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Regolamento regionale 9 agosto 2024, n. 2 (BUR n. 110/2024)

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

Regolamento regionale 09 agosto 2024, n. 2 (BUR n. 110/2024)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA

Art. 1 - Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall’imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.
Art. 2 - Tipi di pesca.
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale.
2. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
3. La pesca professionale è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.
4. Per “esercizio della pesca” si intende, oltre che l’impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.
5. Per “luogo di pesca” si intende il sito ove viene praticato, o si riveli univocamente il proposito di praticare l’esercizio della pesca.
Art. 3 - Sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda.
1. La Regione, ai sensi dell’ articolo 1 comma 4 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l’equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l’incremento delle risorse ittiche nell’interesse alieutico ed economico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale determina lo sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione.
3. Nelle more della determinazione del parametro di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce il numero massimo di pescatori professionisti iscrivibili nel registro di cui all’articolo 4, sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto del trend del numero medio di pescatori attivi degli ultimi anni e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.
Art. 4 - Registro dei pescatori professionisti autorizzati.
1 È istituito presso la Giunta regionale il Registro dei pescatori professionisti autorizzati ad esercitare, nei limiti di sostenibilità ambientale determinati ai sensi dell’articolo 3, la pesca nel lago di Garda.
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le modalità e i criteri di iscrizione dei pescatori professionisti nel Registro.
3. In sede di prima applicazione, sono iscritti nel Registro coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano titolari di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di Verona o dalla Regione del Veneto, in corso di validità, inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore e già operativi nelle acque del lago di Garda.
4. Al raggiungimento del numero massimo stabilito all’articolo 3 le nuove iscrizioni sono possibili soltanto in caso di cessata attività o di perdita dei requisiti per l’esercizio della pesca professionale di uno dei pescatori già operanti.
5. La Giunta regionale, titolare dei dati personali contenuti nel Registro, con il provvedimento di cui al comma 2 ne disciplina le modalità di tenuta, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. La Struttura regionale competente in materia di pesca provvede a trasmettere annualmente alla Regione Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento gli aggiornamenti del Registro.
Art. 5 - Orari di pesca.
1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La pesca notturna è consentita da riva con la canna da pesca limitatamente all’anguilla, al siluro, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall’ articolo 10, comma 4.
4. La pesca dilettantistica all’agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l’osservanza dei periodi di divieto di cui all’articolo 6.
Art. 6 - Periodi di divieto e lunghezze minime.
1. I periodi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:
Nome italiano
Nome Scientifico
Periodo di divieto
Lunghezze minime
Carpione
Salmo carpio
15/11-31/01
20/06-20/08
30 cm
Coregone lavarello
Coregonus lavaretus
01/12-31/01
30 cm
Trota spp. (tutte le specie)

15/10-15/01
40 cm
Carpa
Cyprinus carpio
10/06-30/06
45 cm
Tinca
Tinca tinca
10/06-30/06
35 cm
Cavedano
Leuciscus cephalus
01/05-15/06
30 cm
Alborella
Alburnus alburnus alborella
15/05-30/06

Luccio
Esox lucius
22/02-15/04
60 cm
Anguilla
Anguilla anguilla
01/11-31/03
50 cm
Pesce persico
Perca fluviatilis
01/04-15/05
18 cm
Persico trota
Micropterus salmoides
01/05-15/06
30 cm
Agone
Alosa fallax
01/06-05/06
20/06-24/06
01/07-05/07
15/07-19/07
15 cm
Barbo
Barbus plebejus
01/05-30/06
30 cm

