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Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020)

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza

Sommario: Legge Regionale 24/2020
S O M M A R I O
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020)

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA (1)

TITOLO I - Polizia locale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione, in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l’organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale.
2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale, al fine di migliorare l’organizzazione della stessa.
3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “distretto di polizia locale”: ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
b) “distretto metropolitano”: distretto coincidente con l’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
c) “distaccamento territoriale”: unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
d) “area sovradistrettuale di polizia locale”: raggruppamento di distretti coincidente di norma con l’ambito territoriale dell’ente provinciale o ambito più vasto;
e) “corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell’unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dal comma 111 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
f) “coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;
g) “nucleo specializzato di polizia locale”: apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l’esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.
Art. 3 - Funzioni della Regione.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:
a) l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l’attuazione, l’integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza; ( 2)
c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d’area, secondo gli indirizzi della presente legge;
d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
e) l’attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità, anche realizzando campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, in particolare presso le scuole su tematiche in materia di educazione civica e cultura della sicurezza;
f) la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Giunta regionale, al fine di accelerare le procedure assunzionali, definisce bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

CAPO II - Organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale

Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia locale.
1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.
2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.
3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all’area omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
4. L’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all’articolo 2.
5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall’articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:
a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell’articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall’ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;
b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto;
c) ponderazione delle specificità territoriali.
6. La Giunta regionale, al fine di definire l’ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale.
7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.
10. Gli enti associati nell’ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l’individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.
11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l’ambito territoriale della Città metropolitana.
Art. 5 - Organizzazione.
1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell’ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.
2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell’ambito territoriale di competenza.
3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante. La Giunta regionale, per le zone montane e parzialmente montane di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , può definire un numero minimo di unità operative inferiore.
4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell’articolo 10.
5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all’articolo 3.
6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.
7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo:
a) gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all’articolo 12;
b) i requisiti minimi uniformi per la convergenza ed interoperabilità delle piattaforme digitali che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematiche e compatibili.
Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.
1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l’interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l’esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.
2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD, ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.
3. Presso il distretto ed il coordinamento di polizia locale è istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e un Presidente eletto tra i suoi membri per un periodo di tre anni, rieleggibile.
4. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA, ed è localizzato presso il comune capoluogo.
5. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.
6. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all’articolo 12.
7. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all’esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all’articolo 21.
Art. 7 - Autorità di polizia locale.
l. Il rappresentante legale dell’ente locale, o suo delegato, è l’autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul funzionamento del servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l’autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell’ente locale dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
Art. 8 - Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.
1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti dalla legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:
a) agenti;
b) sottufficiali;
c) ufficiali;
d) comandanti. ( 3)
2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all’apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso. ( 4)
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l’operatività. La Giunta regionale definisce altresì, sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all’articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell’articolo 9. ( 5)
Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.
1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l’ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l’attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all’ottimale funzionamento dell’apparato.
2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.
3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l’impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 18, con compiti di affiancamento e supporto all’azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 18 e 19 e nel rispetto della normativa statale in materia. ( 6) ( 7)
4. I regolamenti di polizia locale dispongono che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Art. 10 - Comandante.
1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell’ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell’ente di appartenenza.
2. Il comandante è nominato dall’Autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.
3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.
4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell’articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.
5. Il comandante del coordinamento distrettuale, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell’articolazione organizzativa della polizia locale.
Art. 10 bis - Elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. (8)
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale un elenco, suddiviso in sezioni e comprensivo dei curricula degli iscritti, dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. È facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco per l’individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle rispettive attività di polizia locale del Veneto. La gestione dell’elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di gestione e protezione dei dati personali. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco.

CAPO III - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto

Art. 11 - Formazione della polizia locale.
1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell’ottica dell’organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.
2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:
a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all’uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
d) assecondare la formazione di un’etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all’articolo 12.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:
a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all’accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
b) i percorsi di formazione continua finalizzati all’aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all’interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.
4. L’attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall’amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell’ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall’articolo 13.
6. La Giunta regionale può promuovere l’istituzione di un Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori.
Art. 11 bis - Riconoscimento di specifici fattori di rischio. (9) (10)
1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto di vista psicologico.
2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti locali, ivi compresi unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative, e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale, finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare e gestire le specifiche situazioni di stress lavoro correlato, ivi comprese le situazioni di emergenza/urgenza.
3. La Giunta regionale, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, quantificando le risorse per le linee d’intervento di cui al comma 2.
4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde.
Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.
1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.
2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d’interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.
3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell’atto di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.
5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

