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Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (BUR n. 9/2025)

Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 1 (BUR n. 9/2025)
REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (ARTICOLO 22 DELLA LEGGEREGIONALE 27 MAGGIO 2024, n. 12 ).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", definisce, per le installazioni insediate nel territorio della Regione Veneto, le modalità operative di svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) che sono normate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale" e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito denominato "TUA", e sono attribuite specificatamente alla Regione dalla normativa nazionale, anche qualora successivamente conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia dalla normativa regionale, nonché le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale.
2. In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il presente regolamento definisce ed individua:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito di AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della legge regionale o dai regolamenti e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.
3. Per quanto non espressamente definito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Parte Seconda del TUA.

CAPO II
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AIA

Art. 2 - Competenze regionali di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. Le competenze di ciascuna struttura della Giunta regionale, relative alle AIA di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , sono individuate come segue:
a) l'adozione del provvedimento autorizzativo finale spetta al direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che ha la funzione di responsabile complessivo del procedimento e vigila affinché il procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia;
b) l'adozione del provvedimento autorizzativo finale per le AIA relativo ai codici IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame o suini" di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA spetta al direttore della struttura regionale competente in materia di agroambiente.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali competenti per materia alle quali spettano le funzioni istruttorie per il rilascio dei provvedimenti di AIA. Con il medesimo provvedimento sono altresì disciplinate le modalità operative per lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 3 - Competenze provinciali di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. Per le AIA di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le province e la Città metropolitana di Venezia svolgono le funzioni assegnate sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Art. 4 - Partecipazione alle procedure di AIA di competenza statale.
1. Nel caso di AIA di competenza statale ai sensi del TUA, la commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 bis) del medesimo e regolamentata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248", è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia, da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti; l'esperto regionale è selezionato tra i tecnici dell'Area competente in materia di ambiente, su nomina del direttore delle medesima Area.
2. La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi indetta dal Ministero è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizi.
3. Le province, la Città metropolitana di Venezia ed i comuni partecipano alle procedure di AIA di competenza statale sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Art. 5 - Funzioni di verifica e controllo per installazioni di gestione rifiuti di cui all'articolo 20, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. In conformità al Titolo III-bis della Parte Seconda del TUA, per le installazioni assoggettate ad AIA non si applica la distinzione tra esercizio provvisorio ed esercizio definitivo prevista dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ferma restando la possibilità per l'autorità competente di imporre nuove prescrizioni e condizioni alla luce degli esiti del collaudo funzionale e delle relative attività di verifica e controllo preventivo effettuate dalla provincia o dalla Città metropolitana di Venezia, con l'avvalimento della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni.
2. Prima dell'avvio dell'esercizio, il gestore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è tenuto a trasmettere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 e agli enti di controllo, quali la provincia, la Città metropolitana di Venezia e ARPAV di cui alla medesima disposizione, una comunicazione contenente:
a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;
b) data di avvio dell'esercizio;
c) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'installazione con allegata copia del curriculum vitae e della documentazione che attesta l'accettazione dell'incarico;
d) collaudo delle opere relative agli stoccaggi (R13/D15) e alle discariche;
e) documentazione attestante la prestazione delle pertinenti garanzie finanziarie.
3. In conformità all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , il gestore è inoltre tenuto a trasmettere il certificato di collaudo funzionale alle medesime amministrazioni di cui al comma 4, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'esercizio, salvo proroga accordata su motivata istanza.
4. La comunicazione di cui al comma 2 assolve anche alla comunicazione di cui all' articolo 29-decies, comma 1 del TUA, relativamente all'indicazione della data di cui alla lettera b) del comma 2, a partire dalla quale il Gestore dà attuazione a quanto previsto dall'AIA per l'esercizio dell'installazione nell'assetto funzionale definitivo, ad eccezione dei casi specifici in cui l'autorità competente definisca, per l'applicazione di determinate prescrizioni, termini diversi entro i quali va resa la comunicazione ai sensi del medesimo articolo.