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità della coda (telson).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è vietata la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di lunghezza inferiore a 5 cm.
4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) mentre è invece consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.
5. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.
6. Fermi restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1° giugno al 1° agosto, la pesca dilettantistico- sportiva dell’agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.
7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente in materia di pesca può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.
8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.
Art. 7 - Limiti di cattura.
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:
a) carpione: due capi;
b) coregone lavarello: dieci capi;
c) trota spp. (tutte le specie): tre capi;
d) luccio: due capi;
e) pesce persico: venti capi;
f) agone: quaranta capi.
2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie ad esclusione del siluro.
3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l’ultimo esemplare catturato.
4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell’ articolo 16.
5. La Giunta regionale per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.
Art. 8 - Zone di divieto assoluto di pesca.
1. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca.
Art. 9 - Norme di salvaguardia.
1. Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Giunta regionale può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.
2. La Giunta regionale, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all' articolo 6, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11, commi 4, 5 e 6 e all’ articolo 13.
3. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.
4. La Giunta regionale adotta le misure di salvaguardia di cui al presente articolo e all’articolo 13, comma 6 sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
Art. 10 - Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica.
1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:
a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);
b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l’uso di non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi. L’uso della amettiera per coregoni è vietato dal 1° dicembre al 31 gennaio. È sempre vietato il suo uso a traina;
c) è consentito l’uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca dell’alborella. Il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;
d) guadino e raffio: l’uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.
2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 6 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.
3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:
a) nei modi indicati al comma 1;
b) per ogni imbarcazione è consentito l’uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati;
  1. 1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
  2. 2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
  3. 3) filagnino: attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un’esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;

c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all’ articolo 6 è vietato l’uso delle traine effettuato con canne da pesca e di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell’onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio – Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell’onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
d) è consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;
e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume Mincio la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di pesca è ridotta a 50 metri.
4. La pesca subacquea è consentita nelle zone e nei periodi individuati dalla Struttura regionale competente in materia di pesca, in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all’articolo 5;
b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
c) con apposita unità d’appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l’adempimento di tale obbligo;
d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
e) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
f) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d’ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
g) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
h) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
7. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
8. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l’esercizio della pesca.
Art. 11 - Uso di esche e pastura.
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.
2. Escluso il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile, è consentito utilizzare quale esca viva esemplari di fauna ittica di taglia non inferiore a 5 cm, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola, vairone e sanguinerola.
3. Durante l’esercizio della pesca con il pesce vivo o morto è obbligatorio l’utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm.
4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
6. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.
7. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattini), si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
8. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.
9. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
Art. 12 -Misurazione delle maglie delle reti.
1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 13 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale
(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri).
1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sotto indicati:
a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):
  1. 1) BIRBA – luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 22 febbraio al 15 aprile e dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l’uso dell’ancora;
  2. 2) REMATTINO – alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mag = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l’uso dell’ancora;
  3. 3) VARONARO (varonar) – agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 giugno, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo dal 1° giugno al 1° agosto;
  4. 4) CIARA (ciara) – tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l’uso dell’ancora.

b) RETI DA POSTA CONICHE:
  1. 1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) – tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l’uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l’uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell’esca personale per la spaderna (ami);
  2. 2) BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) – alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d’entrata = 0,5 m; camera d’entrata h = 1,5 m. È permesso l’uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l’ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l’acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m;
  3. 3) COGOLO (gabbia, ringhiera) – anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto dal 1° ottobre al 31 dicembre. È consentito l’uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m;

c) TREMAGLI:
  1. 1) SPIGONSOLA – alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l’uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l’uso giornaliero degli ami (spaderna);
  2. 2) TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) – anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mag. o n. 15 da 2.800 mag; MM 20 = n. 20 da 2.000 mag. o n. 14 da 2.800 mag. È consentito l’uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;
  3. 3) RE DA SERRAR (re da serrar) – pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l’ausilio di un bertovello di Mm 6.

d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:
  1. 1) VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) – carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 1° dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 25 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
  2. 2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA – Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 10 giugno al 30 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. L’uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
  3. 3) ANTANA – tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. Dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25;
  4. 4) ANTANELLO (ontanel) – carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mag. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante;
  5. 5) GEROLA (filza) – alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10;
  6. 6) PENDENTE (reu) – agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° giugno al 1° agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da 2.000 mag. dal 1° aprile al 1° giugno, n. 7 da 2.000 mag. dal 1° agosto al 30 settembre e n. 15 da 2.000 mag. dal 30 settembre al 1° aprile. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione È consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 10 reti dal 1° aprile al 1° giugno, di n. 14 reti dal 1° agosto al 30 settembre e di n. 30 reti dal 30 settembre al 1° aprile di ciascun anno. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m;
  7. 7) S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) – agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 1° agosto al 15 maggio, dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 giugno, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio. Dal 1° giugno al 1° agosto l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag.; dal 1° giugno al 1° agosto dotazione massima di n. 12 reti da 2.000 mag. Dal 1° giugno al 1° agosto, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo.

