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Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013.

Sommario: Legge Regionale 3/2013
S O M M A R I O
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.904.352,19 per l’esercizio 2013. Tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico della Regione.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2013, sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali.
1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
Art. 4 - Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale.
1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente debitore.
3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, dell’articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e successive modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9, comma 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione.
4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto d’appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del credito.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l’applicazione del presente articolo.
6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l’elenco, l’ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l’indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0204 “Azioni a sostegno dell’imprenditoria”, riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 5 - Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”e successive modificazioni, per l’anno 2013 è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
Art. 6 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”:
a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni;
b) ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.
Art. 7 - Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida.
1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l’esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l’esercizio 2015, allocate nell’upb E0002 “Tassa automobilistica regionale”, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell’upb U110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Art. 8 - Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l’adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0176 “Alienazione di titoli e partecipazioni” del bilancio di previsione 2013.
Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale”.
1. La legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale” e il comma 2 dell’ articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” sono abrogati.
Art. 10 - Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare “Palazzi Torres Rossini” in uso al Consiglio regionale del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior numero possibile di contratti.
2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.
3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.
Art. 11 - Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:
a) istituire un fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;
b) istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;
c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.” e successive modificazioni;
d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.
2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.
4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale. ( 1)
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un’età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.
6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.
8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l’ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l’individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli occupati dell’anno precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:
a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013;
b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013;
c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 “Azioni nel campo delle abitazioni” del bilancio di previsione 2013;
d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013.
Art. 12 - Fondo sanitario integrativo veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 13 - Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società “Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.”.
omissis ( 2)
Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 “Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
Art. 15 - Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI).
1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del bilancio di previsione 2013.
Art. 16 - Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”, di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2013 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’ articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui all’ articolo 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 17 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
1. Nel comma 1 dell’ articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: “con gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 18 - Iniziative per promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea Zanzotto”.
1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.
2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.
3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:
a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale;
b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.
4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 19 - Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia.
1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all’Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’effettuazione dello stesso.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2013.
Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre.
omissis ( 3)
Art. 21 - Modifica dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in materia di progetti strategici per il turismo.
1. Dopo il comma 2 decies dell’ articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 4)
2. L’apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2 duodecies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 così come inserito dal comma 1, è attivata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed alla stessa è riservata una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui:
a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1;
b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.
Art. 22 - Sviluppo del sistema produttivo.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in modo strutturale l’attuale situazione di crisi economica, occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all’ articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, (quest’ultime per un importo pari ad euro 13.000.000,00), sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 ”Recuperi su fondi di rotazione”.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile.”, quinto bando, relativamente alla sola quota regionale e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili.”, sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”.
3. Le risorse di cui ai commi 1e 2 sono destinate:
a) per euro 2.000.000,00, allocati nell’upb U0061 “Interventi in incentivazione per l’industria”, al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”;
b) per euro 21.100.000,00, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI”, al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro 17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 ”Recuperi su fondi di rotazione” e per la restante quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”, del bilancio di previsione 2013.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e razionalizzazione di esse.
Art. 23 - Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione.
1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.
2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della reindustrializzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell’elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all’elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale;
b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione;
c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione;
d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 24 - Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.
1. Accertata la chiusura dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all’Azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Asse 1, Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”, del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 25 - Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine.
1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell’attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.
2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad interventi per lo sviluppo economico locale sull’area della Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all’incremento dell’attrattività del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle specificità, al miglioramento dell’accesso al credito e all’avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario economico-sociale sussistente tra l’area del Polesine e il restante territorio regionale. ( 5)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 26 - Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modificazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 333,33 ed un massimo di euro 50.000,00, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata agli impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le caratteristiche di cui all’articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, alimentati a biomassa, biogas e biometano provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2013.
Art. 27 - Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova.
1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 28 - Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete.
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, promuove uno specifico programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi.
2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l’attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate.
4. L’erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2013.
Art. 29 - Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999.
1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.” e successive modificazioni, a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0048 “Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da calamità” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2013.
Art. 30 - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. All’ articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è cosi sostituita:
omissis ( 6)
b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
omissis ( 7)
2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse già allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale.
omissis ( 8)
Art. 32 - Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia. (9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici. ( 10)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2013.
Art. 33 - Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
1. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le parole: “e della graduazione dei contributi stanziati” sono sostituite dalle seguenti: “, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis”.
2. Dopo l’ articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 è inserito il seguente:
omissis ( 11)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2013.
Art. 34 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Il comma 5 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, è così sostituito:
omissis ( 12)
2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2013.
Art. 35 - Modifica dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’ articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , è aggiunta la seguente:
omissis ( 13)
Art. 36 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici.
1. Al comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’ articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni, le parole: “e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni” sono sopresse.
2. I commi 2 e 3 dell’ articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 “Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’ articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici” e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 4 bis dell’ articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)
4. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell’istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall’ articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , sino a trent’anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l’autobus sia destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L’utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, allocati nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti”, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all’ articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , nell’anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2013.
8. Il contributo versato per l’anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto.
9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 37 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. (15)
1. In attuazione dell’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, è istituito il “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.
2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni nell’ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al trasporto automobilistico e lagunare. ( 16)
3. omissis ( 17)
4. Per l’esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.
5. omissis ( 18)
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 38 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.
1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagevoli per l’utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.
Art. 39 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell’ articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.
2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798 (BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già provveduto alla stipula dell’atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto dall’operatore per la realizzazione dell’intervento finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di erogazione del contributo.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 40 - Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all’ articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell’originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell’ articolo 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalità, i criteri e i termini per l’attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 41 - Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la sopratassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo D l’importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di rilascio.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell’ articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni, sono destinate dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura.
3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la “Consulta regionale per la pesca ricreativa”, che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse medesime. La “Consulta regionale per la pesca ricreativa” è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.
4. Al comma 1, dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, le parole: “misura minima dell’ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura minima del cinquanta per cento”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.
Art. 42 - Contributi regionali per i contratti di fiume. (19)
1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2013.
Art. 43 - Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento.
1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’ articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0111 “Interventi in materia ambientale” del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 44 - Modifica dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. All’ articolo 39, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le parole “... nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 20)
3. Il comma 4 bis dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 21)
Art. 45 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Comma sostituito da comma 1 articolo 1 legge regionale 28 giugno 2013, n. 16 .
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 4 legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 .
( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 11 legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 .
( 4) Testo riportato all’art. 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 5) Comma aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 6) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 7) Testo riportato alla lett. b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 22 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 9) Rubrica così modificata da comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 10) Comma così sostituito da comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .
( 11) Testo riportato dopo l’art. 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 .
( 12) Testo riportato all’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 13) Testo riportato all’art. 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 14) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 .
( 15) Vedi quanto previsto dall’art. 14 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 in materia di autorizzazione all’anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
( 16) Comma sostituito da comma 4 art. 14 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il seguente: “2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, è deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente commissione consiliare.”.
( 17) Comma abrogato da comma 5 art. 14 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il seguente: “3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;
b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.”.
( 18) Comma abrogato da comma 5 art. 14 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza il comma era il seguente: “5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:
a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);
b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).”.
( 19) Vedi quanto a seguire disposto dall’articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”.
( 20) Testo riportato all’art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 21) Testo riportato all’art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 3/2013
S O M M A R I O
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013) - Testo storico

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2013

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.904.352,19 per l’esercizio 2013. Tale importo si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico della Regione.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2013, sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali.
1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
Art. 4 - Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale.
1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente debitore.
3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, dell’articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e successive modificazioni, e fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9, comma 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla data della certificazione.
4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto d’appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del credito.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l’applicazione del presente articolo.
6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l’elenco, l’ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l’indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0204 “Azioni a sostegno dell’imprenditoria”, riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 5 - Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”e successive modificazioni, per l’anno 2013 è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
Art. 6 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”:
a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni;
b) ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.
Art. 7 - Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida.
1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l’esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l’esercizio 2015, allocate nell’upb E0002 “Tassa automobilistica regionale”, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell’upb U110 “Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio pluriennale 2013-2015.
Art. 8 - Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l’adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0176 “Alienazione di titoli e partecipazioni” del bilancio di previsione 2013.
Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale”.
1. La legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 “Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale” e il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009” sono abrogati.
Art. 10 - Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare “Palazzi Torres Rossini” in uso al Consiglio regionale del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior numero possibile di contratti.
2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.
3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.
Art. 11 - Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:
a) istituire un fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;
b) istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;
c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.” e successive modificazioni;
d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.
2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.
4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un’età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.” e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.
6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.
8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l’ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l’individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli occupati dell’anno precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:
a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013;
b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013;
c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 “Azioni nel campo delle abitazioni” del bilancio di previsione 2013;
d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale” del bilancio di previsione 2013.
Art. 12 - Fondo sanitario integrativo veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 13 - Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società “Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.”.
1. La sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo cessa il 31 marzo 2013 e la società “Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A.” viene sciolta a far data dal 1° aprile 2013.
2. La Giunta regionale, nel predisporre le schede di dotazione ospedaliera di cui all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” e successive modificazioni, assegna all’ospedale Codivilla-Putti le opportune dotazioni ospedaliere per una gestione pubblica da parte dell’Azienda ULSS n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2013.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 “Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
Art. 15 - Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI).
1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del bilancio di previsione 2013.
Art. 16 - Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”, di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2013 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 17 - Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
1. Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: “con gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 18 - Iniziative per promuovere la costituzione della “Fondazione Andrea Zanzotto”.
1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.
2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.
3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:
a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale;
b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.
4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 19 - Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia.
1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all’Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’effettuazione dello stesso.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2013.
Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre.
1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l’informazione e l’identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell’ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 “Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006” (BUR n. 47 del 2009).
2. La Giunta regionale, per promuovere l’esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:
a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;
b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell’ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; a tal fine la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2013.
