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Legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 (BUR n. 40/1989)

Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991

Legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 (BUR n. 40/1989)

PIANO SOCIALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1989-1991. (1)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto).

1. E' approvato il Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.
2. La presente legge e il Piano sociale regionale individuano le finalità generali e gli obiettivi specifici dell’azione regionale, formulano le direttive per il loro perseguimento, disciplinano le azioni di settore specificando le tipologie di intervento, gli utenti nonchè gli strumenti e i mezzi e le modalità per il raggiungimento delle predette finalità e obiettivi.
3. Il Piano stabilisce altresì le modalità di verifica e di valutazione del conseguimento degli obiettivi.
4. Il Piano è formulato in armonia con le specifiche leggi regionali riguardanti i diversi settori di intervento e in particolare con la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , contenente le norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. L’espressione " Programma triennale " contenuta nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituita dall’espressione “ Piano sociale ”.

Art. 2 - (Durata e validità).

1. Il Piano ha validità nel triennio 1989-1991 salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
2. Il Piano mantiene validità fino alla approvazione del nuovo Piano.

Art. 3 - (Finalità generali).

1. Il Piano mira al coordinamento delle diverse funzioni previste dalle norme vigenti in materia di assistenza e servizi sociali per promuovere e garantire il benessere psico-fisico e relazionale dell’individuo colto nei suoi ambiti di vita.
2. Il Piano persegue le seguenti finalità generali:
a) valorizzazione e tutela della famiglia come sistema organizzatore di status, ruoli ed età differenti;
b) contenimento del disagio e promozione di opportunità di benessere individuale e collettivo;
c) ricerca di nuove frontiere di progettualità e solidarietà sociale per affrontare la complessità del cambiamento.

Art. 4 - (Aspetti organizzativi).

1. Sotto il profilo organizzativo il Piano persegue:
a) il completamento nelle Unità locali socio-sanitarie, dell’impianto organizzativo-istituzionale dell'area sociale avviato con legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 . A tale fine i termini di cui all’articolo 10 della citata legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 1990;
b) l’adeguamento dei servizi socio-assistenziali agli standard regionali in conformità al regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 e successive disposizioni;
c) la formazione e l’aggiornamento del personale dei servizi e la qualificazione di quello privo di idonea qualifica professionale;
d) l’attivazione del sistema informativo regionale socio-assistenziale.

Art. 5 - (Obiettivi specifici).

1. Il Piano, nel quadro delle finalità generali individuate, è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) organizzare e riequilibrare il sistema servizi, secondo la logica di produttività sociale, dell’efficienza e dell’efficacia;
b) incentivare e promuovere l’interazione fra enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni e movimenti spontanei con una programmazione comune;
c) individuare le soggettività emergenti attivando nei loro confronti adeguate strategie di comunicazione per sviluppare le risorse del sociale.

Art. 6 - (Soggetti).

1. All’attuazione del Piano concorrono:
a) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le Unità locali socio-sanitarie, le Province;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e ogni altro soggetto privato che eroghi servizi e prestazioni socio-assistenziali;
d) i cittadini che anche in forme libere associative si attivino in tale campo volontariamente e senza fine di lucro per il perseguimento degli obiettivi del Piano.
2. Gli enti pubblici e i soggetti privati, come ogni altro organismo pubblico o privato, dotato o meno di personalità giuridica, partecipano all’attuazione del Piano alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Art. 7 - (Destinatari).

1. Tutti i cittadini, nonchè gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali.
2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.
3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

Art. 8 - (Forme di garanzie degli utenti).

1. Le modalità organizzative dei servizi e le prestazioni devono essere regolamentate dagli enti erogatori conformandosi ai seguenti criteri:
a) salvaguardare la dignità, l’autonomia e la personalità degli utenti nonchè assicurare loro idonee forme di informazione;
b) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.

Capo II
Assetto istituzionale: funzioni programmatorie e gestionali

Art. 9 - (Ruolo della Regione).