e) ATTREZZI VARI:
  1. 1) SPADERNA (ami) – anguilla, luccio;
  2. 2) TIRLINDANA – carpione, trota, luccio, cavedano. Nei modi previsti all’articolo 10, comma 3;
  3. 3) FIOCINA. L’uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.
3. È sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo di rete.
4. Il pescatore non può avere con sé sul natante o detenere sul luogo di pesca attrezzi non conformi a quelli elencati al comma 1 o nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso.
5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.
6. La Giunta regionale individua le zone di lago e le profondità massime entro le quali vietare, durante il periodo di divieto relativo al luccio di cui all'articolo 6, comma 1, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione della specie.
7. Salvo condizioni atmosferiche avverse tali da costituire pericolo per l’incolumità del pescatore, gli attrezzi denominati tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 del giorno successivo e non oltre le ore 10.00 del giorno successivo durante i mesi di marzo e di ottobre.
Art. 14 - Contrassegno sugli attrezzi professionali.
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’ articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.
2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.
3. Il contrassegno deve contenere il numero identificativo del pescatore corrispondente al numero di iscrizione assegnato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca nel Registro dei pescatori di professione di cui all’ articolo 4.
4. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante ben visibile con lato di dimensioni non inferiori a 15 cm, che consenta l’identificazione del proprietario degli attrezzi.
5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all’inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm.
Art. 15 - Modi di pesca vietati.
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:
a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica. Per il solo esercizio della pesca scientifica può essere consentito l’utilizzo della corrente elettrica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare nelle acque di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri;
d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche autorizzato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca;
e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
g) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 2 del presente regolamento;
h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende, per l’uso a strappo, l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale;
i) pescare con le mani;
j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti.
Art. 16 - Gare e manifestazioni di pesca.
1. La Struttura regionale competente in materia di pesca, previa verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionali, rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca, richieste dalle associazioni di pesca sportiva almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
b) l’autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l’occupazione della riva;
c) il numero presumibile dei partecipanti;
d) i tempi e le modalità di svolgimento;
e) le specie ittiche oggetto della gara.
3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla Struttura regionale competente in materia di pesca.
4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.
6. In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate la Struttura regionale competente in materia di pesca può stabilire deroghe alle limitazioni di cui all' articolo 6, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche.
7. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.
8. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l’esercizio della pesca ai non partecipanti.
Art. 17 - Tesserino catture.
1. La Giunta regionale disciplina il tesserino delle catture e le modalità con le quali i pescatori dilettanti che esercitano la pesca nelle acque in cui trova applicazione il presente regolamento hanno l’obbligo di registrare le catture effettuate.
2. I pescatori di professione devono registrare giornalmente il proprio pescato suddiviso per specie, su un apposito libretto del pescato professionale del lago di Garda fornito annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 18 - Tavolo tecnico di coordinamento.
1. Il Tavolo tecnico di coordinamento istituito con l’Intesa “Per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda”, sottoscritta l’11 luglio 2019 tra Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento, monitora l’applicazione del presente regolamento e formula proposte finalizzate alla progressiva uniformazione ed ottimizzazione della gestione ittica e della pesca nelle acque del lago di Garda.
Art. 19 - Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni al presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all' articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , in quanto applicabili.
Art. 20 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”.
Art. 21 - Norme transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 22 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



SOMMARIO
Regolamento regionale 09 agosto 2024, n. 2 (BUR n. 110/2024) – Testo storico

