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Legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 (BUR n. 28/2015)
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”.
Sommario
“Legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 (BUR n. 28/2015) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 marzo 2015 , n. 5 (BUR n. 28/2015)
- RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”
RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”
Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” perseguendo le medesime finalità, quali:
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
- 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2 - Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) delle legge 23 ottobre 1992, n. 421”, degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell’Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
Art. 3 - Finanziamento.
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
Art. 4 - Decorrenza dell’Accordo.
1. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali (
1) di approvazione dello stesso.
Art. 5 - Abrogazioni.
1. Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la
legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)” e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.
ALLEGATO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 1 - Governo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali” e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito denominato istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l’attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.
Art. 2 - Disposizioni generali.
1. L’istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogerenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.
2. L’istituto, nell’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
Art. 3 - Compiti dell’istituto.
1. L’istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell’ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività dell’istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell’ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche, eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
3. L’istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270”, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
g) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
h) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
n) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
q) l’elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
s) l’attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
4. L’istituto, inoltre:
a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
d) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l’istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione del Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogerenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogerenti; l’istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.
Art. 4 - Produzione.
1. L’istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell’istituto.
3. Gli enti cogerenti, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
Art. 5 - Attività verso terzi.
1. Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.
2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012.
Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
1. L’istituto può, mediante le convenzioni di cui all’articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, l’istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.
Art. 7 - Principi contabili.
1. All’istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.
2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall’istituto, sono approvati dagli enti cogerenti, secondo le modalità di cui all’articolo 23.
Art. 8 - Organizzazione e funzionamento.
1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, impartisce direttive per l’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 10 del d.lgs. 106/2012.
2. I laboratori diagnostici, operanti nell’ambito degli enti cogerenti, continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell’istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.
3. L’istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell’ente cogerente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell’istituto.
4. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) che nell’ambito dell’organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnicoorganizzativo;
b) che l’organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l’ambiente degli enti cogerenti;
c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell’istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell’istituto.
5. L’istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.
Art. 9 - Organi dell’istituto.
1. Sono organi dell’istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
Art. 10 - Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.
3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.
4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 12;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell’incarico alle disposizioni del d.lgs. 39/2013;
d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all’articolo 15 e seguenti del d.lgs. 39/2013.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione. Quest’ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione del Veneto comunica la decisione all’interessato.
7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.
11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell’istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell’interesse dell’istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell’istituto.
Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell’istituto.
2. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, su conforme parere degli enti cogerenti;
c) adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’istituto;
e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogerenti e al direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogerenti ed al direttore generale:
g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell’eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell’istituto;
l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, di concerto con gli enti cogerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti.
Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione del Veneto d’intesa con gli enti cogerenti, decade il direttore generale.
3. I presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
Art. 13 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.
1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Regione del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale, e presiede il consiglio medesimo.
2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d’urgenza per garantire il funzionamento dell’istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d’urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 15 - Direttore generale.
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l’attività scientifica.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012. Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 39/2013.
4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal d.lgs. 106/2012, è predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è stipulato dal Presidente della Regione del Veneto, sulla base di uno schema approvato dalla Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti.
Art. 16 - Compiti del direttore generale.
1. In particolare il direttore generale:
a) sovrintende al funzionamento dell’istituto;
b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell’istituto;
f) propone il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
h) predispone la relazione programmatica annuale sull’attività svolta dall’istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell’istituto e ne verifica, previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.
3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 106/2012 e dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti.
5. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.
6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 17 - Il collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” ed uno dal Ministro dell’economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.
2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.
3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti.
4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un’indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.
Art 18 - Organismo indipendente di valutazione.
1. Presso l’istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L’organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale.
Art. 19 - Direttore amministrativo.
1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’istituto.
3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 20 - Direttore sanitario.
1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l’attività scientifica di ricerca.
3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 21 - Personale dell’istituto.
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
2. Ai concorsi per l’assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell’ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.
Art. 22 - Patrimonio e contabilità.
1. Il patrimonio dell’istituto è costituito dai beni di proprietà dell’istituto e da quelli che pervengono all’istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogerenti possono concedere in comodato d’uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell’istituto.
