Dettaglio Legge - crv
Regolamento regionale 17 agosto 1979, n. 15 (BUR n. 39/1979 supplemento)
Regolamento per la gestione del fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia istituita con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9
Sommario
“Regolamento regionale 17 agosto 1979, n. 15 (BUR n. 39/1979 supplemento) - Testo vigente”
S O M M A R I O
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA, ZOOTECNICA E LATTIERO-CASEARIA, ISTITUITA CON LA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 9
Espressamente abrogato da art. 10,
R.R. 17 maggio 1982, n. 3
SOMMARIO
Sommario
“Regolamento regionale 17 agosto 1979, n. 15 (BUR n. 39/1979 supplemento) - Testo storico”
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA ZOOTECNICA E LATTIERO-CASEARIA ISTITUITA CON LA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1979, n. 9
Art. 1
Il presente regolamento reca norme per la gestione del Fondo di Intervento a sostegno della Cooperazione Agricola Zootecnica e Lattiero-Casearia istituito con la
legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , che nel presente regolamento viene indicata col termine "legge regionale".
Art. 2
L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto gestisce il fondo istituito dalla legge regionale nell'ambito delle abilitazioni di cui alla
legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , e secondo le modalità e i criteri dettati dal presente regolamento e nel rispetto delle procedure contabili vigenti per l'Ente.
Art. 3
Il fondo è costituito:
a) dalla dotazione iniziale di L. 3 miliardi stanziati dalla citata legge regionale;
a) dalla dotazione iniziale di L. 3 miliardi stanziati dalla citata legge regionale;
b) da ulteriori stanziamenti che potranno essere fissati dalla legge del bilancio della Regione;
c) da contributi da parte degli organismi che beneficieranno del fondo medesimo.
Art. 4
I benefici di cui alla legge regionale possono essere concessi a favore di cooperative agricole, ivi compresi i consorzi cooperativi, costituiti a norma di legge - art. 2511 e seguenti c.c.; e leggi speciali e come tali iscritte nell'apposito registro prefettizio -, che gestiscono impianti di lavorazione trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.
Le provvidenze di cui alla legge regionale possono essere concesse agli organismi cooperativi operanti nel settore agricolo, considerato in tutte le sue componenti produttive.
In via prioritaria saranno favoriti gli organismi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario.
Il Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V., sulla scorta delle disponibilità del fondo, di volta in volta accertate, individua i soggetti beneficiari e le priorità tenendo conto delle indicazioni emergenti dal Programma Regionale di Sviluppo e da eventuali piani di settore formulati dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e approvati dalla Regione.
Le provvidenze di cui alla legge regionale possono essere concesse agli organismi cooperativi operanti nel settore agricolo, considerato in tutte le sue componenti produttive.
In via prioritaria saranno favoriti gli organismi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario.
Il Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V., sulla scorta delle disponibilità del fondo, di volta in volta accertate, individua i soggetti beneficiari e le priorità tenendo conto delle indicazioni emergenti dal Programma Regionale di Sviluppo e da eventuali piani di settore formulati dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e approvati dalla Regione.
Art. 5
Presupposto per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale è l'esistenza di uno stato di difficoltà di natura economica e strutturale dell'organismo interessato.
Lo scopo dell'intervento è quello di far conseguire all'organismo che si trovi nella condizione sopra indicata, la economicità della gestione attraverso interventi di riequilibrio economico collegati alla realizzazione di piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale che abbiano il parere favorevole dell'E.S.A.V.
Lo scopo dell'intervento è quello di far conseguire all'organismo che si trovi nella condizione sopra indicata, la economicità della gestione attraverso interventi di riequilibrio economico collegati alla realizzazione di piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale che abbiano il parere favorevole dell'E.S.A.V.
Art. 6
Gli interventi previsti dal presente regolamento saranno attuati mediante erogazione, in una o più soluzioni, di contributi a favore dell'organismo richiedente.
Le relative modalità saranno definite in apposite convenzioni, approvate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in sede di assunzione dei singoli provvedimenti consiliari che deliberano l'intervento economico, in utilizzazione del fondo.
