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Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità

Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI , DELL’ACQUACOLTURA E ALIMENTARI DI QUALITA’ (1) (2) (3)


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto , nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” ( 4) e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari, di seguito denominato "marchio".
1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole , dell’acquacoltura e alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità ( 5) che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. ( 6)
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) omissis ( 7)
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all’articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo. ( 8)
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari. ( 9)
3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto. ( 10)
Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico.
omissis ( 11)
Art. 4 - Disciplinare di produzione.
1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2. ( 12)
2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d’informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ( 13)
Art. 5 - Uso del marchio. (14)
1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione ( 15) , individuali o collettive.
2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco. ( 16)
2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ( 17)
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012, ( 18) nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP), sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo. ( 19)
3 bis. omissis ( 20)
Art. 5 bis - Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio. (21)
1. La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato “consorzio” al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.
2. Il Consorzio ha le seguenti finalità:
a) valorizzare l’immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 3;
b) realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;
c) concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all’articolo 9;
d) collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;
e) proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l’uso del marchio.
2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso. ( 22)
3. Il Consorzio predispone la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull’attività del Consorzio in adempimento della presente legge.
Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità.
omissis ( 23)
Art. 6 bis - Sanzioni. (24) (25)
omissis ( 26)
Art. 7 – Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5. ( 27)
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
Art. 8 – Etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, ( 28) l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all’articolo 5. ( 29)
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto”. ( 30)
Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell’Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. ( 31)
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 32)
3. omissis ( 33)
Art. 11 – Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 , fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.
Art. 12 - Norma transitoria.
omissis ( 34)
Art. 13 - Compatibilità comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). ( 35)
2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. ( 36)
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. ( 37)


Note

( 1) Titolo e intera legge modificati da comma 1 art. 42 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 sostituendo le parole “e agro-alimentari” con le parole “, dell’acquacoltura e alimentari” salvo il riferimento contenuto nell’art. 11.
( 2) Vedi anche art. 48 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ai sensi del quale le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 . In caso contrario la concessione cessa alla data del 31 dicembre 2018.
( 3) Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””, che inserisce l’articolo 6bis “Sanzioni” alla presente legge, in quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 36/2016).
( 4) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” con le parole “decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
( 5) Comma così modificato da comma 1 art. 43 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di qualità alimentare” con le parole “di qualità”.
( 6) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 7) Lettera abrogata da comma 2 art. 43 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 8) Lettera aggiunta da comma 3 art. 43 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 9) Vedi sul punto quanto disposto dalla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 .
( 10) Comma inserito da comma 3 art. 1 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 11) Articolo abrogato da comma 1 art. 2 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 12) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 13) Comma sostituito da comma 1 art. 44 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 14) Ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 le imprese che hanno ottenuto la concessione in uso del marchio ai sensi della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e che non rispondono ai requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 così come modificato dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 mantengono la concessione di uso fino al 31 dicembre 2018.
( 15) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 che ha eliminato le parole “e commercializzazione”.
( 16) Comma aggiunto da comma 2 art. 1 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 .
( 17) Comma inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 .
( 18) Comma così modificato da comma 1 art. 45 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “UNI EN 45011 o sue successive modificazioni” con le parole “EN ISO/IEC 17065:2012”. In precedenza modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 , che aveva aggiunto alla fine le parole “o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”.
( 19) Comma così modificato da comma 1 art. 45 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006” con le parole “, sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo”.
( 20) Comma abrogato da comma 2 art. 4 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 ; in precedenza aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , il cui comma 2 disponeva che gli effetti del comma fossero subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
( 21) Articolo aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 . L’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 detta norme di prima applicazione.
( 22) Comma aggiunto da comma 1 art. 87 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 23) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 .
( 24) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 . L’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 detta norme di prima applicazione.
( 25) Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””, che inserisce l’articolo 6bis “Sanzioni” alla presente legge, in quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 36/2016).
( 26) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 .
( 27) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati” con le parole “sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5” .
( 28) Comma così modificato da comma 1 art. 46 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito dopo le parole “e successive modificazioni,” le parole “e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,”.
( 29) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che ha sostituito le parole “attività di vigilanza di cui all’articolo 7” con le parole “attività di controllo di cui all’articolo 5”.
( 30) Comma così modificato da comma 2 art. 46 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha soppresso le parole “e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”.
( 31) Lettera sostituita da comma 1 art. 47 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 e da comma 1 art. 1 legge regionale 1 marzo 2002, n. 5 .
( 32) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 33) Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 34) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
( 35) Comma così modificato da comma 1 art. 49 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE” con le parole “(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.
( 36) Comma sostituito da comma 2 art. 49 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 37) Articolo sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto , nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati." e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.
Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico.
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso.
2. Il Comitato è composto da:
a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) un esperto in legislazione alimentare;
c) un esperto in marketing dei prodotti agricoli e agro-alimentari;
d) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agro-alimentare;
e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti." e successive modificazioni ed alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi di tutela dei consumatori." e successive modificazioni;
f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.
4. I componenti esperti sono nominati dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi." e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che definisce anche i compensi per gli esperti, secondo la vigente normativa regionale.
Art. 4 - Disciplinare di produzione.
1. I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 3 devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l’indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
b) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;
c) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale.
2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.
Art. 5 - Uso del marchio.
1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell’immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011.
Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità.
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante la legge finanziaria 2000, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere prevedono l’utilizzazione di prodotti agro-alimentari muniti di marchi di qualità.
Art. 7 – Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
Art. 8 – Etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo 7.
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".
Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
c) concorre nei limiti della normativa comunitaria vigente, alle spese sostenute dai soggetti autorizzati per l’uso del marchio regionale e per l’effettuazione dei controlli previsti all’articolo 5.
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
3. Alle spese per il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell’articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto al capitolo n. 3002 nello stato di previsione della spesa del bilancio.
Art.11 – Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 , fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.
Art. 12 - Norma transitoria.
1. In fase di prima costituzione del comitato di cui all’articolo 3 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, nomina i componenti in deroga alla legge 22 luglio 1997, n. 27.
Art. 13 - Parere comunitario di compatibilità.
1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE.

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