2. In caso di scioglimento dell’istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.
3. L’istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del d.lgs. 118/2011.
Art. 23 - Controlli.
1. Il controllo preventivo sugli atti dell’istituto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogerenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti cogerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.
3. Nel caso l’atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.
4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogerenti i seguenti atti dell’istituto:
a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c);
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
f) il piano degli investimenti, l’acquisizione, la vendita, le permute, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.
Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell’istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione del Veneto, di intesa con gli enti cogerenti, nomina un commissario che provvede all’adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 17 del presente accordo e dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 106/2012.
6. Il direttore generale incaricato alla data dell’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.
ALLEGATO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 1 - Governo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali” e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito denominato istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l’attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.
Art. 2 - Disposizioni generali.
1. L’istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogerenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.
2. L’istituto, nell’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
Art. 3 - Compiti dell’istituto.
1. L’istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell’ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività dell’istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell’ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche, eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
3. L’istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270”, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
g) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
h) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
n) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
q) l’elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
s) l’attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
4. L’istituto, inoltre:
a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
d) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l’istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione del Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogerenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogerenti; l’istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.
Art. 4 - Produzione.
1. L’istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell’istituto.
3. Gli enti cogerenti, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
Art. 5 - Attività verso terzi.
1. Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.
2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012.
Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
1. L’istituto può, mediante le convenzioni di cui all’articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, l’istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.
Art. 7 - Principi contabili.
1. All’istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.
2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall’istituto, sono approvati dagli enti cogerenti, secondo le modalità di cui all’articolo 23.
Art. 8 - Organizzazione e funzionamento.
1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, impartisce direttive per l’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 10 del d.lgs. 106/2012.
2. I laboratori diagnostici, operanti nell’ambito degli enti cogerenti, continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell’istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.
3. L’istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell’ente cogerente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell’istituto.
4. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) che nell’ambito dell’organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnicoorganizzativo;
b) che l’organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l’ambiente degli enti cogerenti;
c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell’istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell’istituto.
5. L’istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.
Art. 9 - Organi dell’istituto.
1. Sono organi dell’istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
Art. 10 - Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.
3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.
4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 12;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell’incarico alle disposizioni del d.lgs. 39/2013;
d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all’articolo 15 e seguenti del d.lgs. 39/2013.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione. Quest’ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione del Veneto comunica la decisione all’interessato.
7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.
11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell’istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell’interesse dell’istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell’istituto.
Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell’istituto.
2. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, su conforme parere degli enti cogerenti;
c) adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’istituto;
e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogerenti e al direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogerenti ed al direttore generale:
g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell’eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell’istituto;
l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, di concerto con gli enti cogerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti.
Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione del Veneto d’intesa con gli enti cogerenti, decade il direttore generale.
3. I presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
Art. 13 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.
1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Regione del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale, e presiede il consiglio medesimo.
2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d’urgenza per garantire il funzionamento dell’istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d’urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 15 - Direttore generale.
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l’attività scientifica.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012. Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 39/2013.
4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal d.lgs. 106/2012, è predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è stipulato dal Presidente della Regione del Veneto, sulla base di uno schema approvato dalla Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti.
Art. 16 - Compiti del direttore generale.
1. In particolare il direttore generale:
a) sovrintende al funzionamento dell’istituto;
b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell’istituto;
f) propone il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
h) predispone la relazione programmatica annuale sull’attività svolta dall’istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell’istituto e ne verifica, previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.
3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 106/2012 e dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti.
5. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.
6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 17 - Il collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” ed uno dal Ministro dell’economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.
2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.
3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti.
4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un’indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.
Art 18 - Organismo indipendente di valutazione.
1. Presso l’istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L’organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale.
Art. 19 - Direttore amministrativo.
1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’istituto.
3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 20 - Direttore sanitario.
1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l’attività scientifica di ricerca.
3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 21 - Personale dell’istituto.
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
2. Ai concorsi per l’assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell’ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.
Art. 22 - Patrimonio e contabilità.