Art. 21 - Modifica dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in materia di progetti strategici per il turismo.
1. Dopo il comma 2 decies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:
“2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.”.
2. L’apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2 duodecies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 così come inserito dal comma 1, è attivata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed alla stessa è riservata una disponibilità finanziaria iniziale di euro 6 milioni, di cui:
a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1;
b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.
Art. 22 - Sviluppo del sistema produttivo.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in modo strutturale l’attuale situazione di crisi economica, occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, (quest’ultime per un importo pari ad euro 13.000.000,00), sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0050 ”Recuperi su fondi di rotazione”.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile.”, quinto bando, relativamente alla sola quota regionale e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili.”, sono introitate al bilancio regionale nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”.
3. Le risorse di cui ai commi 1e 2 sono destinate:
a) per euro 2.000.000,00, allocati nell’upb U0061 “Interventi in incentivazione per l’industria”, al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”;
b) per euro 21.100.000,00, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI”, al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro 17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 ”Recuperi su fondi di rotazione” e per la restante quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi”, del bilancio di previsione 2013.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e razionalizzazione di esse.
Art. 23 - Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione.
1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.
2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della reindustrializzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell’elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all’elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale;
b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione;
c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione;
d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2013.
Art. 24 - Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013.
1. Accertata la chiusura dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all’Azione 1.2.1. “Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, Asse 1, Linea di intervento 1.2. “Ingegneria finanziaria”, del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 25 - Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine.
1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell’attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), aventi sede operativa nel territorio dei comuni della provincia di Rovigo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 26 - Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e successive modificazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 333,33 ed un massimo di euro 50.000,00, secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata agli impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le caratteristiche di cui all’articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, alimentati a biomassa, biogas e biometano provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.
4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2013.
Art. 27 - Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova.
1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 28 - Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete.
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 24 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, promuove uno specifico programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale e di associazioni di tali consorzi.
2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l’attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate.
4. L’erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2013.
Art. 29 - Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999.
1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.” e successive modificazioni, a sostegno delle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0048 “Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da calamità” del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi” del bilancio di previsione 2013.
Art. 30 - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. All’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è cosi sostituita:
“a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq”;
b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
“b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;”.
2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse già allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale.
1. In attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni.
2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.
4. Ai fini dell’adeguamento della carta forestale regionale di cui all’articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 “Risorse forestali” del bilancio di previsione 2013.
Art. 32 - Contributo straordinario di sostegno al reddito a favore dei pescatori di vongole e molluschi del basso Polesine e Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine e di Chioggia ad integrazione dei redditi.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2013.
Art. 33 - Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le parole: “e della graduazione dei contributi stanziati” sono sostituite dalle seguenti: “, della graduazione dei contributi stanziati e dell’attribuzione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui all’articolo 4 bis”.
2. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis - Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici.
1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’articolo 2, comma 2, per l’esame del progetto e/o dell’edificio realizzato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:
a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;
b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo facilmente visibile;
d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell’edilizia sostenibile;
e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.
3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attività da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonché delle modalità di rimborso dei costi sostenuti.”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione 2013.
Art. 34 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, è così sostituito:
“5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”.
2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2013.
Art. 35 - Modifica dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente:
“b bis) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche”).”
Art. 36 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici.
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e successive modificazioni, le parole: “e purché l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni” sono sopresse.
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 “Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”” e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici” e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 4 bis dell’articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.”.
4. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell’articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell’istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , sino a trent’anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l’autobus sia destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L’utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, allocati nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti”, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , nell’anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2013.
8. Il contributo versato per l’anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto.
9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 37 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
1. In attuazione dell’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, è istituito il “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale.
2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, è deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente commissione consiliare.
3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;
b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
c) il 16 per cento per i servizi di navigazione.
4. Per l’esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.
5. Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:
a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);
b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 38 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.
1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagevoli per l’utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” (Area Omogenea (A0037) “Trasporti pubblici”) del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.
Art. 39 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.
2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798 (BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già provveduto alla stipula dell’atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto dall’operatore per la realizzazione dell’intervento finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di erogazione del contributo.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 “Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica” e U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 40 - Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell’originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell’articolo 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalità, i criteri e i termini per l’attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2013.
Art. 41 - Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”, per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la sopratassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo D l’importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di rilascio.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni, sono destinate dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore della pesca e dell’acquacoltura.
3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la “Consulta regionale per la pesca ricreativa”, che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse medesime. La “Consulta regionale per la pesca ricreativa” è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.
4. Al comma 1, dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, le parole: “misura minima dell’ottanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura minima del cinquanta per cento”.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.
Art. 42 - Contributi regionali per i contratti di fiume.
1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del bilancio di previsione 2013.
Art. 43 - Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento.
1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0111 “Interventi in materia ambientale” del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione” del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 44 - Modifica dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. All’articolo 39, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le parole “... nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
“4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:
a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;
b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;
c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.”.
3. Il comma 4 bis dell’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
“4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti.”.
Art. 45 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO