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Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024)
Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Sommario
“Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024)
- DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
- CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
- CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
- CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
- Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
- Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
- Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
- Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
- Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
- CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
- Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
- Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
- Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
- Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
- Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
- CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale, disciplinano le seguenti procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:
a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.
Art. 3 - Principi.
1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai principi stabiliti:
a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
d) dall’ articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;
e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.
a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
d) dall’ articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;
e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.
CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
Art. 4 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.
1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 5 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 e del comma 6 dell’articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 6 del TUA, nonché le relative modifiche, la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali.
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 7.
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 7.
Art. 6 - Commissione regionale VAS.
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale VAS individuando quali componenti:
a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
Art. 7 - Regolamenti attuativi in materia di VAS.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’
articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VAS:
a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;
b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;
b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell’articolo 7 bis del TUA, è individuata all’Allegato A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di VIA.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge;
b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA;
f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge.
4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge;
b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA;
f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge.
4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.
Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:
a) ambiente (aria, acqua, clima);
b) pianificazione territoriale e urbanistica;
c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d) infrastrutture e mobilità;
e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
h) salute ed igiene pubblica;
i) inquinamento acustico e agenti fisici;
j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
k) interventi idraulici e modellistica idraulica.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;
e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:
a) è sempre integrato dall’ARPAV;
b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.
6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.
a) ambiente (aria, acqua, clima);
b) pianificazione territoriale e urbanistica;
c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d) infrastrutture e mobilità;
e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
h) salute ed igiene pubblica;
i) inquinamento acustico e agenti fisici;
j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
k) interventi idraulici e modellistica idraulica.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;
e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:
a) è sempre integrato dall’ARPAV;
b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.
6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.
Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia in conformità al proprio ordinamento. In ogni Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia è assicurata la presenza del dipartimento provinciale competente per territorio dell’ARPAV, nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge.
2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA.
2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA.
Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
1. L’Autorità competente ai sensi dell’articolo 9 della presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del TUA.
2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.
3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.
3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’
articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.
Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA.
2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 17 della presente legge;
b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.
2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 17 della presente legge;
b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.
Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;
b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.
4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo 304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.
a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;
b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.
4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo 304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.
Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’
articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA:
a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della presente legge;
c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della presente legge;
f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della presente legge;
c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della presente legge;
f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
1. È fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 2 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)”.
CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Art. 19 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell’AIA.
1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 20 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.
1. Ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 7 del TUA, sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
Art. 21 - Sanzioni in materia di AIA.
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell’articolo 29-decies del TUA.
2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell’articolo 29-decies del TUA.
Art. 22 - Regolamenti attuativi in materia di AIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’
articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 23 - Disposizioni transitorie.
1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all’articolo 11 della presente legge.
3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all’articolo 11 della presente legge.
3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
Art. 24 - Disposizioni finali.
1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Art. 25 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.
1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) l’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
b) l’ articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) l’ articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento””;
d) l’ articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;
e) l’ articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”;
f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
g) l’ articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
h) l’ articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
j) l’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;
k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali”;
l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.”.
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, le parole: “ dall’articolo 5 bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “ dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
a) l’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
b) l’ articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) l’ articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento””;
d) l’ articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;
e) l’ articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”;
f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
g) l’ articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
h) l’ articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
j) l’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;
k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali”;
l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.”.
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, le parole: “ dall’articolo 5 bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “ dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
Art. 26 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12, comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12, comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 27 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.
ALLEGATO A (articolo 9)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità
A1:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
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AUTORITÀ COMPETENTE
V.I.A. |
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a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
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Regione
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b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
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Regione
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c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
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Provincia
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e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
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Provincia
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f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9).
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Regione
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Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9).
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Provincia
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n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9).
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all’Allegato B, lettera D9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Regione
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Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m
3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m
3.
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Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m
3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Regione
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Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m
3.
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Provincia
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q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m
3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m
3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m
3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m
3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui operazione di cui all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.
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Provincia
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r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti.
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Provincia
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In tutti gli altri casi.
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Regione
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s) Cave e torbiere con più di 500.000 m
3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari.
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Regione
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t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m
3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
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Regione
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u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b).
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Regione
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v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni.
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Regione
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aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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ac) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
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Provincia
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ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
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Provincia
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ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
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Regione
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af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
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Regione
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af-bis) Strade urbane di scorrimento.
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Provincia
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af-ter) Grandi strutture di vendita di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
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Provincia
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ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente Allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente Allegato.
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Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
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1. Agricoltura
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a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.
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Provincia
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b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.
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Provincia
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c) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.
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Provincia
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d) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.
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Provincia
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e) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari.
