Dettaglio Legge - crv
Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
Disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati a organi esterni alla Regione
Sommario
“Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
- DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE. (1)
- Art. 1 - (Scopo e oggetto del regolamento). (2)
- Art. 2 - (Ordini di accreditamento)
- Art. 3 - (Forma di prelevamento per l’organo delegato)
- Art. 4 - (Documentazione per l’organo delegato per l’estinzione dell’ordinativo di pagamento delle spese regionali)
- Art. 5 - (Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale)
- Art. 6 -(Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale) (3)
- Art. 7 -(Incombenze dell’organo delegato nei confronti della Regione del Veneto)(4)
- Art. 8 - (Responsabilità dell’organo delegato)
DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE. (1)
Art. 1 - (Scopo e oggetto del regolamento). (2)
Scopo del presente regolamento è la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati a organi esterni alla Regione del Veneto, di seguito denominati organi delegati, in esecuzione della normativa di contabilità regionale di cui all’
art. 95/bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , per la liquidazione e il pagamento di spese regionali per il tramite di organi esterni alla Regione stessa.
Art. 2 - (Ordini di accreditamento)
L’accreditamento dei fondi è disposto dalla Regione del Veneto tramite l’emissione di ordini di accreditamento a favore degli organi esterni alla Regione, da eseguirsi da parte dell’Istituto tesoriere capofila per il tramite degli sportelli degli Istituti tesorieri, mediante l’apertura di sottoconti a nome “ Regione del Veneto, sottoconto organo delegato... ”.
Gli ordini di accreditamento devono recare i seguenti dati:
Gli ordini di accreditamento devono recare i seguenti dati:
- importo (in cifre e lettere) da accreditare;
- numero e denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
- indicazione dell’organo delegato e sua sede;
- estremi della deliberazione con indicazione della esecutività della medesima o di altro titolo valido in forza del quale l’ordine è emesso;
- numero d' ordine progressivo e data di emissione;
- sportello degli Istituti tesorieri presso cui costituire le facoltà di prelievo;
- sottoscrizione secondo le norme previste per gli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto;
- identificazione del tipo di sottoconto secondo se si tratti di spese in conto capitale oppure di spese diverse per le quali vige l'Istituto della riduzione d' ufficio da parte del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, già previsto dall’
art. 92, quinto comma, della
legge regionale n. 72/1977 ;
- determinazione,nell'eventualità che ciò sia stabilito dalla deliberazione autorizzativa dell'importo massimo prelevabile con ordinativi di pagamento a proprio favore per spese di funzionamento e mantenimento da pagare in contanti.
La Regione del Veneto provvederà a trasmettere al tesoriere e per esso allo sportello del tesoriere designato, gli specimen di firma delle persone facoltizzate a operare sul sottoconto medesimo.
L'Istituto tesoriere capofila provvede all’apertura, per ciascun ordine di accreditamento, di specifico sottoconto intestato a “ Regione del Veneto, organo delegato... ”, che costituisce giacenza indisponibile al nome della Regione stessa nel conto complessivo di tesoreria,nonché alla costituzione delle facoltà di prelievo per l’organo delegato esclusivamente presso lo sportello degli Istituti tesorieri indicato dalla stessa Regione nell’ordine di accreditamento.
Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di credito disposte in tempi successivi nell’arco temporale dell’esercizio e che facciano riferimento a uno stesso oggetto, a uno stesso capitolo e a uno stesso organo delegato, confluiscono in un unico sottoconto dovranno richiamare il numero d' ordine progressivo dell’ordine di accreditamento che ha dato origine al sottoconto stesso.
La Regione del Veneto provvederà a trasmettere al tesoriere e per esso allo sportello del tesoriere designato, gli specimen di firma delle persone facoltizzate a operare sul sottoconto medesimo.
L'Istituto tesoriere capofila provvede all’apertura, per ciascun ordine di accreditamento, di specifico sottoconto intestato a “ Regione del Veneto, organo delegato... ”, che costituisce giacenza indisponibile al nome della Regione stessa nel conto complessivo di tesoreria,nonché alla costituzione delle facoltà di prelievo per l’organo delegato esclusivamente presso lo sportello degli Istituti tesorieri indicato dalla stessa Regione nell’ordine di accreditamento.
Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di credito disposte in tempi successivi nell’arco temporale dell’esercizio e che facciano riferimento a uno stesso oggetto, a uno stesso capitolo e a uno stesso organo delegato, confluiscono in un unico sottoconto dovranno richiamare il numero d' ordine progressivo dell’ordine di accreditamento che ha dato origine al sottoconto stesso.
Art. 3 - (Forma di prelevamento per l’organo delegato)
Gli organi delegati effettuano i prelevamenti mediante ordinativi di pagamento secondo lo schema sub “ A ”. Tali ordinativi potranno essere estinti solo dallo sportello designato sull’ordine di accreditamento, secondo le modalità previste per l’estinzione degli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto.
Gli ordinativi di pagamento riportano la firma della persona titolare delle funzioni dell’organo delegato o di chi la sostituisce e la controfirma del responsabile dell’ufficio contabile, ove esista, dell’Ente o Istituto o Associazione di cui l’organo delegato detiene la rappresentanza legale.
Gli organi delegati possono effettuare prelevamento a proprio favore solo per far fronte a spese di mantenimento e funzionamento di erogare in contanti, entro gli stretti limiti d' importo stabiliti dalla deliberazione autorizzativa dell’accredito e riportati sull’ordine di accreditamento. Dell’uso di tali fondi l’organo dovrà fornire prova analitica documentale nel contesto della rendicontazione semestrale e di chiusura.
Gli ordinativi di pagamento riportano la firma della persona titolare delle funzioni dell’organo delegato o di chi la sostituisce e la controfirma del responsabile dell’ufficio contabile, ove esista, dell’Ente o Istituto o Associazione di cui l’organo delegato detiene la rappresentanza legale.
Gli organi delegati possono effettuare prelevamento a proprio favore solo per far fronte a spese di mantenimento e funzionamento di erogare in contanti, entro gli stretti limiti d' importo stabiliti dalla deliberazione autorizzativa dell’accredito e riportati sull’ordine di accreditamento. Dell’uso di tali fondi l’organo dovrà fornire prova analitica documentale nel contesto della rendicontazione semestrale e di chiusura.
Art. 4 - (Documentazione per l’organo delegato per l’estinzione dell’ordinativo di pagamento delle spese regionali)
Il tesoriere allega all’estratto conto periodico la documentazione inerente ai movimenti registrati.
Art. 5 - (Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale)
Per spese diverse da quelle in conto capitale, gli organi delegati potranno emettere gli ordinativi di pagamento inerenti ai sottoconti in premessa e consegnare gli stessi allo sportello tesoriere designato entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di competenza.
Il tesoriere, una volta estinti gli ordinativi purché emessi nei termini sopraindicati è autorizzato a effettuare il giro al conto complessivo di tesoreria dei saldi disponibili sui sottoconti degli organi delegati quali appaiono alla data del 31 gennaio dell’anno seguente a quello di accensione, dandone immediata comunicazione al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Il Dipartimento di cui al precedente comma procede alla riduzione degli originari ordini di accreditamento in ragione delle quote non utilizzate e che hanno formato oggetto di giriconto; nonché alla conseguente riduzione dell’imputazione originaria al capitolo di bilancio sul quale è stato emesso l’ordine di accreditamento così ridotto.
Gli eventuali ordinativi di pagamento emessi entro il 15 dicembre dell’anno di competenza e non pagati entro il termine del 31 gennaio dell’anno seguente a quello di accensione del sottoconto,saranno annullati a cura del tesoriere e restituiti inevasi all’organo delegato.
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede al riaccredito sul capitolo corrispondente del nuovo esercizio delle somme non utilizzate solo dietro richiesta scritta dell’organo delegato, limitatamente all’importo richiesto in quanto dichiaratamente corrispondente a obbligazioni già formalmente assunte e sempreché la somma non sia caduta in perenzione amministrativa a norma di legge.
Il tesoriere, una volta estinti gli ordinativi purché emessi nei termini sopraindicati è autorizzato a effettuare il giro al conto complessivo di tesoreria dei saldi disponibili sui sottoconti degli organi delegati quali appaiono alla data del 31 gennaio dell’anno seguente a quello di accensione, dandone immediata comunicazione al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.
Il Dipartimento di cui al precedente comma procede alla riduzione degli originari ordini di accreditamento in ragione delle quote non utilizzate e che hanno formato oggetto di giriconto; nonché alla conseguente riduzione dell’imputazione originaria al capitolo di bilancio sul quale è stato emesso l’ordine di accreditamento così ridotto.
Gli eventuali ordinativi di pagamento emessi entro il 15 dicembre dell’anno di competenza e non pagati entro il termine del 31 gennaio dell’anno seguente a quello di accensione del sottoconto,saranno annullati a cura del tesoriere e restituiti inevasi all’organo delegato.
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede al riaccredito sul capitolo corrispondente del nuovo esercizio delle somme non utilizzate solo dietro richiesta scritta dell’organo delegato, limitatamente all’importo richiesto in quanto dichiaratamente corrispondente a obbligazioni già formalmente assunte e sempreché la somma non sia caduta in perenzione amministrativa a norma di legge.
Art. 6 -(Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale) (3)
I sottoconti aperti per spese in conto capitale non vengono estinti alla chiusura dell’esercizio in cui sono stati attivati e restano in vita per l’intero importo non ancora utilizzato; l’organo delegato potrà continuare a movimentare il sottoconto stesso senza soluzione di continuità fino all’esaurimento dei fondi, ovvero fino alla scadenza del biennio successivo all’anno in cui il sottoconto è stato aperto.
Allo scadere del biennio previsto dal terzo comma dell’ art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 il sottoconto viene estinto dal tesoriere e il relativo saldo non ancora utilizzato viene girato al conto complessivo di tesoreria mediante emissione da parte del tesoriere della prescritta bolletta di riscossione e la successiva emissione da parte della Regione del prescritto ordine d' introito su di un apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere utilmente emessi e consegnati allo sportello tesoriere designato, entro il 15.mo giorno antecedente alla scadenza sopracitata.
A norma dell’ultimo comma dell’art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale sono da considerare estinti ai fini della contabilità di bilancio della Regione per l’intero ammontare degli ordini stessi che risulti accreditato agli organi delegati al termine dell’esercizio.
Allo scadere del biennio previsto dal terzo comma dell’ art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 il sottoconto viene estinto dal tesoriere e il relativo saldo non ancora utilizzato viene girato al conto complessivo di tesoreria mediante emissione da parte del tesoriere della prescritta bolletta di riscossione e la successiva emissione da parte della Regione del prescritto ordine d' introito su di un apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere utilmente emessi e consegnati allo sportello tesoriere designato, entro il 15.mo giorno antecedente alla scadenza sopracitata.
A norma dell’ultimo comma dell’art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale sono da considerare estinti ai fini della contabilità di bilancio della Regione per l’intero ammontare degli ordini stessi che risulti accreditato agli organi delegati al termine dell’esercizio.
Art. 7 -(Incombenze dell’organo delegato nei confronti della Regione del Veneto)(4)
L’organo delegato è tenuto a trasmettere alla Regione del Veneto, con scadenza semestrale in corrispondenza col 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno il rendiconto delle operazioni effettuate, corredato dai relativi documenti giustificativi e dagli estratti conto ricevuti dal tesoriere.
La rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa in occasione della estinzione del sottoconto e in concomitanza con le scadenze di cui al terzo comma dello art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 .
Il Segretario generale della programmazione potrà disporre verifiche occasionali e/o periodiche presso l’organo delegato in relazione alle funzioni dello stesso organo gestite conto della Regione.
Per la rendicontazione valgono di norma le disposizioni previste dall’ art. 92 della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 per i funzionari delegati organi interni della Regione.
Ove venissero rilevate irregolarità nella rendicontazione, il Dipartimento per la finanza, i tributi e la ragioneria invita l’organo delegato a provvedere alla regolarizzazione della stessa, dandone comunicazione al Segretario generale della programmazione.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente l’organo delegato non provvede alla regolarizzazione o vi provvede in modo inadeguato, il Dipartimento per le finanze rimette gli atti al Segretario generale della programmazione per le conseguenti decisioni motivate.
La rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa in occasione della estinzione del sottoconto e in concomitanza con le scadenze di cui al terzo comma dello art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 .
Il Segretario generale della programmazione potrà disporre verifiche occasionali e/o periodiche presso l’organo delegato in relazione alle funzioni dello stesso organo gestite conto della Regione.
Per la rendicontazione valgono di norma le disposizioni previste dall’ art. 92 della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 per i funzionari delegati organi interni della Regione.
