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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000)

Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)

INTERVENTI PER IL RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (1)

[Art. 1 - Finalità.

1. In armonia con le norme in materia d'edilizia culturale, la Regione del Veneto sostiene, mediante contributi in conto capitale, interventi sul proprio territorio volti alla conservazione, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione delle superfici esterne in qualunque modo decorate e aventi rilievo storico - artistico su edifici di proprietà non statale e soggetti al vincolo di tutela secondo le vigenti leggi.

Art. 2 - Modalità d'attuazione.

1. Per la realizzazione degli interventi la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari, i criteri per la ripartizione, avuta attenzione alla programmazione statale in materia, nonché la percentuale di contributo concedibile che comunque non deve essere inferiore al trenta per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 stabilisce il limite massimo del reddito per l’ammissione al contributo.
3. Nella definizione dei criteri di priorità la Giunta regionale, in relazione al bene, tiene conto dell’importanza storico artistica, dell’esposizione a rischio e dello stato di conservazione.
4. Tra i soggetti privati sono comunque privilegiati quelli a più basso reddito del nucleo familiare, purché diano adeguate garanzie per la realizzazione dell'intervento.
5. Nella definizione dei criteri di priorità può essere data precedenza al finanziamento dei soggetti residenti in comuni dotati di regolamento di manutenzione, ristrutturazione e risanamento delle superfici murarie che interessi la percezione cromatica e decorativa delle unità edilizie.

Art. 3 - Qualità dei progetti e sistema informativo.

1. I progetti di intervento devono essere autorizzati dalle competenti soprintendenze.
2. I proprietari del bene devono garantire la qualità degli interventi e l’uso di tecniche e metodologie adeguate, nonché l’utilizzo di personale qualificato.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a consentire l’utilizzo dei dati ed immagini relativi agli interventi per l'inserimento nel sistema informativo regionale ai fini della catalogazione e della valorizzazione.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità di attuazione di cui all'articolo 2.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 15, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70252 denominato “Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate, dipinte e decorate” con lo stanziamento di lire 1000 milioni in termini di competenza e di cassa. ]


Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000)

INTERVENTI PER IL RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE

Art. 1 - Finalità.

1. In armonia con le norme in materia d'edilizia culturale , la Regione del Veneto sostiene , mediante contributi in conto capitale , interventi sul proprio territorio volti alla conservazione, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione delle superfici esterne in qualunque modo decorate e aventi rilievo storico - artistico su edifici di proprietà non statale e soggetti al vincolo di tutela secondo le vigenti leggi.

Art. 2 - Modalità d'attuazione.

1. Per la realizzazione degli interventi la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari, i criteri per la ripartizione, avuta attenzione alla programmazione statale in materia, nonché la percentuale di contributo concedibile che comunque non deve essere inferiore al trenta per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 stabilisce il limite massimo del reddito per l’ammissione al contributo.
3. Nella definizione dei criteri di priorità la Giunta regionale, in relazione al bene, tiene conto dell’importanza storico artistica, dell’esposizione a rischio e dello stato di conservazione.
4. Tra i soggetti privati sono comunque privilegiati quelli a più basso reddito del nucleo familiare, purché diano adeguate garanzie per la realizzazione dell'intervento.
5. Nella definizione dei criteri di priorità può essere data precedenza al finanziamento dei soggetti residenti in comuni dotati di regolamento di manutenzione, ristrutturazione e risanamento delle superfici murarie che interessi la percezione cromatica e decorativa delle unità edilizie.

Art. 3 - Qualità dei progetti e sistema informativo.

1. I progetti di intervento devono essere autorizzati dalle competenti soprintendenze.
2. I proprietari del bene devono garantire la qualità degli interventi e l’uso di tecniche e metodologie adeguate, nonché l’utilizzo di personale qualificato.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a consentire l’utilizzo dei dati ed immagini relativi agli interventi per l'inserimento nel sistema informativo regionale ai fini della catalogazione e della valorizzazione.

Art. 4 - Norma transitoria.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità di attuazione di cui all'articolo 2.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l’anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 15, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70252 denominato “Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate, dipinte e decorate” con lo stanziamento di lire 1000 milioni in termini di competenza e di cassa.





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