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Provincia
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f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
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Provincia
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2. Industria energetica ed estrattiva
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a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.
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Regione
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c) Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
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Provincia
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d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
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Regione
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e) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
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Regione
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f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
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Regione
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g) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
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Regione
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h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
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Regione
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i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
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Regione
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3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
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a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m
2 di superficie impegnata o 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
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Provincia
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c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
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Provincia
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d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
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Provincia
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f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m
3.
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Provincia
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g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m
2 di superficie impegnata o 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.
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Provincia
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i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m
2 di superficie impegnata o 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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l) Cokerie (distillazione a secco di carbone).
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Regione
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m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo.
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Provincia
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n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
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Provincia
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p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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A2:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
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4. Industria dei prodotti alimentari
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a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
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Provincia
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b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
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Provincia
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c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
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Provincia
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d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
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Provincia
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e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
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Provincia
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g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
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Provincia
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h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m
2 di superficie impegnata o 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
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Provincia
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5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
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a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
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Provincia
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b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
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Provincia
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d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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6. Industria della gomma e delle materie plastiche
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a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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7. Progetti di infrastrutture
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a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.
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Provincia
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b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ”Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ;
parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
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Provincia
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c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
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Provincia
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d) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo.
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Regione
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h) Strade extraurbane secondarie non comprese nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
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Regione
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l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
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Provincia
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n) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.
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Regione
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o) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.
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Regione
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r) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D10 e D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e D9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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s) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Regione
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t) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m
3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m
3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m
3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa o consorzio di imprese.
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Provincia
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u) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m
3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Provincia
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v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti.
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Provincia
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In tutti gli altri casi.
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Regione
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A2:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
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za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese.
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15 della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa o consorzio di imprese.
Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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A2:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
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8. Altri progetti
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a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m
3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati.
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Regione
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b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
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Provincia
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c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
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Provincia
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d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m
2.
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Provincia
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e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m
2 di superficie impegnata o 50.000 m
3 di volume.
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Provincia
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f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m
3.
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Provincia
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h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.
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Regione
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i) Cave e torbiere.
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Regione
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l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.
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Provincia
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n) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi.
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Regione
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o) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
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Regione
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p) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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q) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
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Regione
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r) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
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Regione
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s) Progetti di cui all’Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
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Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto in questione
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s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s.
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Regione
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t) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Competenza regionale o provinciale ai sensi di quanto previsto dal presente Allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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ALLEGATO B (articolo 20)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A. |
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1. Attività energetiche
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1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
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Regione
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1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.
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Regione
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1.3. Produzione di coke.
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Regione
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1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
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Regione
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1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
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Regione
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2. Produzione e trasformazione dei metalli
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2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
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Provincia
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2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.
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Provincia
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2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora;
b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora.
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Provincia
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2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
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Provincia
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2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.
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Provincia
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2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m
3.
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Provincia
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A. |
---|---|
3. Industria dei prodotti minerali
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3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio:
a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
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Provincia
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3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto.
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Provincia
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3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
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Provincia
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3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
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Provincia
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3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
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Provincia
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4. Industria chimica
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4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
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Provincia
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4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
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Provincia
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4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
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Provincia
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4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.
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Provincia
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4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.
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Provincia
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4.6. Fabbricazione di esplosivi.
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Provincia
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A. |
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5. Gestione dei rifiuti
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5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12);
d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12);
e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);
g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6);
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7);
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8);
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9);
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Provincia
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5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2);
b) trattamento fisico-chimico (D9);
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b e di smaltimento del punto 5.2 (D13);
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b e 5.2 (D14);
k) lagunaggio (D4).
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Regione
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5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
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Regione
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5.3.a. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8);
2) trattamento fisico-chimico (D9);
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (D13);
4) trattamento di scorie e ceneri (D9);
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13).
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Regione
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5.3.b. La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (D13, R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
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Regione
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5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (R3, R5);
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento (R12);
3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5);
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).
Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
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Provincia
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5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Regione
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5.4.b. Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Provincia
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5.5.a. Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.b, 5.2, 5.4.a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Regione
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5.5.b. Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4.a e 5.4.b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4.b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Provincia
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5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
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Regione
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6. Altre attività.
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6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m
3 al giorno.
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Provincia
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6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
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Provincia
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6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
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Provincia
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6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi.
L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
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Provincia
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6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
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Provincia
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6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
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Provincia
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6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.
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Provincia
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6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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Provincia
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6.9. Cattura di flussi di CO
2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 .
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Regione
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6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m
3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
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Provincia
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6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della
direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.