TITOLO II - Politiche della sicurezza

CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:
a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;
b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;
c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l’elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;
d) [rafforzare e valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;] promuovere il potenziamento e l’ampliamento degli organici di polizia locale; ( 11)
[e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell’ordine per l’ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;] ( 12)
f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l’interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l’attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;
[g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;] ( 13)
h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio;
i) costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l’implementazione continua delle politiche per la sicurezza. ( 14)
Art. 14 - Conferenza regionale per la sicurezza.
1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale per la sicurezza, finalizzata alla promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composta da:
a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana o loro delegati;
b) sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
c) uno dei componenti dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di cui all’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , designato dallo stesso Osservatorio.
3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute della Conferenza possono essere invitate anche altre figure istituzionali.
4. La Conferenza costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti l’iniziativa dei suoi componenti.
5. La partecipazione alla Conferenza non prevede l’erogazione di alcun compenso né rimborso spese.
Art. 15 - Giornata della polizia locale regionale.
1. È istituita la giornata della polizia locale regionale, il giorno 20 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Giunta regionale promuove l’organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l’impegno delle polizie locali dei Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale del Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l’attribuzione delle onorificenze stesse.
Art. 16 - Finanziamenti regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all’attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all’articolo 13 e determina i criteri per l’accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge; i criteri per l’accesso contengono i parametri, ai fini della necessaria valutazione dell’efficacia dei progetti finanziati e realizzati, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 22.
2. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21.
3. La definizione dei criteri per l’accesso ai contributi o agli incentivi si conforma alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Art. 17 - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri d’ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria

Art. 18 - Collaborazione con le associazioni di volontariato. (15)
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell’ambito dei tavoli di cui all’articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:
a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;
b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;
d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;
e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l’opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.
Art. 19 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.
1. La Giunta regionale promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.
Art. 20 - Servizi per conto di terzi.
1. Gli enti locali possono prevedere l’utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.
2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall’ente locale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

CAPO III - Norme finali e transitorie

Art. 21 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.
1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell’applicativo informatico regionale denominato “Monitoraggio permanente della polizia locale” i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.
2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.
4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.
Art. 22 - Clausola valutativa.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati disaggregati del monitoraggio di cui all’articolo 21, in formato elettronico elaborabile, all’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.
Art. 23 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, entro l’esercizio di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un provvedimento per definire le linee programmatiche di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’attivazione dei tavoli di concertazione definiti dall’articolo 12.
Art. 24 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;
b) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
c) l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni previgenti.
Art. 25 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 e dell’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), e), h), i) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 10.000,00 e in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 13, comma 2, lettere b), d), f), g) della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2020, per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” relative all’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , abrogato dall’articolo 21 della presente legge; per euro 200.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) quanto agli esercizi 2021 e 2022, con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.