5. L'attività di verifica e controllo delle province o della Città metropolitana di Venezia, riguarda:
a) la fase istruttoria di domande AIA e loro modifiche; in caso di installazioni di competenza regionale il parere è reso su richiesta dell'Autorità competente, cui resta in capo la valutazione istruttoria, per l'approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali dell'installazione rilevanti in fase di controllo;
b) la fase di avvio ed esercizio, compresa la valutazione della documentazione di collaudo; nel caso di impianti di competenza regionale tale valutazione è espressa in uno specifico parere, da trasmettere all'autorità competente entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima documentazione. Il parere sulla documentazione di collaudo deve dare evidenza della rispondenza dell'installazione al progetto approvato e alle condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nell'eventuale giudizio di compatibilità ambientale;
c) la fase di avvio della gestione post-operativa di discariche, compresa la valutazione della documentazione relativa al collaudo funzionale finalizzato ad attestare l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale delle discariche di cui all'articolo 25, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ;
d) il controllo periodico di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del TUA.
6. L'attività di verifica e controllo delle province e della Città metropolitana di Venezia con riferimento alle fasi sopra definite, si basa su rilievi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche documentali ed è svolta con l'avvalimento di ARPAV, con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni.
7. In conformità al Titolo III-bis della Parte Seconda del TUA, l'avvio dei conferimenti di rifiuti presso gli impianti di discarica, anche per singoli lotti, può avvenire solamente a seguito della comunicazione degli esiti favorevoli dell'attività di controllo preventivo ad opera della provincia o della Città metropolitana di Venezia, svolta con l'avvalimento di ARPAV, con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni, e dell'accettazione da parte dell'Ente garantito delle Garanzie Finanziarie. Tale disposizione è applicabile alle discariche già in possesso del provvedimento di autorizzazione ma che non hanno ancora comunicato la fine dei lavori o presentato la documentazione di collaudo relativa all'allestimento della discarica o dei singoli lotti, e che quindi non hanno ancora iniziato il conferimento rifiuti.
8. ARPAV provvede inoltre:
a) per la fase istruttoria, alla presentazione del parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del TUA;
b) per la fase di esercizio, alle ispezioni ambientali di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del TUA.
9. Qualora le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell'esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti, anche su segnalazione di ARPAV o altri enti o autorità di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, procedono:
a) alla diffida assegnando, valutata la gravità della violazione, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera a) del TUA. La diffida deve essere comunicata anche alla Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del TUA. La diffida e sospensione temporanea devono essere comunicate anche alla Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , la quale entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato, ove ritenga necessario modificare le condizioni della sospensione temporanea; in assenza di espressione del suddetto provvedimento motivato si intendono confermate le condizioni della sospensione temporanea da parte della provincia o della Città metropolitana di Venezia;
c) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni della diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del TUA, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 procede all'adozione di provvedimenti che incidono sull'AIA o alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'installazione, previo avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". A tal fine, le province e la Città metropolitana di Venezia hanno l'onere di informare tempestivamente la Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , in merito alla mancata ottemperanza alla diffida e alla reiterazione delle violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, proponendo l'adozione delle misure ritenute opportune in base ad adeguate e articolate motivazioni.
10. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 procede alla diffida ai sensi dell'articolo 29-undecies, comma 2, del TUA qualora si verifichino incidenti o imprevisti, che richiedano l'assunzione di misure complementari per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti o imprevisti.
11. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, autorizzati ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del TUA, con AIA, si applicano anche le disposizioni previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".
12. Resta in capo all'autorità che ha accertato la violazione ad una disposizione di legge o ad una prescrizione AIA, ogni iniziativa di segnalazione di reato alla competente Autorità giudiziaria.
Art. 6 - Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29-nonies del TUA.
1. Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell'articolo 29-nonies, del TUA, l'autorità competente può richiedere:
a) il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l'eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;
b) il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l'approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.
2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