1. Il patrimonio dell’istituto è costituito dai beni di proprietà dell’istituto e da quelli che pervengono all’istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogerenti possono concedere in comodato d’uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell’istituto.
2. In caso di scioglimento dell’istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.
3. L’istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del d.lgs. 118/2011.
Art. 23 - Controlli.
1. Il controllo preventivo sugli atti dell’istituto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogerenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti cogerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.
3. Nel caso l’atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.
4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogerenti i seguenti atti dell’istituto:
a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c);
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
f) il piano degli investimenti, l’acquisizione, la vendita, le permute, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.
Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell’istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione del Veneto, di intesa con gli enti cogerenti, nomina un commissario che provvede all’adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 17 del presente accordo e dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 106/2012.
6. Il direttore generale incaricato alla data dell’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.
Note
(
1) Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia a decorrere dal 27.05.2015, data di entrata in vigore dell’ultima legge di approvazione dello stesso (vedi art.13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n.5 della Provincia autonoma di Bolzano, pubblicata sul Supplemento n.2 al BUR n.21/I-II del 26.05.2015 ). Le altre leggi sono: legge provinciale 10 marzo 2015, n. 5 della Provincia autonoma di Trento (BUR n. 11 del 17 marzo 2015) e legge regionale n. 9 del 24.4.2015 del Friuli Venezia Giulia (BUR n. 17 del 29.4.2015).
SOMMARIO
- Legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 (BUR n. 28/2015)
- RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”
Sommario
“Legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 (BUR n. 28/2015) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 marzo 2015 , n. 5 (BUR n. 28/2015) – Testo storico
- RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”
RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”
Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” perseguendo le medesime finalità, quali:
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
a) la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa attraverso:
- 1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria 2007” e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- 2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- 3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- 4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- 5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all’Accordo, allegato e di seguito denominato Accordo, si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti delle Regione Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, enti cogerenti, e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2 - Organizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito denominato Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) delle legge 23 ottobre 1992, n. 421”, degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 106 del 2012, secondo le norme dell’Accordo, allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
2. L’Accordo può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Gli enti cogerenti provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’Accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
Art. 3 - Finanziamento.
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993 il finanziamento dell’Istituto è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) dal Ministero della salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”;
c) dalle regioni e dalle aziende unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle aziende sanitarie, con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1993;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive, erogate dall’Istituto per progetti comuni, sono stabilite in base ai seguenti criteri:
a) 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
b) 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento;
c) 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
d) 15 per cento, in relazione alla estensione della superficie territoriale.
Art. 4 - Decorrenza dell’Accordo.
1. Le disposizioni dell’Accordo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.
Art. 5 - Abrogazioni.
1. Dalla data di efficacia dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, è abrogata la
legge regionale 29 novembre 2001, n. 34 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)” e si applicano, comunque, i principi del decreto legislativo n. 106 del 2012 e del decreto legislativo n. 270 del 1993 nelle parti con esso compatibili.
ALLEGATO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 1 - Governo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali” e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito denominato istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l’attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.
Art. 2 - Disposizioni generali.
1. L’istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogerenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.
2. L’istituto, nell’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
Art. 3 - Compiti dell’istituto.
1. L’istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell’ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività dell’istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell’ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche, eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
3. L’istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270”, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
g) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
h) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
n) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
q) l’elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
s) l’attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
4. L’istituto, inoltre:
a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
d) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l’istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione del Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogerenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogerenti; l’istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.
Art. 4 - Produzione.
1. L’istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell’istituto.
3. Gli enti cogerenti, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
Art. 5 - Attività verso terzi.
1. Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.
2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012.
Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
1. L’istituto può, mediante le convenzioni di cui all’articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, l’istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.
Art. 7 - Principi contabili.
1. All’istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.
2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall’istituto, sono approvati dagli enti cogerenti, secondo le modalità di cui all’articolo 23.
Art. 8 - Organizzazione e funzionamento.
1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, impartisce direttive per l’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 10 del d.lgs. 106/2012.
2. I laboratori diagnostici, operanti nell’ambito degli enti cogerenti, continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell’istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.
3. L’istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell’ente cogerente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell’istituto.
4. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) che nell’ambito dell’organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnicoorganizzativo;
b) che l’organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l’ambiente degli enti cogerenti;
c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell’istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell’istituto.
5. L’istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.
Art. 9 - Organi dell’istituto.
1. Sono organi dell’istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
Art. 10 - Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.
3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.
4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 12;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell’incarico alle disposizioni del d.lgs. 39/2013;
d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all’articolo 15 e seguenti del d.lgs. 39/2013.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione. Quest’ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione del Veneto comunica la decisione all’interessato.
7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.
11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell’istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell’interesse dell’istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell’istituto.
Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell’istituto.
2. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, su conforme parere degli enti cogerenti;
c) adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’istituto;
e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogerenti e al direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogerenti ed al direttore generale:
g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell’eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell’istituto;
l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, di concerto con gli enti cogerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti.
Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione del Veneto d’intesa con gli enti cogerenti, decade il direttore generale.
3. I presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
Art. 13 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.
1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Regione del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale, e presiede il consiglio medesimo.
2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d’urgenza per garantire il funzionamento dell’istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d’urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 15 - Direttore generale.
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l’attività scientifica.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012. Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 39/2013.
4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal d.lgs. 106/2012, è predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è stipulato dal Presidente della Regione del Veneto, sulla base di uno schema approvato dalla Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti.
Art. 16 - Compiti del direttore generale.
1. In particolare il direttore generale:
a) sovrintende al funzionamento dell’istituto;
b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell’istituto;
f) propone il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
h) predispone la relazione programmatica annuale sull’attività svolta dall’istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell’istituto e ne verifica, previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.
3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 106/2012 e dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti.
5. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.
6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 17 - Il collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” ed uno dal Ministro dell’economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.
2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.
3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti.
4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un’indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.
Art 18 - Organismo indipendente di valutazione.
1. Presso l’istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L’organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale.
Art. 19 - Direttore amministrativo.
1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’istituto.
3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 20 - Direttore sanitario.
1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l’attività scientifica di ricerca.
3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 21 - Personale dell’istituto.
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
2. Ai concorsi per l’assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell’ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.
Art. 22 - Patrimonio e contabilità.
1. Il patrimonio dell’istituto è costituito dai beni di proprietà dell’istituto e da quelli che pervengono all’istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogerenti possono concedere in comodato d’uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell’istituto.
2. In caso di scioglimento dell’istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.
3. L’istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del d.lgs. 118/2011.
Art. 23 - Controlli.
1. Il controllo preventivo sugli atti dell’istituto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogerenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti cogerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.
3. Nel caso l’atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.
4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogerenti i seguenti atti dell’istituto:
a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c);
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
f) il piano degli investimenti, l’acquisizione, la vendita, le permute, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.
Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell’istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione del Veneto, di intesa con gli enti cogerenti, nomina un commissario che provvede all’adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 17 del presente accordo e dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 106/2012.
6. Il direttore generale incaricato alla data dell’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.
ALLEGATO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 1 - Governo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali” e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito denominato istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l’attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.
Art. 2 - Disposizioni generali.
1. L’istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogerenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.
2. L’istituto, nell’assolvimento dei compiti previsti dall’articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.
Art. 3 - Compiti dell’istituto.
1. L’istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogerenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente può definire nell’ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività dell’istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell’ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche, eventualmente operanti nel rispettivo territorio.
3. L’istituto, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 270”, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmacovigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale;
g) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
h) l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m) l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
n) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
o) l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
q) l’elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
r) la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
s) l’attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
4. L’istituto, inoltre:
a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
d) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogerenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l’espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Presso l’istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione del Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogerenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogerenti; l’istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e alla valutazione della competente struttura regionale del Veneto.
Art. 4 - Produzione.
1. L’istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell’istituto.
3. Gli enti cogerenti, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l’istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
Art. 5 - Attività verso terzi.
1. Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.
2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 106/2012.
Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
1. L’istituto può, mediante le convenzioni di cui all’articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, l’istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.
Art. 7 - Principi contabili.
1. All’istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”.
2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall’istituto, sono approvati dagli enti cogerenti, secondo le modalità di cui all’articolo 23.
Art. 8 - Organizzazione e funzionamento.
1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, impartisce direttive per l’adozione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 10 del d.lgs. 106/2012.
2. I laboratori diagnostici, operanti nell’ambito degli enti cogerenti, continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell’istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.
3. L’istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell’ente cogerente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell’istituto.
4. L’organizzazione interna ed il funzionamento dell’istituto sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) che nell’ambito dell’organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnicoorganizzativo;
b) che l’organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l’ambiente degli enti cogerenti;
c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell’istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell’istituto.
5. L’istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.
Art. 9 - Organi dell’istituto.
1. Sono organi dell’istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
Art. 10 - Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.
3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.
4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 12;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell’incarico alle disposizioni del d.lgs. 39/2013;
d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all’articolo 15 e seguenti del d.lgs. 39/2013.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione. Quest’ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all’interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente dell’ente cogerente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione del Veneto comunica la decisione all’interessato.
7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.
11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell’istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell’interesse dell’istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell’istituto.
Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell’istituto.
2. In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, su conforme parere degli enti cogerenti;
c) adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’istituto;
e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogerenti e al direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogerenti ed al direttore generale:
g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell’eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell’istituto;
l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo agli enti cogerenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l’approvazione, di concerto con gli enti cogerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti.
Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione del Veneto d’intesa con gli enti cogerenti, decade il direttore generale.
3. I presidenti degli enti cogerenti, d’intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
Art. 13 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.
1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Regione del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione.
1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale, e presiede il consiglio medesimo.
2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d’urgenza per garantire il funzionamento dell’istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d’urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 15 - Direttore generale.
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l’attività scientifica.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012. Il Presidente della Regione del Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.
3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 39/2013.
4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal d.lgs. 106/2012, è predisposto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è stipulato dal Presidente della Regione del Veneto, sulla base di uno schema approvato dalla Regione del Veneto di concerto con gli enti cogerenti.
Art. 16 - Compiti del direttore generale.
1. In particolare il direttore generale:
a) sovrintende al funzionamento dell’istituto;
b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell’istituto;
f) propone il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni, trasmettendoli per l’approvazione al consiglio di amministrazione;
g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
h) predispone la relazione programmatica annuale sull’attività svolta dall’istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell’istituto e ne verifica, previo parere dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.
3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 106/2012 e dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti.
5. In caso di assenza o per i casi di cui al comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.
6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Art. 17 - Il collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.” ed uno dal Ministro dell’economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Regione del Veneto.
2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.
3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti.
4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un’indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.
Art 18 - Organismo indipendente di valutazione.
1. Presso l’istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L’organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell’ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale.
Art. 19 - Direttore amministrativo.
1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’istituto.
3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 20 - Direttore sanitario.
1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l’attività scientifica di ricerca.
3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013.
Art. 21 - Personale dell’istituto.
1. Il rapporto di lavoro del personale dell’istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
2. Ai concorsi per l’assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell’ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.
Art. 22 - Patrimonio e contabilità.
1. Il patrimonio dell’istituto è costituito dai beni di proprietà dell’istituto e da quelli che pervengono all’istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogerenti possono concedere in comodato d’uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell’istituto.
2. In caso di scioglimento dell’istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogerenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.
3. L’istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del d.lgs. 118/2011.
Art. 23 - Controlli.
1. Il controllo preventivo sugli atti dell’istituto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogerenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai Presidenti degli enti cogerenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogerenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.
3. Nel caso l’atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2, è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.
4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogerenti i seguenti atti dell’istituto:
a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c);
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
f) il piano degli investimenti, l’acquisizione, la vendita, le permute, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.
Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell’istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione del Veneto, di intesa con gli enti cogerenti, nomina un commissario che provvede all’adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 17 del presente accordo e dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 106/2012.
6. Il direttore generale incaricato alla data dell’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell’articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.
SOMMARIO
- Legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 (BUR n. 28/2015) – Testo storico
- RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2012, N. 106 “RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183”