Ove venissero rilevate irregolarità nella rendicontazione, il Dipartimento per la finanza, i tributi e la ragioneria invita l’organo delegato a provvedere alla regolarizzazione della stessa, dandone comunicazione al Segretario generale della programmazione.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente l’organo delegato non provvede alla regolarizzazione o vi provvede in modo inadeguato, il Dipartimento per le finanze rimette gli atti al Segretario generale della programmazione per le conseguenti decisioni motivate.
Art. 8 - (Responsabilità dell’organo delegato)
Il titolare della funzione dell’organo delegato che ha disposto i prelievi dal sottoconto è responsabile dei pagamenti effettuati e ordinati, in solido con il responsabile dell’ufficio contabile, fino a quando non ne abbia ottenuto discarico con l’approvazione del rendiconto da parte della Regione.
I prelevamenti dal sottoconto saranno registrati in ordine cronologico a cura dell’organo delegato in una apposita scheda mastro secondo lo schema allegato sub. “ B ”. Copia di tale scheda è usata per la rendicontazione periodica di cui al precedente art. 7.
I prelevamenti dal sottoconto saranno registrati in ordine cronologico a cura dell’organo delegato in una apposita scheda mastro secondo lo schema allegato sub. “ B ”. Copia di tale scheda è usata per la rendicontazione periodica di cui al precedente art. 7.
Note
(
1) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
- DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE. (1)
-
- Art. 1 - (Scopo e oggetto del regolamento). (2)
- Art. 2 - (Ordini di accreditamento)
- Art. 3 - (Forma di prelevamento per l’organo delegato)
- Art. 4 - (Documentazione per l’organo delegato per l’estinzione dell’ordinativo di pagamento delle spese regionali)
- Art. 5 - (Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale)
- Art. 6 -(Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale) (3)
- Art. 7 -(Incombenze dell’organo delegato nei confronti della Regione del Veneto)(4)
- Art. 8 - (Responsabilità dell’organo delegato)
Sommario
“Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
- DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE
- Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ordini di accreditamento
- Art. 3 - Forma di prelevamento per l'organo delegato
- Art. 4 - Documentazione per l'organo delegato per l'estinzione dell'ordinativo di pagamento delle spese regionali
- Art. 5 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale
- Art. 6 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale
- Art. 7 - Incombenze dell'organo delegato nei confronti della Regione del Veneto
- Art. 8 - Responsabilità dell'organo delegato
DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE
Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento
Scopo del presente regolamento è la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati a organi esterni alla Regione del Veneto, di seguito denominati organi delegati, in esecuzione della normativa di contabilità regionale di cui all'art. 95/bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , per la liquidazione e il pagamento di spese regionali per il tramite di organi esterni alla Regione stessa.
Art. 2 - Ordini di accreditamento
L'accreditamento dei fondi è disposto dalla Regione del Veneto tramite l'emissione di ordini di accreditamento a favore degli organi esterni alla Regione, da eseguirsi da parte dell'Istituto tesoriere capofila per il tramite degli sportelli degli Istituti tesorieri, mediante l'apertura di sottoconti a nome "Regione del Veneto, sottoconto organo delegato ....".
Gli ordini di accreditamento devono recare i seguenti dati:
- esercizio finanziario, distinguendo se trattasi di gestione di competenza o di residui;
- importo (in cifre e lettere) da accreditare;
- numero e denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
- indicazione dell'organo delegato e sua sede;
- estremi della deliberazione con indicazione della esecutività della medesima o di altro titolo valido in forza del quale l'ordine è emesso;
- numero d'ordine progressivo e data di emissione;
- sportello degli Istituti tesorieri presso cui costituire le facoltà di prelievo;
- sottoscrizione secondo le norme previste per gli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto;
- identificazione del tipo di sottoconto secondo se si tratti di spese in conto capitale oppure di spese diverse per le quali vige l'Istituto della riduzione d'ufficio da parte del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, già previsto dall'art. 92, quinto comma, della legge regionale n. 72/1977 ;
- determinazione, nell'eventualità che ciò sia stabilito dalla deliberazione autorizzativa dell'importo massimo prelevabile con ordinativi di pagamento a proprio favore per spese di funzionamento e mantenimento da pagare in contanti.
La Regione del Veneto provvederà a trasmettere al tesoriere e per esso allo sportello del tesoriere designato, gli specimen di firma delle persone facoltizzate a operare sul sottoconto medesimo.