Note

( 1) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, lettera d),limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;», e dell’articolo 13, comma 2, lettere e) e g) e inammissibili o non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli articoli 3, comma 2, lettera b); 8, commi 1, 2 e 3; 9, comma 3; 13, comma 2, lettera i); 18. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 2) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, lettera b): inammissibile la censura di violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in riferimento alla materia “ordinamento civile” in quanto il ricorso non contiene una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con il parametro evocato e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno della censura; non fondata la censura di violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in quanto da un lato la disposizione censurata va chiaramente ricondotta agli ambiti operativi e alle scansioni procedimentali delineati dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, come anche alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 gennaio 2018, da un altro lato per la circostanza che la stipula di intese o accordi con enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l’attuazione, l’integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza deve, per sua natura, ritenersi facoltativa per l’autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie esigenze organizzative e strumentali. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 3) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rispettivamente per disparità di trattamento e in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e alla materia “ordinamento civile”, in quanto le disposizioni impugnate involgono con tutta evidenza profili attinenti all’organizzazione del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali, facendo esplicitamente salvo «l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro» (comma 1), escludendo che la nuova suddivisione dei gradi possa «incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale» (comma 2), o abbia conseguenze sui profili funzionali dell’organizzazione del servizio, che restano incardinati nei ruoli già previsti dalla legge (comma 1). La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 4) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione rispettivamente per disparità di trattamento e in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e alla materia “ordinamento civile”, in quanto le disposizioni impugnate involgono con tutta evidenza profili attinenti all’organizzazione del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali, facendo esplicitamente salvo «l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro» (comma 1), escludendo che la nuova suddivisione dei gradi possa «incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale» (comma 2), o abbia conseguenze sui profili funzionali dell’organizzazione del servizio, che restano incardinati nei ruoli già previsti dalla legge (comma 1). La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 5) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 3 per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in riferimento alla materia “ordinamento civile” per contrasto con l’articolo 6, comma 2, numeri 4) e 5), della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale” in quanto le censure pongono alla base dei propri motivi di impugnazione assunti contraddittori. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 6) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3 per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in riferimento alla materia “ordinamento civile”: inammissibile in quanto la censura si limita ad asserire il contrasto con l’articolo 5 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 senza addurre ragioni quanto alla consistenza del vizio lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del richiamo a tale parametro interposto; non fondata in quanto la censura, in relazione al parametro interposto costituito dall’articolo 33 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, muove da un erroneo presupposto interpretativo quanto al significato da ascrivere alla disposizione impugnata. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 7) Come indicato nell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 22 del 12 febbraio 2021, per mero errore materiale di coordinamento del testo, all’articolo 9 comma 3, le parole “previsto agli articoli 16 e 17” vanno sostituite con le parole “previsto agli articoli 18 e 19”.
( 8) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 . Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 “Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 , “In sede di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
( 9) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 14 giugno 2023, n. 12 .
( 10) Vedi, in generale, quanto disposto dalla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”
( 11) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, lettera d) limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;» per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in quanto determina una interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza “primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 12) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, lettera e) per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in quanto determina una interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza “primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 13) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, lettera g) per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in quanto determina una interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza “primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 14) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, lettera i) per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in riferimento alla materia “ordine pubblico e sicurezza” in quanto non determina una interferenza, anche solo potenziale, con la prevenzione e la repressione dei reati (cd. sicurezza “in senso stretto” o sicurezza “primaria”) di competenza legislativa esclusiva statale ma rientra tra le funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale in cui si compendia la sicurezza “in senso lato”, o sicurezza “secondaria”. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).
( 15) Con sentenza n. 176/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 31/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 18 per violazione degli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l) e 118, quarto comma, della Costituzione in quanto le censure pongono alla base dei propri motivi di impugnazione assunti contraddittori. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 76/2020 (G. U. prima serie speciale n. 43/2020).


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 24/2020
S O M M A R I O
Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 (BUR n. 94/2020) – Testo storico

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA

TITOLO I - Polizia locale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. La Regione, in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”, detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali afferenti la funzione di polizia locale e lo svolgimento dei servizi, l’organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di polizia locale.
2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale, al fine di migliorare l’organizzazione della stessa.
3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “distretto di polizia locale”: ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
b) “distretto metropolitano”: distretto coincidente con l’ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
c) “distaccamento territoriale”: unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
d) “area sovradistrettuale di polizia locale”: raggruppamento di distretti coincidente di norma con l’ambito territoriale dell’ente provinciale o ambito più vasto;
e) “corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell’unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dal comma 111 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
f) “coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;
g) “nucleo specializzato di polizia locale”: apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l’esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.
Art. 3 - Funzioni della Regione.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:
a) l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l’attuazione, l’integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;
c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d’area, secondo gli indirizzi della presente legge;
d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
e) l’attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità, anche realizzando campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, in particolare presso le scuole su tematiche in materia di educazione civica e cultura della sicurezza;
f) la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Giunta regionale, al fine di accelerare le procedure assunzionali, definisce bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