L'ammontare del contributo verrà determinato mediante parametrazione sul conto economico dell'esercizio precedente a quello nel quale è stato chiesto l'intervento, tenendo tuttavia conto degli obiettivi del piano adottato.
L'erogazione del contributo sarà comunque condizionata alla graduale attuazione da parte dell'organismo richiedente dei provvedimenti dal medesimo assunti per la realizzazione del piano adottato dall'Ente.
I provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente saranno sottoposti a norma di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , all'approvazione della Giunta regionale.
Le relative modalità saranno definite in apposite convenzioni, approvate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in sede di assunzione dei singoli provvedimenti consiliari che deliberano l'intervento economico, in utilizzazione del fondo.
L'ammontare del contributo verrà determinato mediante parametrazione sul conto economico dell'esercizio precedente a quello nel quale è stato chiesto l'intervento, tenendo tuttavia conto degli obiettivi del piano adottato.
L'erogazione del contributo sarà comunque condizionata alla graduale attuazione da parte dell'organismo richiedente dei provvedimenti dal medesimo assunti per la realizzazione del piano adottato dall'Ente.
I provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente saranno sottoposti a norma di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 7
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 6, assunte dall'organismo richiedente - previa delibera dell'organo statutariamente competente -, l'organismo stesso assumerà l'impegno di concorrere alla ricostituzione del fondo di chi alla legge regionale mediante il versamento di un contributo annuale, determinato in un importo fisso per ogni unità di prodotto conferito dai soci, con un minimo annuale complessivo pari almeno alla ventesima parte del contributo ricevuto.
I contributi da versare al fondo da parte degli organismi beneficiari non potranno superare nel loro insieme l'ammontare del contributo erogato dal fondo stesso.
Nelle convenzioni succitate dovrà essere prevista la facoltà dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto di effettuare controlli sulla effettiva utilizzazione e destinazione del contributo erogato, sull'attuazione del piano di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale adottato dall'Ente e sull'andamento gestionale dell'organismo beneficiario.
I contributi da versare al fondo da parte degli organismi beneficiari non potranno superare nel loro insieme l'ammontare del contributo erogato dal fondo stesso.
Nelle convenzioni succitate dovrà essere prevista la facoltà dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto di effettuare controlli sulla effettiva utilizzazione e destinazione del contributo erogato, sull'attuazione del piano di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale adottato dall'Ente e sull'andamento gestionale dell'organismo beneficiario.
Art. 8
In sede di redazione della relazione annuale, di cui all'art. 3 della
legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 , l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto segnalerà i casi di inadempienza all'organo sopraindicato per i provvedimenti conseguenti.
Tenuto conto delle finalità della legge regionale, la mancata attuazione, in tutto o in parte, del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per responsabilità riferita all'organismo richiedente, impedirà l'erogazione del contributo anche se deliberato.
Qualora l'organismo interessato non effettui il versamento previsto dal precedente art. 7 nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo articolo, l'Ente potrà esigere la restituzione del contributo erogato, nell'intero suo ammontare, trattenendo però definitivamente la decima parte dei contributi nel frattempo versati al fondo dell'organismo beneficiario.
Analogo diritto spetta all'Ente ogni qualvolta accerti che il contributo erogato dal fondo non sia stato utilizzato per gli scopi originariamente previsti.
Tenuto conto delle finalità della legge regionale, la mancata attuazione, in tutto o in parte, del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per responsabilità riferita all'organismo richiedente, impedirà l'erogazione del contributo anche se deliberato.
Qualora l'organismo interessato non effettui il versamento previsto dal precedente art. 7 nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo articolo, l'Ente potrà esigere la restituzione del contributo erogato, nell'intero suo ammontare, trattenendo però definitivamente la decima parte dei contributi nel frattempo versati al fondo dell'organismo beneficiario.
Analogo diritto spetta all'Ente ogni qualvolta accerti che il contributo erogato dal fondo non sia stato utilizzato per gli scopi originariamente previsti.
Art. 9
L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, nell'ambito della formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio, predisporrà relazione illustrativa in ordine agli interventi effettuati in attuazione della legge regionale e del presente regolamento, evidenziando l'entità della disponibilità residua del fondo e la necessità di eventuali incrementi in relazione ad ulteriori interventi che si prevede di attuare.
SOMMARIO