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Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017)

Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto

Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017)

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI COMUNI ONORARI DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Art. 2 - Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la Giunta regionale, il “Registro dei comuni onorari del Veneto”.
2. Nel Registro sono iscritti i Comuni d’Italia e di altri paesi del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e ricorrono tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto e che intrattengono rapporti con comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti d’Italia e di altri paesi del mondo, in conformità alla disciplina di cui all’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce ulteriori modalità e requisiti per l’iscrizione nel Registro.
3. I Comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali come individuate dall’ articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme in favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e partecipano alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi di cui all’ articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Premio annuale per comuni onorari del Veneto.
1. È istituito il premio per il comune onorario veneto dell’anno di cui al comma 2 dell’articolo 2, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.
2. Nell’individuazione dei partner partecipanti ai progetti comunitari in conformità alla relativa disciplina di settore, la Giunta regionale individua i criteri di priorità per i comuni di cui al comma 2 dell’articolo 2.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse afferenti il finanziamento della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 01 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 (BUR n. 89/2017) – Testo storico

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI COMUNI ONORARI DEL VENETO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Art. 2 - Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la Giunta regionale, il “Registro dei comuni onorari del Veneto”.
2. Nel Registro sono iscritti i Comuni d’Italia e di altri paesi del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e ricorrono tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto e che intrattengono rapporti con comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti d’Italia e di altri paesi del mondo, in conformità alla disciplina di cui all’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce ulteriori modalità e requisiti per l’iscrizione nel Registro.
3. I Comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme in favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e partecipano alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Premio annuale per comuni onorari del Veneto.
1. È istituito il premio per il comune onorario veneto dell’anno di cui al comma 2 dell’articolo 2, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.
2. Nell’individuazione dei partner partecipanti ai progetti comunitari in conformità alla relativa disciplina di settore, la Giunta regionale individua i criteri di priorità per i comuni di cui al comma 2 dell’articolo 2.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse afferenti il finanziamento della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 01 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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