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Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 (BUR n. 67/2022)

Disciplina delle attività di protezione civile

Sommario: Legge Regionale 13/2022
S O M M A R I O
Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 (BUR n. 67/2022)

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina le funzioni in materia di protezione civile, come definite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, di seguito denominato Codice.
2. Nell’ambito della protezione civile è ricompresa l’attività relativa al contrasto degli incendi boschivi, secondo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
3. La presente legge definisce, altresì, il modello organizzativo del sistema regionale della protezione civile individuando i soggetti e gli strumenti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate.
4. La Regione del Veneto riconosce il valore e l’utilità sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia.

CAPO II - Servizio regionale della protezione civile

Art. 2 - Struttura e finalità del Servizio regionale della protezione civile.
1. È istituito il Servizio regionale della protezione civile, di seguito denominato Servizio regionale, che provvede alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.
2. Sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3 Sono strutture operative del Servizio regionale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , e le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato, iscritto all’Elenco di cui all’ articolo 10, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell’ambito del territorio regionale.
4 Alle attività del Servizio regionale concorrono, previo accordo:
a) gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del Codice, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà;
b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano attività nell’ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.
5. Il Servizio regionale persegue, sul territorio regionale, le finalità indicate dall’articolo 1 del Codice.
6. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5, la Regione attiva strumenti di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti anche operativi di protezione civile, con la possibilità di acquisire altresì i servizi, le forniture e le attrezzature necessarie.
7. Il Servizio regionale, mediante il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità territoriale di protezione civile.
2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2 del Codice:
a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello provinciale, regionale e centrale, nelle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza;
b) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone l’efficienza attraverso un’adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi e attrezzature;
c) promuove e gestisce la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;
d) promuove e favorisce le attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
e) favorisce la sensibilizzazione ai fattori di rischio naturali ed antropici e ai pericoli ad essi collegati, ivi compresi gli incendi boschivi e le loro cause;
f) assicura la cooperazione tecnico-operativa, anche mediante l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;
g) effettua studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione dell’emergenza, anche mediante convenzioni con università e centri di ricerca;
h) individua, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, i poli regionali e le strutture associate di protezione civile di cui all’ articolo 7;
i) provvede alla pianificazione e gestione dell’emergenza in raccordo con i prefetti, enti, amministrazioni e rispettive strutture operative a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali, per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice;
j) effettua la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile anche attraverso l’impiego dei dati inviati dalle province, dalla Città Metropolitana di Venezia e dai prefetti;
k) provvede all’attuazione degli interventi urgenti, anche con componenti specializzate del volontariato organizzato, in raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l) provvede alla predisposizione e attuazione del piano regionale di protezione civile, articolato per tipologie di rischi e predispone il piano regionale di lotta agli incendi boschivi, assicurando la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione;
m) provvede all’ordinamento dei propri uffici e all’approntamento, implementazione e adeguamento delle dotazioni, delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile, comprese quelle relative all’antincendio boschivo;
n) provvede all’acquisto di beni e servizi per garantire la funzionalità del Servizio regionale di protezione civile;
o) promuove lo sviluppo di un sistema informativo condiviso nel Servizio regionale della protezione civile.
3. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale:
a) della commissione integrata della protezione civile regionale, che opera presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile esprimendosi, tra l’altro, con funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione civile;
b) della struttura regionale competente in materia di protezione civile, che opera mediante l’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge anche in concorso con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza del Sistema Sanitario Regionale e con tutte le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile.
4. La Giunta regionale definisce le funzioni, la costituzione, le competenze e l’organizzazione della commissione integrata della protezione civile regionale e individua, nell’ambito della propria organizzazione, stabilendone le competenze, la struttura di cui alla lettera b) del comma 3 e gli uffici, anche decentrati sul territorio regionale, ad essa afferenti.
Art. 4 - Funzioni e compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di enti di area vasta, sono attribuite, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, le funzioni di protezione civile, da attuare sulla base degli indirizzi e dei programmi della Giunta regionale, relative:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in attività di previsione e prevenzione, favorendone l’efficienza attraverso un’adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi ed attrezzature;
b) alla promozione e gestione della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;
c) alla promozione e gestione delle attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
d) alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base delle direttive nazionali e degli indirizzi regionali;
e) alla verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali;
f) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse provinciale, da trasmettere alla Regione;
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;
h) al supporto, ove possibile, delle strutture comunali e di ambito di protezione civile.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, assicurano la propria attività nelle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice, conformemente alle disposizioni ed alle direttive regionali.
3. Le province e la Città Metropolitana di Venezia partecipano alle strutture associate di protezione civile di cui all’articolo 7 e alla gestione dei poli regionali.
4. Le province e la Città Metropolitana di Venezia possono dotarsi di un gruppo provinciale di volontari per supportare le proprie attività di protezione civile.
Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di cui all’articolo 6, comma 3;
b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;
c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza, conformemente alle pianificazioni comunale e d’ambito di protezione civile;
d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;
e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile:
a) dell’informazione preventiva ed in emergenza alla popolazione su possibili situazioni di pericolo previste, in atto e sulla loro evoluzione, anche sulla base delle informazioni diramate dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
b) della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e dei relativi interventi necessari, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il prefetto e la Regione;
c) del Centro Operativo Comunale (COC);
d) della richiesta, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l’evento con i mezzi a disposizione del comune, sulla base del principio di sussidiarietà, dell’intervento del prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i provvedimenti di competenza in raccordo con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
3. Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata con comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio dell’ambito di protezione civile di appartenenza di cui all’articolo 6, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.
4. Per garantire l’efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all’interno dell’organico dell’ente o nell’ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell’esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. A tale fine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), da acquisirsi secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, sentita l’Associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), definisce le funzioni del responsabile comunale di protezione civile (RCPC), nonché i titoli e i requisiti e la formazione necessari per il loro svolgimento.
Art. 6 - Ambiti di protezione civile.
1. Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l’altro la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e l’appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.
2. Gli ambiti di protezione civile che comprendono i comuni capoluogo di provincia e la Città di Venezia possono coincidere con i comuni stessi.
3. L’ambito di protezione civile esplica la propria funzione sulla base di una convenzione, secondo uno schema definito dalla Giunta regionale, tra i comuni ad esso appartenenti che specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e nell’emergenza.
4. L’ambito di protezione civile costituisce l’articolazione territoriale finalizzata a supportare i comuni nelle attività di protezione civile in ordinario e nell’emergenza e ottimizzare le risorse disponibili.
5. Gli ambiti di protezione civile svolgono una funzione di collegamento tra comuni, province e Regione, e possono, tra l’altro:
a) supportare l’organizzazione degli interventi dei comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri comuni convenzionati;
b) monitorare, anche tramite presidi territoriali, le situazioni a rischio nel territorio;
c) programmare e gestire le risorse strumentali di protezione civile;
d) impiegare e supportare il volontariato, anche attraverso l’organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
e) effettuare attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno l’ambito interessato, operando con coordinamenti a scala di ambito;
f) attuare la formazione, conformemente agli indirizzi regionali, rivolta al volontariato, agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali;
g) attuare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di protezione civile.
6. La Giunta regionale, a seguito di condivisione con le prefetture, le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni coinvolti, anche per il tramite di ANCI Veneto, definisce la delimitazione geografica e i criteri organizzativi, a cui i comuni devono attenersi per la redazione della convenzione, degli ambiti di protezione civile.
7. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la delimitazione geografica degli ambiti di protezione civile ed i relativi criteri organizzativi quale elemento del Piano regionale di protezione civile di cui all’articolo 12.
Art. 7 - Poli regionali e strutture associate di protezione civile.
1. La Giunta regionale individua i poli regionali di protezione civile sulla base della valutazione di fattori logistici, trasportistici, demografici, di ambito e di rischio di protezione civile, partecipa alla loro realizzazione e ne definisce le modalità di gestione. I poli regionali sono costituiti da strutture logistiche e sedi di comando e possono ricomprendere le sedi operative di componenti e di strutture operative di protezione civile e ricoveri di mezzi ed attrezzature e della colonna mobile regionale.
2. Al fine di assicurare con efficacia l’effettivo svolgimento dell’attività di protezione civile ed ottimizzare le risorse dedicate, la Regione, le province e la Città Metropolitana di Venezia possono operare attraverso strutture associate di protezione civile, costituite mediante atti convenzionali, privilegiando e incentivando le specificità e le tipologie di rischio di ogni territorio provinciale.
3. La Giunta regionale favorisce la costituzione in ogni provincia di una struttura associata che esercita le funzioni di protezione civile di competenza della provincia o della Città Metropolitana di Venezia e quelle ulteriori eventualmente attribuite dalla Giunta regionale nell’ambito delle funzioni regionali. Le strutture associate di protezione civile, qualora costituite, provvedono alla gestione dei poli regionali.