L'istituto tesoriere capofila provvede all'apertura, per ciascun ordine di accreditamento, di specifico sottoconto intestato a "Regione del Veneto, organo delegato ...", che costituisce giacenza indisponibile al nome della Regione stessa nel conto complessivo di tesoreria, nonché alla costituzione delle facoltà di prelievo per l'organo delegato esclusivamente presso lo sportello degli Istituti tesorieri indicato dalla stessa Regione nell'ordine di accreditamento.
Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di credito disposte in tempi successivi nell'arco temporale dell'esercizio e che facciano riferimento a uno stesso oggetto, a uno stesso capitolo e a uno stesso organo delegato, confluiscono in un unico sottoconto; gli ordini di accreditamento da far affluire nello stesso sottoconto dovranno richiamare il numero d'ordine progressivo dell'0ordine di accreditamento che ha dato origine al sottoconto stesso.
Gli ordini di accreditamento devono recare i seguenti dati:
- esercizio finanziario, distinguendo se trattasi di gestione di competenza o di residui;
- importo (in cifre e lettere) da accreditare;
- numero e denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
- indicazione dell'organo delegato e sua sede;
- estremi della deliberazione con indicazione della esecutività della medesima o di altro titolo valido in forza del quale l'ordine è emesso;
- numero d'ordine progressivo e data di emissione;
- sportello degli Istituti tesorieri presso cui costituire le facoltà di prelievo;
- sottoscrizione secondo le norme previste per gli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto;
- identificazione del tipo di sottoconto secondo se si tratti di spese in conto capitale oppure di spese diverse per le quali vige l'Istituto della riduzione d'ufficio da parte del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, già previsto dall'art. 92, quinto comma, della legge regionale n. 72/1977 ;
- determinazione, nell'eventualità che ciò sia stabilito dalla deliberazione autorizzativa dell'importo massimo prelevabile con ordinativi di pagamento a proprio favore per spese di funzionamento e mantenimento da pagare in contanti.
La Regione del Veneto provvederà a trasmettere al tesoriere e per esso allo sportello del tesoriere designato, gli specimen di firma delle persone facoltizzate a operare sul sottoconto medesimo.
L'istituto tesoriere capofila provvede all'apertura, per ciascun ordine di accreditamento, di specifico sottoconto intestato a "Regione del Veneto, organo delegato ...", che costituisce giacenza indisponibile al nome della Regione stessa nel conto complessivo di tesoreria, nonché alla costituzione delle facoltà di prelievo per l'organo delegato esclusivamente presso lo sportello degli Istituti tesorieri indicato dalla stessa Regione nell'ordine di accreditamento.
Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di credito disposte in tempi successivi nell'arco temporale dell'esercizio e che facciano riferimento a uno stesso oggetto, a uno stesso capitolo e a uno stesso organo delegato, confluiscono in un unico sottoconto; gli ordini di accreditamento da far affluire nello stesso sottoconto dovranno richiamare il numero d'ordine progressivo dell'0ordine di accreditamento che ha dato origine al sottoconto stesso.
Art. 3 - Forma di prelevamento per l'organo delegato
Gli organi delegati effettuano i prelevamenti mediante ordinativi di pagamento secondo lo schema sub "A". Tali ordinativi potranno essere estinti solo dallo sportello designato sull'ordine di accreditamento, secondo le modalità previste per l'estinzione degli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto.
Gli ordinativi di pagamento riportano la firma della persona titolare delle funzioni dell'organo delegato o di che la sostituisce e la controfirma del responsabile dell'ufficio contabile, ove esista, dell'Ente o Istituto o Associazione di cui l'organo delegato detiene la rappresentanza legale.
Gli organi delegati possono effettuare prelevamento a proprio favore solo per far fronte a spese di mantenimento e funzionamento di erogare in contanti, entro gli stretti limiti d'importo stabiliti dalla deliberazione autorizzativa dell'accredito e riportati sull'ordine di accreditamento. Dell'uso di tali fondi l'organo dovrà fornire prova analitica documentale nel contesto della rendicontazione semestrale e di chiusura.
Gli ordinativi di pagamento riportano la firma della persona titolare delle funzioni dell'organo delegato o di che la sostituisce e la controfirma del responsabile dell'ufficio contabile, ove esista, dell'Ente o Istituto o Associazione di cui l'organo delegato detiene la rappresentanza legale.
