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Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Sommario: Legge Regionale 19/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge. (6)

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l’ecosistema acquatico, regola l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale. ( 7)
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall’articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall’articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. omissis ( 8)
4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate. ( 9)
4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo. ( 10)

Art. 2 - Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale;
c) la pesca scientifica;
d) l’acquacoltura. ( 11)
d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive. ( 12)

Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

omissis ( 13)

Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione ( 14) delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, ( 15) uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale. ( 16)

Art. 5 - Carta ittica regionale. (17) (18)

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale ( 19) predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ( 20) la ( 21) Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema. ( 22) ( 23)
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene:
a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;
b) l’elenco delle specie autoctone di cui è consentita l’immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l’individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;
c) l’elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l’introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;
d) l’elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura. ( 24)
4. omissis ( 25)
5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può ( 26) istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. ( 27) Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale. ( 28)
6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale ( 29) può essere suddiviso in bacini idrografici ( 30) coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica regionale di cui all’articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d’acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale. ( 31) ( 32)
1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo. ( 33)
2. omissis ( 34)
3. La Giunta regionale definisce ( 35) modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.
4. La Giunta regionale provvede ( 36) altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all’avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l’esercizio dell’attività di pesca. ( 37)

Art. 6 - Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua ( 38) le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l’ubicazione e il metodo di prelievo dell’acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca. (39) (40)

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo ( 41) della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:
a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.
2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate separatamente dalle altre, ( 42) con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.”.
2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori. ( 43)

Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, ( 44) approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna stessa. ( 45)
2. I piani di miglioramento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell’ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.
3 bis. La Giunta regionale stabilisce( 46) gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell’attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva. ( 47)

Art. 8 bis - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole. (48)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all’interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

Art. 9 - Licenze di pesca. (49)

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale ( 50) in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
1 bis. omissis ( 51)
[ 1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.] ( 52) ( 53)
2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.
3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, ( 54) unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.
4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale,( 55) avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. La Giunta regionale rilascia ( 56) il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.
5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, ( 57) il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.
7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale. ( 58)
8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa ( 59) incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;
d) i soggetti ( 60) in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale ( 61) ;
d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione. ( 62)
10. omissis ( 63)

Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

1. omissis ( 64)
2. I minori di anni diciotto ( 65) e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all’estero. (66)

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Art. 11 bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico. (67)

1. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7 deve ( 68) prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e ( 69) destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Art. 11 ter - Scale di risalita. (70)

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento ( 71) degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”, fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 7 ( 72). Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale ( 73). Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale ( 74) dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell’obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. omissis ( 75)
3. É vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.
6. É vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della Giunta regionale, ( 76) salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis. ( 77)
7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari. ( 78)
7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale. ( 79) ( 80)
8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.
8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l’uso come esca di pesce vivo, con l’eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo e del lago di Garda. ( 81) I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca. ( 82)
8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto. ( 83)
8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l’uso, come esca, di sole specie autoctone. ( 84)

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7. ( 85)
2. omissis ( 86)
2 bis. omissis ( 87)
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha ( 88) facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci. ( 89)

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) omissis ( 90)
h) omissis ( 91)
1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:
a) Barbo canino (Barbus caninus);
b) Barbo comune (Barbus plebejus);
c) Scazzone (Cottus gobio);
d) Lasca (Chondrostoma genei);
e) Savetta (Chondrostoma soetta);
f) Pigo (Rutilus pigus);
g) Cheppia (Alosa fallax);
h) Gobione (Gobio gobio);
i) Spinarello (Gasterosteus aculeatus);
j) Ghiozzo padano (Padagobius martensii);
k) Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);
l) Cobite comune (Cobitis taenia);
m) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);
n) Nono (Aphanius fasciatus);
o) Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);
p) Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);
q) Storione cobice (Acipenser naccarii);
r) Storione comune (Acipenser sturio);
s) Storione ladano (Huso huso);
t) Lampreda padana (Lampetra zanandreai);
u) Lampreda marina (Petromyzon marinus);
v) Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus);
x) Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis);
y) Dattero di mare (Litophaga litophaga). ( 92)
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, ( 93) fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca. ( 94)
2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, ( 95) non sussiste per i salmonidi e i timallidi ( 96) nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. ( 97)
3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l’integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico. ( 98)
4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne. ( 99)
4 bis. È vietato l’uso del motore elettrico nel corso dell’azione di pesca.
4 ter. È altresì consentita la pesca con l’uso del bellyboat. ( 100)
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall’articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. ( 101)

Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” ( 102) . Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. ( 103)
1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. ( 104)
1 ter. E’ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d’iscrizione e di tenuta del registro. ( 105)
2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. ( 106)

Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. omissis ( 107)
1 bis. omissis ( 108)
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale ( 109) e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, ( 110) secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, ( 111) ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. ( 112) Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, ( 113) anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.
3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale ( 114) o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento. ( 115)
4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale. ( 116)

Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale ( 117) in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.
2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale ( 118) ogni anno.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza. ( 119)
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 .

Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d’acqua di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale ( 120) di vietare la pesca nei tratti di corsi d’acqua in prossimità di impianti nei quali l’esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.
3. La Giunta regionale ( 121) si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d’acqua nei quali è vietato l’esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.
5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d’intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale. ( 122)

Art. 19 - Accessi.

1. É sempre consentito l’accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 19 bis - Imprenditore ittico. (123)

1. L’imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l’attività di pesca professionale ai sensi dell’articolo 24. L’imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l’attività di acquacoltura come disciplinata dall’articolo 20 della presente legge.
2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l’imprenditore ittico viene equiparato all’imprenditore agricolo.
3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.
4. Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in favore dell’imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:
a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;
b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

Art. 20 - Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevamento di varie specie acquatiche fino all’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.
2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell’allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l’attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura. ( 124)

Art. 22 - Autorizzazioni a scopo acquacoltura. (125)

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all’articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull’ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale. ( 126)
3. omissis ( 127)
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l’esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Art. 24 - Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione. ( 128)
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A. ( 129)

Art. 24 bis - Attività connesse alla pesca professionale. (130)

1. L’imprenditore ittico, mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all’esercizio della pesca professionale: ( 131)
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa; ( 132)
d) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa. ( 133)

Art. 25 - Esercizio della pesca professionale. (134)

1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale. ( 135)
2. Ciascun soggetto esercente l’attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.
3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ( 136) ad operare sui corsi d’acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.
4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d’acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.
4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale. ( 137)

Art. 26 - Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell’apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.
2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l’attività di pesca sull’imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell’autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale ( 138) la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro. ( 139)
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell’esercizio dell’attività. L’apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 27 bis - Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura. (140)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l’acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all’acquacoltura.
2. La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell’acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell’acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.
3. La Commissione è composta da:
a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;
b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all’interno del territorio regionale.
4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:
a) il responsabile dell’Osservatorio socio - economico della pesca e dell’acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;
b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;
c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell’interesse rispetto alla tematica inserita all’ordine del giorno per la discussione.
5. La Commissione, all’esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d’indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell’acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.
6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27 ter - Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva. (141)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.
2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.
3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27 quater - Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva. (142)

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.

Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, ( 143) ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un’ora dopo la levata del sole ad un’ora prima del tramonto.

Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1. L’esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale. ( 144)
3. All’interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale ( 145) può altresì autorizzare l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 in bacini all’uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone. ( 146)

Art. 30 - Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica. (147)

1. La Giunta regionale ( 148) può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Giunta regionale ( 149) verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l’ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale. ( 150)
4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l’esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale. ( 151)

Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all’autorizzazione della Giunta regionale. ( 152)
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. ( 153)
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale. ( 154)
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione. ( 155)
4 bis. omissis ( 156)
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale ( 157) può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l’esercizio della pesca sportiva ( 158) anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.
5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7.
5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari. ( 159)

Art. 32 - Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all’installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell’impianto ai fini della tutela dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33 - Sanzioni amministrative. (160)

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00. ( 161)
1 bis. Per le violazioni di cui all’articolo 25,( 162) comma 1 della presente legge concernenti l’utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l’attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l’immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.
1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l’esibizione dell’avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso. ( 163)
2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. ( 164) La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all’ articolo 9, comma 5. ( 165)
3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza, ( 166) del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. ( 167) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. ( 168) Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza, ( 169) sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’ articolo 9, comma 5. ( 170) ( 171)
4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l’autorizzazione prevista nel regolamento regionale,( 172) fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, ( 173) oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell’imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.
4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell’importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell’imbarcazione e dell’attrezzatura da pesca. ( 174)
5. Per le violazioni di cui all’articolo 11 ter, ( 175) concernente l’obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità ( 176) di scale di risalita, ( 177) viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, ( 178) mentre per le violazioni di cui all’articolo 12, comma 6, ( 179) relativo all’obbligatorietà dell’autorizzazione della Giunta regionale ( 180) per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, ( 181) sanzione triplicata ( 182) qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone. ( 183)
5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l’attività di pesca sullo stesso luogo e nell’arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7. ( 184)
6. Per le violazioni di cui all’ articolo 16, comma 3, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.( 185)
7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,( 186) oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale ( 187) la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il ( 188) sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi ( 189) utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per ( 190) il trasporto del pesce. ( 191)
8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.
8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone ( 192) la sospensione dell’esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno. ( 193)
9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia. ( 194)
10. omissis ( 195)
11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Art. 33 bis - Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”. (196)

1. La Regione del Veneto nell’esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un’incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di “arbovirus” interviene per istituire un programma per l’organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l’individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell’Istituto superiore di sanità.

[Art. 33 ter - Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria. (197) (198)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.]

Art. 34 - Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199. ( 199)

Art. 35 - Disposizioni finanziarie.

omissis ( 200)

Art. 36 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
c) l’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 ;

Art. 37 - Norma transitoria.

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 , nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell’articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 . ( 201)

