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Legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 (BUR n. 84/2010)

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii.

Legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 (BUR n. 84/2010)

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell’immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.
2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
e) l’aggregazione e la coesione sociale;
f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento scolastico.
Art. 2 - Manifestazioni storiche.
1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:
a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.
Art. 3 - Registro delle manifestazioni storiche.
1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo.
2 La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l’inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.
Art. 4 - Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale.
1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura “manifestazione storica di interesse locale” e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all’articolo 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.
3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.
Art. 5 - Norma di rinvio.
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2 “Interventi per la cultura” e contestuale incremento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione pluriennale 2010-2012.



SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 (BUR n. 84/2010) - Testo storico

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE E PALII

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale strumento per favorire lo sviluppo dell’immagine turistica regionale e la conoscenza e lo scambio con altre simili realtà europee.
2. La Regione del Veneto valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:
a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;
b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi, quali arredi, manufatti, costumi, musiche, di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;
c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;
d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l’organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;
e) l’aggregazione e la coesione sociale;
f) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo dell’apprendimento scolastico.
Art. 2 - Manifestazioni storiche.
1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:
a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.
Art. 3 - Registro delle manifestazioni storiche.
1. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo.
2 La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalità per l’inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.
Art. 4 - Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale.
1. Le manifestazioni storiche dei soggetti iscritti al registro, concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla Giunta regionale e recante la dicitura “manifestazione storica di interesse locale” e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, concede contributi per concorrere alla organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all’articolo 3, definendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale che manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture e ne assicurano forme agevolate di fruibilità, concorrendo a favorire la promozione turistica dei rispettivi territori.
3. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale n. 33 del 2002 recano, con riferimento alle diverse tipologie di offerta turistica omogenea, espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.
Art. 5 - Norma di rinvio.
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2 “Interventi per la cultura” e contestuale incremento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione pluriennale 2010-2012.



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