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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000)

Norme generali in materia di marchi regionali

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000)

NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI (1) (2)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione della legge.

1. La presente legge disciplina l’istituzione e l’uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , e successive modifiche ed integrazioni. ( 3)

CAPO II
Marchi collettivi regionali

Art. 2 - Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali.

1. La Giunta regionale:
a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l’area di produzione della stessa, l’ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;
b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all’ articolo 8;
c) omissis. ( 4)
2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.
3. omissis ( 5)
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle del “mobile d’arte del Bassanese” nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa e della “pietra di Vicenza” nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo.

Art. 3 - Regolamento d'uso.

1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del comitato di tutela di cui all’ articolo 8, oltre a quanto previsto dall’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, individua i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in materia dì produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienze o abusi nell’utilizzo del marchio.

Art. 4 - Licenziatari.

1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in forma consortile, che producono beni o forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la propria sede nell’ambito del territorio di tutela del marchio, preferibilmente presso un’istituzione pubblica.

Art. 5 - Licenza d’uso.

1. La licenza d’uso è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d’uso.
2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e promozione del marchio stesso. ( 6)

Art. 6 - Attribuzioni alle camere di commercio.

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso. ( 7)

Art. 7 - Elenco dei licenziatari.

1. Presso la camera di commercio territorialmente competente è tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie di ogni singolo marchio.

Art. 8 - Comitato di tutela dei marchi regionali.

1. Per ogni marchio è istituito presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di tutela.
2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente e dura in carica cinque anni. Può validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti nominati.
3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.
4. La composizione del comitato di tutela del marchio imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia è quella prevista dall’ articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 .

Art. 9 - Compiti del comitato di tutela.

1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e propone le eventuali modifiche;
b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d’uso.
c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d’uso del marchio.
2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal competente organo camerale.

Art. 10 - Attività promozionale.

1. La promozione di tutti i marchi viene effettuata, da parte della Regione, nell’ambito dell'attività promozionale del settore secondario e terziario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , e successive modificazioni nel limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.

CAPO III
Disposizioni particolari per il
Marchio collettivo Made in Veneto

Art. 11 - Istituzione del marchio.

1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei prodotti legati al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio “Made in Veneto” contraddistinto dal Leone di San Marco e una scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili ad esso: “Made in Veneto”, così come riportato nella elaborazione grafica allegata.
2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d’uso relativo al marchio, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio “Made in Veneto” ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 12 - Licenziatari.

1. Possono essere licenziatari del marchio di cui all’articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000.

Art. 13 - Procedure.

omissis ( 8)

Art. 14 - Attribuzioni alle camere di commercio.

1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d’uso. ( 9)

Art. 15 - Proventi.

1. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d’uso.
3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso. ( 10)
.

CAPO IV
Norme finali

Art. 16 - Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia".

1. Nella legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 , sono abrogati gli articoli 5, 6 comma 4, 7 e 9.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie.

1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, relativamente all’istituzione dei nuovi marchi regionali, nonché per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla registrazione dei marchi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, a cui si fa fronte mediante prelevamento dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 30036 denominato “Iniziative regionali in materia di marchi” con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina la somma da destinare per la prosecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 6 della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 21408 “Spese per gli oneri connessi alla delega alle camere di commercio per la tenuta degli albi artigiani, nonché per la gestione dei marchi” del bilancio di previsione 2000.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 10 della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 30024 “Iniziative regionali di promozione economica e fieristica nel settore secondario” del bilancio di previsione 2000.
SI OMETTE ALLEGATO


Note

( 1) Vedi errata corrige pubblicata in BUR n. 42/2000 per artt. 1, 3, 8 e 9, in art. 1 correggendo in 1992 l'errato 1892, in art. 3 e in art. 9 correggendo in 1942 l'errato 1842, in art. 8 correggendo in 1996 l'errato 1896.
( 2) Articoli da 1 a 15 abrogati da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
( 3) Articolo così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 , che ha soppresso le parole "e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche".
( 4) Lettera abrogata da comma 1 art. 12 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 5) Comma abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 6) Comma aggiunto da comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 7) Articolo così sostituito da comma 1 art. 13 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 9) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 10) Comma così sostituito da comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000)

NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione della legge.

1. La presente legge disciplina l’istituzione e l’uso dei marchi collettivi previsti e disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 , e successive modofiche ed integrazioni e del marchio del mobile d’arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 , e successive modifiche.

CAPO II
Marchi collettivi regionali

Art. 2 - Modalità di approvazione dei marchi collettivi regionali.

1. La Giunta regionale:
a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l’area di produzione della stessa, l’ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;
b) determina la composizione del comitato di tutela di cui all’articolo 8;
c) determina i principali criteri di gestione del marchio.
2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della licenza d’uso del marchio.
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle del “mobile d’arte del Bassanese” nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa e della “pietra di Vicenza” nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano, Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo.

Art. 3 - Regolamento d'uso.

1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione del comitato di tutela di cui all’articolo 8, oltre a quanto previsto dall’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, individua i caratteri di tipicità e i requisiti tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in materia dì produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio previsto in caso di inadempienze o abusi nell’utilizzo del marchio.

Art. 4 - Licenziatari.

1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in forma consortile, che producono beni o forniscono servizi tutelati dal marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la propria sede nell’ambito del territorio di tutela del marchio, preferibilmente presso un’istituzione pubblica.

Art. 5 - Licenza d’uso.

1. La licenza d’uso è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d’uso.

Art. 6 - Deleghe alle camere di commercio.

1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1.

Art. 7 - Elenco dei licenziatari.

1. Presso la camera di commercio territorialmente competente è tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie di ogni singolo marchio.

Art. 8 - Comitato di tutela dei marchi regionali.

1. Per ogni marchio è istituito presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di tutela.
2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della struttura regionale competente e dura in carica cinque anni. Può validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti nominati.
3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.
4. La composizione del comitato di tutela del marchio imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia è quella prevista dall’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 .

Art. 9 - Compiti del comitato di tutela.

1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e propone le eventuali modifiche;
b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d’uso.
c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d’uso del marchio.
2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal competente organo camerale.

Art. 10 - Attività promozionale.

1. La promozione di tutti i marchi viene effettuata, da parte della Regione, nell’ambito dell'attività promozionale del settore secondario e terziario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , e successive modificazioni nel limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.

CAPO III
Disposizioni particolari per il
Marchio collettivo Made in Veneto

Art. 11 - Istituzione del marchio.

1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei prodotti legati al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio “Made in Veneto” contraddistinto dal Leone di San Marco e una scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili ad esso: “Made in Veneto”, così come riportato nella elaborazione grafica allegata.
2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d’uso relativo al marchio, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio “Made in Veneto” ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 12 - Licenziatari.

1. Possono essere licenziatari del marchio di cui all’articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale prevista dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000.

Art. 13 - Procedure.

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2000 determina le modalità di rilascio della licenza d’uso del marchio.

Art. 14 - Deleghe alle camere di commercio.

1. Sono delegate alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative al rilascio della licenza d’uso del marchio ivi compresa quella relativa al corretto uso dello stesso.

Art. 15 - Proventi.

1. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d’uso.
3. Le camere di commercio devono destinare almeno il venti per cento dei proventi derivanti dalla licenza d’uso del marchio di cui al comma 1 al finanziamento dell’attività di promozione del marchio stesso.

CAPO IV
Norme finali

Art. 16 - Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia".

1. Nella legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 , sono abrogati gli articoli 5, 6 comma 4, 7 e 9.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie.

1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, relativamente all’istituzione dei nuovi marchi regionali, nonché per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla registrazione dei marchi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, a cui si fa fronte mediante prelevamento dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 30036 denominato “Iniziative regionali in materia di marchi” con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina la somma da destinare per la prosecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 18 aprile 1995, n. 31 e 16 gennaio 1996, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 21408 “Spese per gli oneri connessi alla delega alle camere di commercio per la tenuta degli albi artigiani, nonché per la gestione dei marchi” del bilancio di previsione 2000.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 30024 “Iniziative regionali di promozione economica e fieristica nel settore secondario” del bilancio di previsione 2000.




SI OMETTE ALLEGATO ( 1)


Note

( 1) Allegato contenente l'elaborazione grafica di cui all'articolo 11.


SOMMARIO