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Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024)
Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie
Sommario
“Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, coerentemente agli indirizzi nazionali di politica estera e ai principi contenuti all’articolo 5 comma 5 dello Statuto del Veneto, disciplina le iniziative di solidarietà internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.
Art. 2 - Misure urgenti di solidarietà internazionale.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà attivate dagli organismi pubblici internazionali destinate a fronteggiare eventi eccezionali, causati da conflitti armati o calamità naturali che generano situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico - sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico e che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.
Art. 3 - Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.
1. Nell’ambito delle competenze di cui alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”, è istituito a fini informativi presso la Giunta regionale, titolare dei dati personali, il Registro regionale dei Mediatori culturali allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d’iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e successive modificazioni.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d’iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e successive modificazioni.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse afferenti la
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, coerentemente agli indirizzi nazionali di politica estera e ai principi contenuti all’articolo 5 comma 5 dello Statuto del Veneto, disciplina le iniziative di solidarietà internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.
Art. 2 - Misure urgenti di solidarietà internazionale.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà attivate dagli organismi pubblici internazionali destinate a fronteggiare eventi eccezionali, causati da conflitti armati o calamità naturali che generano situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico - sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico e che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.
Art. 3 - Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.
1. Nell’ambito delle competenze di cui alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”, è istituito a fini informativi presso la Giunta regionale, titolare dei dati personali, il Registro regionale dei Mediatori culturali allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d’iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e successive modificazioni.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d’iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e successive modificazioni.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse afferenti la
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
SOMMARIO
- Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024) - Testo storico
- NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/03/2023
PDL n. 190
Assegnato in sede referente: 1a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 24/01/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula:
Approvato dal consiglio in data: 06/02/2024