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Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024)
Modifiche al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 'Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)'
Sommario
“Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11)".
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 )".
Regolamento regionale di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 .
SOMMARIO
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) (Novellazione)
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 )".
Sommario
“Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, N. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11)".
- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 )".
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. L'articolo 1 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.".
"Art. 1 - Finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.".
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi offerti in locazione turistica ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" situati nel territorio della Regione del Veneto.".
"1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi offerti in locazione turistica ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" situati nel territorio della Regione del Veneto.".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. All'articolo 4 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "l'alloggio dato in locazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'unità immobiliare ad uso abitativo dell'alloggio dato in locazione, ivi compreso il numero civico;";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il locatore è altresì tenuto a comunicare in via preventiva, esclusivamente tramite piattaforma ROSS 1000 le variazioni dei periodi nei quali intende locare l'alloggio e la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio."
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "l'alloggio dato in locazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'unità immobiliare ad uso abitativo dell'alloggio dato in locazione, ivi compreso il numero civico;";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il locatore è altresì tenuto a comunicare in via preventiva, esclusivamente tramite piattaforma ROSS 1000 le variazioni dei periodi nei quali intende locare l'alloggio e la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio."
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. All'articolo 5 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi, utilizzabile dal locatore nelle comunicazioni dei dati statistici alla Regione di cui all'articolo 7.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi, utilizzabile dal locatore nelle comunicazioni dei dati statistici alla Regione di cui all'articolo 7.";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. L'articolo 6 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Acquisizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.).
1. I locatori, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuno degli alloggi dati in locazione, ai sensi dell'articolo 5, accedono alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.".
"Art. 6 - Acquisizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.).
1. I locatori, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuno degli alloggi dati in locazione, ai sensi dell'articolo 5, accedono alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.".
Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 , le parole:
"di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti:
"nazionale (C.I.N.)".
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. L'articolo 9 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - Esposizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio in locazione turistica su una targa affissa all'ingresso.
1. Il codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso dell'alloggio all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella parte superiore della targa compaiono le parole "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo nazionale dell'alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio, di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio; in tal caso il codice è scritto senza le parole: "LOCAZIONE TURISTICA", ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica.
5. Nel caso di mancata esposizione del codice identificativo nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118", nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145/2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio di cui all'articolo 4, comma 2 e nei casi di chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui all'articolo 7, comma 3, il locatore deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno dell'edificio.
7. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145/2023.".
"Art. 9 - Esposizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio in locazione turistica su una targa affissa all'ingresso.
1. Il codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso dell'alloggio all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella parte superiore della targa compaiono le parole "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo nazionale dell'alloggio. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio, di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio; in tal caso il codice è scritto senza le parole: "LOCAZIONE TURISTICA", ma con dimensioni leggibili della parte alfanumerica.
5. Nel caso di mancata esposizione del codice identificativo nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118", nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145/2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio di cui all'articolo 4, comma 2 e nei casi di chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui all'articolo 7, comma 3, il locatore deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno dell'edificio.
7. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145/2023.".
Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
1. All'articolo 10 del
regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 bis è abrogato;
b) al comma 2 le parole: "chiusura dell'alloggio in locazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio.".
a) il comma 1 bis è abrogato;
b) al comma 2 le parole: "chiusura dell'alloggio in locazione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio.".
SOMMARIO
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 5 (BUR n. 146/2024) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 2 "DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 )".
-
- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 )".