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Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 (BUR n. 52/2020)

Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni

Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 (BUR n. 52/2020)

ATTIVAZIONE DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO E ULTERIORI DISPOSIZIONI. (1)

Art. 1 - Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell’Università degli studi di Padova presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. (2)
1. Ai fini dell’incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l’attivazione, da parte dell’Università medesima, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS 2 a Treviso, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. I commi 3 e 4 dell’ articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono abrogati.



Note

( 1) Con sentenza n. 132/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 26/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, limitatamente alle parole “, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”” e dell’articolo 1, secondo comma; non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 1, primo comma, prima parte. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 53/2020 (G. U. prima serie speciale n. 30/2020).

( 2) Con sentenza n. 132/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 265/2021), la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, limitatamente alle parole “, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”” e dell’articolo 1, secondo comma in quanto con tali disposizioni si prevede di coprire gli oneri da esse derivanti con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA); non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 1, primo comma, prima parte, in quanto la disposizione sostiene l’attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, disposta dall’Ateneo patavino in forza della propria autonomia didattica, non autorizza alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni rispetto all’effettivo fabbisogno di medici e di specialisti ed è ascrivibile alla materia tutela della salute e non al coordinamento della finanza pubblica, parametro invocato dal ricorrente. La Corte rileva, quindi, una non conferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 53/2020 (G. U. prima serie speciale n. 30/2020).


SOMMARIO
Legge regionale 14 aprile 2020, n. 10 (BUR n. 52/2020) – Testo storico

ATTIVAZIONE DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Art. 1 - Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell’Università degli studi di Padova presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
1. Ai fini dell’incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l’attivazione, da parte dell’Università medesima, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS 2 a Treviso, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 2 - Abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono abrogati.




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