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Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024)
Disciplina delle modalita’ di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle strutture agrituristiche che esercitano attività di ospitalità in alloggi ed in spazi aperti ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (articolo 19 ter).
Sommario
“Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024)
- DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 (ARTICOLO 19 TER).
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 (ARTICOLO 19 TER).
Art. 1 - Finalità
1. Ai sensi dell'
articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell'
articolo 19 ter della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", il presente regolamento disciplina le modalità:
a) di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario al titolare della struttura agrituristica per comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze degli ospiti, gestiti e trattati nell'ambito del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), di seguito SIRT, di cui all'
articolo 13 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dall'
articolo 25, comma 1, lettera e), della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ;
b) di acquisizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
c) di esposizione del C.I.N. delle aziende agrituristiche classificate che esercitano attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti;
d) di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica
.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende agrituristiche classificate che esercitano attività di ospitalità in alloggi ed in spazi aperti, di seguito "aziende", ai sensi degli
articoli 6 e
7 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , situate nel territorio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Assegnazione del C.I.R..
1. A ciascuna struttura agrituristica classificata e registrata in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un C.I.R., visibile nella scheda anagrafica delle strutture.
2. Il titolare della struttura agrituristica accede alla piattaforma ROSS1000 per la comunicazione alla Regione dei dati statistici di cui all' articolo 25, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
3. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, il codice in lettere "AGR" identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura
2. Il titolare della struttura agrituristica accede alla piattaforma ROSS1000 per la comunicazione alla Regione dei dati statistici di cui all' articolo 25, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
3. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, il codice in lettere "AGR" identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura
Art. 4 - Acquisizione del C.I.N..
1. I titolari delle aziende che hanno ottenuto il C.I.R. per ciascuna struttura agrituristica classificata ai sensi dell'articolo 3, accedono alla banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, al fine di integrare i dati mancanti relativi alla propria struttura ed ottenere il C.I.N. dal Ministero.
Art. 5 - Esposizione del C.I.N. delle strutture agrituristiche su targa affissa all'ingresso.
1. Il C.I.N. delle strutture di cui all'articolo 2 deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa.
2. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno della sede della struttura di carattere normativo e amministrativo, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili nella pulsantiera presso l'ingresso esterno della sede della struttura.
5. Nel caso di mancata esposizione C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività della struttura di cui all' articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel SIRT, il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede.
7. Gli obblighi di acquisizione ed esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
2. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno della sede della struttura di carattere normativo e amministrativo, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili nella pulsantiera presso l'ingresso esterno della sede della struttura.
5. Nel caso di mancata esposizione C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività della struttura di cui all' articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel SIRT, il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede.
7. Gli obblighi di acquisizione ed esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024)
- DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 (ARTICOLO 19 TER).
Sommario
“Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024) – Testo storico
- DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 (ARTICOLO 19 TER).
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 (ARTICOLO 19 TER).
Art. 1 - Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 19 ter della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", il presente regolamento disciplina le modalità:
a) di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario al titolare della struttura agrituristica per comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze degli ospiti, gestiti e trattati nell'ambito del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), di seguito SIRT, di cui all'articolo 13 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dall'articolo 25, comma 1, lettera e), della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ;
b) di acquisizione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
c) di esposizione del C.I.N. delle aziende agrituristiche classificate che esercitano attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti;
d) di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende agrituristiche classificate che esercitano attività di ospitalità in alloggi ed in spazi aperti, di seguito "aziende", ai sensi degli articoli 6 e 7 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , situate nel territorio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Assegnazione del C.I.R...
1. A ciascuna struttura agrituristica classificata e registrata in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un C.I.R., visibile nella scheda anagrafica delle strutture.
2. Il titolare della struttura agrituristica accede alla piattaforma ROSS1000 per la comunicazione alla Regione dei dati statistici di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
3. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, il codice in lettere "AGR" identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura
2. Il titolare della struttura agrituristica accede alla piattaforma ROSS1000 per la comunicazione alla Regione dei dati statistici di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
3. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, il codice in lettere "AGR" identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura
Art. 4 - Acquisizione del C.I.N..
1. I titolari delle aziende che hanno ottenuto il C.I.R. per ciascuna struttura agrituristica classificata ai sensi dell'articolo 3, accedono alla banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, al fine di integrare i dati mancanti relativi alla propria struttura ed ottenere il C.I.N. dal Ministero.
Art. 5 - Esposizione del C.I.N. delle strutture agrituristiche su targa affissa all'ingresso.
1. Il C.I.N. delle strutture di cui all'articolo 2 deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa.
2. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno della sede della struttura di carattere normativo e amministrativo, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili nella pulsantiera presso l'ingresso esterno della sede della struttura.
5. Nel caso di mancata esposizione C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività della struttura di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel SIRT, il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede.
7. Gli obblighi di acquisizione ed esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
2. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno della sede della struttura di carattere normativo e amministrativo, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 3 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili nella pulsantiera presso l'ingresso esterno della sede della struttura.
5. Nel caso di mancata esposizione C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività della struttura di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel SIRT, il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede.
7. Gli obblighi di acquisizione ed esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 16 dicembre 2024, n. 6 (BUR n. 164/2024) – Testo storico
- DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE CHE ESERCITANO ATTIVITà DI OSPITALITà IN ALLOGGI ED IN SPAZI APERTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 28 (ARTICOLO 19 TER).