Art. 38 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Ai sensi dell’articolo 29 (funzioni delle Province) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 “le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermative in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell’Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo.”.
( 2) Ai sensi dell’articolo 30 (Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 “le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
Inoltre ai sensi del comma 3 “le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.”.
( 3) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 4.
( 4) Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge 17 gennaio 2017 n. 1 “Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"” che inserisce l’articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1993 e l’articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998 , in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La legge regionale n. 1/2017 era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).
( 5) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 comma 1 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 modificativa dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 . La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016)
( 6) Rubrica sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 7) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 8) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 9) Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 10) Comma aggiunto da comma 1 art. 14 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 11) Lettera così modificata da comma 1 art. 2 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha soppresso le parole “e piscicoltura”.
( 12) Lettera inserita da comma 2 art. 2 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 13) Articolo abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 14) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “coltivazione” con la parole “gestione”.
( 15) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “specie ittiche” le parole “, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,”.
( 16) Comma così modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali” con le parole “nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale”.
( 17) Rubrica sostituita da lett. a) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 18) Vedi ora anche quanto disposto dal comma 31 dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone come, nelle more dell’entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificati dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 , restano in vigore le Carte ittiche provinciali e i regolamenti provinciali per la pesca, questi ultimi anche ai fini di cui agli articoli 12, 13, 14 e 33 della medesima legge regionale. anche successivamente al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 19) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “ciascuna Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 20) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “ciascuna Provincia predispone” le parole “nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,”
( 21) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso la parola “propria”.
( 22) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto dopo le parole “sono delimitate le zone omogenee” le parole “, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.”.
( 23) L’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 che ha previsto tra l’altro le zone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis aveva dettato disposizioni transitorie disponendo che “1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.
( 24) Comma sostituito da comma 2 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 ; in precedenza modificato da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 25) Comma abrogato da lett. c) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 26) Comma così modificato da lett. d) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le Province possono” con le parole “la Giunta regionale può”
( 27) Comma così modificato da comma 4 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “divieto di pesca” le parole “con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale”.
( 28) Comma così modificato da lett. d) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 29) Comma così modificato da lett. e) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “il territorio di ogni Provincia” con le parole “il territorio regionale”.
( 30) Comma così modificato da lett. e) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “imbriferi” con la parola “idrografici”.
( 31) Comma sostituito da lett. a) comma 5 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ; in precedenza sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 32) Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del suddetto comma. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 , ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell’entrata in vigore della predetta legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
( 33) Comma inserito da comma 2 art. 6 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 34) Comma abrogato da comma 1 art. 66 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 35) Comma così modificato da lett. b) comma 5 art. 1 legge regionale 2018, n. che ha sostituito le parole “Le province definiscono” con le parole “La Giunta regionale definisce”.
( 36) Comma così modificato da lett. c) comma 5 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “Le province provvedono” con le parole “La Giunta regionale provvede”.
( 37) Articolo 5 bis era stato inserito da art. 2 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 ; l’articolo 5 della medesima legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 che ha previsto tra l’altro le zone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis aveva dettato disposizioni transitorie disponendo che “1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.
( 38) Comma così modificato da comma 6 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le Province individuano” con le parole “la Giunta regionale individua”.
( 39) Articolo sostituito da comma 7 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 40) Vedi ora anche quanto disposto dal comma 32 dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone come, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dal comma 7 del presente articolo, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari previgenti.
( 41) Il regolamento attuativo è il regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2023. Il precedente era il regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 come modificato dal regolamento regionale 7 ottobre 2019, n. 3 e dal regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 .
( 42) Comma modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha inserito dopo le parole: "sono disciplinate" le seguenti: "separatamente dalle altre,".
( 43) Comma inserito da comma 1 art. 28 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 44) Comma così modificato da lett. a) comma 8 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale” con le parole “La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale”.
( 45) Comma sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 46) Comma così modificato da lett. b) comma 8 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “, sentite le Province,”.
( 47) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 48) Articolo sostituito da comma 9 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 49) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 50) Comma così modificato da lett. a) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 51) Comma abrogato da lett. b) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ; in precedenza inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 52) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 53) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 comma 1 della LR n. 18/2017 , che aggiunge il comma 1-ter all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 . La disposizione censurata non specificando la natura degli oneri né i criteri direttivi che avrebbero dovuto orientare la Giunta regionale nella determinazione degli stessi, viola gli articoli 3 e 23 della Costituzione poiché l’indeterminatezza della natura dell’onere e l’impossibilità, anche implicita, di desumere i contenuti e i modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, porta a ritenere che si tratti di fattispecie impositiva in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’articolo 23 della Costituzione e in contrasto con il carattere di generalità dell’imposizione fiscale di cui all’articolo 3 della Costituzione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016).
( 54) Comma così modificato da comma 2 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite” le parole ", anche su supporto informatico,".
( 55) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provincia di residenza” con le parole “Giunta regionale”.
( 56) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano” con le parole “dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. La Giunta regionale rilascia”.
( 57) Comma così modificato da lett. d) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
( 58) Comma così modificato da lett. e) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “, sentite le province”.
( 59) Lettera c) così modificato da punto 1) lett. f) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “delle province o dalle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale o dalla stessa”.
( 60) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “ricercatori” con la parola “soggetti”.
( 61) Lettera così modificata da punto 2) lett. f) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province” con le parole “Giunta regionale”.
( 62) Lettera sostituita da comma 3 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza inserita da comma 3 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 63) Comma abrogato da comma 4 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 64) Comma abrogato da comma 1 art. 11 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . In precedenza sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 65) Comma così modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “quattordici” con la parola “diciotto”. In precedenza sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 66) Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 67) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
68 ) Comma così modificato da comma 11 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “I regolamenti provinciali devono” con le parole “Il regolamento regionale di cui all’articolo 7 deve”.
( 69) Comma così modificato da comma 11 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province e vengono” con le parole “dalla Regione e”.
( 70) Articolo inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 71) Comma così modificato da comma 1 art. 56 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “che contemplino comunque l’assolvimento” con le parole “quale assolvimento”.
( 72) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “all’articolo 3” con le parole “all’articolo 7”.
( 73) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
( 74) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 75) Comma abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 76) Comma così modificato da lett. a) comma 13 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
( 77) Comma così modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “della provincia” le parole “, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis.”; in precedenza sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 78) Comma sostituito da comma 3 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 79) Comma inserito da comma 4 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 80) Comma così modificato da lett. b) comma 13 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “provinciale” con la parola “regionale”.
( 81) Comma modificato da comma 3 art. 14 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha inserito dopo le parole: "provincia di Rovigo" le seguenti: "e del lago di Garda". In precedenza comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 che ha inserito dopo le parole: “l’uso come esca del pesce vivo” le parole: “, con l’eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo”.
( 82) Comma così sostituito da comma 1 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 83) Comma così sostituito da comma 2 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 84) Commi 8 bis, 8 ter e 8 quater aggiunti da comma 5 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 85) Comma modificato da comma 4 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1" con le seguenti: "dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7 ''. In precedenza comma sostituito da lettera a) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 86) Comma abrogato da lettera b) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 87) Comma abrogato da lettera b) comma 1 art. 2 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 88) Comma così modificato da lett. c) comma 14 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le province hanno” con le parole “la Giunta regionale ha”.
( 89) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 90) Lettera abrogata da lettera a) comma 1 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 91) Lettera abrogata da lettera a) comma 1 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 92) Comma aggiunto da lettera b) comma 1 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 .
( 93) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo”; in precedenza modificato da comma 1 dell’art. 1 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 che aveva sostituito le parole “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo” con le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio”.
( 94) Comma così modificato da comma 2 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto alla fine la frase “Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.”.
( 95) Comma così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “limitatamente al mese di ottobre” con le parole “per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre”.
( 96) Comma così modificato da comma 3 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “non sussiste” le parole “per i salmonidi e i timallidi”.
( 97) Comma aggiunto da comma 2 dell’art. 14 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18
( 98) Comma sostituito da lettera c) comma 1 art. 3 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 . In precedenza comma modificato da comma 15 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 99) Comma sostituito da comma 2 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza sostituito da comma 4 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 100) Commi 4 bis e 4 ter inseriti da comma 5 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 101) Comma inserito da comma 5 art. 14 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 102) Vedi ora il regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 5 “Disciplina del servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"” e le previsioni dell’articolo 6, ai sensi del quale le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca sono esercitate dal Nucleo di vigilanza ittico – venatoria del Servizio regionale di vigilanza.