Gli organi delegati possono effettuare prelevamento a proprio favore solo per far fronte a spese di mantenimento e funzionamento di erogare in contanti, entro gli stretti limiti d'importo stabiliti dalla deliberazione autorizzativa dell'accredito e riportati sull'ordine di accreditamento. Dell'uso di tali fondi l'organo dovrà fornire prova analitica documentale nel contesto della rendicontazione semestrale e di chiusura.
Art. 4 - Documentazione per l'organo delegato per l'estinzione dell'ordinativo di pagamento delle spese regionali
Il tesoriere allega all'estratto conto periodico la documentazione inerente ai movimenti registrati.
Art. 5 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale
Per spese diverse da quelle in conto capitale, gli organi delegati potranno emettere gli ordinativi di pagamento inerenti ai sottoconti in premessa e consegnare gli stessi allo sportello tesoriere designato entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di competenza.
Il tesoriere, una volta estinti gli ordinativi purchè emessi nei termini sopraindicati, è autorizzato a effettuare il giro al conto complessivo di tesoreria dei saldi disponibili sui sottoconti degli organi delegati quali appaiono alla data del 31 gennaio dell'anno seguente a quello di accensione del sottoconto, dandone immediata comunicazione al Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria.
Il Dipartimento di cui al precedente comma procede alla riduzione degli originari ordini di accreditamento in ragione delle quote non utilizzate e che hanno formato oggetto di giriconto; nonché alla conseguente riduzione dell'imputazione originaria al capitolo di bilancio sul quale è stato emesso l'ordine di accreditamento così ridotto.
Gli eventuali ordinativi di pagamento emessi entro il 15 dicembre dell'anno di competenza e non pagati entro il termine del 31 gennaio dell'anno seguente a quello di accensione del sottoconto, saranno annullati a cura del tesoriere e restituiti inevasi all'organo delegato.
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede al riaccredito sul capitolo corrispondente del nuovo esercizio delle somme non utilizzate solo dietro richiesta scritta dell'organo delegato, limitatamente all'importo richiesto in quanto dichiaratamente corrispondente a obbligazioni già formalmente assunte e semprechè la somma non sia caduta in perenzione amministrativa a norma di legge.
Il tesoriere, una volta estinti gli ordinativi purchè emessi nei termini sopraindicati, è autorizzato a effettuare il giro al conto complessivo di tesoreria dei saldi disponibili sui sottoconti degli organi delegati quali appaiono alla data del 31 gennaio dell'anno seguente a quello di accensione del sottoconto, dandone immediata comunicazione al Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria.
Il Dipartimento di cui al precedente comma procede alla riduzione degli originari ordini di accreditamento in ragione delle quote non utilizzate e che hanno formato oggetto di giriconto; nonché alla conseguente riduzione dell'imputazione originaria al capitolo di bilancio sul quale è stato emesso l'ordine di accreditamento così ridotto.
Gli eventuali ordinativi di pagamento emessi entro il 15 dicembre dell'anno di competenza e non pagati entro il termine del 31 gennaio dell'anno seguente a quello di accensione del sottoconto, saranno annullati a cura del tesoriere e restituiti inevasi all'organo delegato.
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede al riaccredito sul capitolo corrispondente del nuovo esercizio delle somme non utilizzate solo dietro richiesta scritta dell'organo delegato, limitatamente all'importo richiesto in quanto dichiaratamente corrispondente a obbligazioni già formalmente assunte e semprechè la somma non sia caduta in perenzione amministrativa a norma di legge.
Art. 6 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale
I sottoconti aperti per spese in conto capitale non vengono estinti alla chiusura dell'esercizio in cui sono stati attivati e restano in vita per l'intero importo non ancora utilizzato; l'organo delegato potrà continuare a movimentare il sottoconto stesso senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dei fondi, ovvero fino alla scadenza del biennio successivo all'ano in cui il sottoconto è stato aperto.
Allo scadere del biennio previsto dal terzo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 il sottoconto viene estinto dal tesoriere e il relativo saldo non ancora utilizzato viene girato al conto complessivo di tesoreria mediante emissione da parte della Regione del prescritto ordine d'introito su di un apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere utilmente emessi e consegnati allo sportello tesoriere designato, entro il 15.mo giorno antecedente alla scadenza sopracitata.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale sono da considerare estinti ai fini della contabilità di bilancio della Regione per l'intero ammontare degli ordini stessi che risulti accreditato agli organi delegati al termine dell'esercizio.