1. La Regione, oltre alle attività previste dall’ articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , svolge i seguenti compiti:
a) segue l’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali;
b) definisce gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme di collaborazione fra gli Enti locali nonchè, con specifica normativa, individua forme di associazione obbligatoria per i Comuni il cui dato demografico non consenta l’attuazione di servizi sociali;
c) stabilisce indirizzi, criteri e modalità per l’organizzazione dei servizi e delle attività;
d) stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accertamento dei requisiti per il convenzionamento;
e) promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;
f) ripartisce i fondi previsti dal Piano sociale e promuove l’uso coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore;
g) promuove e attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi;
h) organizza il sistema informativo dell’assistenza sociale coordinato con quello sanitario e con il più generale sistema informativo regionale.
2. Le predette competenze, salvo quelle riservate al Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto regionale e da leggi statali e regionali, sono esercitate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad apportare annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, le modifiche necessarie per adeguare il presente Piano alle nuove esigenze insorte.

Art. 10 - (Ruolo dei Comuni e delle Unità Locali Socio-Sanitarie - UU.LL.SS.SS.).

1. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie esercitano le competenze loro affidate dalle leggi statali e regionali in materia nonchè le competenze ulteriori attribuite dal Piano.
2. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie possono anche concordare particolari modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti stabilendo la conseguente ripartizione degli oneri rispettivi.

Art. 11 - (Piante organiche dell’area sociale delle Unità locali socio-sanitarie).

1. Le proposte di modifica delle piante organiche dell’area sociale delle Unità locali socio-sanitarie, di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 , sono sottoposte a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2. A tal fine sono individuati i seguenti criteri e parametri di riferimento:
a) ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria;
b) popolazione;
c) servizi già attivati dai Comuni;
d) organizzazione amministrativa dei servizi;
e) delega delle funzioni da parte dei Comuni;
f) servizi gestiti in convenzione;
g) presenza di altri enti assistenziali;
h) spesa storica consolidata;
i) risorse messe a disposizione dei Comuni.

Art. 12 - (Ruolo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - II.PP.AA.BB.).

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nel rispetto della loro autonomia, concorrono con i loro patrimoni, strutture e servizi alla realizzazione del presente Piano.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi associativi più rappresentantivi, promuove, avvalendosi anche di consulenti esterni all’amministrazione regionale, studi che approfondiscono il tema del coinvolgimento degli enti nella politica di Piano nonchè le forme di un più adeguato utilizzo delle risorse patrimoniali.

Art. 13 - (Ruolo dell’assistenza privata e del volontariato).

1. Le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi dotati o meno di personalità giuridica che perseguono, senza fini di lucro, finalità di assistenza e di servizio sociale concorrono all’attuazione dei servizi sociali di assistenza, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia e in specie dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
2. Per gli enti di cui al precedente comma già operanti al momento di entrata in vigore del presente Piano è prevista la riqualificazione e l’aggiornamento del personale educativo, attraverso specifici progetti formativi.

Art. 14 - (Contributi agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

1. Una quota massima dell’1% del fondo regionale dei servizi sociali di cui all’ articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è riservata agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che abbiano struttura associativa e personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 del Codice civile, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale corredate:
a) dal programma delle iniziative da attuare nell’anno;
b) dalla relazione morale e finanziaria dell’attività svolta nell’anno precedente.
3. I Comuni singoli o associati con riferimento all’ articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dovranno prevedere nella loro programmazione anche le attività e gli interventi erogati dagli enti di cui sopra.
4. La Giunta regionale adotta il provvedimento di assegnazione del fondo sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo alla personalità dell’ente e alla compatibilità del programma di attività con le finalità del Piano allegato alla presente legge.

Art. 14 bis - Contributi per il Centro Feltrino del Libro Parlato. (2)

1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1. ( 3)
2. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata ai sensi dello stesso articolo 14, comma 2.

Art. 15 - (Vigilanza e verifiche).

1. La Regione esercita la vigilanza sugli enti e sulle Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza, sull’attività dei soggetti pubblici e privati che partecipano all’attuazione del Piano, per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie e dei Comuni. L’attività di vigilanza è svolta secondo le modalità e le direttive specificate dalla Giunta regionale.
2. Il perseguimento degli obiettivi del Piano è oggetto di verifica da parte della Regione con le modalità stabilite nel Piano.

Art. 16 - (Convenzioni).

1. La Giunta regionale predispone lo schema-tipo delle convenzioni che dovrà essere adottato dai Comuni e dalle Unità locali socio-sanitarie per la disciplina dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, attuatori del Piano.

Capo III
Finanziamento del piano e politica della spesa

Art. 17 - (Fonti di finanziamento).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano si provvede mediante l’utilizzo dei fondi previsti dall’ articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e dei fondi sanitari interagenti con il fondo regionale per le spese sociali e indicati nel Piano stesso.