( 103) Comma sostituito da lett. a) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 104) Comma sostituito da lett. b) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ; in precedenza modificato da comma 1 art. 59 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 105) Comma inserito da lett. c) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 106) Comma così modificato da lett. d) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni” con le parole “delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.”.
( 107) Comma abrogato da lett. a) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
( 108) Comma abrogato da comma 2 art. 60 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza aggiunto da lett. c) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
109 ) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “Provincia” con le parole “Giunta regionale”.
( 110) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “regolamento provinciale” con le parole “regolamento regionale”.
( 111) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “Provincia medesima” con le parole “Giunta regionale”.
( 112) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici.” il periodo “Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.
( 113) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provvedono le Province” con le parole “provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca”.
( 114) Comma così modificato da lett. c) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 115) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 116) Comma così modificato da lett. d) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale.”
( 117) Comma così modificato da lett. a) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 118) Comma così modificato da lett. b) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 119) Comma sostituito da lett. c) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
( 120) Comma così modificato da lett. a) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “alla Provincia” con le parole “alla Giunta regionale”.
( 121) Comma così modificato da lett. b) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta regionale”.
( 122) Comma così modificato da lett. c) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 123) Articolo inserito da comma 1 art. 18 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 124) Comma così modificato da comma 20 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “e coordina le relative iniziative delle province”.
( 125) Articolo sostituito da comma 21 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 126) Comma così sostituito da comma 1 art. 19 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
( 127) Comma abrogato da comma 2 art. 19 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
( 128) Comma sostituito da comma 1 art. 20 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 129) L'articolo 29 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 aveva dettato delle norme transitorie in materia di pesca professionale disponendo: "1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.".
( 130) Articolo inserito da comma 1 art. 21 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 131) Comma così modificato da comma 1 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha soppresso le parole “purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all’attività d’impresa”.
( 132) Lettera così modificata da comma 2 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto alla fine le parole “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”.
( 133) Lettera così modificata da comma 2 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto alla fine le parole “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”.
( 134) Articolo sostituito da comma 1 art. 22 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 135) Comma così modificato da lett. a) comma 22 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “nei singoli regolamenti provinciali” con le parole “nel regolamento regionale”.
( 136) Comma così modificato da lett. b) comma 22 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 137) Comma aggiunto da comma 6 art. 14 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 138) Comma così modificato da comma 23 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 139) Comma sostituito da comma 1 art. 23 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 140) Articolo inserito da comma 1 art. 24 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 141) Articolo inserito da comma 24 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 142) Articolo inserito da comma 1 art. 9 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
( 143) Comma così modificato da comma 25 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dai regolamenti provinciali” con le parole “dal regolamento regionale”.
( 144) Comma sostituito da lett. a) comma 26 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 145) Comma così modificato da lett. b) comma 26 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 146) Comma così modificato da comma 1 art. 62 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “specie alloctone” le parole “e specie autoctone”.
( 147) Vedi quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone la proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica fino alla data del 31 dicembre 2020, prevedendo altresì che nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.
( 148) Comma così modificato da lett. a) comma 27 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta regionale”.
( 149) Comma così modificato da lett. b) comma 27 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta regionale”.
( 150) Comma sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 151) Commi 4 bis, 4 ter e 4 quater aggiunti da comma 2 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . La disposizione di cui al comma 4 quater dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 entra in vigore il 1° gennaio 2016.
( 152) Comma così modificato da lett. a) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
( 153) Comma così modificato da lett. b) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dal regolamento provinciale” con le parole “dal regolamento regionale”.
( 154) Comma così modificato da lett. c) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “nel regolamento provinciale” con le parole “nel regolamento regionale”.
( 155) Comma sostituito da lett. d) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 156) Comma abrogato da lett. d) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 in precedenza inserito da comma 1 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 157) Comma così modificato da lett. f) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
( 158) Parole aggiunte da art. 4 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 .
( 159) Commi 5 bis e 5 ter aggiunti da comma 2 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 160) Per effetto del comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 gli importi minimi e massimi delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis sono aumentati di un terzo.
( 161) Comma sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 162) Comma così modificato da comma 1 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 12” con le parole “di cui all’articolo 25”.
( 163) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 2 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 164) Comma così modificato da comma 3 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 50.000 a lire 300.000” con le parole “da euro 40,00 a euro 200,00”.
( 165) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3” con le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”.
( 166) Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 4 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 che ha sostituito le parole: “del regolamento regionale” con le parole: “dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza”.
( 167) Comma così modificato da lett. a) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 100.000 a lire 600.000” con le parole “da euro 100,00 a euro 500,00”.
( 168) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “lire 20.000 per capo” con le parole “euro 20,00 per capo”.
( 169) Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 4 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 che ha sostituito le parole: “del regolamento regionale” con le parole: “dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza”.
( 170) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 3” con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 5”.
( 171) Comma così modificato da lett. a) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia” con le parole “del regolamento regionale”.
( 172) Comma così modificato da lett. b) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “regolamento provinciale” con le parole “regolamento regionale”.
( 173) Comma così modificato da comma 5 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 200.000 a lire 1.200.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 6.000,00”.
( 174) Comma inserito da comma 6 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 175) Comma così modificato da lett. a) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “al comma 2 dell’articolo 12” con le parole “all’articolo 11 ter”.
( 176) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “l’obbligo di costruzione” le parole “e mantenimento della funzionalità”.
( 177) Comma così modificato da lett. b) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “scale di monta” con le parole “scale di risalita”.
( 178) Comma così modificato da lett. c) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 5.000 a lire 30.000” con le parole “da euro 4.000,00 a euro 20.000,00”.
( 179) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui al comma 6 del medesimo articolo” con le parole “di cui all’articolo 12 , comma 6”.
( 180) Comma così modificato da lett. c) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
( 181) Comma così modificato da lett. d) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” con le parole “da euro 500,00 a euro 2.000,00”.
( 182) Comma così modificato da lett. e) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “sanzione raddoppiata” con le parole “sanzione triplicata”.
( 183) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che aggiunge dopo le parole “per qualsiasi semina” le parole “o reimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” le parole “o reimmissione”.
( 184) Comma inserito da comma 8 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 185) Comma così modificato da comma 9 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.500.000 a lire 10.000.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 7.000,00”.
( 186) Comma così modificato da lett. a) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “sostanze atte a stordire il pesce,” le parole “, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”.
( 187) Comma così modificato da lett. d) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale”.
( 188) Comma così modificato da lett. b) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al” con le parole “; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”.
( 189) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “degli strumenti” le parole “e attrezzi”.
( 190) Comma così modificato da lett. d) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “utilizzati per la pesca e” le parole “il sequestro dei mezzi utilizzati per”.
( 191) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha sostituito le parole “cinque anni” con le parole “sette anni” e aveva inserito alla fine la frase “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce”.
( 192) Comma così modificato da lett. e) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le province dispongono” con le parole “la Giunta regionale dispone”.
( 193) Comma aggiunto da lett. d) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
( 194) Comma così modificato da comma 3 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto in fine il periodo “Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”.
( 195) Comma abrogato da lettera b) comma 1 art. 4 legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 . In precedenza comma modificato da lett. f) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 196) Articolo inserito da comma 1 art. 28 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
( 197) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 .
( 198) Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge 17 gennaio 2017 n. 1 “Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"” che inserisce l’articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1993 e l’articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998 , in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La legge regionale n. 1/2017 era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).
( 199) Articolo prima abrogato da comma 17, art. 6 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e poi ripristinato nella sua vigenza dal comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 ai sensi del quale “Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di .... pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate ........... dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, è ripristinata la vigenza .......... dell’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. Vedi ora l’art. 11 comma 3 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 , ai sensi del quale la norma sarà abrogata con decorrenza dalla data in cui la Giunta regionale adotterà i provvedimenti con cui stabilisce indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.
( 200) Articolo abrogato da comma 30 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 201) L’art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 come modificato dall’art. 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 così recitava:
“Art. 33 - (Sanzioni amministrative)
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.
Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’ammontare della pena pecuniaria è pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico, di cui il soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione dell’infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti l’attività di pesca in violazione delle norme suddette, quando la infrazione sia stata accertata prima della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000.
Le infrazioni previste al terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, non previste dal RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di cattura abusiva di timallidi o salmonidi la predetta sanzione viene aumentata di lire 10.000 per capo.
Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel RD 8 ottobre 1931, n. 1604, e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono quintuplicate, come stabilito all’articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanza atte a stordire il pesce, o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 , oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è disposto, dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
E' attribuito alle Province il compito di applicare, in materia di pesca, la legge 24 novembre 1981, n. 689, e di introitare le relative somme.
La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 , come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30 bis medesimo.”


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 19/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1)



Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione della legge.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall’articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall’articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
Art. 2 - Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale;
c) la pesca scientifica;
d) l’acquacoltura e piscicoltura.
Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

1. Al fine di assicurare l’unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.
3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo , promuove intese con le Regioni interessate.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.
5. Le Province, per l’espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.
Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle Carte ittiche provinciali e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 - Carta ittica.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento.
4. Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.
5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.
Art. 6 - Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l’ubicazione e il metodo di prelievo dell’acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.
Art. 7 - Regolamentazione della pesca.

1. Ogni Provincia adotta per l’esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:
a) le modalità per la coltivazione delle acque;
b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento.
2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.
Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all’arricchimento della fauna ittica.
2. I piani di miglioramento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell’ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.
Art. 9 - Licenza di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell’eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
7. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.
Art. 10 - Licenza di pesca per minori ed anziani.

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell’ottanta per cento della tassa di concessione regionale.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.
3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.
Art. 11 - Licenza di pesca per i residenti all’estero.

1. I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell’apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.
3. É vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.
6. É vietata l’immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l’autorizzazione della Provincia.
7. É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l’immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.
8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri.
Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
b) trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;
c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;
e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
h) tinca Tinca tinca: cm 25;
i) carpa Cyprinus carpio: cm 30;
l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
m) luccio Esox lucius: cm 40;
n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.
2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.
Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31.
3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l’integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.
4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall’articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l’attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all’articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l’assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località determinati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.
4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.
Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.
2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 .
Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d’acqua di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d’acqua in prossimità di impianti nei quali l’esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.
3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d’acqua nei quali è vietato l’esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.
5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d’intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.
Art. 19 - Accessi.

1. É sempre consentito l’accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.
Art. 20 - Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevamento di varie specie acquatiche fino all’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.
2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell’allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.
Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l’attività di sperimentazione in materia di pesca
e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.
Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali.
Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.
3. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque allo scarico.
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l’esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.
Art. 24 - Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario nell’utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.
Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.

1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.
2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all’articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell’avvenuta iscrizione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.
4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.
Art. 26 - Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell’apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.
2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l’attività di pesca sull’imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell’autorità marittima, la relativa licenza di pesca.
Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l’obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell’esercizio dell’attività. L’apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.
Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un’ora dopo la levata del sole ad un’ora prima del tramonto.
Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1. L’esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.
3. All’interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 in bacini all’uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.
Art. 30 - Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.
Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all’autorizzazione della Provincia.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.
Art. 32 - Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all’installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell’impianto ai fini della tutela dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.
2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3.
3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 3.
4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l’autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell’imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.
5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, concernente l’obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all’obbligatorietà dell’autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.
6. Per le violazioni di cui all’articolo 16, comma 3, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 10.000.000.
7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.
9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.
Art. 34 - Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell’esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 35 - Disposizioni finanziarie.

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge, le medesime sono autorizzate a trattenere sulle somme da esse riscosse, una quota pari ad almeno l’ottanta per cento da determinarsi annualmente in sede di approvazione del bilancio. La rimanente quota è riversata alla Regione che la destina per le azioni previste dalla presente legge in materia di pesca e di acquacoltura.
2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.
3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell’ambiente acquatico.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
- capitolo n. 75204 “Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca”;
- capitolo n. 75206 “Interventi della Regione in favore della pesca e dell’acquacoltura”.
Art. 36 - Abrogazioni.
Art. 37 - Norma transitoria.

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 , nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell’articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 .
Art. 38 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Con sentenza n. 190/2001 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 4.


SOMMARIO