CAPO III - Volontariato

Art. 8 - Volontariato di protezione civile.
1. In armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, la Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale, e ne disciplina l’organizzazione e l’impiego.
2. Il volontariato di protezione civile si realizza mediante:
a) enti del terzo settore, ivi compresi i gruppi di protezione civile comunque articolati sul territorio regionale e costituiti dall’ente territorialmente competente al fine di coadiuvarlo nella propria attività, che esercitano l’attività di protezione civile;
b) altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all’esercizio delle attività di protezione civile, tra le quali anche le forme associative degli iscritti ai collegi e agli ordini professionali operanti nell’ambito della protezione civile.
3. I soggetti di cui al comma 2, per operare nel settore della protezione civile, devono essere iscritti nell’apposito Elenco di cui all’ articolo 10.
4. I volontari di protezione civile, nell’espletamento delle loro attività, se attivati ai sensi del Codice, assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio.
Art. 9 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.
1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 opera nell’ambito della protezione civile secondo le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice e svolgono i compiti loro assegnati in conformità alla normativa vigente.
2. I gruppi di protezione civile possono essere impiegati, sotto la direzione operativa dell’autorità competente che ne fa richiesta, anche al di fuori del territorio di appartenenza, previa attivazione da parte della Regione.
3. La Giunta regionale può definire specifiche convenzioni con organizzazioni di volontariato che, per dimensione, specialità o giustificati motivi, rivestano carattere strategico per l’intero Servizio regionale o per il supporto alle attività regionali di protezione civile.
4. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 concorre alla raccolta dei dati destinati all’implementazione delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile, alla predisposizione dei piani di protezione civile ed alla loro attuazione.
5. Il volontariato organizzato svolge attività di promozione e sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle scuole, attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dalla Regione, secondo programmi formativi definiti dalla medesima.
6. La Giunta regionale stabilisce:
a) i requisiti per l’appartenenza dei volontari alle forme di volontariato organizzato di protezione civile;
b) le attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento cui i volontari sono tenuti a partecipare, anche con riferimento alle singole specializzazioni;
c) i colori, la foggia e le caratteristiche delle uniformi;
d) le specializzazioni e le qualifiche di appartenenza dei volontari che consentano di individuare coloro che possano operare attivamente negli scenari delle emergenze, definendo anche i segni distintivi da applicare alle uniformi in modo da renderne immediata la loro individuazione;
e) le modalità per l’effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria dei volontari impiegati, con riferimento alle specifiche attività da svolgere, assicurata dal sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente;
f) gli indirizzi per il rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche nell’espletamento dell’attività di protezione civile;
g) le modalità di attivazione, impiego e intervento dei volontari nelle attività di protezione civile;
h) i requisiti tecnici e la formazione dei volontari con elevata qualificazione di cui all’ articolo 22, comma 6.
7. La Giunta regionale promuove la partecipazione al volontariato organizzato dei giovani definendo i criteri di accesso e di impiego.
Art. 10 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.
1. È istituito l’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del Veneto, di seguito denominato Elenco, articolato per tipologia organizzativa e in conformità a quanto previsto dalle direttive nazionali.
2. L’Elenco sostituisce l’Albo di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”; le organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d’ufficio all’Elenco previa verifica della permanenza dei requisiti.
3. L’iscrizione all’Elenco costituisce il presupposto necessario per l’impiego del volontariato organizzato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.
4. Le condizioni, le modalità per l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall’Elenco delle varie forme di volontariato organizzato, nonché l’articolazione in tipologia organizzativa, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Consulta regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
1. Sono istituite la Consulta regionale, le Consulte provinciali e la Consulta della Città Metropolitana di Venezia del volontariato organizzato di protezione civile iscritto all’Elenco, quali forme di partecipazione democratica di confronto, di valutazione, di rappresentanza e di collegamento del volontariato organizzato di protezione civile presente sul territorio con le amministrazioni.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione delle Consulte, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e i contenuti minimi del regolamento di funzionamento e le modalità di rimborso delle spese dei componenti nei limiti di cui all’articolo 40 del Codice. La partecipazione alle sedute delle Consulte è gratuita.
3. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile previsti dall’articolo 42 del Codice.
4. Le Consulte redigono i propri regolamenti interni entro centottanta giorni dall’insediamento. Il regolamento della Consulta regionale è approvato dalla Giunta regionale. I regolamenti delle Consulte provinciali e della Consulta della Città Metropolitana di Venezia sono approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

CAPO IV - Pianificazione

Art. 12 - Piano regionale di protezione civile.
1. Il Servizio regionale opera nelle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di superamento delle stesse in attuazione del Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato Piano regionale, i cui contenuti sono definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista ai sensi degli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Il Piano regionale individua, tra l’altro, l’organizzazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile e per ogni scenario di rischio, le competenze tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le modalità di concorso delle diverse strutture regionali, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento dell’emergenza.
3. Nel Piano regionale sono definiti gli strumenti per garantire il coordinamento delle attività del Servizio regionale e il supporto agli enti locali e per assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali.
4. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all’ articolo 3, comma 3, lettera a), e approvato dal Consiglio regionale, sentito il CAL. La Giunta regionale garantisce la partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 2, del Codice.
5. Il Piano regionale può essere redatto per stralci funzionali riferiti a specifici rischi ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 4 con cadenza almeno triennale o, comunque, su proposta della commissione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Piano regionale gli adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari. I protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui è prevista anche l’azione regionale, sono approvati dalla Giunta regionale ed allegati al Piano regionale. I piani di prevenzione per la individuazione delle opere di mitigazione dei rischi approvati dalla Giunta regionale, costituiscono parti integranti del Piano regionale.
6. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri piani di settore di competenza regionale devono essere coordinati con il Piano regionale.
Art. 13 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. In conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e al decreto ministeriale 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, la Giunta regionale adotta il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo trasmette al Consiglio regionale per la successiva approvazione. Tale piano:
a) individua le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo;
b) definisce le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente, determinare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi individuati;
c) stabilisce rispetto alle azioni di cui alla lettera b), le eventuali fattispecie derogatorie da autorizzarsi, anche con prescrizioni, e i presupposti per le medesime;
d) stabilisce l’accesso ai sistemi di previsione per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e favorisce lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e propagazione degli incendi;
e) definisce le aree operative di intervento, ivi compresa la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature operative e delle risorse umane;
f) individua le attività informative rivolte alla popolazione, in merito alle cause che determinano gli incendi e alle norme comportamentali da rispettare;
g) specifica i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 individuando, nel contempo, il personale regionale che concorre alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni;
h) stabilisce direttive per la organizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento;
i) individua gli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
l) definisce le funzioni e le modalità di impiego per le attività di antincendio boschivo dei Centri Operativi Polifunzionali (COP), strutture logistiche di supporto operativo per le attività sul territorio.
2. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è parte integrante del Piano regionale di protezione civile ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 1, con cadenza annuale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al piano gli adeguamenti a sopravvenute normative nazionali ed europee, nonché adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari.
Art. 14 - Piani di protezione civile locali.
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile delle province, della Città Metropolitana di Venezia, degli ambiti di protezione civile e dei comuni, anche in forma associata, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile provinciale e della Città Metropolitana di Venezia in raccordo con la prefettura, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
3. I piani di cui al comma 2 sono adottati dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale.
4. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3 con cadenza almeno triennale.
5. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile d’ambito in raccordo con le prefetture e i comuni appartenenti all’ambito di protezione civile, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
6. I piani di cui al comma 5 sono adottati dalla provincia e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale e formalmente recepiti dai comuni appartenenti all’ambito di protezione civile.
7. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 5 e 6 con cadenza almeno triennale.
8. I comuni, anche in forma associata, redigono ed approvano i piani di protezione civile comunali o intercomunali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e degli indirizzi regionali e li trasmettono al prefetto, alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione. La Giunta regionale definisce le modalità di accertamento e verifica di conformità dei piani alla normativa vigente e agli indirizzi regionali. La struttura regionale competente in materia di protezione civile, la provincia e la Città Metropolitana di Venezia possono fornire, ove richiesto, il supporto tecnico agli uffici comunali per la redazione dei piani.
9. Al fine di assicurare la formazione, l’adeguamento e l’aggiornamento dei piani locali di protezione civile di cui al comma 8, la Giunta regionale può erogare ai comuni singoli o associati appositi contributi, sulla base di criteri e modalità dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali ne può prescindere. I contributi sono assegnati prioritariamente per la formazione di piani comunali ed intercomunali.
10. La pianificazione comunale, provinciale e della Città Metropolitana di Venezia è coordinata e coerente con i piani di cui al presente articolo.

CAPO V - Emergenza regionale

Art. 15 - Stato di emergenza regionale.
1. Al verificarsi o nell’imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il prefetto e il Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni, delle province interessate o della Città Metropolitana di Venezia, può dichiarare lo stato di emergenza regionale, definendone durata ed estensione territoriale.
3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e nella vigenza della stessa, ovvero anche prima della dichiarazione, qualora l’eccezionalità della situazione emergenziale lo richieda in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, il Presidente della Giunta regionale, ferme restando le competenze del prefetto e coordinandosi con lo stesso:
a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di emergenza, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l’ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;
b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l’emanazione di ordinanze motivate e anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;
c) qualora la situazione lo richieda, convoca l’Unità di Crisi Regionale di cui all’articolo 16, al fine di individuare un piano d’azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto e il superamento dell’emergenza, nonché per assicurare la mitigazione del rischio.
4. Qualora per fronteggiare l’evento emergenziale si rendano necessari mezzi e poteri straordinari, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile o dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
5. Il personale delle strutture regionali, degli enti e aziende regionali e del servizio sanitario regionale che opera in emergenza di protezione civile svolge attività istituzionale della Regione, degli enti e delle aziende stesse.
Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (UCR).
1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso e gli interventi delle componenti e delle strutture operative sul territorio regionale, in caso di eventi emergenziali o nella loro imminenza, il Presidente della Giunta regionale può attivare l’Unità di Crisi Regionale (UCR).
2. L’UCR è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Possono fare parte dell’UCR i rappresentanti delle strutture appartenenti al Servizio regionale e al Servizio nazionale della protezione civile coinvolti nella gestione dell’emergenza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell’UCR e la sua organizzazione.
Art. 17 - Organi di protezione civile.
1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, opera il Centro Operativo Regionale (COR) quale struttura tecnica preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione, allertamento e gestione dell’emergenza.
2. Il COR:
a) costituisce nodo di raccolta delle informazioni e degli elementi utili forniti dal Servizio regionale ai fini della conoscenza dell’evento per consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio;
b) include il centro operativo regionale per l’attività di lotta agli incendi boschivi;
c) predispone gruppi tecnici preposti alla gestione delle operazioni di soccorso in fase di emergenza e a supporto ai comuni;
d) in caso di emergenza, opera in supporto all’UCR e dà attuazione alle indicazioni da essa definite.
3. Il COR si avvale:
a) della Sala Situazioni Veneto (SSV) di cui all’articolo18;
b) del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
c) della Sala Operativa Regionale (SOR) e delle sale operative decentrate (SOD) di cui all’articolo 20.
Art. 18 - Sala Situazioni Veneto (SSV).
1. Al fine di monitorare la situazione nel territorio regionale in relazione ad eventi potenzialmente emergenziali e consentire l’immediata attivazione del Servizio regionale, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile la Sala Situazioni Veneto (SSV).
2. La SSV è una struttura interforze in cui può operare personale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile con compiti di individuazione e monitoraggio e valutazione degli eventi sul territorio regionale e di raccordo e relazione tra i diversi soggetti. La Giunta regionale definisce le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti e approva il regolamento per il funzionamento.
Art. 19 - Centro Funzionale Decentrato (CFD).
1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), in conformità a quanto indicato dall’articolo 17 del Codice, è strumento fondamentale del sistema di allerta della Regione del Veneto, per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e svolge funzioni di centro di controllo continuativo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica ed idrologica.
2. Presso il CFD operano la struttura regionale competente in materia di protezione civile, la struttura tecnica regionale competente per gli aspetti idraulici ed idrogeologici e l’ARPAV, in qualità di azienda regionale che opera nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti di ricerca o centri di competenza finalizzate a specifici ambiti di attività del CFD.
Art. 20 - Sala Operativa Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale (SOD).
1. La Sala Operativa Regionale (SOR) è luogo di collegamento funzionale del Servizio regionale che:
a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi approvati dalla Giunta regionale;
b) organizza le attività di supporto al territorio in caso di emergenze;
c) cura la comunicazione preventiva e in emergenza.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, organizza sale operative decentrate di livello provinciale (SOD) finalizzate alla gestione delle emergenze nei territori interessati dagli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.
Art. 21 - Colonna mobile regionale.
1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, nonché la colonna mobile regionale di protezione civile, al fine di fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 7 del Codice.
2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in moduli provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
4. La colonna mobile regionale è costituita da funzionari pubblici, che ne assumono il coordinamento, e da volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale può stipulare specifica convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’eventuale supporto logistico e funzionale per la gestione della colonna mobile regionale.
6. La custodia, la gestione, la manutenzione, l’allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l’organizzazione della colonna mobile sono regolamentati dalla Giunta regionale.

CAPO VI - Formazione

Art. 22 - Formazione in materia di protezione civile.
1. La Giunta regionale, anche con la collaborazione delle province, della Città Metropolitana di Venezia e degli ambiti di protezione civile, promuove, programma, effettua, coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione, l’addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale.
2. Al fine di garantire l’omogeneità della formazione del Servizio regionale, i corsi effettuati dalle componenti e dalle strutture operative devono essere preventivamente riconosciuti dalla Regione secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Per le attività di cui al comma 1, possono essere impiegati personale regionale, personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, docenti universitari o altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché personale appartenente al volontariato organizzato iscritto all’Elenco, oltre ai soggetti fornitori di servizi formativi.
4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento dei formatori, dei corsi attuati anche da altri soggetti e degli attestati rilasciati anche in ambito lavorativo nonché per il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice per i formatori appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale individua per il responsabile della protezione civile di cui all’articolo 5, comma 4, uno specifico percorso formativo.
6. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Servizio regionale, la Giunta regionale favorisce e incentiva la formazione di volontari di elevata qualificazione, individuando specifici requisiti per il loro riconoscimento e definendo i contesti operativi e le possibili attività di impiego. Tali volontari sono coordinati dal responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile e, ove necessario, sono posti a disposizione degli enti in occasione di eventi emergenziali.

CAPO VII - Lotta agli incendi boschivi

Art. 23 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi, mediante la realizzazione delle iniziative e l’esecuzione degli interventi previsti nel Piano di cui all’articolo 13.
2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale è autorizzata a reperire i dispositivi, le attrezzature, i mezzi, anche aerei, per la prevenzione, la ricognizione e l’estinzione degli incendi boschivi nonché per gli altri interventi nel settore della protezione civile, in conformità alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attività di previsione, provvede alla definizione dell’indice di pericolo di incendi boschivi e all’attuazione delle conseguenti misure necessarie a contrastare il pericolo stesso. A tale fine stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d’incendio, informandone gli enti ed uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietate in tutti i terreni boscati, nei cespugli, nella vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri dai boschi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio.
4. La Giunta regionale assicura l’aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede alla comunicazione ai comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono assicurati, in applicazione del Piano di cui all’articolo 13, da squadre della Regione o di agenzie regionali e da squadre specializzate di volontari appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco e convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.
6. In attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la SOR di cui all’articolo 20, garantisce il coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con quelle statali.
7. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare opportune prese d’acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi impiegati dalle squadre di cui al comma 5 e dai vigili del fuoco, al fine dell’approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.
8. Al fine di assicurare il supporto operativo e formativo alle attività di antincendio boschivo la struttura regionale competente in materia di protezione civile può avvalersi dei COP con le modalità di impiego individuate nel Piano di cui all’articolo 13, comma 1, lettera l).
9. La Regione riconosce il volontariato organizzato di protezione civile con specializzazione in antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
10. I volontari di antincendio boschivo che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi, in conformità alla normativa vigente:
a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica;
b) indossano appositi dispositivi di protezione individuale;
c) sono assicurati dall’organizzazione di appartenenza contro gli infortuni in ogni fase di intervento;
d) hanno un’età superiore a diciotto anni.

CAPO VIII - Interventi di sostegno

Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.
1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all’Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:
a) erogare contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l’acquisto e l’allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale;
c) erogare contributi per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile;
d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al patrimonio della Regione.
2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1, oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all’articolo 2, comma 4, previa specifica convenzione.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche dell’estensione territoriale, della popolazione residente, e dei rischi del territorio.
3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell’assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.( 1)
4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse finanziarie per l’acquisizione, la manutenzione e l’impiego di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.
Art. 25 - Interventi per il superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.
1. Allo scopo di favorire il superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale, previo utilizzo delle risorse disponibili nel Fondo regionale previsto all’articolo 45 del Codice, qualora finanziato, può stanziare appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e per altre esigenze connesse all’assistenza alla popolazione ed al superamento dell’emergenza.
2. Per supportare gli enti locali nella gestione amministrativa delle situazioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dagli enti locali stessi i soggetti individuati all’interno di un apposito elenco regionale in cui sono ricompresi dipendenti pubblici di adeguata professionalità. L’elenco è predisposto dalla Giunta regionale.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a erogare contributi a favore della popolazione e delle attività produttive che siano state gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi.
4. Per gli interventi di somma urgenza di competenza degli enti locali, la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, può concedere contributi in conto capitale.
5. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo e per la presentazione delle relative domande.
6 Il Presidente della Giunta regionale, per supportare l’azione regionale a fronteggiare le emergenze, può autorizzare l’apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di fondi tramite donazioni.
7. La Giunta regionale definisce i criteri per l’impiego e l’assegnazione dei fondi di cui al comma 6 e per la destinazione di eventuali beni donati.
Art. 26 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.
1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all’Elenco contributi e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:
a) gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;
b) l’acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la realizzazione, l’acquisto, l’allestimento e la ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati da altri enti;
d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione ed in conformità all’articolo 40 del Codice;
e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e per la responsabilità civile verso terzi.
2. A decorrere dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte all’Elenco, in misura corrispondente all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell’anno precedente, per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:
a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto all’Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di protezione civile;
b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al volontariato organizzato iscritto all’Elenco ed utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile.
La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente comma per semplificare la procedura di esenzione.
4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice, purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici possono essere riconosciuti anche in caso di supporto all’attività ordinaria o straordinaria della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Art. 27 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi.
1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, agli interventi volti alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in conformità ai principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e agli strumenti individuati nel piano di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i).
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a concedere contributi destinati al volontariato organizzato di antincendio boschivo iscritto all’Elenco per l’acquisto di mezzi, attrezzature e forniture, nonché rimborsi per le spese di funzionamento.

CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Benemerenze.
1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definire con apposito provvedimento, riconoscimenti per i cittadini e le organizzazioni che si sono distinti in modo straordinario nell’ambito delle attività di protezione civile.
Art. 29 - Logo della protezione civile regionale.
1. La Giunta regionale individua il logo identificativo della protezione civile della Regione del Veneto, definendone le modalità per l’utilizzo.
Art. 30 - Disposizioni attuative e transitorie.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.
2. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.
Art. 31 ‐ Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative, le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle attività di protezione civile, anche con riferimento ai volontari, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 32 - Abrogazioni. (2)
1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.
2. Sono, altresì, abrogate le leggi e le disposizioni regionali di modifica e integrazione della legge regionale di cui al comma 1, di seguito elencate:
a) l’ articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”;
b) la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile””;
c) l’ articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;
d) l’ articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
e) l’ articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”;
f) l’ articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
3. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:
a) la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
b) l’ articolo 90 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”;
c) la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”;
d) la legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2 “Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone””;
e) la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”;
f) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 del Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
g) l’ articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
h) l’ articolo 25 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
i) l’ articolo 62 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 33 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.430.350,74 per l’esercizio 2022, euro 738.327,01 per l’esercizio 2023 ed euro 825.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui disponibilità viene incrementata di euro 579.696,00 nell’esercizio 2022, di euro 738.327,01 nell’esercizio 2023 e di euro 825.000,00 nell’esercizio 2024 riducendo contestualmente:
a) di euro 429.696,00 nell’esercizio 2022, di euro 488.327,01 nell’esercizio 2023 e di euro 575.000,00 nell’esercizio 2024, le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi, naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
b) di euro 150.000,00 nell’esercizio 2022, le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
c) di euro 250.000,00 in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 710.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.



Note

( 1) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 .
( 2) Si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30, della presente legge, recante “Disposizioni attuative e transitorie” “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.”. e “Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 13/2022
S O M M A R I O
Legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 (BUR n. 67/2022) – Testo storico

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina le funzioni in materia di protezione civile, come definite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, di seguito denominato Codice.
2. Nell’ambito della protezione civile è ricompresa l’attività relativa al contrasto degli incendi boschivi, secondo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
3. La presente legge definisce, altresì, il modello organizzativo del sistema regionale della protezione civile individuando i soggetti e gli strumenti preposti all’attuazione delle attività di protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate.
4. La Regione del Veneto riconosce il valore e l’utilità sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia.

CAPO II - Servizio regionale della protezione civile

Art. 2 - Struttura e finalità del Servizio regionale della protezione civile.
1. È istituito il Servizio regionale della protezione civile, di seguito denominato Servizio regionale, che provvede alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.
2. Sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3 Sono strutture operative del Servizio regionale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , e le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato, iscritto all’Elenco di cui all’articolo 10, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell’ambito del territorio regionale.
4 Alle attività del Servizio regionale concorrono, previo accordo:
a) gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del Codice, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà;
b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano attività nell’ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.
5. Il Servizio regionale persegue, sul territorio regionale, le finalità indicate dall’articolo 1 del Codice.
6. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5, la Regione attiva strumenti di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti anche operativi di protezione civile, con la possibilità di acquisire altresì i servizi, le forniture e le attrezzature necessarie.
7. Il Servizio regionale, mediante il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità territoriale di protezione civile.
2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2 del Codice:
a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello provinciale, regionale e centrale, nelle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza;
b) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone l’efficienza attraverso un’adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi e attrezzature;
c) promuove e gestisce la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;
d) promuove e favorisce le attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
e) favorisce la sensibilizzazione ai fattori di rischio naturali ed antropici e ai pericoli ad essi collegati, ivi compresi gli incendi boschivi e le loro cause;
f) assicura la cooperazione tecnico-operativa, anche mediante l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;
g) effettua studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione dell’emergenza, anche mediante convenzioni con università e centri di ricerca;
h) individua, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, i poli regionali e le strutture associate di protezione civile di cui all’articolo 7;
i) provvede alla pianificazione e gestione dell’emergenza in raccordo con i prefetti, enti, amministrazioni e rispettive strutture operative a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali, per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice;
j) effettua la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile anche attraverso l’impiego dei dati inviati dalle province, dalla Città Metropolitana di Venezia e dai prefetti;
k) provvede all’attuazione degli interventi urgenti, anche con componenti specializzate del volontariato organizzato, in raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l) provvede alla predisposizione e attuazione del piano regionale di protezione civile, articolato per tipologie di rischi e predispone il piano regionale di lotta agli incendi boschivi, assicurando la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione;
m) provvede all’ordinamento dei propri uffici e all’approntamento, implementazione e adeguamento delle dotazioni, delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile, comprese quelle relative all’antincendio boschivo;
n) provvede all’acquisto di beni e servizi per garantire la funzionalità del Servizio regionale di protezione civile;
o) promuove lo sviluppo di un sistema informativo condiviso nel Servizio regionale della protezione civile.
3. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale:
a) della commissione integrata della protezione civile regionale, che opera presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile esprimendosi, tra l’altro, con funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione civile;
b) della struttura regionale competente in materia di protezione civile, che opera mediante l’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge anche in concorso con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza del Sistema Sanitario Regionale e con tutte le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile.
4. La Giunta regionale definisce le funzioni, la costituzione, le competenze e l’organizzazione della commissione integrata della protezione civile regionale e individua, nell’ambito della propria organizzazione, stabilendone le competenze, la struttura di cui alla lettera b) del comma 3 e gli uffici, anche decentrati sul territorio regionale, ad essa afferenti.
Art. 4 - Funzioni e compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di enti di area vasta, sono attribuite, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, le funzioni di protezione civile, da attuare sulla base degli indirizzi e dei programmi della Giunta regionale, relative:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in attività di previsione e prevenzione, favorendone l’efficienza attraverso un’adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi ed attrezzature;
b) alla promozione e gestione della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;
c) alla promozione e gestione delle attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
d) alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base delle direttive nazionali e degli indirizzi regionali;
e) alla verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali;
f) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse provinciale, da trasmettere alla Regione;
g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;
h) al supporto, ove possibile, delle strutture comunali e di ambito di protezione civile.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, assicurano la propria attività nelle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice, conformemente alle disposizioni ed alle direttive regionali.
3. Le province e la Città Metropolitana di Venezia partecipano alle strutture associate di protezione civile di cui all’articolo 7 e alla gestione dei poli regionali.
4. Le province e la Città Metropolitana di Venezia possono dotarsi di un gruppo provinciale di volontari per supportare le proprie attività di protezione civile.
Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:
a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di cui all’articolo 6, comma 3;
b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;
c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza, conformemente alle pianificazioni comunale e d’ambito di protezione civile;
d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;
e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile:
a) dell’informazione preventiva ed in emergenza alla popolazione su possibili situazioni di pericolo previste, in atto e sulla loro evoluzione, anche sulla base delle informazioni diramate dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
b) della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e dei relativi interventi necessari, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il prefetto e la Regione;
c) del Centro Operativo Comunale (COC);
d) della richiesta, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l’evento con i mezzi a disposizione del comune, sulla base del principio di sussidiarietà, dell’intervento del prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i provvedimenti di competenza in raccordo con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
3. Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata con comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio dell’ambito di protezione civile di appartenenza di cui all’articolo 6, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.
4. Per garantire l’efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all’interno dell’organico dell’ente o nell’ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell’esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. A tale fine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), da acquisirsi secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, sentita l’Associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), definisce le funzioni del responsabile comunale di protezione civile (RCPC), nonché i titoli e i requisiti e la formazione necessari per il loro svolgimento.
Art. 6 - Ambiti di protezione civile.
1. Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l’altro la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e l’appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.
2. Gli ambiti di protezione civile che comprendono i comuni capoluogo di provincia e la Città di Venezia possono coincidere con i comuni stessi.
3. L’ambito di protezione civile esplica la propria funzione sulla base di una convenzione, secondo uno schema definito dalla Giunta regionale, tra i comuni ad esso appartenenti che specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e nell’emergenza.
4. L’ambito di protezione civile costituisce l’articolazione territoriale finalizzata a supportare i comuni nelle attività di protezione civile in ordinario e nell’emergenza e ottimizzare le risorse disponibili.
5. Gli ambiti di protezione civile svolgono una funzione di collegamento tra comuni, province e Regione, e possono, tra l’altro:
a) supportare l’organizzazione degli interventi dei comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri comuni convenzionati;
b) monitorare, anche tramite presidi territoriali, le situazioni a rischio nel territorio;
c) programmare e gestire le risorse strumentali di protezione civile;
d) impiegare e supportare il volontariato, anche attraverso l’organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
e) effettuare attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno l’ambito interessato, operando con coordinamenti a scala di ambito;
f) attuare la formazione, conformemente agli indirizzi regionali, rivolta al volontariato, agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali;
g) attuare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di protezione civile.
6. La Giunta regionale, a seguito di condivisione con le prefetture, le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni coinvolti, anche per il tramite di ANCI Veneto, definisce la delimitazione geografica e i criteri organizzativi, a cui i comuni devono attenersi per la redazione della convenzione, degli ambiti di protezione civile.
7. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la delimitazione geografica degli ambiti di protezione civile ed i relativi criteri organizzativi quale elemento del Piano regionale di protezione civile di cui all’articolo 12.
Art. 7 - Poli regionali e strutture associate di protezione civile.
1. La Giunta regionale individua i poli regionali di protezione civile sulla base della valutazione di fattori logistici, trasportistici, demografici, di ambito e di rischio di protezione civile, partecipa alla loro realizzazione e ne definisce le modalità di gestione. I poli regionali sono costituiti da strutture logistiche e sedi di comando e possono ricomprendere le sedi operative di componenti e di strutture operative di protezione civile e ricoveri di mezzi ed attrezzature e della colonna mobile regionale.
2. Al fine di assicurare con efficacia l’effettivo svolgimento dell’attività di protezione civile ed ottimizzare le risorse dedicate, la Regione, le province e la Città Metropolitana di Venezia possono operare attraverso strutture associate di protezione civile, costituite mediante atti convenzionali, privilegiando e incentivando le specificità e le tipologie di rischio di ogni territorio provinciale.
3. La Giunta regionale favorisce la costituzione in ogni provincia di una struttura associata che esercita le funzioni di protezione civile di competenza della provincia o della Città Metropolitana di Venezia e quelle ulteriori eventualmente attribuite dalla Giunta regionale nell’ambito delle funzioni regionali. Le strutture associate di protezione civile, qualora costituite, provvedono alla gestione dei poli regionali.

CAPO III - Volontariato

Art. 8 - Volontariato di protezione civile.
1. In armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, la Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale, e ne disciplina l’organizzazione e l’impiego.
2. Il volontariato di protezione civile si realizza mediante:
a) enti del terzo settore, ivi compresi i gruppi di protezione civile comunque articolati sul territorio regionale e costituiti dall’ente territorialmente competente al fine di coadiuvarlo nella propria attività, che esercitano l’attività di protezione civile;
b) altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all’esercizio delle attività di protezione civile, tra le quali anche le forme associative degli iscritti ai collegi e agli ordini professionali operanti nell’ambito della protezione civile.
3. I soggetti di cui al comma 2, per operare nel settore della protezione civile, devono essere iscritti nell’apposito Elenco di cui all’articolo 10.
4. I volontari di protezione civile, nell’espletamento delle loro attività, se attivati ai sensi del Codice, assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio.
Art. 9 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.
1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 opera nell’ambito della protezione civile secondo le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice e svolgono i compiti loro assegnati in conformità alla normativa vigente.
2. I gruppi di protezione civile possono essere impiegati, sotto la direzione operativa dell’autorità competente che ne fa richiesta, anche al di fuori del territorio di appartenenza, previa attivazione da parte della Regione.
3. La Giunta regionale può definire specifiche convenzioni con organizzazioni di volontariato che, per dimensione, specialità o giustificati motivi, rivestano carattere strategico per l’intero Servizio regionale o per il supporto alle attività regionali di protezione civile.
4. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 8 concorre alla raccolta dei dati destinati all’implementazione delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile, alla predisposizione dei piani di protezione civile ed alla loro attuazione.
5. Il volontariato organizzato svolge attività di promozione e sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle scuole, attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dalla Regione, secondo programmi formativi definiti dalla medesima.
6. La Giunta regionale stabilisce:
a) i requisiti per l’appartenenza dei volontari alle forme di volontariato organizzato di protezione civile;
b) le attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento cui i volontari sono tenuti a partecipare, anche con riferimento alle singole specializzazioni;
c) i colori, la foggia e le caratteristiche delle uniformi;
d) le specializzazioni e le qualifiche di appartenenza dei volontari che consentano di individuare coloro che possano operare attivamente negli scenari delle emergenze, definendo anche i segni distintivi da applicare alle uniformi in modo da renderne immediata la loro individuazione;
e) le modalità per l’effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria dei volontari impiegati, con riferimento alle specifiche attività da svolgere, assicurata dal sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente;
f) gli indirizzi per il rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche nell’espletamento dell’attività di protezione civile;
g) le modalità di attivazione, impiego e intervento dei volontari nelle attività di protezione civile;
h) i requisiti tecnici e la formazione dei volontari con elevata qualificazione di cui all’articolo 22, comma 6.
7. La Giunta regionale promuove la partecipazione al volontariato organizzato dei giovani definendo i criteri di accesso e di impiego.
Art. 10 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.
1. È istituito l’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del Veneto, di seguito denominato Elenco, articolato per tipologia organizzativa e in conformità a quanto previsto dalle direttive nazionali.
2. L’Elenco sostituisce l’Albo di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”; le organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d’ufficio all’Elenco previa verifica della permanenza dei requisiti.
3. L’iscrizione all’Elenco costituisce il presupposto necessario per l’impiego del volontariato organizzato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.
4. Le condizioni, le modalità per l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall’Elenco delle varie forme di volontariato organizzato, nonché l’articolazione in tipologia organizzativa, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Consulta regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
1. Sono istituite la Consulta regionale, le Consulte provinciali e la Consulta della Città Metropolitana di Venezia del volontariato organizzato di protezione civile iscritto all’Elenco, quali forme di partecipazione democratica di confronto, di valutazione, di rappresentanza e di collegamento del volontariato organizzato di protezione civile presente sul territorio con le amministrazioni.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione delle Consulte, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e i contenuti minimi del regolamento di funzionamento e le modalità di rimborso delle spese dei componenti nei limiti di cui all’articolo 40 del Codice. La partecipazione alle sedute delle Consulte è gratuita.
3. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile previsti dall’articolo 42 del Codice.
4. Le Consulte redigono i propri regolamenti interni entro centottanta giorni dall’insediamento. Il regolamento della Consulta regionale è approvato dalla Giunta regionale. I regolamenti delle Consulte provinciali e della Consulta della Città Metropolitana di Venezia sono approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

CAPO IV - Pianificazione

Art. 12 - Piano regionale di protezione civile.
1. Il Servizio regionale opera nelle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di superamento delle stesse in attuazione del Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato Piano regionale, i cui contenuti sono definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista ai sensi degli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Il Piano regionale individua, tra l’altro, l’organizzazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile e per ogni scenario di rischio, le competenze tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le modalità di concorso delle diverse strutture regionali, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento dell’emergenza.
3. Nel Piano regionale sono definiti gli strumenti per garantire il coordinamento delle attività del Servizio regionale e il supporto agli enti locali e per assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali.
4. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), e approvato dal Consiglio regionale, sentito il CAL. La Giunta regionale garantisce la partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 2, del Codice.
5. Il Piano regionale può essere redatto per stralci funzionali riferiti a specifici rischi ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 4 con cadenza almeno triennale o, comunque, su proposta della commissione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Piano regionale gli adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari. I protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui è prevista anche l’azione regionale, sono approvati dalla Giunta regionale ed allegati al Piano regionale. I piani di prevenzione per la individuazione delle opere di mitigazione dei rischi approvati dalla Giunta regionale, costituiscono parti integranti del Piano regionale.
6. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri piani di settore di competenza regionale devono essere coordinati con il Piano regionale.
Art. 13 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. In conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e al decreto ministeriale 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, la Giunta regionale adotta il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo trasmette al Consiglio regionale per la successiva approvazione. Tale piano:
a) individua le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo;
b) definisce le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente, determinare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi individuati;
c) stabilisce rispetto alle azioni di cui alla lettera b), le eventuali fattispecie derogatorie da autorizzarsi, anche con prescrizioni, e i presupposti per le medesime;
d) stabilisce l’accesso ai sistemi di previsione per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e favorisce lo sviluppo di bollettini regionali sull’innesco e propagazione degli incendi;
e) definisce le aree operative di intervento, ivi compresa la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature operative e delle risorse umane;
f) individua le attività informative rivolte alla popolazione, in merito alle cause che determinano gli incendi e alle norme comportamentali da rispettare;
g) specifica i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 individuando, nel contempo, il personale regionale che concorre alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni;
h) stabilisce direttive per la organizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento;
i) individua gli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
l) definisce le funzioni e le modalità di impiego per le attività di antincendio boschivo dei Centri Operativi Polifunzionali (COP), strutture logistiche di supporto operativo per le attività sul territorio.
2. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è parte integrante del Piano regionale di protezione civile ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 1, con cadenza annuale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al piano gli adeguamenti a sopravvenute normative nazionali ed europee, nonché adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari.
Art. 14 - Piani di protezione civile locali.
1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile delle province, della Città Metropolitana di Venezia, degli ambiti di protezione civile e dei comuni, anche in forma associata, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile provinciale e della Città Metropolitana di Venezia in raccordo con la prefettura, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
3. I piani di cui al comma 2 sono adottati dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale.
4. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3 con cadenza almeno triennale.
5. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile d’ambito in raccordo con le prefetture e i comuni appartenenti all’ambito di protezione civile, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
6. I piani di cui al comma 5 sono adottati dalla provincia e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale e formalmente recepiti dai comuni appartenenti all’ambito di protezione civile.
7. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 5 e 6 con cadenza almeno triennale.
8. I comuni, anche in forma associata, redigono ed approvano i piani di protezione civile comunali o intercomunali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e degli indirizzi regionali e li trasmettono al prefetto, alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione. La Giunta regionale definisce le modalità di accertamento e verifica di conformità dei piani alla normativa vigente e agli indirizzi regionali. La struttura regionale competente in materia di protezione civile, la provincia e la Città Metropolitana di Venezia possono fornire, ove richiesto, il supporto tecnico agli uffici comunali per la redazione dei piani.
9. Al fine di assicurare la formazione, l’adeguamento e l’aggiornamento dei piani locali di protezione civile di cui al comma 8, la Giunta regionale può erogare ai comuni singoli o associati appositi contributi, sulla base di criteri e modalità dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali ne può prescindere. I contributi sono assegnati prioritariamente per la formazione di piani comunali ed intercomunali.
10. La pianificazione comunale, provinciale e della Città Metropolitana di Venezia è coordinata e coerente con i piani di cui al presente articolo.

CAPO V - Emergenza regionale

Art. 15 - Stato di emergenza regionale.
1. Al verificarsi o nell’imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il prefetto e il Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni, delle province interessate o della Città Metropolitana di Venezia, può dichiarare lo stato di emergenza regionale, definendone durata ed estensione territoriale.
3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e nella vigenza della stessa, ovvero anche prima della dichiarazione, qualora l’eccezionalità della situazione emergenziale lo richieda in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, il Presidente della Giunta regionale, ferme restando le competenze del prefetto e coordinandosi con lo stesso:
a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di emergenza, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l’ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;
b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l’emanazione di ordinanze motivate e anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;
c) qualora la situazione lo richieda, convoca l’Unità di Crisi Regionale di cui all’articolo 16, al fine di individuare un piano d’azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto e il superamento dell’emergenza, nonché per assicurare la mitigazione del rischio.
4. Qualora per fronteggiare l’evento emergenziale si rendano necessari mezzi e poteri straordinari, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile o dello stato di emergenza di rilievo nazionale.
5. Il personale delle strutture regionali, degli enti e aziende regionali e del servizio sanitario regionale che opera in emergenza di protezione civile svolge attività istituzionale della Regione, degli enti e delle aziende stesse.
Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (UCR).
1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso e gli interventi delle componenti e delle strutture operative sul territorio regionale, in caso di eventi emergenziali o nella loro imminenza, il Presidente della Giunta regionale può attivare l’Unità di Crisi Regionale (UCR).
2. L’UCR è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Possono fare parte dell’UCR i rappresentanti delle strutture appartenenti al Servizio regionale e al Servizio nazionale della protezione civile coinvolti nella gestione dell’emergenza.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell’UCR e la sua organizzazione.
Art. 17 - Organi di protezione civile.
1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, opera il Centro Operativo Regionale (COR) quale struttura tecnica preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione, allertamento e gestione dell’emergenza.
2. Il COR:
a) costituisce nodo di raccolta delle informazioni e degli elementi utili forniti dal Servizio regionale ai fini della conoscenza dell’evento per consentire l’adozione dei provvedimenti di competenza regionale, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio;
b) include il centro operativo regionale per l’attività di lotta agli incendi boschivi;
c) predispone gruppi tecnici preposti alla gestione delle operazioni di soccorso in fase di emergenza e a supporto ai comuni;
d) in caso di emergenza, opera in supporto all’UCR e dà attuazione alle indicazioni da essa definite.
3. Il COR si avvale:
a) della Sala Situazioni Veneto (SSV) di cui all’articolo18;
b) del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all’articolo 19;
c) della Sala Operativa Regionale (SOR) e delle sale operative decentrate (SOD) di cui all’articolo 20.
Art. 18 - Sala Situazioni Veneto (SSV).
1. Al fine di monitorare la situazione nel territorio regionale in relazione ad eventi potenzialmente emergenziali e consentire l’immediata attivazione del Servizio regionale, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile la Sala Situazioni Veneto (SSV).
2. La SSV è una struttura interforze in cui può operare personale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile con compiti di individuazione e monitoraggio e valutazione degli eventi sul territorio regionale e di raccordo e relazione tra i diversi soggetti. La Giunta regionale definisce le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti e approva il regolamento per il funzionamento.
Art. 19 - Centro Funzionale Decentrato (CFD).
1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), in conformità a quanto indicato dall’articolo 17 del Codice, è strumento fondamentale del sistema di allerta della Regione del Veneto, per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e svolge funzioni di centro di controllo continuativo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica ed idrologica.
2. Presso il CFD operano la struttura regionale competente in materia di protezione civile, la struttura tecnica regionale competente per gli aspetti idraulici ed idrogeologici e l’ARPAV, in qualità di azienda regionale che opera nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti di ricerca o centri di competenza finalizzate a specifici ambiti di attività del CFD.
Art. 20 - Sala Operativa Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale (SOD).
1. La Sala Operativa Regionale (SOR) è luogo di collegamento funzionale del Servizio regionale che:
a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi approvati dalla Giunta regionale;
b) organizza le attività di supporto al territorio in caso di emergenze;
c) cura la comunicazione preventiva e in emergenza.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, organizza sale operative decentrate di livello provinciale (SOD) finalizzate alla gestione delle emergenze nei territori interessati dagli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.
Art. 21 - Colonna mobile regionale.
1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, nonché la colonna mobile regionale di protezione civile, al fine di fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 7 del Codice.
2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in moduli provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
4. La colonna mobile regionale è costituita da funzionari pubblici, che ne assumono il coordinamento, e da volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale può stipulare specifica convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’eventuale supporto logistico e funzionale per la gestione della colonna mobile regionale.
6. La custodia, la gestione, la manutenzione, l’allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l’organizzazione della colonna mobile sono regolamentati dalla Giunta regionale.

CAPO VI - Formazione

Art. 22 - Formazione in materia di protezione civile.
1. La Giunta regionale, anche con la collaborazione delle province, della Città Metropolitana di Venezia e degli ambiti di protezione civile, promuove, programma, effettua, coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione, l’addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale.
2. Al fine di garantire l’omogeneità della formazione del Servizio regionale, i corsi effettuati dalle componenti e dalle strutture operative devono essere preventivamente riconosciuti dalla Regione secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Per le attività di cui al comma 1, possono essere impiegati personale regionale, personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, docenti universitari o altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché personale appartenente al volontariato organizzato iscritto all’Elenco, oltre ai soggetti fornitori di servizi formativi.
4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento dei formatori, dei corsi attuati anche da altri soggetti e degli attestati rilasciati anche in ambito lavorativo nonché per il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice per i formatori appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco.
5. La Giunta regionale individua per il responsabile della protezione civile di cui all’articolo 5, comma 4, uno specifico percorso formativo.
6. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Servizio regionale, la Giunta regionale favorisce e incentiva la formazione di volontari di elevata qualificazione, individuando specifici requisiti per il loro riconoscimento e definendo i contesti operativi e le possibili attività di impiego. Tali volontari sono coordinati dal responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile e, ove necessario, sono posti a disposizione degli enti in occasione di eventi emergenziali.

CAPO VII - Lotta agli incendi boschivi

Art. 23 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi, mediante la realizzazione delle iniziative e l’esecuzione degli interventi previsti nel Piano di cui all’articolo 13.
2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale è autorizzata a reperire i dispositivi, le attrezzature, i mezzi, anche aerei, per la prevenzione, la ricognizione e l’estinzione degli incendi boschivi nonché per gli altri interventi nel settore della protezione civile, in conformità alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attività di previsione, provvede alla definizione dell’indice di pericolo di incendi boschivi e all’attuazione delle conseguenti misure necessarie a contrastare il pericolo stesso. A tale fine stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d’incendio, informandone gli enti ed uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietate in tutti i terreni boscati, nei cespugli, nella vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri dai boschi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio.
4. La Giunta regionale assicura l’aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede alla comunicazione ai comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
5. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono assicurati, in applicazione del Piano di cui all’articolo 13, da squadre della Regione o di agenzie regionali e da squadre specializzate di volontari appartenenti al volontariato organizzato iscritto all’Elenco e convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.
6. In attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la SOR di cui all’articolo 20, garantisce il coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con quelle statali.
7. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare opportune prese d’acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi impiegati dalle squadre di cui al comma 5 e dai vigili del fuoco, al fine dell’approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.
8. Al fine di assicurare il supporto operativo e formativo alle attività di antincendio boschivo la struttura regionale competente in materia di protezione civile può avvalersi dei COP con le modalità di impiego individuate nel Piano di cui all’articolo 13, comma 1, lettera l).
9. La Regione riconosce il volontariato organizzato di protezione civile con specializzazione in antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
10. I volontari di antincendio boschivo che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi, in conformità alla normativa vigente:
a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica;
b) indossano appositi dispositivi di protezione individuale;
c) sono assicurati dall’organizzazione di appartenenza contro gli infortuni in ogni fase di intervento;
d) hanno un’età superiore a diciotto anni.

CAPO VIII - Interventi di sostegno

Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.
1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all’Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:
a) erogare contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l’acquisto e l’allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale;
c) erogare contributi per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile;
d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al patrimonio della Regione.
2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1, oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all’articolo 2, comma 4, previa specifica convenzione.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche dell’estensione territoriale, della popolazione residente, e dei rischi del territorio.
4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse finanziarie per l’acquisizione, la manutenzione e l’impiego di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.
Art. 25 - Interventi per il superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.
1. Allo scopo di favorire il superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale, previo utilizzo delle risorse disponibili nel Fondo regionale previsto all’articolo 45 del Codice, qualora finanziato, può stanziare appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e per altre esigenze connesse all’assistenza alla popolazione ed al superamento dell’emergenza.
2. Per supportare gli enti locali nella gestione amministrativa delle situazioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dagli enti locali stessi i soggetti individuati all’interno di un apposito elenco regionale in cui sono ricompresi dipendenti pubblici di adeguata professionalità. L’elenco è predisposto dalla Giunta regionale.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a erogare contributi a favore della popolazione e delle attività produttive che siano state gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi.
4. Per gli interventi di somma urgenza di competenza degli enti locali, la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, può concedere contributi in conto capitale.
5. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo e per la presentazione delle relative domande.
6 Il Presidente della Giunta regionale, per supportare l’azione regionale a fronteggiare le emergenze, può autorizzare l’apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di fondi tramite donazioni.
7. La Giunta regionale definisce i criteri per l’impiego e l’assegnazione dei fondi di cui al comma 6 e per la destinazione di eventuali beni donati.
Art. 26 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.
1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all’Elenco contributi e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:
a) gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;
b) l’acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la realizzazione, l’acquisto, l’allestimento e la ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati da altri enti;
d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione ed in conformità all’articolo 40 del Codice;
e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e per la responsabilità civile verso terzi.
2. A decorrere dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte all’Elenco, in misura corrispondente all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell’anno precedente, per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:
a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto all’Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di protezione civile;
b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al volontariato organizzato iscritto all’Elenco ed utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile.
La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente comma per semplificare la procedura di esenzione.
4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice, purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici possono essere riconosciuti anche in caso di supporto all’attività ordinaria o straordinaria della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Art. 27 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi.
1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, agli interventi volti alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in conformità ai principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e agli strumenti individuati nel piano di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i).
2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a concedere contributi destinati al volontariato organizzato di antincendio boschivo iscritto all’Elenco per l’acquisto di mezzi, attrezzature e forniture, nonché rimborsi per le spese di funzionamento.

CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Benemerenze.
1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definire con apposito provvedimento, riconoscimenti per i cittadini e le organizzazioni che si sono distinti in modo straordinario nell’ambito delle attività di protezione civile.
Art. 29 - Logo della protezione civile regionale.
1. La Giunta regionale individua il logo identificativo della protezione civile della Regione del Veneto, definendone le modalità per l’utilizzo.
Art. 30 - Disposizioni attuative e transitorie.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.
2. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.
Art. 31 ‐ Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative, le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle attività di protezione civile, anche con riferimento ai volontari, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
Art. 32 - Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.
2. Sono, altresì, abrogate le leggi e le disposizioni regionali di modifica e integrazione della legge regionale di cui al comma 1, di seguito elencate:
a) l’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”;
b) la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile””;
c) l’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;
d) l’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
e) l’articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”;
f) l’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
3. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:
a) la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”;
b) l’articolo 90 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”;
c) la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”;
d) la legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2 “Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone””;
e) la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”;
f) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 del Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
g) l’articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
h) l’articolo 25 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
i) l’articolo 62 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 33 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.430.350,74 per l’esercizio 2022, euro 738.327,01 per l’esercizio 2023 ed euro 825.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui disponibilità viene incrementata di euro 579.696,00 nell’esercizio 2022, di euro 738.327,01 nell’esercizio 2023 e di euro 825.000,00 nell’esercizio 2024 riducendo contestualmente:
a) di euro 429.696,00 nell’esercizio 2022, di euro 488.327,01 nell’esercizio 2023 e di euro 575.000,00 nell’esercizio 2024, le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi, naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
b) di euro 150.000,00 nell’esercizio 2022, le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
c) di euro 250.000,00 in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 710.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/04/2021

PDL n. 54

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 05/05/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 24/05/2022

Deliberazione Legislativa n. 13 del 01/06/2022