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Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 (BUR n. 109/2005)

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto.

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 (BUR n. 109/2005)

NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 45 della Costituzione e nello Statuto regionale, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l’evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l’azione dell’associazionismo cooperativo ritenendolo strumento privilegiato dell’attività di cooperazione per la promozione, il miglioramento, l’ampliamento e la diversificazione della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema cooperativo nell’ambito del proprio territorio, favorendone e sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le realtà socio-economiche della Regione stessa.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla Giunta regionale di interesse per la Regione.
2. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all’albo delle società cooperative previste dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 “Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’articolo 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.” e che operano singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonché alle associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate nell’articolo 3, che sono state riconosciute ai sensi dell’articolo 4 e che sono iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Associazioni di cooperative.
1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.
2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. ( 1)
2 bis. Sono altresì riconosciute le sezioni regionali del Veneto delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. ( 2)
Art. 4 - Riconoscimento delle associazioni di cooperative.
1. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell’elenco regionale delle associazioni cooperative di cui all’articolo 5, le associazioni di cooperative che ritengono di avere i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, devono farne richiesta alla Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.
3. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 1.
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, comporta la cancellazione dall’elenco a far data dal momento dell’assunzione del provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5 - Elenco regionale delle associazioni di cooperative.
1. È istituito l’elenco regionale delle associazioni di cooperative presso la Giunta regionale, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente.
Art. 6 - Consulta della cooperazione.
1. È istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la Giunta regionale.
2. La consulta della cooperazione è composta:
a) dall’assessore regionale competente in materia di cooperazione, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dai presidenti delle associazioni di cooperative di cui agli articoli 3 e 4, o da un loro delegato;
c) dal rappresentante dell’ufficio regionale del Ministero competente;
d) dal presidente della Veneto Sviluppo S.p.A. o da un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente designato dal presidente della consulta.
4. Alla nomina dei membri della consulta provvede la Giunta regionale.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte all’anno o ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti assegnati.
6. La partecipazione alle riunioni della consulta è a titolo gratuito salvo il rimborso spese, laddove spettante, ai sensi della vigente normativa in materia di personale regionale con qualifica dirigenziale.
7. Alla copertura delle spese per il funzionamento della consulta della cooperazione si fa fronte mediante l’utilizzazione delle risorse individuate con apposita delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
8. Entro novanta giorni dall’istituzione, la consulta della cooperazione propone il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede direttamente la Giunta regionale.
Art. 7 - Compiti della consulta della cooperazione.
1. La consulta della cooperazione:
a) esprime parere su progetti di legge e di regolamento riguardanti la materia della cooperazione o interessanti le associazioni della cooperazione, sull’istituzione del centro studi di cui all’articolo 8 nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta regionale ne faccia richiesta;
b) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione nell’ambito del territorio regionale;
c) coordina l’attività del centro studi istituito ai sensi dell’articolo 8;
d) formula proposte sull’assegnazione delle risorse che la Giunta regionale intende destinare alla cooperazione;
e) promuove convegni, incontri, dibattiti o seminari sui temi della cooperazione con la partecipazione dei soggetti sociali ed economici maggiormente interessati, anche in ambito comunitario.
Art. 8 - Centro studi per la cooperazione.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la consulta della cooperazione, istituisce il centro studi per la cooperazione quale organismo culturale di ricerca finalizzato a supportare l’attività della consulta di cui all’articolo 6.
2. Compiti del centro di cui al comma 1 sono:
a) monitorare il sistema cooperativo regionale nelle sue realtà qualitative e quantitative;
b) raccogliere esperienze nazionali e comunitarie in ambito cooperativo;
c) elaborare criteri di indirizzo in merito alle azioni di promozione, ammodernamento e sviluppo della cooperazione veneta;
d) individuare le aree di progettazione operativa e di intervento in ambito cooperativo da proporre alla consulta della cooperazione;
e) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sulla cooperazione veneta.
3. La Giunta regionale individua annualmente le risorse da destinare al funzionamento del centro studi.
Art. 9 - Piano di intervento.
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di intervento annuale per la cooperazione, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione".
2. Il piano provvede a:
a) stabilire le linee di intervento a favore della cooperazione sulla base delle quali vengono determinate le risorse necessarie all’attuazione delle stesse;
b) quantificare le risorse da destinare alle cooperative singole o in forma associata attraverso specifici bandi nonché le risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 7, all’articolo 8, comma 3 e agli articoli 10 e 13.
Art. 10 - Sostegno all’associazionismo cooperativo.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna le risorse da destinare alle associazioni di cooperative finanziando specifici progetti, su proposta della consulta, in relazione ai quali indica i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione degli stessi.
2. Tali progetti riguardano:
a) la promozione cooperativa;
b) la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;
c) la divulgazione del metodo cooperativo;
d) l’assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;
e) l’organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
f) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, possono predisporre i progetti direttamente o attraverso enti o altre strutture dalle stesse incaricati.
4. I contributi di cui al presente articolo sono suddivisi nella misura del trenta per cento tra le associazioni di cooperative in parti uguali e per il restante settanta per cento sulla base della rappresentatività e articolazione territoriale di ciascuna, determinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11 - Sostegno alle cooperative.
1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui alla presente legge, concede contributi in conto capitale alle cooperative in possesso dei requisiti di piccola e media impresa ai sensi della vigente disciplina comunitaria.
2. Per poter usufruire dei contributi regionali le cooperative devono trovarsi, al momento della erogazione e per tutta la durata del beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e successive modifiche, ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
3. Le cooperative singole o nelle loro forme associate devono avere sede operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il cinquanta per cento del fatturato medio complessivo, riferito al triennio precedente la domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione, sono considerati prioritari i progetti e le iniziative presentati da cooperative il cui organico complessivo sia costituito in prevalenza da soci lavoratori o lavoratori non soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
5. I criteri di cui al comma 3 non si applicano nei confronti delle cooperative il cui organico sia costituito prevalentemente da soci che svolgono professioni o attività per il cui esercizio è previsto l’obbligo per legge dell’iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché nei confronti delle cooperative di guide turistiche, interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide naturalistico-ambientali e maestri di sci.
Art. 12 - Rispetto della normativa comunitaria e divieto di cumulo.
1. I contributi sono assegnati alle cooperative singole o in forma associata secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (de minimis), n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 e n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (de minimis) nei settori dell’agricoltura e della pesca, pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004 n. L 325.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali, regionali.
Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;( 3)
b) fondo per la concessione di contributi destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l’ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.
Art. 14 - Abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 “Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo” come modificata dall’ articolo 17 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 800.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0202 “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
2. Alle spese di investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 6 “Interventi in materia di cooperazione”; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione” viene incrementato di euro 3.500.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2005 e per sola competenza nei due esercizi successivi.


Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 06 dicembre 2016, n. 24 che ha eliminato dopo le parole “n. 302” le parole “, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
( 2) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 06 dicembre 2016, n. 24 .
( 3) Vedi quanto disposto dall’art. 28 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 con il quale si prevede che le disponibilità sul fondo di rotazione sono introitate per un importo definito nel bilancio regionale e destinate agli interventi declinati al comma 2 di detto articolo.


SOMMARIO
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 (BUR n. 109/2005) – Testo storico

NORMATIVA SULLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 45 della Costituzione e nello Statuto regionale, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l’evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l’azione dell’associazionismo cooperativo ritenendolo strumento privilegiato dell’attività di cooperazione per la promozione, il miglioramento, l’ampliamento e la diversificazione della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema cooperativo nell’ambito del proprio territorio, favorendone e sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le realtà socio-economiche della Regione stessa.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla Giunta regionale di interesse per la Regione.
2. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all’albo delle società cooperative previste dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 “Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’articolo 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.” e che operano singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonché alle associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate nell’articolo 3, che sono state riconosciute ai sensi dell’articolo 4 e che sono iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Associazioni di cooperative.
1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.
2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Riconoscimento delle associazioni di cooperative.
1. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell’elenco regionale delle associazioni cooperative di cui all’articolo 5, le associazioni di cooperative che ritengono di avere i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, devono farne richiesta alla Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.
3. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti dall’articolo 3, comma 1.
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, comporta la cancellazione dall’elenco a far data dal momento dell’assunzione del provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5 - Elenco regionale delle associazioni di cooperative.
1. È istituito l’elenco regionale delle associazioni di cooperative presso la Giunta regionale, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente.
Art. 6 - Consulta della cooperazione.
1. È istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la Giunta regionale.
2. La consulta della cooperazione è composta:
a) dall’assessore regionale competente in materia di cooperazione, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dai presidenti delle associazioni di cooperative di cui agli articoli 3 e 4, o da un loro delegato;
c) dal rappresentante dell’ufficio regionale del Ministero competente;
d) dal presidente della Veneto Sviluppo S.p.A. o da un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente designato dal presidente della consulta.
4. Alla nomina dei membri della consulta provvede la Giunta regionale.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte all’anno o ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti assegnati.
6. La partecipazione alle riunioni della consulta è a titolo gratuito salvo il rimborso spese, laddove spettante, ai sensi della vigente normativa in materia di personale regionale con qualifica dirigenziale.
7. Alla copertura delle spese per il funzionamento della consulta della cooperazione si fa fronte mediante l’utilizzazione delle risorse individuate con apposita delibera della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
8. Entro novanta giorni dall’istituzione, la consulta della cooperazione propone il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede direttamente la Giunta regionale.
Art. 7 - Compiti della consulta della cooperazione.
1. La consulta della cooperazione:
a) esprime parere su progetti di legge e di regolamento riguardanti la materia della cooperazione o interessanti le associazioni della cooperazione, sull’istituzione del centro studi di cui all’articolo 8 nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta regionale ne faccia richiesta;
b) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione nell’ambito del territorio regionale;
c) coordina l’attività del centro studi istituito ai sensi dell’articolo 8;
d) formula proposte sull’assegnazione delle risorse che la Giunta regionale intende destinare alla cooperazione;
e) promuove convegni, incontri, dibattiti o seminari sui temi della cooperazione con la partecipazione dei soggetti sociali ed economici maggiormente interessati, anche in ambito comunitario.
Art. 8 - Centro studi per la cooperazione.
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la consulta della cooperazione, istituisce il centro studi per la cooperazione quale organismo culturale di ricerca finalizzato a supportare l’attività della consulta di cui all’articolo 6.
2. Compiti del centro di cui al comma 1 sono:
a) monitorare il sistema cooperativo regionale nelle sue realtà qualitative e quantitative;
b) raccogliere esperienze nazionali e comunitarie in ambito cooperativo;
c) elaborare criteri di indirizzo in merito alle azioni di promozione, ammodernamento e sviluppo della cooperazione veneta;
d) individuare le aree di progettazione operativa e di intervento in ambito cooperativo da proporre alla consulta della cooperazione;
e) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sulla cooperazione veneta.
3. La Giunta regionale individua annualmente le risorse da destinare al funzionamento del centro studi.
Art. 9 - Piano di intervento.
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di intervento annuale per la cooperazione, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione".
2. Il piano provvede a:
a) stabilire le linee di intervento a favore della cooperazione sulla base delle quali vengono determinate le risorse necessarie all’attuazione delle stesse;
b) quantificare le risorse da destinare alle cooperative singole o in forma associata attraverso specifici bandi nonché le risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 7, all’articolo 8, comma 3 e agli articoli 10 e 13.
Art. 10 - Sostegno all’associazionismo cooperativo.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna le risorse da destinare alle associazioni di cooperative finanziando specifici progetti, su proposta della consulta, in relazione ai quali indica i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione degli stessi.
2. Tali progetti riguardano:
a) la promozione cooperativa;
b) la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;
c) la divulgazione del metodo cooperativo;
d) l’assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;
e) l’organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
f) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, possono predisporre i progetti direttamente o attraverso enti o altre strutture dalle stesse incaricati.
4. I contributi di cui al presente articolo sono suddivisi nella misura del trenta per cento tra le associazioni di cooperative in parti uguali e per il restante settanta per cento sulla base della rappresentatività e articolazione territoriale di ciascuna, determinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 11 - Sostegno alle cooperative.
1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui alla presente legge, concede contributi in conto capitale alle cooperative in possesso dei requisiti di piccola e media impresa ai sensi della vigente disciplina comunitaria.
2. Per poter usufruire dei contributi regionali le cooperative devono trovarsi, al momento della erogazione e per tutta la durata del beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e successive modifiche, ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
3. Le cooperative singole o nelle loro forme associate devono avere sede operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il cinquanta per cento del fatturato medio complessivo, riferito al triennio precedente la domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione, sono considerati prioritari i progetti e le iniziative presentati da cooperative il cui organico complessivo sia costituito in prevalenza da soci lavoratori o lavoratori non soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
5. I criteri di cui al comma 3 non si applicano nei confronti delle cooperative il cui organico sia costituito prevalentemente da soci che svolgono professioni o attività per il cui esercizio è previsto l’obbligo per legge dell’iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché nei confronti delle cooperative di guide turistiche, interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide naturalistico-ambientali e maestri di sci.
Art. 12 - Rispetto della normativa comunitaria e divieto di cumulo.
1. I contributi sono assegnati alle cooperative singole o in forma associata secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (de minimis), n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 e n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (de minimis) nei settori dell’agricoltura e della pesca, pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004 n. L 325.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali, regionali.
Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;
b) fondo per la concessione di contributi destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l’ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.
Art. 14 - Abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 “Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo” come modificata dall’articolo 17 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 800.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0202 “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
2. Alle spese di investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 6 “Interventi in materia di cooperazione”; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico e all’innovazione” viene incrementato di euro 3.500.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2005 e per sola competenza nei due esercizi successivi.


SOMMARIO