CAPO III
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI

Art. 7- Individuazione dell'autorità competente per le installazioni con più codici di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA (IPPC).
1. Nei casi in cui in una stessa installazione siano svolte più attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA (IPPC) per le quali la legge regionale ha attribuito la competenza a due diverse autorità competenti, al fine di garantire l'unicità del provvedimento autorizzativo come previsto dalla normativa statale, l'AIA è rilasciata dalla autorità competente individuata per l'attività principale, intesa come l'attività per cui le altre attività IPPC siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.
2. Negli impianti produttivi con annessa centrale termica a servizio, anche non esclusivo, dello stesso, la centrale costituisce attività connessa all'attività principale assoggettata ad AIA dell'impianto produttivo; nel caso di un impianto produttivo dotato di depuratore delle proprie acque reflue industriali che riceve nel depuratore anche rifiuti nel limite della capacità residua di trattamento, il trattamento rifiuti costituisce attività connessa all'attività principale AIA dell'impianto produttivo.
3. Nei casi di compresenza di più attività IPPC, l'autorità competente individuata dalla legge regionale come tale per l'attività principale, nell'ambito del proprio procedimento di AIA, e fatta salva la propria autonomia decisionale, convoca in conferenza di servizi, l'autorità competente per l'attività connessa, al fine di acquisire eventuali valutazioni.
4. L'adeguamento ai commi 1 e 2 è effettuato in occasione del primo procedimento di riesame per l'attività principale; è fatta salva la facoltà dell'autorità competente per l'attività principale di adeguarsi anche precedentemente a detto riesame.
5. Ove un'installazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti già autorizzata con un'AIA comprensiva delle varie attività IPPC presenti, la gestione di ogni procedimento relativo all'installazione deve intendersi in capo all'autorità competente per l'attività principale, come definita dal presente regolamento, a seguito di formale comunicazione da parte dell'autorità competente che ha rilasciato l'AIA.
Art. 8 - Individuazione dell'autorità competente in presenza di attività connesse.
1. L'AIA dell'attività principale, in conformità alla definizione di installazione di cui all' articolo 5 comma 1, lettera i-quater), del TUA, comprende anche le autorizzazioni di attività non soggette ad AIA ma accessorie e tecnicamente connesse alle attività AIA.
2. Negli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico di matrici organiche selezionate, a completamento del recupero mediante il trattamento anaerobico, possono essere effettuate in modo alternativo o combinato l'operazione di recupero energetico (R1) del biogas e la produzione di biometano (R3). Tali attività complementari e accessorie ricadono pienamente tra le quelle tecnicamente connesse da autorizzare attraverso la procedura per il rilascio dell'AIA.
3. Qualora sia l'attività soggetta ad AIA a risultare funzionale e accessoria ad un'attività principale non soggetta ad AIA, l'AIA non comprende l'autorizzazione dell'attività principale, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.
4. Ove l'AIA confluisca nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del TUA o nell'Autorizzazione Unica alla produzione di energia da fonti rinnovabili o biometano (AU) di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, il provvedimento di AIA viene emesso dall'autorità competente definita dalla legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ed acquisito dall'Autorità Competente per il PAUR o l'AU, nell'ambito dei relativi procedimenti unici, per costituire allegato, parte integrante del provvedimento unico, che ne determina l'efficacia.

CAPO IV
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AIA

Art. 9 - Modulistica.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la modulistica per la presentazione delle domande di AIA di competenza regionale, provinciale e della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , è riportata nell'Allegato A "Domanda di AIA e Guida alla compilazione" al presente regolamento.
2. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della modulistica di cui al comma 1.
3. Il direttore della struttura regionale competente in materia di agroambiente provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della modulistica specifica per le attività di cui al codice IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame e suini".
Art. 10 - Presentazione delle istanze di competenza regionale.
1. Per le AIA di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il gestore presenta istanza direttamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla struttura competente per l'AIA, secondo la modulistica, in formato digitale, e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione del Veneto.
2. Restano ferme le indicazioni della deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la presentazione delle istanze di AIA con riferimento al codice IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame e suini".

