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Regolamento regionale 16 agosto 2024, n. 3 (BUR n. 113/2024)

Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 'Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39'.

Regolamento regionale 16 agosto 2024, n. 3 (BUR n. 113/2024) (Novellazione)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 AGOSTO 2018, n. 4 "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 ".

Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 .



SOMMARIO
Regolamento regionale 16 agosto 2024, n. 3 (BUR n. 113/2024) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 AGOSTO 2018, n. 4 "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 ".

Art. 1 – Modifica all'articolo 20 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 22 bis al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ".

1. Dopo l'articolo 22 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 è inserito il seguente:
"Art. 22 bis - Rinnovo del contratto di locazione.
1. Alla naturale scadenza del contratto di locazione, qualora non si siano ancora concluse le procedure amministrative di verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale, l'assegnatario dell'alloggio, per il periodo di permanenza nello stesso, è tenuto a corrispondere una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla scadenza del contratto.
2. Accertata la sussistenza delle condizioni per il rinnovo previste dall'articolo 34 della legge regionale, il contratto di locazione è rinnovato per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di naturale scadenza. Le somme corrisposte dall'assegnatario ai sensi del comma 1 sono imputate a canoni.
3. In caso di mancato rinnovo del contratto per mancanza delle condizioni previste dalla legge regionale, quanto corrisposto dalla data di naturale scadenza del contratto ai sensi del comma 1 è considerato ai fini dell'indennità di occupazione di cui all'articolo 22, comma 5.".
Art. 3 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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