della segreteria dell’Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell’attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 62 - Norma di abrogazione.
1. Sono o restano abrogati:
a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione”:
  1. 1) l’articolo 52;
  2. 2) l’articolo 178 ad esclusione della tabella B;
  3. 3) gli articoli 179, 180;

b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”:
  1. 1) i commi da 1 a 10 bis e l’ultimo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8;

c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico”:
  1. 1) il comma 2 bis dell’articolo 14;

d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”:
  1. 1) l’ articolo 59.

2. Nelle more della attivazione dell’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all’articolo 28 della presente legge, l’Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall’Ufficio di presidenza.
Art. 63 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
COREVE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
















ALLEGATI
A - B - C

ALLEGATO A (ARTICOLO 9)

PATRIMONIO DELLA REGIONE DEL VENETO IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321, Venezia

Palazzo Torres Rossini, Via XXIII marzo, San Marco 2233, Venezia

Sede di Bacino Orseolo, Campo San Gallo, San Marco 1122, Venezia

ALLEGATO B


TABELLA 1 (ARTICOLI 43, 44, E 45)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITà DI SUPPORTO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL PORTAVOCE DELL’OPPOSIZIONE
Unità di supporto
Capo gabinetto
Responsabile Segreterie componenti UP
e responsabile Portavoce opposizione
(inq. economico cat. D3 p.o. fascia più alta)
Vicario Capo Gabinetto,
(inq. economico cat. D1 p.o. fascia più alta)
C1
B3
Totali
Gabinetto del Presidente
1

1
2
1
5
Vicepresidente vicario
-
1

1
1
3
Vicepresidente
-
1

1
1
3
Consigliere Segretario 1
-
1

-
1
2
Consigliere Segretario 2
-
1

-
1
2
Portavoce dell’opposizione
-
1

-
1
2
Totali
1
5
1
4
6
17

ALLEGATO B

TABELLA 2 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITà DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA NONA LEGISLATURA REGIONALE


1 dirigente

1 unità di personale di categoria C1

1 unità di personale di categoria B3
ALLEGATO B

TABELLA 3 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITà DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE


1 dirigente

1 unità di personale di categoria C1

1 unità di personale di categoria B3

ALLEGATO B

TABELLA 4 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITà DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI
A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA

numero consiglieri componenti il gruppo
dirigente
D3
D1
C1
B3
totali
da 1 a 2
1


1
1
3
da 3
1

1
1
1
4
da 4 a 5
1
1
1
2
1
6
da 6 a 7
1
1
2
4
1
9
da 8 a 10
1
2
2
4
1
10
da 11 a 14
2
3
3
4
1
13
da 15 a 20
2
3
3
6
3
17
oltre 20
2
4
3
7
3
19

ALLEGATO C

TABELLA 1 (ARTICOLI 10 E 56)
DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE

Consiglio
Organismi di garanzia
Totale
Dirigenti
18
2
20
D3
13
3
16
D1
41
5
46
C
73
5
78
B3
41
3
44
B1
17
1
18
Totale
203
19
222

TABELLA 2 (ARTICOLO 59)
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Fondo per il personale non dirigenziale

€ 2.745.000,00
duemilionisettecentoquarantacinquemila/00

Fondo per il personale dirigenziale

€ 1.185.000,00
unmilionecentottantacinquemila/00




SOMMARIO