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Provincia
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SOMMARIO
- Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024)
- DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
-
- CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
- CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
- CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
-
- Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
- Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
- Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
- Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
- Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
- Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
- CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
-
- Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
- Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
- Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
- Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
- Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
- CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Sommario
“Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024) - Testo storico
- DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
- CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
- CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
- CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
- Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
- Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
- Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
- Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
- Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
- CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
- Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
- Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
- Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
- Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
- Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
- CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale, disciplinano le seguenti procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:
a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.
Art. 3 - Principi.
1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai principi stabiliti:
a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
d) dall’articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;
e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.
a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;
d) dall’articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;
e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;
f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.
CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
Art. 4 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.
1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 5 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 e del comma 6 dell’articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 6 del TUA, nonché le relative modifiche, la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali.
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 7.
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6 della presente legge.
3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 7.
Art. 6 - Commissione regionale VAS.
1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale VAS individuando quali componenti:
a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.
2. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.
3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l'istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
Art. 7 - Regolamenti attuativi in materia di VAS.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VAS:
a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;
b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;
b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;
c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell’articolo 7 bis del TUA, è individuata all’Allegato A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di VIA.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge;
b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA;
f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge.
4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.
2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge;
b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA;
f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge.
4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.
Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:
a) ambiente (aria, acqua, clima);
b) pianificazione territoriale e urbanistica;
c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d) infrastrutture e mobilità;
e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
h) salute ed igiene pubblica;
i) inquinamento acustico e agenti fisici;
j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
k) interventi idraulici e modellistica idraulica.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;
e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:
a) è sempre integrato dall’ARPAV;
b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.
6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.
a) ambiente (aria, acqua, clima);
b) pianificazione territoriale e urbanistica;
c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;
d) infrastrutture e mobilità;
e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
h) salute ed igiene pubblica;
i) inquinamento acustico e agenti fisici;
j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;
k) interventi idraulici e modellistica idraulica.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.
3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:
a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;
d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;
e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:
a) è sempre integrato dall’ARPAV;
b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.
6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.
Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia in conformità al proprio ordinamento. In ogni Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia è assicurata la presenza del dipartimento provinciale competente per territorio dell’ARPAV, nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge.
2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA.
2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all'individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA.
Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
1. L’Autorità competente ai sensi dell’articolo 9 della presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del TUA.
2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.
3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.
3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;
e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.
2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.
Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA.
2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 17 della presente legge;
b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.
2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del TUA.
3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.
4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.
5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:
a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 17 della presente legge;
b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.
6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori.
7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione.
8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.
9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.
10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.
Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;
b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.
4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo 304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.
a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;
b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.
2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;
b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;
c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.
4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.
5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo 304 e seguenti del TUA.
6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.
Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA:
a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della presente legge;
c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della presente legge;
f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;
b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della presente legge;
c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;
e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della presente legge;
f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
1. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)”.
CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Art. 19 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell’AIA.
1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.
3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.
Art. 20 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.
1. Ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 7 del TUA, sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all'Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.
5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.
Art. 21 - Sanzioni in materia di AIA.
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.
2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell’articolo 29-decies del TUA.
2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell’articolo 29-decies del TUA.
Art. 22 - Regolamenti attuativi in materia di AIA.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.
2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 23 - Disposizioni transitorie.
1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all’articolo 11 della presente legge.
3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all’articolo 11 della presente legge.
3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
Art. 24 - Disposizioni finali.
1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Art. 25 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.
1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) l’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
b) l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) l’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento””;
d) l’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;
e) l’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”;
f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
g) l’articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
h) l’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
j) l’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;
k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali”;
l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.”.
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, le parole: “ dall’articolo 5 bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “ dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
a) l’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;
b) l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;
c) l’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento””;
d) l’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;
e) l’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”;
f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
g) l’articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
h) l’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
j) l’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;
k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali”;
l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.”.
2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, le parole: “ dall’articolo 5 bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “ dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
Art. 26 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12, comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12, comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 27 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO
- Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (BUR n. 70/2024) - Testo storico
- DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
-
- CAPO I - Ambito di applicazione, finalità e principi
- CAPO II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)
- CAPO III - Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
-
- Art. 8 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
- Art. 9 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
- Art. 10 - Comitato tecnico regionale VIA.
- Art. 11 - Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.
- Art. 12 - Sanzioni in materia di VIA.
- Art. 13 - Regolamenti attuativi in materia di VIA.
- CAPO IV - Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
-
- Art. 14 - Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
- Art. 15 - Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
- Art. 16 - Sanzioni in materia di VINCA.
- Art. 17 - Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
- Art. 18 - Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
- CAPO V - Procedure per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/10/2023
PDL n. 238
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 18/04/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Marco ZECCHINATO
Approvato dal consiglio in data: 21/05/2024