Art. 18 - (Criteri di finanziamento e riparto).

1. Lo stanziamento del fondo regionale per le spese sociali è ripartito in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal Piano sociale.
2. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano sociale determina le assegnazioni ai Comuni singoli o associati e alle Unità locali socio-sanitarie.

Art. 19 - (Redazione annuale dello stato dei servizi).

1. La Giunta regionale ai fini della redazione annuale dello stato dei servizi promuove il censimento dei flussi finanziari impegnati da varie fonti - Comuni, Provincie, Ministeri, enti pubblici e privati - finalizzati al funzionamento di servizi sociali.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - (Attività complessa di studio e ricerca).

1. La Giunta regionale individua le attività complesse di studio e ricerca, con particolare riferimento al sistema informativo e ai profili professionali, la cui natura interdisciplinare necessita di una gestione unitaria.
2. Per l’attuazione di tali attività la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di istituti, enti, società, associazioni culturali e professionali nonchè di esperti dotati di specifica competenza in base ai criteri di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , anche in deroga al limite numerico previsto dalla succitata legge. ( 4)

Art. 21 - (Apertura di colonie o case di vacanza: delega di funzioni).

1. Alle Unità locali socio-sanitarie è delegata l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di colonie o case di vacanza, campeggi e centri ricreativi a carattere stagionale e diurno.

Art. 22 - (Modifica e abrogazione di norme).

1. Dopo il penultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è inserito il seguente comma:
<<Il dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti su presentazione degli elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di presenza accertate>>.
2. E' abrogata la legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3 .
3. E' abrogato l’ultimo comma dell’ articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 .

Allegato Piano Sociale regionale per il triennio 1989/1991 (5) (omissis)


Note

( 1) L’art. 35 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 stabilisce che:
1. Le disposizioni del piano socio sanitario regionale 1989/1991 di cui alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 del piano sociale regionale 1989/1991 di cui alla legge 20 luglio 1989, n. 22, in quanto non in contrasto con le norme della legislazione regionale e nazionale vigente nonchè con le norme della presente legge, mantengono la loro efficacia sino a quando non siano approvati gli specifici provvedimenti del piano socio-sanitario regionale 1996/1998 di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per quanto concerne le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti, rimane confermato quanto previsto dalla legge 15 novembre 1994, n. 65.
3. Il terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio1994/1996, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 15 dicembre 1994, n. 1050, è adeguato alla normativa statale vigente con le modalità previste dall'articolo 14, comma 1.
( 2) Articolo aggiunto dall'art. 49 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
( 3) Comma così sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 4) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia.
( 5) Il paragrafo 4.3.1 dell’Allegato è stato abrogato da lett. a) del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 (BUR n. 40/1989)

PIANO SOCIALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 1989-1991.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto).

1. E' approvato il Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.
2. La presente legge e il Piano sociale regionale individuano le finalità generali e gli obiettivi specifici dell’azione regionale, formulano le direttive per il loro perseguimento, disciplinano le azioni di settore specificando le tipologie di intervento, gli utenti nonchè gli strumenti e i mezzi e le modalità per il raggiungimento delle predette finalità e obiettivi.
3. Il Piano stabilisce altresì le modalità di verifica e di valutazione del conseguimento degli obiettivi.
4. Il Piano è formulato in armonia con le specifiche leggi regionali riguardanti i diversi settori di intervento e in particolare con la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , contenente le norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. L’espressione " Programma triennale " contenuta nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituita dall’espressione “ Piano sociale ”.

Art. 2 - (Durata e validità).

1. Il Piano ha validità nel triennio 1989-1991 salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
2. Il Piano mantiene validità fino alla approvazione del nuovo Piano.

Art. 3 - (Finalità generali).

1. Il Piano mira al coordinamento delle diverse funzioni previste dalle norme vigenti in materia di assistenza e servizi sociali per promuovere e garantire il benessere psico-fisico e relazionale dell’individuo colto nei suoi ambiti di vita.
2. Il Piano persegue le seguenti finalità generali:
a) valorizzazione e tutela della famiglia come sistema organizzatore di status, ruoli ed età differenti;
b) contenimento del disagio e promozione di opportunità di benessere individuale e collettivo;
c) ricerca di nuove frontiere di progettualità e solidarietà sociale per affrontare la complessità del cambiamento.