Allo scadere del biennio previsto dal terzo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 il sottoconto viene estinto dal tesoriere e il relativo saldo non ancora utilizzato viene girato al conto complessivo di tesoreria mediante emissione da parte della Regione del prescritto ordine d'introito su di un apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere utilmente emessi e consegnati allo sportello tesoriere designato, entro il 15.mo giorno antecedente alla scadenza sopracitata.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale sono da considerare estinti ai fini della contabilità di bilancio della Regione per l'intero ammontare degli ordini stessi che risulti accreditato agli organi delegati al termine dell'esercizio.
Art. 7 - Incombenze dell'organo delegato nei confronti della Regione del Veneto
L'organo delegato è tenuto a trasmettere alla Regione del Veneto, con scadenza semestrale in corrispondenza col 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno di rendiconto delle operazioni effettuate, corredato dai relativi documenti giustificati e dagli estratti conto ricevuti dal tesoriere.
La rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa in occasione della estinzione del sottoconto e in concomitanza con le scadenze di cui al terzo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 .
Il Segretario generale della programmazione potrà disporre verifiche occasionali e/o periodiche presso l'organo delegato in relazione alle funzioni dello stesso organo gestite per conto della Regione.
Per la rendicontazione valgono di norma le disposizioni previste dall'art. 92 della legge regionale n. 72/1977 modifiche dalla legge regionale n. 72/1977 modificate dalla legge regionale n. 43/1982 per i funzionari delegati organi interni della Regione.
Ove venissero rilevate irregolarità nella rendicontazione, il Dipartimento per la finanza, i tributi e la ragioneria invita l'organo delegato a provvedere alla regolarizzazione della stessa, dandone comunicazione al Segretario generale della programmazione.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente l'organo delegato non provvede alla regolarizzazione o vi provvede in modo inadeguato, il Dipartimento per le finanze rimette gli atti al Segretario generale della programmazione per le conseguenti decisioni motivate.
La rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa in occasione della estinzione del sottoconto e in concomitanza con le scadenze di cui al terzo comma dell'art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977 .
Il Segretario generale della programmazione potrà disporre verifiche occasionali e/o periodiche presso l'organo delegato in relazione alle funzioni dello stesso organo gestite per conto della Regione.
Per la rendicontazione valgono di norma le disposizioni previste dall'art. 92 della legge regionale n. 72/1977 modifiche dalla legge regionale n. 72/1977 modificate dalla legge regionale n. 43/1982 per i funzionari delegati organi interni della Regione.
Ove venissero rilevate irregolarità nella rendicontazione, il Dipartimento per la finanza, i tributi e la ragioneria invita l'organo delegato a provvedere alla regolarizzazione della stessa, dandone comunicazione al Segretario generale della programmazione.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente l'organo delegato non provvede alla regolarizzazione o vi provvede in modo inadeguato, il Dipartimento per le finanze rimette gli atti al Segretario generale della programmazione per le conseguenti decisioni motivate.
Art. 8 - Responsabilità dell'organo delegato
Il titolare della funzione dell'organo delegato che ha disposto i prelievi dal sottoconto è responsabile dei pagamenti effettuati e ordinati, in solido con il responsabile dell'ufficio contabile, fino a quando non ne abbia ottenuto discarico con l'approvazione del rendiconto da parte della Regione.
I prelevamenti dal sottoconto saranno registrati in ordine cronologico a cura dell'organo delegato in una apposita scheda mastro secondo lo schema allegato sub. "B". Copia di tale scheda è usata per la rendicontazione periodica di cui al precedente art. 7.
I prelevamenti dal sottoconto saranno registrati in ordine cronologico a cura dell'organo delegato in una apposita scheda mastro secondo lo schema allegato sub. "B". Copia di tale scheda è usata per la rendicontazione periodica di cui al precedente art. 7.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
- DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE
-
- Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ordini di accreditamento
- Art. 3 - Forma di prelevamento per l'organo delegato
- Art. 4 - Documentazione per l'organo delegato per l'estinzione dell'ordinativo di pagamento delle spese regionali
- Art. 5 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione annuale
- Art. 6 - Disposizioni particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in conto capitale
- Art. 7 - Incombenze dell'organo delegato nei confronti della Regione del Veneto
- Art. 8 - Responsabilità dell'organo delegato