CAPO II - Organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale

Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia locale.
1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.
2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.
3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all’area omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
4. L’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all’articolo 2.
5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall’articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:
a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell’articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 , prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall’ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;
b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto;
c) ponderazione delle specificità territoriali.
6. La Giunta regionale, al fine di definire l’ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale.
7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.
10. Gli enti associati nell’ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l’individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.
11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l’ambito territoriale della Città metropolitana.
Art. 5 - Organizzazione.
1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell’ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.
2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell’ambito territoriale di competenza.
3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante. La Giunta regionale, per le zone montane e parzialmente montane di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , può definire un numero minimo di unità operative inferiore.
4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell’articolo 10.
5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all’articolo 3.
6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.
7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo:
a) gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all’articolo 12;
b) i requisiti minimi uniformi per la convergenza ed interoperabilità delle piattaforme digitali che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematiche e compatibili.
Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.
1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l’interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l’esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.
2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD, ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.
3. Presso il distretto ed il coordinamento di polizia locale è istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e un Presidente eletto tra i suoi membri per un periodo di tre anni, rieleggibile.
4. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA, ed è localizzato presso il comune capoluogo.
5. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.
6. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all’articolo 12.
7. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all’esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all’articolo 21.
Art. 7 - Autorità di polizia locale.
l. Il rappresentante legale dell’ente locale, o suo delegato, è l’autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul funzionamento del servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Ferme restando l’autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell’ente locale dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.
Art. 8 - Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.
1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti dalla legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:
a) agenti;
b) sottufficiali;
c) ufficiali;
d) comandanti.
2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all’apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l’operatività. La Giunta regionale definisce altresì, sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all’articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell’articolo 9.
Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.
1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l’ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l’attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all’ottimale funzionamento dell’apparato.
2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.
3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l’impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 18, con compiti di affiancamento e supporto all’azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.
4. I regolamenti di polizia locale dispongono che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
Art. 10 - Comandante.
1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell’ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell’ente di appartenenza.
2. Il comandante è nominato dall’Autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.
3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.
4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell’articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.
5. Il comandante del coordinamento distrettuale, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell’articolazione organizzativa della polizia locale.

CAPO III - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto

Art. 11 - Formazione della polizia locale.
1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell’ottica dell’organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.
2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:
a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all’uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
d) assecondare la formazione di un’etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all’articolo 12.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:
a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all’accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
b) i percorsi di formazione continua finalizzati all’aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all’interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.
4. L’attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall’amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell’ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall’articolo 13.
6. La Giunta regionale può promuovere l’istituzione di un Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori.
Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.
1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.
2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d’interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.
3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell’atto di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.
5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

TITOLO II - Politiche della sicurezza

CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.
1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:
a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;
b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;
c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l’elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;
d) rafforzare e valorizzare l’azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l’ampliamento degli organici di polizia locale;
e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell’ordine per l’ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;
f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l’interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l’attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;
g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;
h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio;
i) costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l’implementazione continua delle politiche per la sicurezza.
Art. 14 - Conferenza regionale per la sicurezza.
1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale per la sicurezza, finalizzata alla promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composta da:
a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana o loro delegati;
b) sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei Sindaci di comuni non capoluogo di Provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
c) uno dei componenti dell’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di cui all’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , designato dallo stesso Osservatorio.
3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute della Conferenza possono essere invitate anche altre figure istituzionali.
4. La Conferenza costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti l’iniziativa dei suoi componenti.
5. La partecipazione alla Conferenza non prevede l’erogazione di alcun compenso né rimborso spese.
Art. 15 - Giornata della polizia locale regionale.
1. È istituita la giornata della polizia locale regionale, il giorno 20 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Giunta regionale promuove l’organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l’impegno delle polizie locali dei Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale del Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l’attribuzione delle onorificenze stesse.
Art. 16 - Finanziamenti regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all’attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all’articolo 13 e determina i criteri per l’accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge; i criteri per l’accesso contengono i parametri, ai fini della necessaria valutazione dell’efficacia dei progetti finanziati e realizzati, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 22.
2. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21.
3. La definizione dei criteri per l’accesso ai contributi o agli incentivi si conforma alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Art. 17 - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri d’ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria

Art. 18 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell’ambito dei tavoli di cui all’articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:
a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;
b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;
d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;
e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l’opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.
Art. 19 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.
1. La Giunta regionale promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.
Art. 20 - Servizi per conto di terzi.
1. Gli enti locali possono prevedere l’utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.
2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall’ente locale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

CAPO III - Norme finali e transitorie

Art. 21 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.
1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell’applicativo informatico regionale denominato “Monitoraggio permanente della polizia locale” i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.
2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.
4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.
Art. 22 - Clausola valutativa.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati disaggregati del monitoraggio di cui all’articolo 21, in formato elettronico elaborabile, all’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.
Art. 23 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, entro l’esercizio di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un provvedimento per definire le linee programmatiche di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’attivazione dei tavoli di concertazione definiti dall’articolo 12.
Art. 24 - Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;
b) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
c) l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni previgenti.
Art. 25 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 e dell’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), e), h), i) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 10.000,00 e in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 13, comma 2, lettere b), d), f), g) della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2020, per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” relative all’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , abrogato dall’articolo 21 della presente legge; per euro 200.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) quanto agli esercizi 2021 e 2022, con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.



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