Art. 4 - (Aspetti organizzativi).

1. Sotto il profilo organizzativo il Piano persegue:
a) il completamento nelle Unità locali socio-sanitarie, dell’impianto organizzativo-istituzionale dell'area sociale avviato con legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 . A tale fine i termini di cui all’articolo 10 della citata legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 1990;
b) l’adeguamento dei servizi socio-assistenziali agli standard regionali in conformità al regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 e successive disposizioni;
c) la formazione e l’aggiornamento del personale dei servizi e la qualificazione di quello privo di idonea qualifica professionale;
d) l’attivazione del sistema informativo regionale socio-assistenziale.

Art. 5 - (Obiettivi specifici).

1. Il Piano, nel quadro delle finalità generali individuate, è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) organizzare e riequilibrare il sistema servizi, secondo la logica di produttività sociale, dell’efficienza e dell’efficacia;
b) incentivare e promuovere l’interazione fra enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni e movimenti spontanei con una programmazione comune;
c) individuare le soggettività emergenti attivando nei loro confronti adeguate strategie di comunicazione per sviluppare le risorse del sociale.

Art. 6 - (Soggetti).

1. All’attuazione del Piano concorrono:
a) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le Unità locali socio-sanitarie, le Province;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e ogni altro soggetto privato che eroghi servizi e prestazioni socio-assistenziali;
d) i cittadini che anche in forme libere associative si attivino in tale campo volontariamente e senza fine di lucro per il perseguimento degli obiettivi del Piano.
2. Gli enti pubblici e i soggetti privati, come ogni altro organismo pubblico o privato, dotato o meno di personalità giuridica, partecipano all’attuazione del Piano alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Art. 7 - (Destinatari).

1. Tutti i cittadini, nonchè gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali.
2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.
3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

Art. 8 - (Forme di garanzie degli utenti).

1. Le modalità organizzative dei servizi e le prestazioni devono essere regolamentate dagli enti erogatori conformandosi ai seguenti criteri:
a) salvaguardare la dignità, l’autonomia e la personalità degli utenti nonchè assicurare loro idonee forme di informazione;
b) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.

Capo II
Assetto istituzionale: funzioni programmatorie e gestionali

Art. 9 - (Ruolo della Regione).

1. La Regione, oltre alle attività previste dall’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , svolge i seguenti compiti:
a) segue l’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali;
b) definisce gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme di collaborazione fra gli Enti locali nonchè, con specifica normativa, individua forme di associazione obbligatoria per i Comuni il cui dato demografico non consenta l’attuazione di servizi sociali;
c) stabilisce indirizzi, criteri e modalità per l’organizzazione dei servizi e delle attività;
d) stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accertamento dei requisiti per il convenzionamento;
e) promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;
f) ripartisce i fondi previsti dal Piano sociale e promuove l’uso coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore;
g) promuove e attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi;
h) organizza il sistema informativo dell’assistenza sociale coordinato con quello sanitario e con il più generale sistema informativo regionale.
2. Le predette competenze, salvo quelle riservate al Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto regionale e da leggi statali e regionali, sono esercitate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad apportare annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, le modifiche necessarie per adeguare il presente Piano alle nuove esigenze insorte.

Art. 10 - (Ruolo dei Comuni e delle Unità Locali Socio-Sanitarie - UU.LL.SS.SS.).

1. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie esercitano le competenze loro affidate dalle leggi statali e regionali in materia nonchè le competenze ulteriori attribuite dal Piano.
2. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie possono anche concordare particolari modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti stabilendo la conseguente ripartizione degli oneri rispettivi.

Art. 11 - (Piante organiche dell’area sociale delle Unità locali socio-sanitarie).

1. Le proposte di modifica delle piante organiche dell’area sociale delle Unità locali socio-sanitarie, di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 , sono sottoposte a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2. A tal fine sono individuati i seguenti criteri e parametri di riferimento:
a) ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria;
b) popolazione;
c) servizi già attivati dai Comuni;
d) organizzazione amministrativa dei servizi;
e) delega delle funzioni da parte dei Comuni;
f) servizi gestiti in convenzione;
g) presenza di altri enti assistenziali;
h) spesa storica consolidata;
i) risorse messe a disposizione dei Comuni.

Art. 12 - (Ruolo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - II.PP.AA.BB.).