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DI GARDA

Art. 1 - Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, l’attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall’imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.
Art. 2 - Tipi di pesca.
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale.
2. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
3. La pesca professionale è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.
4. Per “esercizio della pesca” si intende, oltre che l’impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.
5. Per “luogo di pesca” si intende il sito ove viene praticato, o si riveli univocamente il proposito di praticare l’esercizio della pesca.
Art. 3 - Sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda.
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l’equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l’incremento delle risorse ittiche nell’interesse alieutico ed economico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale determina lo sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione.
3. Nelle more della determinazione del parametro di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce il numero massimo di pescatori professionisti iscrivibili nel registro di cui all’articolo 4, sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto del trend del numero medio di pescatori attivi degli ultimi anni e della superficie lacustre sottoposta a prelievo.
Art. 4 - Registro dei pescatori professionisti autorizzati.
1 È istituito presso la Giunta regionale il Registro dei pescatori professionisti autorizzati ad esercitare, nei limiti di sostenibilità ambientale determinati ai sensi dell’articolo 3, la pesca nel lago di Garda.
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le modalità e i criteri di iscrizione dei pescatori professionisti nel Registro.
3. In sede di prima applicazione, sono iscritti nel Registro coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano titolari di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di Verona o dalla Regione del Veneto, in corso di validità, inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore e già operativi nelle acque del lago di Garda.
4. Al raggiungimento del numero massimo stabilito all’articolo 3 le nuove iscrizioni sono possibili soltanto in caso di cessata attività o di perdita dei requisiti per l’esercizio della pesca professionale di uno dei pescatori già operanti.
5. La Giunta regionale, titolare dei dati personali contenuti nel Registro, con il provvedimento di cui al comma 2 ne disciplina le modalità di tenuta, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. La Struttura regionale competente in materia di pesca provvede a trasmettere annualmente alla Regione Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento gli aggiornamenti del Registro.
Art. 5 - Orari di pesca.
1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La pesca notturna è consentita da riva con la canna da pesca limitatamente all’anguilla, al siluro, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 4.
4. La pesca dilettantistica all’agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l’osservanza dei periodi di divieto di cui all’articolo 6.
Art. 6 - Periodi di divieto e lunghezze minime.
1. I periodi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti:
Nome italiano
Nome Scientifico
Periodo di divieto
Lunghezze minime
Carpione
Salmo carpio
15/11-31/01
20/06-20/08
30 cm
Coregone lavarello
Coregonus lavaretus
01/12-31/01
30 cm
Trota spp. (tutte le specie)

15/10-15/01
40 cm
Carpa
Cyprinus carpio
10/06-30/06
45 cm
Tinca
Tinca tinca
10/06-30/06
35 cm
Cavedano
Leuciscus cephalus
01/05-15/06
30 cm
Alborella
Alburnus alburnus alborella
15/05-30/06

Luccio
Esox lucius
22/02-15/04
60 cm
Anguilla
Anguilla anguilla
01/11-31/03
50 cm
Pesce persico
Perca fluviatilis
01/04-15/05
18 cm
Persico trota
Micropterus salmoides
01/05-15/06
30 cm
Agone
Alosa fallax
01/06-05/06
20/06-24/06
01/07-05/07
15/07-19/07
15 cm
Barbo
Barbus plebejus
01/05-30/06
30 cm

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità della coda (telson).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è vietata la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di lunghezza inferiore a 5 cm.
4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) mentre è invece consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.
5. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.
6. Fermi restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1° giugno al 1° agosto, la pesca dilettantistico- sportiva dell’agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.
7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente in materia di pesca può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.
8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.
Art. 7 - Limiti di cattura.
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:
a) carpione: due capi;
b) coregone lavarello: dieci capi;
c) trota spp. (tutte le specie): tre capi;
d) luccio: due capi;
e) pesce persico: venti capi;
f) agone: quaranta capi.
2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie ad esclusione del siluro.
3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l’ultimo esemplare catturato.
4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell’articolo 16.
5. La Giunta regionale per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.
Art. 8 - Zone di divieto assoluto di pesca.
1. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca.
Art. 9 - Norme di salvaguardia.
1. Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Giunta regionale può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.
2. La Giunta regionale, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 6, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11, commi 4, 5 e 6 e all’articolo 13.
3. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.
4. La Giunta regionale adotta le misure di salvaguardia di cui al presente articolo e all’articolo 13, comma 6 sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
Art. 10 - Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica.
1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sotto indicati:
a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c);
b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l’uso di non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi. L’uso della amettiera per coregoni è vietato dal 1° dicembre al 31 gennaio. È sempre vietato il suo uso a traina;
c) è consentito l’uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca dell’alborella. Il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;
d) guadino e raffio: l’uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.
2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 6 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.
3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati:
a) nei modi indicati al comma 1;
b) per ogni imbarcazione è consentito l’uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati;
  1. 1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
  2. 2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un’esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
  3. 3) filagnino: attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un’esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio;

c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all’articolo 6 è vietato l’uso delle traine effettuato con canne da pesca e di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell’onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio – Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell’onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;
d) è consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;
e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume Mincio la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di pesca è ridotta a 50 metri.
4. La pesca subacquea è consentita nelle zone e nei periodi individuati dalla Struttura regionale competente in materia di pesca, in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all’articolo 5;
b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza;
c) con apposita unità d’appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l’adempimento di tale obbligo;
d) entro una distanza di 50 m dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
e) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
f) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d’ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione;
g) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
h) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.
6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
7. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
8. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l’esercizio della pesca.
Art. 11 - Uso di esche e pastura.
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.
2. Escluso il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile, è consentito utilizzare quale esca viva esemplari di fauna ittica di taglia non inferiore a 5 cm, appartenenti esclusivamente alle seguenti specie: alborella, triotto, scardola, vairone e sanguinerola.
3. Durante l’esercizio della pesca con il pesce vivo o morto è obbligatorio l’utilizzo della lenza dotata di cavetto metallico (acciaio) della lunghezza minima di 20 cm.
4. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
5. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
6. Dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.
7. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattini), si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
8. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.
9. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
Art. 12 -Misurazione delle maglie delle reti.
1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
Art. 13 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale
(Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri).
1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sotto indicati:
a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete):
  1. 1) BIRBA – luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h 1.000 mag = 35 m. Divieto: dal 22 febbraio al 15 aprile e dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l’uso dell’ancora;
  2. 2) REMATTINO – alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h 2.800 mag = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l’uso dell’ancora;
  3. 3) VARONARO (varonar) – agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h 1.200 mag = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 giugno, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo dal 1° giugno al 1° agosto;
  4. 4) CIARA (ciara) – tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h 1.000 mag = 45 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. È consentito l’uso dell’ancora.

b) RETI DA POSTA CONICHE:
  1. 1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) – tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l’uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l’uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell’esca personale per la spaderna (ami);
  2. 2) BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) – alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d’entrata = 0,5 m; camera d’entrata h = 1,5 m. È permesso l’uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l’ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l’acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m;
  3. 3) COGOLO (gabbia, ringhiera) – anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto dal 1° ottobre al 31 dicembre. È consentito l’uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m;

c) TREMAGLI:
  1. 1) SPIGONSOLA – alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l’uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l’uso giornaliero degli ami (spaderna);
  2. 2) TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) – anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da 2.000 mag. o n. 15 da 2.800 mag; MM 20 = n. 20 da 2.000 mag. o n. 14 da 2.800 mag. È consentito l’uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m;
  3. 3) RE DA SERRAR (re da serrar) – pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1° novembre. La rete va usata con l’ausilio di un bertovello di Mm 6.

d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE:
  1. 1) VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) – carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 1° dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 25 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da 2.000 mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
  2. 2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA – Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 10 giugno al 30 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag. L’uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa;
  3. 3) ANTANA – tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 10 giugno al 30 giugno. Dal 1° dicembre al 31 gennaio è consentito unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25;
  4. 4) ANTANELLO (ontanel) – carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 dicembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da 2.000 mag. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante;
  5. 5) GEROLA (filza) – alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10;
  6. 6) PENDENTE (reu) – agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1° giugno al 1° agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da 2.000 mag. dal 1° aprile al 1° giugno, n. 7 da 2.000 mag. dal 1° agosto al 30 settembre e n. 15 da 2.000 mag. dal 30 settembre al 1° aprile. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione È consentita l’unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 10 reti dal 1° aprile al 1° giugno, di n. 14 reti dal 1° agosto al 30 settembre e di n. 30 reti dal 30 settembre al 1° aprile di ciascun anno. L’uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m;
  7. 7) S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) – agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 1° agosto al 15 maggio, dal 1° giugno al 5 giugno, dal 20 giugno al 24 giugno, dal 1° luglio al 5 luglio e dal 15 luglio al 19 luglio. Dal 1° giugno al 1° agosto l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da 2.000 mag.; dal 1° giugno al 1° agosto dotazione massima di n. 12 reti da 2.000 mag. Dal 1° giugno al 1° agosto, dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del sabato e dalle ore 12.00 della domenica alle ore 12.00 del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo.

e) ATTREZZI VARI:
  1. 1) SPADERNA (ami) – anguilla, luccio;
  2. 2) TIRLINDANA – carpione, trota, luccio, cavedano. Nei modi previsti all’articolo 10, comma 3;
  3. 3) FIOCINA. L’uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. I periodi di divieto d’uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.
3. È sempre vietato l’uso a strascico di qualunque tipo di rete.
4. Il pescatore non può avere con sé sul natante o detenere sul luogo di pesca attrezzi non conformi a quelli elencati al comma 1 o nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso.
5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto.
6. La Giunta regionale individua le zone di lago e le profondità massime entro le quali vietare, durante il periodo di divieto relativo al luccio di cui all'articolo 6, comma 1, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione della specie.
7. Salvo condizioni atmosferiche avverse tali da costituire pericolo per l’incolumità del pescatore, gli attrezzi denominati tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 del giorno successivo e non oltre le ore 10.00 del giorno successivo durante i mesi di marzo e di ottobre.
Art. 14 - Contrassegno sugli attrezzi professionali.
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.
2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.
3. Il contrassegno deve contenere il numero identificativo del pescatore corrispondente al numero di iscrizione assegnato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca nel Registro dei pescatori di professione di cui all’articolo 4.
4. All’inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante ben visibile con lato di dimensioni non inferiori a 15 cm, che consenta l’identificazione del proprietario degli attrezzi.
5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all’inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm.
Art. 15 - Modi di pesca vietati.
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:
a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica. Per il solo esercizio della pesca scientifica può essere consentito l’utilizzo della corrente elettrica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare nelle acque di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l’altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri;
d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche autorizzato dalla Struttura regionale competente in materia di pesca;
e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
g) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 2 del presente regolamento;
h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende, per l’uso a strappo, l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale;
i) pescare con le mani;
j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti.
Art. 16 - Gare e manifestazioni di pesca.
1. La Struttura regionale competente in materia di pesca, previa verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionali, rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca, richieste dalle associazioni di pesca sportiva almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva;
b) l’autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l’occupazione della riva;
c) il numero presumibile dei partecipanti;
d) i tempi e le modalità di svolgimento;
e) le specie ittiche oggetto della gara.
3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla Struttura regionale competente in materia di pesca.
4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti loro concessi.
5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.
6. In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate la Struttura regionale competente in materia di pesca può stabilire deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 6, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche.
7. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.
8. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l’esercizio della pesca ai non partecipanti.
Art. 17 - Tesserino catture.
1. La Giunta regionale disciplina il tesserino delle catture e le modalità con le quali i pescatori dilettanti che esercitano la pesca nelle acque in cui trova applicazione il presente regolamento hanno l’obbligo di registrare le catture effettuate.
2. I pescatori di professione devono registrare giornalmente il proprio pescato suddiviso per specie, su un apposito libretto del pescato professionale del lago di Garda fornito annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 18 - Tavolo tecnico di coordinamento.
1. Il Tavolo tecnico di coordinamento istituito con l’Intesa “Per una gestione sostenibile ed unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda”, sottoscritta l’11 luglio 2019 tra Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento, monitora l’applicazione del presente regolamento e formula proposte finalizzate alla progressiva uniformazione ed ottimizzazione della gestione ittica e della pesca nelle acque del lago di Garda.
Art. 19 - Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni al presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , in quanto applicabili.
Art. 20 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”.
Art. 21 - Norme transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 22 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/02/2024

PREG n. 1

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 17/07/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ANDREOLI