CAPO V
ONERI ISTRUTTORI AIA

Art. 11 - Oneri istruttori AIA.
1. Le tariffe a copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie AIA, nonché per lo svolgimento dell'attività di controllo a carico di ARPAV ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del TUA sono riportate in Allegato B "Modalità di quantificazione delle tariffe" al presente regolamento.
2. Gli oneri istruttori relativi a procedimenti amministrativi per cui è già stata presentata istanza alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono determinati secondo le disposizioni vigenti all'atto di presentazione della domanda.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Provvedimenti amministrativi in materia di AIA.
1. Cessano di avere efficacia, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le seguenti disposizioni attuative in materia di AIA incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668;
b) deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450;
c) deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493;
d) deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2007, n. 3312;
e) deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2009, n. 1519;
f) deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2010, n. 2794;
g) deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 16;
h) deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298;
i) deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 395;
j) deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2019, n. 1233.
2. Rimane ferma la validità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , delle seguenti disposizioni attuative in materia di AIA in quanto compatibili e non superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2009, n. 1105;
b) deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2010, n. 242;
c) deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 863;
d) deliberazione della Giunta regionale 09 settembre 2014, n. 1633;
e) deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2018, n. 1100.
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO
Sommario: Regolamento Regionale 1/2025
S O M M A R I O
Regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 1 (BUR n. 9/2025) – Testo storico
REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (ARTICOLO 22 DELLA LEGGEREGIONALE 27 MAGGIO 2024, n. 12 ).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", definisce, per le installazioni insediate nel territorio della Regione Veneto, le modalità operative di svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) che sono normate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale" e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito denominato "TUA", e sono attribuite specificatamente alla Regione dalla normativa nazionale, anche qualora successivamente conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia dalla normativa regionale, nonché le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale.
2. In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il presente regolamento definisce ed individua:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;
c) la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA;
d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito di AIA;
e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della legge regionale o dai regolamenti e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell'ambito dei regolamenti medesimi.
3. Per quanto non espressamente definito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Parte Seconda del TUA.