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nel rispetto della loro autonomia, concorrono con i loro patrimoni, strutture e servizi alla realizzazione del presente Piano.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi associativi più rappresentantivi, promuove, avvalendosi anche di consulenti esterni all’amministrazione regionale, studi che approfondiscono il tema del coinvolgimento degli enti nella politica di Piano nonchè le forme di un più adeguato utilizzo delle risorse patrimoniali.

Art. 13 - (Ruolo dell’assistenza privata e del volontariato).

1. Le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi dotati o meno di personalità giuridica che perseguono, senza fini di lucro, finalità di assistenza e di servizio sociale concorrono all’attuazione dei servizi sociali di assistenza, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia e in specie dagli articoli 20 21 e 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
2. Per gli enti di cui al precedente comma già operanti al momento di entrata in vigore del presente Piano è prevista la riqualificazione e l’aggiornamento del personale educativo, attraverso specifici progetti formativi.

Art. 14 - (Contributi agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

1. Una quota massima dell’1% del fondo regionale dei servizi sociali di cui all’ articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è riservata agli enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che abbiano struttura associativa e personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 del Codice civile, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale corredate:
a) dal programma delle iniziative da attuare nell’anno;
b) dalla relazione morale e finanziaria dell’attività svolta nell’anno precedente.
3. I Comuni singoli o associati con riferimento all’ articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , dovranno prevedere nella loro programmazione anche le attività e gli interventi erogati dagli enti di cui sopra.
4. La Giunta regionale adotta il provvedimento di assegnazione del fondo sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo alla personalità dell’ente e alla compatibilità del programma di attività con le finalità del Piano allegato alla presente legge.

Art. 15 - (Vigilanza e verifiche).

1. La Regione esercita la vigilanza sugli enti e sulle Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza, sull’attività dei soggetti pubblici e privati che partecipano all’attuazione del Piano, per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie e dei Comuni. L’attività di vigilanza è svolta secondo le modalità e le direttive specificate dalla Giunta regionale.
2. Il perseguimento degli obiettivi del Piano è oggetto di verifica da parte della Regione con le modalità stabilite nel Piano.

Art. 16 - (Convenzioni).

1. La Giunta regionale predispone lo schema-tipo delle convenzioni che dovrà essere adottato dai Comuni e dalle Unità locali socio-sanitarie per la disciplina dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, attuatori del Piano.

Capo III
Finanziamento del piano e politica della spesa

Art. 17 - (Fonti di finanziamento).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano si provvede mediante l’utilizzo dei fondi previsti dall’ articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e dei fondi sanitari interagenti con il fondo regionale per le spese sociali e indicati nel Piano stesso.

Art. 18 - (Criteri di finanziamento e riparto).

1. Lo stanziamento del fondo regionale per le spese sociali è ripartito in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal Piano sociale.
2. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano sociale determina le assegnazioni ai Comuni singoli o associati e alle Unità locali socio-sanitarie.

Art. 19 - (Redazione annuale dello stato dei servizi).

1. La Giunta regionale ai fini della redazione annuale dello stato dei servizi promuove il censimento dei flussi finanziari impegnati da varie fonti - Comuni, Provincie, Ministeri, enti pubblici e privati - finalizzati al funzionamento di servizi sociali.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - (Attività complessa di studio e ricerca).

1. La Giunta regionale individua le attività complesse di studio e ricerca, con particolare riferimento al sistema informativo e ai profili professionali, la cui natura interdisciplinare necessita di una gestione unitaria.
2. Per l’attuazione di tali attività la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di istituti, enti, società, associazioni culturali e professionali nonchè di esperti dotati di specifica competenza in base ai criteri di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , anche in deroga al limite numerico previsto dalla succitata legge.

Art. 21 - (Apertura di colonie o case di vacanza: delega di funzioni).

1. Alle Unità locali socio-sanitarie è delegata l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di colonie o case di vacanza, campeggi e centri ricreativi a carattere stagionale e diurno.

Art. 22 - (Modifica e abrogazione di norme).

1. Dopo il penultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è inserito il seguente comma:
<<Il dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti su presentazione degli elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di presenza accertate>>.
2. E' abrogata la legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3 .
3. E' abrogato l’ultimo comma dell’ articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 36 .
Allegato Piano Sociale regionale per il triennio 1989/1991 (omissis)


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