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Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010.

Sommario: Legge Regionale 11/2010
S O M M A R I O
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.848.444.841,82 per l’esercizio 2010, in euro 168.526.000.00 per l’esercizio 2011 ed in euro 115.914.000,00 per l’esercizio 2012.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2010, sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Piano straordinario opere di interesse locale.
1. Al fine di incentivare con misure tempestive una ripresa dell’economia veneta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010 a favore dei comuni che, ai sensi della vigente legislazione in materia, realizzano lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 4 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata Fondazione, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, per la promozione e gestione del sito UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World Heritage Committee UNESCO a Siviglia il 26 luglio 2009.
2. La partecipazione alla Fondazione, senza fini di lucro, è subordinata alla condizione che la Regione sia socio fondatore unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine e che tra gli scopi vi siano:
a) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti da parte dei soci fondatori, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di un piano di gestione e l’istituzione di tavoli tematici con gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la collaborazione delle istituzioni internazionali e comunitarie;
b) la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO e la cultura della tutela del territorio, in relazione anche allo sviluppo delle popolazioni locali.
3. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 2, autorizza il Presidente a sottoscriverne l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali; provvede inoltre a definire la struttura di riferimento per l’espletamento dei compiti istituzionali legati alla partecipazione alla Fondazione e presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 120.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 e agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 5 - Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”.
1. Al fine di consentire il completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”, di cui all’ articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo fino ad euro 90.000.000,00, per una durata non superiore a 30 anni.
2. A favore della società Veneto Acque SPA la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo medesimo, disciplinando condizioni e modalità con l’istituto o gli istituti finanziatori; inoltre, con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua idonee forme di monitoraggio del progetto, incaricando la struttura competente a provvedere alle opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo.
3. Agli eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie regionali di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la durata della garanzia, con le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie fidejussorie” del bilancio regionale.
Art. 6 - Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Per agevolare le Province nell’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica ai sensi dell’ articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e delle conoscenze.
2. Successivamente all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell’ articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’ articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004.
3. L’ articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio" è così modificato:
a) al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite con “sessanta giorni”;
b) al comma 5, le parole “trenta giorni” sono sostituite con “quindici giorni”;
c) al comma 8, le parole “quindici giorni” sono sostituite con “dieci giorni”.
4. L’ articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” è così modificato:
a) al comma 1 le parole “dieci anni” sono sostituite con “due anni”;
b) al comma 2 le parole “diciotto mesi” sono sostituite con “dodici mesi”.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 19 “Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei” della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.
1. La rubrica dell’ articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 è così sostituita:
omissis ( 1)
2. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 , è così sostituito:
omissis ( 2)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 8 - Contributo straordinario agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA (SVEC), devono adempiere all’obbligazione di garanzia per l’estinzione del debito residuo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che sono direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest’ultima.
3. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi 1 e 2 gli enti locali che hanno ricevuto i contributi regionali ai sensi dell’ articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 9 – Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed (3) acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, ( 4) all’acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all’attività istituzionale della Regione.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’ articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l’importo di euro 40.000.000,00. ( 5)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 10 - Contributo straordinario a favore della Società Terme di Recoaro SPA. (6)
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario alla Società Terme di Recoaro SPA finalizzato a garantire l’operatività della stessa nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0064 “Spese per il funzionamento delle società partecipate” del bilancio di previsione 2010.
Art. 11 - Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità.
1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti di importo pari o inferiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
2. Non si procede parimenti al rimborso per l’importo di cui al comma 1, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.
Art. 12 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale.
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura organizzativa, la Giunta regionale, ferma restando la consistenza attuale delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è autorizzata ad integrare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) di euro 2.446.900,00.
2. A partire dall’esercizio 2010, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono stabilite in euro 15.367.296,00 per le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) ed in euro 4.210.525,00 per le risorse di natura variabile di cui all’articolo 31, comma 3, del medesimo contratto, ivi comprese le risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009).
3. È fatta salva la rimodulazione delle suddette risorse in corrispondenza di processi di trasferimento o esternalizzazione di funzioni o in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro. ( 7)
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 13 - Azioni a favore delle scuole d’infanzia paritarie del Veneto.
1. Il finanziamento a favore delle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto viene incrementato di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 14 - Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche.
1. In considerazione dell’ampio e inestimabile patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l’applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l’opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un’altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico.
3. La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall’obbligo e regime sanzionatorio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15 - Valorizzazione dei “Casoni della Laguna di Caorle”.
1. La Regione del Veneto riconosce i Casoni della Laguna di Caorle quali manufatti di interesse regionale facenti parte del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del Veneto.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Caorle un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del censimento delle fonti storiche, bibliografiche, iconografiche e cartografiche relative ai Casoni della Laguna di Caorle.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi e ricerche e indagini sul territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 16 - Norme in materia di autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
1. Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all’ articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.
2. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’ articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 17 - Contributo alla Provincia di Padova per l’ampliamento dell’Archivio di Stato.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Padova un contributo di euro 400.000,00 per l’ampliamento dell’Archivio di Stato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.
Art. 18 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario.
1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in particolare degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia e di mortalità:
a) Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
b) Registro regionale delle nascite;
c) Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare;
d) Registro regionale delle malattie rare;
e) Registro dei tumori del Veneto; ( 8)
f) Registro regionale dialisi e trapianti; ( 9)
g) Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
h) Registro regionale di mortalità.
2. I registri di patologia e di mortalità di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate al comma 1, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. ( 10) ( 11)
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 19 - Anticipazione finanziaria a favore dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova.
1. Ai fini del superamento della grave situazione di crisi economica che incide sulla tutela e qualità delle risorse umane e di quelle strutturali e per la realizzazione dei programmi pluriennali di attività, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova una anticipazione finanziaria di euro 1.500.000,00, che verrà restituita in virtù dei miglioramenti dell’equilibrio economico-patrimoniale e degli introiti derivanti da un miglioramento nella gestione dei cespiti immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalla restituzione di cui al comma 1 vengono introitate nell’upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’ articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 12)
2. Dopo il comma 7 quinquies dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 13)
3. Al fine di incentivare i comuni a verificare il livello e la qualità delle opere di urbanizzazione presenti sul territorio, la Giunta regionale è autorizzare ad erogare un contributo straordinario.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione del contributo di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 21 - Contributo straordinario all’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 100.000,00 a favore dell’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 22 - Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ed a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, tra la Regione del Veneto, il Comune di Cerea ed altri sogetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea, perseguendo i seguenti obiettivi principali:
a) attività di progettazione per il restauro, il recupero e la migliore fruzione di opere destinate ad attività culturali, ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio molto vasto e non delimitato da confini geografici;
b) programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei beni e nelle attività culturali, ambientali e sociali;
c) attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel settore dello spettacolo;
d) aumento della qualità dell’offerta culturale, ambientale e sociale;
e) sviluppo imprenditoriale e del talento locale;
f) miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale;
g) attività finalizzate all’attrazione delle imprese disponibili agli investimenti ad una linea preferenziale nel coivolgimento delle varie realtà della comunità.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, di un rappresentante nominato dalla Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 23 - Azioni regionali per la valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa al fine di predisporre un progetto di valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0168 “Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 24 - Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque e attraversamento di beni del demanio idrico.
1. I canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque superficiali destinate ad essere utilizzate per attività di acquacoltura, già aumentati ai sensi dell’ articolo 39 della legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, sono diminuiti di pari importo.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 14)
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”) si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento dell’upb di uscita U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 25 - Contributo straordinario al Comune di Comelico Superiore (BL) per interventi di ristrutturazione delle Terme di Valgrande.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore (BL) un contributo straordinario di euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, per interventi di sistemazione esterna delle Terme di Valgrande.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 26 - Disposizioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorici del 2009.
1. Per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.” in ordine agli eccezionali eventi meteorici critici che hanno colpito il territorio del Veneto nel 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo complessivo di euro 1.900.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché per la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nelle misure, con le procedure e modalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”. Il contributo è altresì erogato per i danni ad infrastrutture ed edifici pubblici. Per i danni ai beni mobili non registrati la Giunta regionale provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfettaria.
3. Ad integrazione delle risorse finanziarie recate dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”, allo scopo di consentire il ripristino delle strutture agricole non ammissibili all’assicurazione agevolata nei territori delle province di Treviso e di Vicenza colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno 2009, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 27 - Esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono esentati dal pagamento dei canoni annui di concessione.