CAPO II
INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AIA

Art. 2 - Competenze regionali di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. Le competenze di ciascuna struttura della Giunta regionale, relative alle AIA di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , sono individuate come segue:
a) l'adozione del provvedimento autorizzativo finale spetta al direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che ha la funzione di responsabile complessivo del procedimento e vigila affinché il procedimento si svolga con la necessaria tempestività ed efficacia;
b) l'adozione del provvedimento autorizzativo finale per le AIA relativo ai codici IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame o suini" di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA spetta al direttore della struttura regionale competente in materia di agroambiente.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali competenti per materia alle quali spettano le funzioni istruttorie per il rilascio dei provvedimenti di AIA. Con il medesimo provvedimento sono altresì disciplinate le modalità operative per lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 3 - Competenze provinciali di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. Per le AIA di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le province e la Città metropolitana di Venezia svolgono le funzioni assegnate sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Art. 4 - Partecipazione alle procedure di AIA di competenza statale.
1. Nel caso di AIA di competenza statale ai sensi del TUA, la commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 bis) del medesimo e regolamentata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2007, n. 90 "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248", è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia, da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti; l'esperto regionale è selezionato tra i tecnici dell'Area competente in materia di ambiente, su nomina del direttore delle medesima Area.
2. La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi indetta dal Ministero è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizi.
3. Le province, la Città metropolitana di Venezia ed i comuni partecipano alle procedure di AIA di competenza statale sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Art. 5 - Funzioni di verifica e controllo per installazioni di gestione rifiuti di cui all'articolo 20, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
1. In conformità al Titolo III-bis della Parte Seconda del TUA, per le installazioni assoggettate ad AIA non si applica la distinzione tra esercizio provvisorio ed esercizio definitivo prevista dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ferma restando la possibilità per l'autorità competente di imporre nuove prescrizioni e condizioni alla luce degli esiti del collaudo funzionale e delle relative attività di verifica e controllo preventivo effettuate dalla provincia o dalla Città metropolitana di Venezia, con l'avvalimento della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni.
2. Prima dell'avvio dell'esercizio, il gestore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è tenuto a trasmettere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 e agli enti di controllo, quali la provincia, la Città metropolitana di Venezia e ARPAV di cui alla medesima disposizione, una comunicazione contenente:
a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;
b) data di avvio dell'esercizio;
c) nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'installazione con allegata copia del curriculum vitae e della documentazione che attesta l'accettazione dell'incarico;
d) collaudo delle opere relative agli stoccaggi (R13/D15) e alle discariche;
e) documentazione attestante la prestazione delle pertinenti garanzie finanziarie.
3. In conformità all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , il gestore è inoltre tenuto a trasmettere il certificato di collaudo funzionale alle medesime amministrazioni di cui al comma 4, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'esercizio, salvo proroga accordata su motivata istanza.
4. La comunicazione di cui al comma 2 assolve anche alla comunicazione di cui all' articolo 29-decies, comma 1 del TUA, relativamente all'indicazione della data di cui alla lettera b) del comma 2, a partire dalla quale il Gestore dà attuazione a quanto previsto dall'AIA per l'esercizio dell'installazione nell'assetto funzionale definitivo, ad eccezione dei casi specifici in cui l'autorità competente definisca, per l'applicazione di determinate prescrizioni, termini diversi entro i quali va resa la comunicazione ai sensi del medesimo articolo.
5. L'attività di verifica e controllo delle province o della Città metropolitana di Venezia, riguarda:
a) la fase istruttoria di domande AIA e loro modifiche; in caso di installazioni di competenza regionale il parere è reso su richiesta dell'Autorità competente, cui resta in capo la valutazione istruttoria, per l'approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali dell'installazione rilevanti in fase di controllo;
b) la fase di avvio ed esercizio, compresa la valutazione della documentazione di collaudo; nel caso di impianti di competenza regionale tale valutazione è espressa in uno specifico parere, da trasmettere all'autorità competente entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima documentazione. Il parere sulla documentazione di collaudo deve dare evidenza della rispondenza dell'installazione al progetto approvato e alle condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione e nell'eventuale giudizio di compatibilità ambientale;
c) la fase di avvio della gestione post-operativa di discariche, compresa la valutazione della documentazione relativa al collaudo funzionale finalizzato ad attestare l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale delle discariche di cui all'articolo 25, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ;
d) il controllo periodico di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del TUA.
6. L'attività di verifica e controllo delle province e della Città metropolitana di Venezia con riferimento alle fasi sopra definite, si basa su rilievi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche documentali ed è svolta con l'avvalimento di ARPAV, con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni.
7. In conformità al Titolo III-bis della Parte Seconda del TUA, l'avvio dei conferimenti di rifiuti presso gli impianti di discarica, anche per singoli lotti, può avvenire solamente a seguito della comunicazione degli esiti favorevoli dell'attività di controllo preventivo ad opera della provincia o della Città metropolitana di Venezia, svolta con l'avvalimento di ARPAV, con modalità, laddove non strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali previste per legge, eventualmente stabilite da apposite convenzioni, e dell'accettazione da parte dell'Ente garantito delle Garanzie Finanziarie. Tale disposizione è applicabile alle discariche già in possesso del provvedimento di autorizzazione ma che non hanno ancora comunicato la fine dei lavori o presentato la documentazione di collaudo relativa all'allestimento della discarica o dei singoli lotti, e che quindi non hanno ancora iniziato il conferimento rifiuti.
8. ARPAV provvede inoltre:
a) per la fase istruttoria, alla presentazione del parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del TUA;
b) per la fase di esercizio, alle ispezioni ambientali di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del TUA.
9. Qualora le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell'esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti, anche su segnalazione di ARPAV o altri enti o autorità di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, procedono:
a) alla diffida assegnando, valutata la gravità della violazione, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera a) del TUA. La diffida deve essere comunicata anche alla Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del TUA. La diffida e sospensione temporanea devono essere comunicate anche alla Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , la quale entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato, ove ritenga necessario modificare le condizioni della sospensione temporanea; in assenza di espressione del suddetto provvedimento motivato si intendono confermate le condizioni della sospensione temporanea da parte della provincia o della Città metropolitana di Venezia;
c) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni della diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del TUA, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 procede all'adozione di provvedimenti che incidono sull'AIA o alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'installazione, previo avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". A tal fine, le province e la Città metropolitana di Venezia hanno l'onere di informare tempestivamente la Regione, qualora autorità competente ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , in merito alla mancata ottemperanza alla diffida e alla reiterazione delle violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, proponendo l'adozione delle misure ritenute opportune in base ad adeguate e articolate motivazioni.
10. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 procede alla diffida ai sensi dell'articolo 29-undecies, comma 2, del TUA qualora si verifichino incidenti o imprevisti, che richiedano l'assunzione di misure complementari per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti o imprevisti.
11. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, autorizzati ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del TUA, con AIA, si applicano anche le disposizioni previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".
12. Resta in capo all'autorità che ha accertato la violazione ad una disposizione di legge o ad una prescrizione AIA, ogni iniziativa di segnalazione di reato alla competente Autorità giudiziaria.
Art. 6 - Disposizioni in merito alle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29-nonies del TUA.
1. Nel caso di impianti di gestione rifiuti, per la valutazione delle modifiche non sostanziali, comunicate dal gestore ai sensi dell'articolo 29-nonies, del TUA, l'autorità competente può richiedere:
a) il parere di ARPAV in merito alle componenti tecniche attinenti alla modifica richiesta per l'eventuale indicazione di prescrizioni o modalità cui attenersi, o in merito a specifici aspetti ambientali secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;
b) il parere della Provincia ovvero della Città metropolitana di Venezia competente per territorio per l'approfondimento degli aspetti tecnico-prescrittivi connessi alle modalità operative e gestionali rilevanti in fase di controllo.
2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del TUA.

CAPO III
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI

Art. 7- Individuazione dell'autorità competente per le installazioni con più codici di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA (IPPC).
1. Nei casi in cui in una stessa installazione siano svolte più attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del TUA (IPPC) per le quali la legge regionale ha attribuito la competenza a due diverse autorità competenti, al fine di garantire l'unicità del provvedimento autorizzativo come previsto dalla normativa statale, l'AIA è rilasciata dalla autorità competente individuata per l'attività principale, intesa come l'attività per cui le altre attività IPPC siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.
2. Negli impianti produttivi con annessa centrale termica a servizio, anche non esclusivo, dello stesso, la centrale costituisce attività connessa all'attività principale assoggettata ad AIA dell'impianto produttivo; nel caso di un impianto produttivo dotato di depuratore delle proprie acque reflue industriali che riceve nel depuratore anche rifiuti nel limite della capacità residua di trattamento, il trattamento rifiuti costituisce attività connessa all'attività principale AIA dell'impianto produttivo.
3. Nei casi di compresenza di più attività IPPC, l'autorità competente individuata dalla legge regionale come tale per l'attività principale, nell'ambito del proprio procedimento di AIA, e fatta salva la propria autonomia decisionale, convoca in conferenza di servizi, l'autorità competente per l'attività connessa, al fine di acquisire eventuali valutazioni.
4. L'adeguamento ai commi 1 e 2 è effettuato in occasione del primo procedimento di riesame per l'attività principale; è fatta salva la facoltà dell'autorità competente per l'attività principale di adeguarsi anche precedentemente a detto riesame.
5. Ove un'installazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti già autorizzata con un'AIA comprensiva delle varie attività IPPC presenti, la gestione di ogni procedimento relativo all'installazione deve intendersi in capo all'autorità competente per l'attività principale, come definita dal presente regolamento, a seguito di formale comunicazione da parte dell'autorità competente che ha rilasciato l'AIA.
Art. 8 - Individuazione dell'autorità competente in presenza di attività connesse.
1. L'AIA dell'attività principale, in conformità alla definizione di installazione di cui all' articolo 5 comma 1, lettera i-quater), del TUA, comprende anche le autorizzazioni di attività non soggette ad AIA ma accessorie e tecnicamente connesse alle attività AIA.
2. Negli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico di matrici organiche selezionate, a completamento del recupero mediante il trattamento anaerobico, possono essere effettuate in modo alternativo o combinato l'operazione di recupero energetico (R1) del biogas e la produzione di biometano (R3). Tali attività complementari e accessorie ricadono pienamente tra le quelle tecnicamente connesse da autorizzare attraverso la procedura per il rilascio dell'AIA.
3. Qualora sia l'attività soggetta ad AIA a risultare funzionale e accessoria ad un'attività principale non soggetta ad AIA, l'AIA non comprende l'autorizzazione dell'attività principale, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.
4. Ove l'AIA confluisca nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del TUA o nell'Autorizzazione Unica alla produzione di energia da fonti rinnovabili o biometano (AU) di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, il provvedimento di AIA viene emesso dall'autorità competente definita dalla legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ed acquisito dall'Autorità Competente per il PAUR o l'AU, nell'ambito dei relativi procedimenti unici, per costituire allegato, parte integrante del provvedimento unico, che ne determina l'efficacia.

CAPO IV
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AIA

Art. 9 - Modulistica.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la modulistica per la presentazione delle domande di AIA di competenza regionale, provinciale e della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , è riportata nell'Allegato A "Domanda di AIA e Guida alla compilazione" al presente regolamento.
2. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della modulistica di cui al comma 1.
3. Il direttore della struttura regionale competente in materia di agroambiente provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della modulistica specifica per le attività di cui al codice IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame e suini".
Art. 10 - Presentazione delle istanze di competenza regionale.
1. Per le AIA di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il gestore presenta istanza direttamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla struttura competente per l'AIA, secondo la modulistica, in formato digitale, e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale della Regione del Veneto.
2. Restano ferme le indicazioni della deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la presentazione delle istanze di AIA con riferimento al codice IPPC 6.6) "allevamento intensivo di pollame e suini".

CAPO V
ONERI ISTRUTTORI AIA

Art. 11 - Oneri istruttori AIA.
1. Le tariffe a copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie AIA, nonché per lo svolgimento dell'attività di controllo a carico di ARPAV ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del TUA sono riportate in Allegato B "Modalità di quantificazione delle tariffe" al presente regolamento.
2. Gli oneri istruttori relativi a procedimenti amministrativi per cui è già stata presentata istanza alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono determinati secondo le disposizioni vigenti all'atto di presentazione della domanda.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Provvedimenti amministrativi in materia di AIA.
1. Cessano di avere efficacia, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le seguenti disposizioni attuative in materia di AIA incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668;
b) deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450;
c) deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493;
d) deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2007, n. 3312;
e) deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2009, n. 1519;
f) deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2010, n. 2794;
g) deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 16;
h) deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298;
i) deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 395;
j) deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2019, n. 1233.
2. Rimane ferma la validità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , delle seguenti disposizioni attuative in materia di AIA in quanto compatibili e non superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2009, n. 1105;
b) deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2010, n. 242;
c) deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 863;
d) deliberazione della Giunta regionale 09 settembre 2014, n. 1633;
e) deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2018, n. 1100.
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO