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Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI (1)

TITOLO I
Finalità

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II
Raccolta dei funghi

Capo I
Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 - Titolo per la raccolta. (2)

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle Unioni montane ( 3), nell’ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Art. 2 bis - Famiglie regoliere.

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Art. 3 - Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, ( 5) di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta.

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta.

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi. ( 6)
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6 - Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi, ( 7) può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2. ( 8)

Art. 7 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Unioni montane,( 9) anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale.

1. Il direttore della struttura regionale competente in materia ( 10) può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9 - Deroghe per le zone montane.

1. Le Unioni montane,( 11) nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all' articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell' articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III
Commercializzazione dei funghi

Art. 11 - Commercializzazione. (12)

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 32, lettera g), dello Statuto.
4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo”, e iscritti nell’apposito registro nazionale. ( 13)
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale,( 14) ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco ( 15) agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall' articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . ( 16)
1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1. ( 17)
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative. (18)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un’altra violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive modificazioni.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell' articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge. ( 19)

Art. 16 - Introiti. (20)

1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all’articolo 2 comma 1. ( 21)
1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:
a) un’articolazione temporale dei limiti del contributo;
b) l’individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti. ( 22)
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
3 bis. Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui al comma 1 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell’ente. ( 23)

Art. 17 - Abrogazione.

1. Sono abrogati:
b) l'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .

Art. 18 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui al Titolo II, ( 24) si applicano a partire dal 31 marzo 1997.
1bis Le disposizioni di cui all’ articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999. ( 25)
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.


Note

( 1) L’articolo 9 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 reca disposizioni transitorie che dispongono: “1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , così come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
( 2) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 1, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 .
( 3) Lettera modificata da comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 che ha sostituito le parole “comunità montane” con le parole “Unioni montane”.
( 4) Articolo abrogato da comma 1, articolo 2, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 ; in precedenza articolo aggiunto da comma 3, articolo 27, legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 5) Comma così modificato da comma 1, articolo 3, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole “è limitata complessivamente a kg. 2” con le parole “è limitata complessivamente a kg. 3”.
( 6) Comma aggiunto da art. 12 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 7) Comma così modificato da comma 1, articolo 4, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole “, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,” con le parole “, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,”
( 8) Comma così modificato da comma 2, articolo 4, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole “, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati” con le parole “, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2”.
( 9) Comma modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 che ha sostituito le parole “Comunità montane” con le parole “Unioni montane”.
( 10) Comma così modificato da comma 1 art. 26 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “Il Presidente della Giunta regionale” con le parole “Il direttore della struttura regionale competente in materia”.
( 11) Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 che ha sostituito le parole “Comunità montane” con le parole “Unioni montane”.
( 12) L’art. 28 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che “Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al riconoscimento dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate da parte dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di idonei progetti operativi.”
( 13) Comma inserito dall’articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2
( 14) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 che ha sostituito le parole “del Corpo Forestale dello Stato” con le parole “della struttura dell’Arma dei Carabinieri competente in materia forestale”.
( 15) Comma così modificato da comma 1, articolo 5, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole “alle guardie giurate campestri” le parole “, provinciali e degli enti parco”.
( 16) L'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che: "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economica montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedure penale.".
( 17) Comma aggiunto da art. 13 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 18) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 6, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 , in precedenza sostituito da art. 14 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza modificato da comma 4 art. 27 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 19) Comma così modificato da comma 1, articolo 7, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha soppresso le parole “e definisce il fac-simile del tesserino di cui all’articolo 2”.
( 20) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 8, legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 .
( 21) Comma così sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 . Si evidenzia che ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 : “3. Nelle more dell’approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.”.
( 22) Comma inserito da comma 2 art. 27 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 23) Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 18 maggio 2021, n. 11 .
( 24) Comma così modificato da art. 42 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
( 25) Comma così sostituito da comma 1 art. 39 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 in precedenza introdotto dall’art. 42 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996)

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI




TITOLO I
Finalità


Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II
Raccolta dei funghi

Capo I
Autorizzazione e limiti alla raccolta


Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta.
1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.
2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
3. A partire dal 1° gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.
4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.
5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;
b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.
7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.
Art. 3 - Limiti di raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta.
1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 - Divieti di raccolta.
1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 6 - Limitazioni temporali.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.
Art. 7 - Corsi didattici.
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici


Art. 8 - Autorizzazione speciale.
1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.
Art. 9 - Deroghe per le zone montane.
1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.
1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III
Commercializzazione dei funghi


Art. 11 - Commercializzazione.
1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni


Art. 12 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 - Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4;
c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
d) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;
e) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.
2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore.
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

TITOLO V
Disposizioni finali


Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.
1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.
Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.
Art. 16 - Introiti.
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.
Art. 17 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 ;
b) l'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
Art. 18 - Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui al Titolo II, nonché l'articolo 11 commi 1 e 2 si applicano a partire dal 31 marzo 1997.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.



SOMMARIO