1 bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo la rete viaria gestita dalla Società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA, il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal 2003 al 2009, è consentito anche con modalità di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni. ( 15)
Art. 28 - Contributo a sostegno della ricerca e della cura della paralisi cerebrale infantile e studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere, tramite la concessione di un contributo annuale all’Azienda ospedaliera di Padova, attività di ricerca e cura della paralisi cerebrale infantile, anche attraverso lo studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 29 - Anticipazione finanziaria a favore di Veneto Acque SPA.
1. La Regione del Veneto anticipa alla società Veneto Acque S.p.A. la somma di euro 3.500.000,00 in corrispondenza dei crediti non riscossi nei confronti di Veritas SPA a tutto l'anno 2010 ed in ragione della garanzia di cui all’articolo 20 della Convenzione sottoscritta in data 12 settembre 1990 fra la Regione stessa e Veneto Acque SPA. L’importo viene restituito da Veneto Acque SPA alla Regione una volta incassato (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti”).
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la modalità di restituzione della somma anticipata a Veneto Acque SPA di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010.
Art. 30 - Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio.
omissis ( 16)
Art. 31 - Fondazione Città della Speranza - Autorizzazione acquisto porzione di immobile.
1. Nell’ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, ad acquisire porzione dell’edificio di cui all’articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L’acquisto avviene con le modalità di cui all’ articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere immobiliari” del bilancio di previsione 2010.
Art. 32 - Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici.
1. Fatto salvo quanto già previsto dalla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “metodo Doman o Vojta o Fay o Aba” ” e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi a favore di cittadini con disabilità psicofisica residenti in Veneto che si avvalgono di trattamenti riabilitativi specifici, le cui spese non siano coperte dal fondo sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i trattamenti oggetto dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 33 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’esercizio 2010 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 34 - Attuazione dell’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Ai fini della realizzazione della SR 10 e per dare attuazione all’ articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , con particolare riferimento ad interventi sulla viabilità regionale, anche a pedaggio, è facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di realizzazione e gestione di autostrade a pedaggio regionali alla società Veneto Strade SPA, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.
2. In deroga a quanto stabilito dall’ articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche e integrazioni, a Veneto Strade SPA competono le funzioni di autorità espropriante, ivi compresa l’autorizzazione di cui all’articolo 165, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, salvo che dette ultime attività non vengano delegate al concessionario.
3. La Giunta regionale stipula con Veneto Strade SPA apposite convenzioni con cui:
a) disciplina le funzioni conferite a Veneto Strade SPA;
b) regola i rapporti economici tra la Regione del Veneto e Veneto Strade SPA, inclusa la destinazione dei canoni sulle concessioni.
4. I rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Veneto Strade SPA e il soggetto concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema tipo deve essere approvato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può erogare un proprio contributo qualora siano insufficienti i soli investimenti privati.
6. L’operatività del presente articolo è rinviata all’acquisizione da parte della Regione, quale socio di Veneto Strade SPA, di tutte le quote di capitale privato.
7. Nei casi previsti dal comma 4, alla scadenza della concessione, l’autostrada regionale torna alla disponibilità della Regione del Veneto, in buon stato di conservazione.
8. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare uno studio relativo al sistema tariffario da applicare alle strade a pedaggio regionale.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 35 - Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni.
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all’ articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’ articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’ articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ( 17) , le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’ articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 36 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e disposizioni transitorie e finanziarie.
1. Il comma 6 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” è soppresso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale sul condono, i comuni riesaminano le istanze di condono per le quali si era formato il diniego ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 , abrogato dal comma 1.
3. Per far fronte agli oneri conseguenti al riesame delle istanze di condono denegate di cui al comma 2, è riconosciuto ai comuni un contributo quantificato in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010 cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 37 - Fondo straordinario per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona.
1. A favore dell’Ufficio scolastico regionale è istituito un fondo straordinario di compensazione alla diminuzione prevista per gli appalti storici per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona di euro 900.000,00 per l’anno 2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Il comma 5 dell’ articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 18)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, consistenti in un contributo al Comune di Venezia per l’istruttoria delle nuove autorizzazioni, e quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 39 - Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR).
1. Al fine di realizzare un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con la Provincia di Verona.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 40 - Accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno del Parco naturalistico del Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno dell’istituendo Parco naturalistico del Garda.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 41 - Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico, denominato Verona - Accademia per l’Opera Italiana.
2. La partecipazione regionale è subordinata al fatto che scopo principale dell’Accademia sia la formazione di artisti specializzati nel settore del Teatro dell’opera, nonché la produzione di spettacoli, in stretta collaborazione con le Fondazioni liriche del Veneto, Arena di Verona e Fenice di Venezia, quali mezzo e risultato dei progetti formativi.
3. Le modalità di partecipazione regionale agli organi dell’Accademia sono definite dalla Giunta regionale e il Presidente della Giunta o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 42 - Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, costituitasi nel 1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio-fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.
2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a condizione che alla stessa partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova. ( 19)
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione un contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 43 - Contenimento della spesa pubblica: esonero dal servizio del personale regionale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva.
omissis ( 20)
Art. 44 - Fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet.
1. Al fine di diffondere la banda larga per la connessione internet veloce in tutto il territorio regionale, la Regione Veneto istituisce un fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet.
2. L’Agenzia garantisce il diritto pubblico alla rete in tutto il territorio regionale e gestisce lo studio e la realizzazione di infrastrutture di rete pubblica per la copertura delle zone che non sono coperte dalla banda larga per motivi di fallimento di mercato.
3. La Giunta regionale é autorizzata a definire la configurazione e la struttura dell’Agenzia.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 45 - Contributi per l’informazione televisiva a favore dei non udenti. (21)
1. Al fine di rendere l’informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni, la Giunta regionale è autorizzata a partire dal 2010 a stipulare idonea convenzione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) Veneto.
2. L’ENS del Veneto presenta ogni anno alla Giunta regionale un progetto di telegiornale in lingua italiana dei segni indicando le emittenti locali, il programma e le relative spese.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 46 - Sostegno alle associazioni di volontariato operanti nella raccolta di rifiuti urbani recuperabili.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore delle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’ articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, che operano senza fini di lucro all’interno dei territori comunali e siano autorizzate da convenzioni approvate dai comuni alla raccolta per scopi benefici, umanitari e per realizzare progetti di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo, di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, fra le quali il materiale ferroso, o a partecipare ad iniziative organizzate dai comuni e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 47 - Contributo straordinario alla cooperativa sociale “Il Cerchio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla cooperativa sociale Il Cerchio di Venezia al fine di sostenere l’uso di pene alternative per contribuire alla riduzione dell’affollamento delle carceri venete e l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione di pena.
2. Gli oneri derivanti dell’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 48 - Integrazione del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
1. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” è incrementato di complessivi euro 15.000.000,00.
2. Ai fini della ripartizione, l’incremento di cui al comma 1 è suddiviso come segue:
a) euro 11.500.000,00 per il finanziamento dell’aumento del 2,5 per cento, rispetto all’anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei servizi residenziali per anziani disabili ( articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”;
b) euro 3.500.000,00 a favore delle restanti prestazioni socio-sanitarie (articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 ).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2010.
Art. 49 - Servizi semiresidenziali per persone con disabilità.
1. Le risorse a favore delle attività e dei servizi semiresidenziali effettuati presso i centri diurni per le persone con disabilità sono incrementate per complessivi euro 4.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) euro 1.000.000,00 ad incremento dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti dei centri diurni ai sensi dell’ articolo 133, comma 3, lettera a) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
b) euro 3.000.000,00 per interventi finalizzati alla realizzazione di strutture innovative sulla disabilità ai sensi dell’ articolo 25, legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.
Art. 50 - Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 2.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010.
Art. 51 - Contributo per il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
1. Per l’attuazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 “Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e del DPR 23 dicembre 1978, n. 315 “Testo unico in materia di pensioni di guerra”, finalizzati entrambi ad elevare le condizioni morali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti nonché tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 un contributo di euro 50.000,00 per garantire il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ONLUS.
2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo stabilisce le regole per l’accesso ai contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 52 - Attivazione di Case della salute e UTAP.
1. Al fine di far fronte in maniera adeguata al bisogno di salute nel territorio e di raggiungere gli obiettivi di appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale presenta entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano per l’attivazione capillare di Unità territoriali di assistenza primaria (UTAP).
2. Le UTAP sono attivate all’interno delle case della salute, qualora istituite, o in altre sedi distrettuali in cui si attua l’assistenza territoriale, e sono composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici e pediatri ambulatoriali interni. Le UTAP operano come rete integrata all’interno del dipartimento cure primarie, al fine di garantire assistenza sanitaria nel territorio 24 ore su 24.
3. Nelle case della salute e nelle UTAP si realizza la valorizzazione del rapporto della medicina convenzionata con l’azienda ULSS e con il distretto socio-sanitario, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento nel governo clinico del territorio.
4. Alle UTAP è preposto un medico di medicina generale, al quale spetta il coordinamento dell’attività dei medici alle medesime assegnati, la garanzia nei confronti del cittadino assistito di orientamento e tutoraggio, attraverso il medico di fiducia o il pediatra di libera scelta, per l’intero arco del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, il raccordo e il collegamento con i presidi ospedalieri, le strutture per lungodegenti, le strutture dedicate all’assistenza palliativa e quelle di riabilitazione presenti nel territorio di riferimento. Il medico coordinatore dell’UTAP permane nell’incarico per un biennio, rinnovabile per una sola volta. Le UTAP sono costituite da un congruo numero di medici, in relazione all’ambito territoriale e demografico di riferimento, assicurando, mediante idonea turnazione e complementarietà degli orari, l’assistenza ambulatoriale in tutti i giorni della settimana nell’arco delle 12 ore diurne e l’assistenza domiciliare ininterrotta, diurna e notturna.
5. Nelle UTAP deve essere prevista la presenza sia di medici specialisti pediatri di libera scelta incaricati, sia di medici specialisti pediatri iscritti negli elenchi dell’azienda sanitaria ma privi di incarico. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono svolgere attività professionale, oltre che nelle rispettive unità di base, anche in propri studi professionali, compatibilmente con l’impegno assunto nell’ambito delle stesse unità.
6. I direttori generali delle aziende ULSS presentano alla Giunta regionale le proposte di istituzione delle UTAP entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; in ogni azienda ULSS devono essere previste almeno tre UTAP.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 53 - Materiale e apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” destina materiale e apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, ad associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.
2. È fatto obbligo a ciascuna azienda ULSS di comunicare sistematicamente alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità la disponibilità di attrezzature di cui al comma 1. L’elenco regionale delle attrezzature disponibili viene aggiornato ogni 6 mesi.
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua attraverso una procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore che provveda alla raccolta, al ripristino e allo stoccaggio del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse.
4. Le richieste di materiale e apparecchiature mediche dismesse devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 54 - Apertura presso l’ospedale di Castelfranco Veneto di un Centro regionale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 200.000,00 euro al fine di attivare un Centro regionale interprovinciale al servizio dei comuni del Veneto orientale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale con sede presso l’ospedale di Castelfranco Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di Piano per la Sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 55 - Contributo straordinario all’ULSS n. 13 di Mirano (VE).
1. Al fine di mettere in sicurezza e completare le strutture dei presidi ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale, la Regione attribuisce all’Azienda ULSS n. 13 di Mirano un contributo straordinario di complessivi euro 22.500.000,00 da erogare in 15 anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 56 - Contributo straordinario ai comuni per contrastare il randagismo.
1. Al fine di consentire ai comuni di far fronte a fenomeni di particolare pericolosità connessi al randagismo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni contributi straordinari nel limite massimo di 5 mila euro.
2. All’ articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” è aggiunto il seguente comma 10 bis:
omissis ( 22)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010.
Art. 57 - Contributo straordinario al Comune di Conegliano (Treviso) per il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo.
1. Al fine di consentire al Comune di Conegliano di recuperare una parte fortemente degradata del Duomo della città, già Chiesa di S. Maria dei Battuti, in particolare con il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di 200.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 .
Art. 58 - Contributo straordinario al Comune di Cappella Maggiore (Treviso) per il restauro del complesso della Chiesa della SS Trinità.
1. Al fine di consentire al Comune di Cappella Maggiore una completa fruizione al pubblico del complesso della Chiesa della SS Trinità, di proprietà della Parrocchia di S. Maria Maddalena, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 150.000,00 finalizzato alla realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo per risolvere problemi statici, di isolamento, impermeabilizzazione e condizionamento.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.
Art. 59 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 300.000,00 per il sostegno delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un piano di gestione complessivo del Teatro che assicuri lo svolgimento della stagione teatrale 2010-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 60 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 400.000,00 per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte della Fondazione di un Piano di riorganizzazione che assicuri prioritariamente le attività della Scuola di musica nel rispetto degli obiettivi di bilancio anche negli anni successivi al 2010.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 61 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza d’autore - Città Unesco 1994-2009”
1. In occasione dei 15 anni dall’iscrizione di Vicenza nella Lista dei Beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Vicenza al fine di intensificare la vocazione internazionale di alcuni siti del centro storico in chiave culturale e turistica attraverso iniziative di valorizzazione dei beni stessi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 62 - Contributo straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro all’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato regionale Veneto per le attività informative ed educative da svolgere in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche del Veneto in occasione della “Giornata della Memoria” e della “Giornata del Ricordo”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 63 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
1. Il comma 5 dell’ articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
omissis ( 23)
2. La Giunta regionale, al fine di un miglior inserimento nel paesaggio degli impianti ed alloggi di cui al comma 1, è autorizzata ad erogare contributi per la realizzazione di aree verdi relative alle strutture ricettive cui gli impianti ed alloggi afferiscono; entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e termini per l’erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 64 - Disposizioni in ordine allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”.
1. Alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo della Sezione II del Capo II del Titolo III dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “,lagunare, fluviale e nei parchi”;
b) nella rubrica dell’articolo 124, dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi”;
c) la lettera a) del comma 1 dell’ articolo 124, è così sostituita:
omissis ( 24)
d) dopo il comma 1, dell’ articolo 125, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 25)
e) nell’ allegato U “Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati direttamente al settore turismo”, al paragrafo “Tipologie di attività”, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1) “Tipologie di esercizi ricettivi e dell’intermediazione retti a regime di piccola e media impresa così come classificati dalla presente legge” sono aggiunte le parole “ ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi della legge n. 135/ 2001”;
2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
omissis ( 26)
f) omissis ( 27)
2. Per favorire lo sviluppo di attività di navigazione turistica in mare, in laguna, in fiume, nei canali navigabili e nei parchi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo del Polesine un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, e di euro 20.000,00 per l’esercizio 2011, per interventi di localizzazione e posa in opera di apposita segnaletica indicante gli attracchi fluviali, i centri storici, i percorsi ciclo pedonali e i punti enogastronomici.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 65 - Interventi per il recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte Pizzoc.
1. Al fine di avviare il recupero ambientale e socio-economico dell’area del Monte Pizzoc consentendone la fruizione pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle vie d’accesso, per il restauro del rifugio alpino “Città di Vittorio Veneto”, per il ripristino dei pascoli e delle aree naturalistiche ed ambientali.
2. A seguito della presentazione di un piano generale per la riqualificazione e fruizione del Monte Pizzoc, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Fregona (TV) il contributo per realizzare gli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 66 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno dell’innovazione strategica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comune di Portogruaro di euro 200.000,00 per il sostegno di progettualità volte all’innovazione strategica nel Veneto Orientale al fine di favorire uno sviluppo economico locale di tipo sostenibile.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 67 - Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio.
1. La Regione del Veneto al fine di favorire il risparmio energetico istituisce un contributo per le attività degli Sportelli energetici informativi realizzati nel territorio.
2. All’attività degli Sportelli energetici informativi è estesa l’attività di analisi e certificazione energetica, che prevede un “contributo per l’analisi energetica e la certificazione energetica delle abitazioni private” a disposizione dei cittadini e degli enti pubblici che intendano promuoverle presso la cittadinanza. Tale contributo sarà in ragione del 30 per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di 100,00 euro per unità immobiliare.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2010.
Art. 68 - Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole “veicoli a motore” sono aggiunte le parole “ivi comprese le motoslitte”.
2. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo:
omissis ( 28)
3. L’ articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:
omissis ( 29)
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle comunità montane o ai comuni competenti per territorio su cui insiste viabilità silvo-pastorale come definita ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera di segnaletica di divieto e di autorizzazione e limiti all’utilizzo di motoslitte.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 69 - Contributo straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario da destinare alla costituzione di un tavolo permanente su Porto Marghera, per avviare un confronto con le forze imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti locali, affinché si proceda con politiche di innovazione, di ricerca, trasformazione produttiva, di difesa occupazionale, per la realizzazione di un modello di sviluppo industriale lungimirante e compatibile con l’ambiente.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 70 - Intervento straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in mobilità.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che nel corso del 2010 si trovino a percepire l’indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o di mobilità.
2. Per l’erogazione del contributo di sostegno al reddito dei soggetti, di cui al comma 1, la Giunta regionale potrà avvalersi dell’INPS, assicurando la priorità alla situazione socio economica famigliare dei beneficiari, previo parere della Commissione per la concertazione tra le parti sociali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificato in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 71 - Contributo straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno mobbing.
1. Al fine di promuovere sperimentazioni ed azioni pilota, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di mobbing e di tutela della salute psico-sociale delle persone sui luoghi di lavoro, anche alla luce della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia che da anni ha attivato uno sportello pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 72 - Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo previsto dall’articolo 4 della Costituzione nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione, contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito il fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.
3. Al fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione del presente articolo:
a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;
c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;
d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;
e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le modalità di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile per le prestazioni d’opera coordinata e continuativa, di cui all’articolo 61 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” per il lavoro a progetto, ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio.
4. La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell’applicazione del presente articolo, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 3.
5. Accedono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le province che promuovono azioni e iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché le società di persone e le società di capitale le cui attività sono svolte in forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa e formalizzate con l’apertura della partita IVA.
6. Le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei relativi benefici sono stabilite, entro 90 giorni dall’approvazione del presente articolo, dalla Giunta regionale.
7. Costituiscono titolo preferenziale per l’accesso al fondo di cui al comma 2, le azioni che favoriscono ed incentivano:
a) l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali;
b) la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l’aggiornamento, prevista in primo luogo per i lavoratori di cui alla lettera e) del comma 3 e perseguita anche con l’erogazione di contributi economici;
c) le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti così come definiti dal presente articolo;
d) prestiti d’onore ad un tasso di interesse agevolato, destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo stat-up di imprese a conduzione personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché destinati alle società di cui al comma 5 per l’acquisto di strumenti di lavoro.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 73 - Contributo per la definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi regionali.
1. Al fine dare attuazione alla scelta compiuta in sede di adozione del PTRC con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 e confermata in sede di controdeduzioni alle osservazioni con deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 4 agosto 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare la predisposizione del progetto strategico, denominato “ sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea”, con la finalità di concorrere a garantire la tutela e la salvaguardia e al tempo stesso ottimizzare le potenzialità di valorizzazione di un patrimonio architettonico presente in modo significativo in Veneto.
2. Anche in collaborazione con gli enti locali, organismi di diritto pubblico ed associazioni senza scopo di lucro del Veneto, la Giunta regionale avvia la ricognizione dei sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea al fine di costruire un quadro conoscitivo generale, quale premessa per definire misure di salvaguardia, pianificare opere, interventi o programmi di particolare rilevanza per la tutela e valorizzazione dei beni immobili coinvolti e del paesaggio culturale da questi determinato.
3. Per valorizzare i dati del quadro conoscitivo generale di cui al comma 2 e cogliere le opportunità di un raccordo fra i sistemi difensivi del Veneto con le altre realtà regionali d’Italia e di altri paesi europei, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un Centro di riferimento regionale per la conoscenza e documentazione delle architetture militari.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 74 - Protezione e valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara.
1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l’area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l’utilizzo dell’area come discarica o deposito di rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 75 - Contributo per un piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del Cansiglio.
1. Al fine di predisporre un piano generale ed integrato di riqualificazione ambientale, naturalistica, sociale ed economica dell’area del Cansiglio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un tavolo permanente coinvolgendo gli enti locali, Veneto Agricoltura, le comunità scientifiche, le associazioni ed organizzazioni culturali, ambientaliste e sociali interessati della comunità locale.
2. Per la definizione del piano generale di cui al comma 1, il tavolo permanente per la valorizzazione del Cansiglio raccoglie le varie proposte di tutela e valorizzazione finora presentate, predispone una carta dei principi per la salvaguardia e la valorizzazione del Cansiglio, formula le linee di indirizzo per la tutela delle aree di pregio naturalistico ed ambientale, definisce linee guida ed attività per il sostegno all’economia locale rispettosa delle risorse naturalistiche, dei prodotti tipici e delle tradizioni storiche delle comunità locali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 76 - Contributo straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio.
1. Al fine di sostenere l’attività della stazione sciistica di Malga San Giorgio in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), svantaggiata durante la stagione invernale per la mancanza di neve, si autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario di 300.000,00 euro a favore della società Nuova Lessinia SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 77 - Contributo per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare la somma di 300.000,00 di euro per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2010.
Art. 78 - Contributo straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori oneri per il trasporto pubblico locale.
1. La Regione assegna per l’esercizio 2010 un contributo straordinario di 500.000,00 di euro al Comune di Chioggia al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla conformazione morfologica del territorio chioggiotto che comporta per il trasporto pubblico locale un costo al chilometro pari a circa il doppio del contributo regionale riconosciuto nel 2009.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 79 - Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza stradale.
1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d’uso della rete stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 350.000,00 alle amministrazioni provinciali per promuovere interventi diretti all’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 80 - Modifica legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è sostituito dal seguente:
omissis ( 30)
2. All’ articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 31)
3. Al comma 1 dell’ articolo 10, le parole “euro 50,00” sono sostituite dalle parole “ euro 55,00”.
Art. 81 - Contributo straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico.
1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico, e di promuovere l’artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario di 100.000,00 euro per l’esercizio 2010 e 50.000,00 euro per gli esercizi 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 82 - Contributi a sostegno della piccola pesca costiera.
1. Al fine di tutelare e sostenere la modalità di prelievo ittico di antica tradizione veneta nota come piccola pesca costiera, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 ad erogare contributi per un importo complessivo di 500.000,00 di euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 500.000 di euro, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2010.
Art. 83 - Contributo straordinario per il ripristino degli arenili.
1. Per il rispristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari per difese a mare strutturali o di tipo sperimentale pari a euro 10.500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
3. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari pari a complessivi euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, di cui euro 600.000,00 al Comune di Jesolo, euro 600.000,00 al Comune di Chioggia, euro 600.000,00 al Comune San Michele al Tagliamento, euro 200.000,00 al Comune di Carole, euro 50.000,00 al Comune di Eraclea, euro 300.000,00 al Comune di Porto Tolle ed euro 300.000,00 al Comune di Rosolina.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
Art. 84 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Testo riportato alla rubrica dell’articolo 19, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 2) Testo riportato all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 3) Rubrica così modificata da comma 1 art. 32 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito all’inizio le parole “Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società regionali ed”.
( 4) Comma così modificato da comma 2 art. 32 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito dopo le parole “è autorizzata” le parole “a conferire in società regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società,”.
( 5) Comma inserito da articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 6) La società Terme di Recoaro SpA è stata soppressa con legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 .
( 7) In merito al tema della armonizzazione del trattamento economico del personale della Città Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, vedi quanto disposto dalla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .
( 8) Con riferimento al Registro dei tumori del Veneto vedi regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 “Norme per il funzionamento del registro dei tumori del Veneto, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ”.
( 9) Con riferimento al registro dialisi e trapianti, vedi regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 1 “Norme per il funzionamento del Registro Veneto Dialisi e Trapianti, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 10) Con riferimento al Registro dei tumori del Veneto vedi regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 “Norme per il funzionamento del registro dei tumori del Veneto, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ”.
( 11) Con riferimento al registro dialisi e trapianti, vedi regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 1 “Norme per il funzionamento del Registro Veneto Dialisi e Trapianti, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 12) Testo riportato dopo l’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 13) Testo riportato all’articolo 48, dopo il comma 7 quinquies, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 14) Testo riportato all’articolo 83, dopo il comma 4 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 15) Comma inserito da comma 3 art. 32 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 16) Articolo abrogato da lett. b), comma 1, art. 15, legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 .
( 17) Per la disciplina transitoria prevista per l’adozione e approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali in deroga al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 48, vedi l’articolo 6 e il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 .
( 18) Testo riportato all’articolo 28, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
( 19) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 gennaio 2016, n. 1 che ha sostituito le parole “partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova” con le parole “partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova”.
( 20) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 21) In merito vedi quanto disposto dalla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 ed in particolare nell’ambito degli interventi dell’azione regionale come finanziati, quanto previsto dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 in merito alla “diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire la accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l’accesso all’informazione dei soggetti di cui all’articolo 2”.
( 22) Testo riportato all’articolo 14, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 .
( 23) Testo riportato all’articolo 30, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 24) Testo riportato all’articolo 124, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 25) Testo riportato all’articolo 125, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 26) Testo riportato all’allegato U, paragrafo “Tipologie di attività”, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 27) Lettera abrogata da lett. c), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.
( 28) Testo riportato dopo l’articolo 4 bis, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
( 29) Testo riportato nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
( 30) Testo riportato all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 .
( 31) Testo riportato nell’articolo 18, comma 1, dopo la lettera d), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 11/2010
S O M M A R I O
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010) – Testo storico

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.848.444.841,82 per l’esercizio 2010, in euro 168.526.000.00 per l’esercizio 2011 ed in euro 115.914.000,00 per l’esercizio 2012.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2010, sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Piano straordinario opere di interesse locale.
1. Al fine di incentivare con misure tempestive una ripresa dell’economia veneta, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010 a favore dei comuni che, ai sensi della vigente legislazione in materia, realizzano lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 4 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata Fondazione, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, per la promozione e gestione del sito UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World Heritage Committee UNESCO a Siviglia il 26 luglio 2009.
2. La partecipazione alla Fondazione, senza fini di lucro, è subordinata alla condizione che la Regione sia socio fondatore unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine e che tra gli scopi vi siano:
a) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti da parte dei soci fondatori, da attuarsi anche attraverso la predisposizione di un piano di gestione e l’istituzione di tavoli tematici con gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la collaborazione delle istituzioni internazionali e comunitarie;
b) la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO e la cultura della tutela del territorio, in relazione anche allo sviluppo delle popolazioni locali.
3. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 2, autorizza il Presidente a sottoscriverne l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali; provvede inoltre a definire la struttura di riferimento per l’espletamento dei compiti istituzionali legati alla partecipazione alla Fondazione e presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 120.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 e agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 5 - Interventi di completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”.
1. Al fine di consentire il completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”, di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo fino ad euro 90.000.000,00, per una durata non superiore a 30 anni.
2. A favore della società Veneto Acque SPA la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo medesimo, disciplinando condizioni e modalità con l’istituto o gli istituti finanziatori; inoltre, con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua idonee forme di monitoraggio del progetto, incaricando la struttura competente a provvedere alle opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo.
3. Agli eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie regionali di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la durata della garanzia, con le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie fidejussorie” del bilancio regionale.
Art. 6 - Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Per agevolare le Province nell’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e delle conoscenze.
2. Successivamente all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004.
3. L’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio" è così modificato:
a) al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite con “sessanta giorni”;
b) al comma 5, le parole “trenta giorni” sono sostituite con “quindici giorni”;
c) al comma 8, le parole “quindici giorni” sono sostituite con “dieci giorni”.
4. L’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” è così modificato:
a) al comma 1 le parole “dieci anni” sono sostituite con “due anni”;
b) al comma 2 le parole “diciotto mesi” sono sostituite con “dodici mesi”.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 19 “Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell’area del Parco Colli Euganei” della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.
1. La rubrica dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 è così sostituita:
“Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 , è così sostituito:
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto.”.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 8 - Contributo straordinario agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA (SVEC), devono adempiere all’obbligazione di garanzia per l’estinzione del debito residuo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che sono direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest’ultima.
3. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi 1 e 2 gli enti locali che hanno ricevuto i contributi regionali ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 9 - Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata all’acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da società necessarie e strumentali all’attività istituzionale della Regione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 10 - Contributo straordinario a favore della Società Terme di Recoaro SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario alla Società Terme di Recoaro SPA finalizzato a garantire l’operatività della stessa nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0064 “Spese per il funzionamento delle società partecipate” del bilancio di previsione 2010.
Art. 11 - Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità.
1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti di importo pari o inferiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
2. Non si procede parimenti al rimborso per l’importo di cui al comma 1, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.
Art. 12 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale.
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura organizzativa, la Giunta regionale, ferma restando la consistenza attuale delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è autorizzata ad integrare le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) di euro 2.446.900,00.
2. A partire dall’esercizio 2010, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono stabilite in euro 15.367.296,00 per le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) ed in euro 4.210.525,00 per le risorse di natura variabile di cui all’articolo 31, comma 3, del medesimo contratto, ivi comprese le risorse di cui all’articolo 4, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009).
3. È fatta salva la rimodulazione delle suddette risorse in corrispondenza di processi di trasferimento o esternalizzazione di funzioni o in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 13 - Azioni a favore delle scuole d’infanzia paritarie del Veneto.
1. Il finanziamento a favore delle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto viene incrementato di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 14 - Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche.
1. In considerazione dell’ampio e inestimabile patrimonio storico, architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di prevedere l’applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l’opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze, per un’altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico.
3. La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall’obbligo e regime sanzionatorio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15 - Valorizzazione dei “Casoni della Laguna di Caorle”.
1. La Regione del Veneto riconosce i Casoni della Laguna di Caorle quali manufatti di interesse regionale facenti parte del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del Veneto.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Caorle un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del censimento delle fonti storiche, bibliografiche, iconografiche e cartografiche relative ai Casoni della Laguna di Caorle.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi e ricerche e indagini sul territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 16 - Norme in materia di autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
1. Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all’articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.
2. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 17 - Contributo alla Provincia di Padova per l’ampliamento dell’Archivio di Stato.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Padova un contributo di euro 400.000,00 per l’ampliamento dell’Archivio di Stato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.
Art. 18 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario.
1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in particolare degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia e di mortalità:
a) Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
b) Registro regionale delle nascite;
c) Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare;
d) Registro regionale delle malattie rare;
e) Registro dei tumori del Veneto;
f) Registro regionale dialisi e trapianti;
g) Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
h) Registro regionale di mortalità.
2. I registri di patologia e di mortalità di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate al comma 1, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 19 - Anticipazione finanziaria a favore dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova.
1. Ai fini del superamento della grave situazione di crisi economica che incide sulla tutela e qualità delle risorse umane e di quelle strutturali e per la realizzazione dei programmi pluriennali di attività, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova una anticipazione finanziaria di euro 1.500.000,00, che verrà restituita in virtù dei miglioramenti dell’equilibrio economico-patrimoniale e degli introiti derivanti da un miglioramento nella gestione dei cespiti immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme derivanti dalla restituzione di cui al comma 1 vengono introitate nell’upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 18 bis - Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali.
1. Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.”.
2. Dopo il comma 7 quinquies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
“7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all’articolo 18 bis.”.
3. Al fine di incentivare i comuni a verificare il livello e la qualità delle opere di urbanizzazione presenti sul territorio, la Giunta regionale è autorizzare ad erogare un contributo straordinario.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e procedure per la concessione del contributo di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 21 - Contributo straordinario all’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 100.000,00 a favore dell’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 22 - Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ed a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, tra la Regione del Veneto, il Comune di Cerea ed altri sogetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea, perseguendo i seguenti obiettivi principali:
a) attività di progettazione per il restauro, il recupero e la migliore fruzione di opere destinate ad attività culturali, ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio molto vasto e non delimitato da confini geografici;
b) programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei beni e nelle attività culturali, ambientali e sociali;
c) attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel settore dello spettacolo;
d) aumento della qualità dell’offerta culturale, ambientale e sociale;
e) sviluppo imprenditoriale e del talento locale;
f) miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale;
g) attività finalizzate all’attrazione delle imprese disponibili agli investimenti ad una linea preferenziale nel coivolgimento delle varie realtà della comunità.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, di un rappresentante nominato dalla Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 23 - Azioni regionali per la valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa al fine di predisporre un progetto di valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0168 “Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 24 - Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque e attraversamento di beni del demanio idrico.
1. I canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque superficiali destinate ad essere utilizzate per attività di acquacoltura, già aumentati ai sensi dell’articolo 39 della legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, sono diminuiti di pari importo.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.
4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione,sono esentate dal relativo canone di concessione.”.
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”) si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento dell’upb di uscita U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 25 - Contributo straordinario al Comune di Comelico Superiore (BL) per interventi di ristrutturazione delle Terme di Valgrande.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore (BL) un contributo straordinario di euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, per interventi di sistemazione esterna delle Terme di Valgrande.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 26 - Disposizioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorici del 2009.
1. Per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.” in ordine agli eccezionali eventi meteorici critici che hanno colpito il territorio del Veneto nel 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo complessivo di euro 1.900.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività produttive, ai beni mobili registrati, nonché per la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nelle misure, con le procedure e modalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”. Il contributo è altresì erogato per i danni ad infrastrutture ed edifici pubblici. Per i danni ai beni mobili non registrati la Giunta regionale provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfettaria.
3. Ad integrazione delle risorse finanziarie recate dal Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”, allo scopo di consentire il ripristino delle strutture agricole non ammissibili all’assicurazione agevolata nei territori delle province di Treviso e di Vicenza colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno 2009, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 27 - Esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” sono esentati dal pagamento dei canoni annui di concessione.
Art. 28 - Contributo a sostegno della ricerca e della cura della paralisi cerebrale infantile e studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere, tramite la concessione di un contributo annuale all’Azienda ospedaliera di Padova, attività di ricerca e cura della paralisi cerebrale infantile, anche attraverso lo studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 29 - Anticipazione finanziaria a favore di Veneto Acque SPA.
1. La Regione del Veneto anticipa alla società Veneto Acque S.p.A. la somma di euro 3.500.000,00 in corrispondenza dei crediti non riscossi nei confronti di Veritas SPA a tutto l'anno 2010 ed in ragione della garanzia di cui all’articolo 20 della Convenzione sottoscritta in data 12 settembre 1990 fra la Regione stessa e Veneto Acque SPA. L’importo viene restituito da Veneto Acque SPA alla Regione una volta incassato (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri soggetti”).
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la modalità di restituzione della somma anticipata a Veneto Acque SPA di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione 2010.
Art. 30 - Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia, previa ricognizione dell’esistente e delle necessità.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale”del bilancio di previsione 2010.
Art. 31 - Fondazione Città della Speranza - Autorizzazione acquisto porzione di immobile.
1. Nell’ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, ad acquisire porzione dell’edificio di cui all’articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L’acquisto avviene con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere immobiliari” del bilancio di previsione 2010.
Art. 32 - Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici.
1. Fatto salvo quanto già previsto dalla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “metodo Doman o Vojta o Fay o Aba” ” e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi a favore di cittadini con disabilità psicofisica residenti in Veneto che si avvalgono di trattamenti riabilitativi specifici, le cui spese non siano coperte dal fondo sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i trattamenti oggetto dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 33 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l’esercizio 2010 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 34 - Attuazione dell’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Ai fini della realizzazione della SR 10 e per dare attuazione all’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , con particolare riferimento ad interventi sulla viabilità regionale, anche a pedaggio, è facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di realizzazione e gestione di autostrade a pedaggio regionali alla società Veneto Strade SPA, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche.
2. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche e integrazioni, a Veneto Strade SPA competono le funzioni di autorità espropriante, ivi compresa l’autorizzazione di cui all’articolo 165, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, salvo che dette ultime attività non vengano delegate al concessionario.
3. La Giunta regionale stipula con Veneto Strade SPA apposite convenzioni con cui:
a) disciplina le funzioni conferite a Veneto Strade SPA;
b) regola i rapporti economici tra la Regione del Veneto e Veneto Strade SPA, inclusa la destinazione dei canoni sulle concessioni.
4. I rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Veneto Strade SPA e il soggetto concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema tipo deve essere approvato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può erogare un proprio contributo qualora siano insufficienti i soli investimenti privati.
6. L’operatività del presente articolo è rinviata all’acquisizione da parte della Regione, quale socio di Veneto Strade SPA, di tutte le quote di capitale privato.
7. Nei casi previsti dal comma 4, alla scadenza della concessione, l’autostrada regionale torna alla disponibilità della Regione del Veneto, in buon stato di conservazione.
8. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare uno studio relativo al sistema tariffario da applicare alle strade a pedaggio regionale.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 35 - Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni.
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0087 “Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 36 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e disposizioni transitorie e finanziarie.
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” è soppresso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale sul condono, i comuni riesaminano le istanze di condono per le quali si era formato il diniego ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 , abrogato dal comma 1.
3. Per far fronte agli oneri conseguenti al riesame delle istanze di condono denegate di cui al comma 2, è riconosciuto ai comuni un contributo quantificato in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010 cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 37 - Fondo straordinario per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona.
1. A favore dell’Ufficio scolastico regionale è istituito un fondo straordinario di compensazione alla diminuzione prevista per gli appalti storici per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e supporto alla persona di euro 900.000,00 per l’anno 2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“5. I soci gondolieri designati di cui al comma 2, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 19.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, consistenti in un contributo al Comune di Venezia per l’istruttoria delle nuove autorizzazioni, e quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 39 - Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR).
1. Al fine di realizzare un nuovo ponte sul fiume Adige in località Peri - Comune di Dolcè (VR), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con la Provincia di Verona.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 40 - Accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno del Parco naturalistico del Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione delle opere all’interno dell’istituendo Parco naturalistico del Garda.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 41 - Partecipazione della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico, denominato Verona - Accademia per l’Opera Italiana.
2. La partecipazione regionale è subordinata al fatto che scopo principale dell’Accademia sia la formazione di artisti specializzati nel settore del Teatro dell’opera, nonché la produzione di spettacoli, in stretta collaborazione con le Fondazioni liriche del Veneto, Arena di Verona e Fenice di Venezia, quali mezzo e risultato dei progetti formativi.
3. Le modalità di partecipazione regionale agli organi dell’Accademia sono definite dalla Giunta regionale e il Presidente della Giunta o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 42 - Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e del Veneto”.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo sviluppo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, costituitasi nel 1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a partecipare in qualità di socio-fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.
2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a condizione che alla stessa partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova.
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione un contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 43 - Contenimento della spesa pubblica: esonero dal servizio del personale regionale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva.
1. Al fine di razionalizzare e contenere il complessivo costo del personale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, commi da 1 a 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è risolto di diritto al raggiungimento dei 40 anni di contributi. A tal fine, per ciascun anno solare, la Giunta regionale, individua l’elenco del personale che matura il limite contributivo di cui sopra e lo colloca a riposo con un preavviso minimo di sei mesi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro con oltre 40 anni di contributi ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è risolto di diritto al raggiungimento dei 65 anni di età.
Art. 44 - Fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet.
1. Al fine di diffondere la banda larga per la connessione internet veloce in tutto il territorio regionale, la Regione Veneto istituisce un fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di internet.
2. L’Agenzia garantisce il diritto pubblico alla rete in tutto il territorio regionale e gestisce lo studio e la realizzazione di infrastrutture di rete pubblica per la copertura delle zone che non sono coperte dalla banda larga per motivi di fallimento di mercato.
3. La Giunta regionale é autorizzata a definire la configurazione e la struttura dell’Agenzia.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 45 - Contributi per l’informazione televisiva a favore dei non udenti.
1. Al fine di rendere l’informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni, la Giunta regionale è autorizzata a partire dal 2010 a stipulare idonea convenzione con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS) Veneto.
2. L’ENS del Veneto presenta ogni anno alla Giunta regionale un progetto di telegiornale in lingua italiana dei segni indicando le emittenti locali, il programma e le relative spese.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 46 - Sostegno alle associazioni di volontariato operanti nella raccolta di rifiuti urbani recuperabili.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore delle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, che operano senza fini di lucro all’interno dei territori comunali e siano autorizzate da convenzioni approvate dai comuni alla raccolta per scopi benefici, umanitari e per realizzare progetti di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo, di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, fra le quali il materiale ferroso, o a partecipare ad iniziative organizzate dai comuni e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento criteri e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 47 - Contributo straordinario alla cooperativa sociale “Il Cerchio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla cooperativa sociale Il Cerchio di Venezia al fine di sostenere l’uso di pene alternative per contribuire alla riduzione dell’affollamento delle carceri venete e l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione di pena.
2. Gli oneri derivanti dell’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 48 - Integrazione del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
1. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina” è incrementato di complessivi euro 15.000.000,00.
2. Ai fini della ripartizione, l’incremento di cui al comma 1 è suddiviso come segue:
a) euro 11.500.000,00 per il finanziamento dell’aumento del 2,5 per cento, rispetto all’anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei servizi residenziali per anziani disabili (articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”;
b) euro 3.500.000,00 a favore delle restanti prestazioni socio-sanitarie (articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g) della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 ).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2010.
Art. 49 - Servizi semiresidenziali per persone con disabilità.
1. Le risorse a favore delle attività e dei servizi semiresidenziali effettuati presso i centri diurni per le persone con disabilità sono incrementate per complessivi euro 4.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) euro 1.000.000,00 ad incremento dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti dei centri diurni ai sensi dell’articolo 133, comma 3, lettera a) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
b) euro 3.000.000,00 per interventi finalizzati alla realizzazione di strutture innovative sulla disabilità ai sensi dell’articolo 25, legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.
Art. 50 - Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 2.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione 2010.
Art. 51 - Contributo per il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra.
1. Per l’attuazione della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 “Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e del DPR 23 dicembre 1978, n. 315 “Testo unico in materia di pensioni di guerra”, finalizzati entrambi ad elevare le condizioni morali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti nonché tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 un contributo di euro 50.000,00 per garantire il funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ONLUS.
2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo stabilisce le regole per l’accesso ai contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 52 - Attivazione di Case della salute e UTAP.
1. Al fine di far fronte in maniera adeguata al bisogno di salute nel territorio e di raggiungere gli obiettivi di appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale presenta entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano per l’attivazione capillare di Unità territoriali di assistenza primaria (UTAP).
2. Le UTAP sono attivate all’interno delle case della salute, qualora istituite, o in altre sedi distrettuali in cui si attua l’assistenza territoriale, e sono composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici e pediatri ambulatoriali interni. Le UTAP operano come rete integrata all’interno del dipartimento cure primarie, al fine di garantire assistenza sanitaria nel territorio 24 ore su 24.
3. Nelle case della salute e nelle UTAP si realizza la valorizzazione del rapporto della medicina convenzionata con l’azienda ULSS e con il distretto socio-sanitario, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento nel governo clinico del territorio.
4. Alle UTAP è preposto un medico di medicina generale, al quale spetta il coordinamento dell’attività dei medici alle medesime assegnati, la garanzia nei confronti del cittadino assistito di orientamento e tutoraggio, attraverso il medico di fiducia o il pediatra di libera scelta, per l’intero arco del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, il raccordo e il collegamento con i presidi ospedalieri, le strutture per lungodegenti, le strutture dedicate all’assistenza palliativa e quelle di riabilitazione presenti nel territorio di riferimento. Il medico coordinatore dell’UTAP permane nell’incarico per un biennio, rinnovabile per una sola volta. Le UTAP sono costituite da un congruo numero di medici, in relazione all’ambito territoriale e demografico di riferimento, assicurando, mediante idonea turnazione e complementarietà degli orari, l’assistenza ambulatoriale in tutti i giorni della settimana nell’arco delle 12 ore diurne e l’assistenza domiciliare ininterrotta, diurna e notturna.
5. Nelle UTAP deve essere prevista la presenza sia di medici specialisti pediatri di libera scelta incaricati, sia di medici specialisti pediatri iscritti negli elenchi dell’azienda sanitaria ma privi di incarico. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono svolgere attività professionale, oltre che nelle rispettive unità di base, anche in propri studi professionali, compatibilmente con l’impegno assunto nell’ambito delle stesse unità.
6. I direttori generali delle aziende ULSS presentano alla Giunta regionale le proposte di istituzione delle UTAP entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; in ogni azienda ULSS devono essere previste almeno tre UTAP.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 53 - Materiale e apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” destina materiale e apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, ad associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.
2. È fatto obbligo a ciascuna azienda ULSS di comunicare sistematicamente alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità la disponibilità di attrezzature di cui al comma 1. L’elenco regionale delle attrezzature disponibili viene aggiornato ogni 6 mesi.
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua attraverso una procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore che provveda alla raccolta, al ripristino e allo stoccaggio del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse.
4. Le richieste di materiale e apparecchiature mediche dismesse devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 54 - Apertura presso l’ospedale di Castelfranco Veneto di un Centro regionale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 200.000,00 euro al fine di attivare un Centro regionale interprovinciale al servizio dei comuni del Veneto orientale per lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale con sede presso l’ospedale di Castelfranco Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di Piano per la Sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 55 - Contributo straordinario all’ULSS n. 13 di Mirano (VE).
1. Al fine di mettere in sicurezza e completare le strutture dei presidi ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale, la Regione attribuisce all’Azienda ULSS n. 13 di Mirano un contributo straordinario di complessivi euro 22.500.000,00 da erogare in 15 anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 56 - Contributo straordinario ai comuni per contrastare il randagismo.
1. Al fine di consentire ai comuni di far fronte a fenomeni di particolare pericolosità connessi al randagismo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni contributi straordinari nel limite massimo di 5 mila euro.
2. All’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” è aggiunto il seguente comma 10 bis:
“10 bis. I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20.”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010.
Art. 57 - Contributo straordinario al Comune di Conegliano (Treviso) per il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo.
1. Al fine di consentire al Comune di Conegliano di recuperare una parte fortemente degradata del Duomo della città, già Chiesa di S. Maria dei Battuti, in particolare con il restauro della Sala dei Battuti e degli affreschi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di 200.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 .
Art. 58 - Contributo straordinario al Comune di Cappella Maggiore (Treviso) per il restauro del complesso della Chiesa della SS Trinità.
1. Al fine di consentire al Comune di Cappella Maggiore una completa fruizione al pubblico del complesso della Chiesa della SS Trinità, di proprietà della Parrocchia di S. Maria Maddalena, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 150.000,00 finalizzato alla realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo per risolvere problemi statici, di isolamento, impermeabilizzazione e condizionamento.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.
Art. 59 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” di Portogruaro.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 300.000,00 per il sostegno delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un piano di gestione complessivo del Teatro che assicuri lo svolgimento della stagione teatrale 2010-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 60 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 400.000,00 per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte della Fondazione di un Piano di riorganizzazione che assicuri prioritariamente le attività della Scuola di musica nel rispetto degli obiettivi di bilancio anche negli anni successivi al 2010.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 61 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza d’autore - Città Unesco 1994-2009”
1. In occasione dei 15 anni dall’iscrizione di Vicenza nella Lista dei Beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Vicenza al fine di intensificare la vocazione internazionale di alcuni siti del centro storico in chiave culturale e turistica attraverso iniziative di valorizzazione dei beni stessi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 62 - Contributo straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000,00 euro all’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato regionale Veneto per le attività informative ed educative da svolgere in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche del Veneto in occasione della “Giornata della Memoria” e della “Giornata del Ricordo”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 63 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
1. Il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
“5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.”.
2. La Giunta regionale, al fine di un miglior inserimento nel paesaggio degli impianti ed alloggi di cui al comma 1, è autorizzata ad erogare contributi per la realizzazione di aree verdi relative alle strutture ricettive cui gli impianti ed alloggi afferiscono; entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e termini per l’erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate sull’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 64 - Disposizioni in ordine allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”.
1. Alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo della Sezione II del Capo II del Titolo III dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “,lagunare, fluviale e nei parchi”;
b) nella rubrica dell’articolo 124, dopo le parole “in mare”, sono aggiunte le parole “in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi”;
c) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 124, è così sostituita:
“a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio del turismo a finalità ittica;”;
d) dopo il comma 1, dell’articolo 125, è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo.”;
e) nell’allegato U “Identificazione delle piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi complementari correlati direttamente al settore turismo”, al paragrafo “Tipologie di attività”, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1) “Tipologie di esercizi ricettivi e dell’intermediazione retti a regime di piccola e media impresa così come classificati dalla presente legge” sono aggiunte le parole “ ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi della legge n. 135/ 2001”;
2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
“o bis) imprese che effettuano la navigazione in mare, nelle lagune, nei laghi, nei fiumi e nei parchi, ai fini escursionistici e turistici.”;
f) al comma 1 dell’articolo 127 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro”.
2. Per favorire lo sviluppo di attività di navigazione turistica in mare, in laguna, in fiume, nei canali navigabili e nei parchi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo del Polesine un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, e di euro 20.000,00 per l’esercizio 2011, per interventi di localizzazione e posa in opera di apposita segnaletica indicante gli attracchi fluviali, i centri storici, i percorsi ciclo pedonali e i punti enogastronomici.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 65 - Interventi per il recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte Pizzoc.
1. Al fine di avviare il recupero ambientale e socio-economico dell’area del Monte Pizzoc consentendone la fruizione pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle vie d’accesso, per il restauro del rifugio alpino “Città di Vittorio Veneto”, per il ripristino dei pascoli e delle aree naturalistiche ed ambientali.
2. A seguito della presentazione di un piano generale per la riqualificazione e fruizione del Monte Pizzoc, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Fregona (TV) il contributo per realizzare gli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 66 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno dell’innovazione strategica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comune di Portogruaro di euro 200.000,00 per il sostegno di progettualità volte all’innovazione strategica nel Veneto Orientale al fine di favorire uno sviluppo economico locale di tipo sostenibile.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 67 - Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio.
1. La Regione del Veneto al fine di favorire il risparmio energetico istituisce un contributo per le attività degli Sportelli energetici informativi realizzati nel territorio.
2. All’attività degli Sportelli energetici informativi è estesa l’attività di analisi e certificazione energetica, che prevede un “contributo per l’analisi energetica e la certificazione energetica delle abitazioni private” a disposizione dei cittadini e degli enti pubblici che intendano promuoverle presso la cittadinanza. Tale contributo sarà in ragione del 30 per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di 100,00 euro per unità immobiliare.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2010.
Art. 68 - Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole “veicoli a motore” sono aggiunte le parole “ivi comprese le motoslitte”.
2. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente articolo:
“Art. 4 ter - Circolazione delle motoslitte.
1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio.
3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell’ambiente.
4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.”.
3. L’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 - Sanzioni amministrative.
1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 ter;
b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:
a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.”.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle comunità montane o ai comuni competenti per territorio su cui insiste viabilità silvo-pastorale come definita ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera di segnaletica di divieto e di autorizzazione e limiti all’utilizzo di motoslitte.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2010.
Art. 69 - Contributo straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario da destinare alla costituzione di un tavolo permanente su Porto Marghera, per avviare un confronto con le forze imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti locali, affinché si proceda con politiche di innovazione, di ricerca, trasformazione produttiva, di difesa occupazionale, per la realizzazione di un modello di sviluppo industriale lungimirante e compatibile con l’ambiente.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 70 - Intervento straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in mobilità.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che nel corso del 2010 si trovino a percepire l’indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o di mobilità.
2. Per l’erogazione del contributo di sostegno al reddito dei soggetti, di cui al comma 1, la Giunta regionale potrà avvalersi dell’INPS, assicurando la priorità alla situazione socio economica famigliare dei beneficiari, previo parere della Commissione per la concertazione tra le parti sociali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificato in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 71 - Contributo straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno mobbing.
1. Al fine di promuovere sperimentazioni ed azioni pilota, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di mobbing e di tutela della salute psico-sociale delle persone sui luoghi di lavoro, anche alla luce della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia che da anni ha attivato uno sportello pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 72 - Istituzione del Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo previsto dall’articolo 4 della Costituzione nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione, contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all’attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito il fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e della sua qualità.
3. Al fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione del presente articolo:
a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;
c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;
d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;
e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le modalità di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile per le prestazioni d’opera coordinata e continuativa, di cui all’articolo 61 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” per il lavoro a progetto, ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio.
4. La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell’applicazione del presente articolo, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 3.
5. Accedono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le province che promuovono azioni e iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché le società di persone e le società di capitale le cui attività sono svolte in forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa e formalizzate con l’apertura della partita IVA.
6. Le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei relativi benefici sono stabilite, entro 90 giorni dall’approvazione del presente articolo, dalla Giunta regionale.
7. Costituiscono titolo preferenziale per l’accesso al fondo di cui al comma 2, le azioni che favoriscono ed incentivano:
a) l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali;
b) la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l’aggiornamento, prevista in primo luogo per i lavoratori di cui alla lettera e) del comma 3 e perseguita anche con l’erogazione di contributi economici;
c) le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti così come definiti dal presente articolo;
d) prestiti d’onore ad un tasso di interesse agevolato, destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo stat-up di imprese a conduzione personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché destinati alle società di cui al comma 5 per l’acquisto di strumenti di lavoro.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 73 - Contributo per la definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi regionali.
1. Al fine dare attuazione alla scelta compiuta in sede di adozione del PTRC con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 e confermata in sede di controdeduzioni alle osservazioni con deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 4 agosto 2009, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare la predisposizione del progetto strategico, denominato “ sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea”, con la finalità di concorrere a garantire la tutela e la salvaguardia e al tempo stesso ottimizzare le potenzialità di valorizzazione di un patrimonio architettonico presente in modo significativo in Veneto.
2. Anche in collaborazione con gli enti locali, organismi di diritto pubblico ed associazioni senza scopo di lucro del Veneto, la Giunta regionale avvia la ricognizione dei sistemi difensivi regionali di epoca moderna e contemporanea al fine di costruire un quadro conoscitivo generale, quale premessa per definire misure di salvaguardia, pianificare opere, interventi o programmi di particolare rilevanza per la tutela e valorizzazione dei beni immobili coinvolti e del paesaggio culturale da questi determinato.
3. Per valorizzare i dati del quadro conoscitivo generale di cui al comma 2 e cogliere le opportunità di un raccordo fra i sistemi difensivi del Veneto con le altre realtà regionali d’Italia e di altri paesi europei, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un Centro di riferimento regionale per la conoscenza e documentazione delle architetture militari.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 74 - Protezione e valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara.
1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l’area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l’utilizzo dell’area come discarica o deposito di rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 75 - Contributo per un piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del Cansiglio.
1. Al fine di predisporre un piano generale ed integrato di riqualificazione ambientale, naturalistica, sociale ed economica dell’area del Cansiglio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un tavolo permanente coinvolgendo gli enti locali, Veneto Agricoltura, le comunità scientifiche, le associazioni ed organizzazioni culturali, ambientaliste e sociali interessati della comunità locale.
2. Per la definizione del piano generale di cui al comma 1, il tavolo permanente per la valorizzazione del Cansiglio raccoglie le varie proposte di tutela e valorizzazione finora presentate, predispone una carta dei principi per la salvaguardia e la valorizzazione del Cansiglio, formula le linee di indirizzo per la tutela delle aree di pregio naturalistico ed ambientale, definisce linee guida ed attività per il sostegno all’economia locale rispettosa delle risorse naturalistiche, dei prodotti tipici e delle tradizioni storiche delle comunità locali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 76 - Contributo straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio.
1. Al fine di sostenere l’attività della stazione sciistica di Malga San Giorgio in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), svantaggiata durante la stagione invernale per la mancanza di neve, si autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario di 300.000,00 euro a favore della società Nuova Lessinia SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 77 - Contributo per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare la somma di 300.000,00 di euro per il completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2010.
Art. 78 - Contributo straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori oneri per il trasporto pubblico locale.
1. La Regione assegna per l’esercizio 2010 un contributo straordinario di 500.000,00 di euro al Comune di Chioggia al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla conformazione morfologica del territorio chioggiotto che comporta per il trasporto pubblico locale un costo al chilometro pari a circa il doppio del contributo regionale riconosciuto nel 2009.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 79 - Contributi regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza stradale.
1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d’uso della rete stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 350.000,00 alle amministrazioni provinciali per promuovere interventi diretti all’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 80 - Modifica legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è sostituito dal seguente:
“2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all’esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse.”.
2. All’articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, oltre il limite di cui all’articolo 6, comma 2.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 10, le parole “euro 50,00” sono sostituite dalle parole “ euro 55,00”.
Art. 81 - Contributo straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico.
1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico, e di promuovere l’artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario di 100.000,00 euro per l’esercizio 2010 e 50.000,00 euro per gli esercizi 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 82 - Contributi a sostegno della piccola pesca costiera.
1. Al fine di tutelare e sostenere la modalità di prelievo ittico di antica tradizione veneta nota come piccola pesca costiera, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 ad erogare contributi per un importo complessivo di 500.000,00 di euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 500.000 di euro, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2010.
Art. 83 - Contributo straordinario per il ripristino degli arenili.
1. Per il rispristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari per difese a mare strutturali o di tipo sperimentale pari a euro 10.500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1, quantificati in euro 10.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
3. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni costieri contributi straordinari pari a complessivi euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, di cui euro 600.000,00 al Comune di Jesolo, euro 600.000,00 al Comune di Chioggia, euro 600.000,00 al Comune San Michele al Tagliamento, euro 200.000,00 al Comune di Carole, euro 50.000,00 al Comune di Eraclea, euro 300.000,00 al Comune di Porto Tolle ed euro 300.000,00 al Comune di Rosolina.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati in euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
Art. 84 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO