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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (BUR n. 67/2007)

Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (BUR n. 67/2007)

MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Partecipazione alle fondazioni.
1. La Regione partecipa, in qualità di socio fondatore, con le modalità stabilite dalla presente legge, alle fondazioni rispettivamente denominate "Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità", con sede in Venezia, e "Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute", con sede in Padova.
2. L’ULSS n. 12 veneziana è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla “Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità”. L’Azienda ospedaliera di Padova e l’ULSS n. 16 Padova sono altresì autorizzate a partecipare, in qualità di soci fondatori, alla “Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute”.
3. Le fondazioni di cui al comma 1 perseguono la finalità di gestire, promuovere e valorizzare, rispettivamente, il Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità di Venezia, e il Museo della Storia della Medicina e della Salute di Padova.
4. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) le fondazioni devono perseguire le finalità di cui al comma 3;
b) l’attività delle fondazioni deve essere svolta senza scopo di lucro;
c) le fondazioni devono assicurare il coordinamento scientifico tra le loro attività.
5. Al fine di promuovere una rete di musei di storia della medicina del Veneto, le aziende ULSS del Veneto possono aderire alle fondazioni, secondo le modalità definite nei rispettivi statuti.
Art. 2 -Modalità di attuazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alle fondazioni di cui all’articolo 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nelle fondazioni.
1. La Giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi delle fondazioni, secondo la disciplina contenuta nei rispettivi statuti.
Art. 4 - Contributo annuale.
1. La Regione, in qualità di socio fondatore, versa a ciascuna fondazione, all’atto di sottoscrizione, fino a un massimo di euro 16.666,00 a titolo di conferimento iniziale, ed eroga loro un contributo annuale, pari ad euro 50.000,00 per la gestione e per il funzionamento dei Musei.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento per competenza dell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 33.332,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 ”Interventi per la cultura" e contestuale incremento per competenza dell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare” del bilancio di previsione 2007.
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (BUR n. 67/2007) – Testo storico

MUSEI DI STORIA DELLA MEDICINA NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Partecipazione alle fondazioni.
1. La Regione partecipa, in qualità di socio fondatore, con le modalità stabilite dalla presente legge, alle fondazioni rispettivamente denominate "Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità", con sede in Venezia, e "Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute", con sede in Padova.
2. L’ULSS n. 12 veneziana è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla “Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità”. L’Azienda ospedaliera di Padova e l’ULSS n. 16 Padova sono altresì autorizzate a partecipare, in qualità di soci fondatori, alla “Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute”.
3. Le fondazioni di cui al comma 1 perseguono la finalità di gestire, promuovere e valorizzare, rispettivamente, il Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità di Venezia, e il Museo della Storia della Medicina e della Salute di Padova.
4. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) le fondazioni devono perseguire le finalità di cui al comma 3;
b) l’attività delle fondazioni deve essere svolta senza scopo di lucro;
c) le fondazioni devono assicurare il coordinamento scientifico tra le loro attività.
5. Al fine di promuovere una rete di musei di storia della medicina del Veneto, le aziende ULSS del Veneto possono aderire alle fondazioni, secondo le modalità definite nei rispettivi statuti.
Art. 2 -Modalità di attuazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alle fondazioni di cui all’articolo 1.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nelle fondazioni.
1. La Giunta regionale provvede a individuare i rappresentanti della Regione negli organi delle fondazioni, secondo la disciplina contenuta nei rispettivi statuti.
Art. 4 - Contributo annuale.
1. La Regione, in qualità di socio fondatore, versa a ciascuna fondazione, all’atto di sottoscrizione, fino a un massimo di euro 16.666,00 a titolo di conferimento iniziale, ed eroga loro un contributo annuale, pari ad euro 50.000,00 per la gestione e per il funzionamento dei Musei.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 "Interventi per la cultura" e contestuale incremento per competenza dell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 33.332,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9 ”Interventi per la cultura" e contestuale incremento per competenza dell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare” del bilancio di previsione 2007.
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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