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Legge regionale 27 novembre 2024, n. 30 (BUR n. 153/2024)

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne

Legge regionale 27 novembre 2024, n. 30 (BUR n. 153/2024)

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE


Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, nonché nel rispetto delle convenzioni internazionali, dei principi costituzionali, dei principi statutari e delle leggi nazionali vigenti, riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeno sociale e culturale da contrastare in ogni forma e grado e concorre alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, favorendo il pieno sviluppo della persona e l’autodeterminazione femminile.
2. La Regione previene e contrasta ogni forma, diretta o indiretta, di violenza morale, fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nonché atti persecutori e di molestia, nella vita pubblica e privata, rivolti contro le donne in ragione della loro identità di genere.
3. La Regione salvaguarda la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna, promuove la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra donne e uomini e contrasta gli stereotipi di genere e la cultura basata su relazioni di prevaricazione maschile nell’ambito familiare, lavorativo e sociale.
4. La Regione opera per aumentare il livello di consapevolezza nell’opinione pubblica e nel sistema educativo e formativo rispetto alle cause e alle conseguenze della violenza maschile sulle donne, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione contro la violenza di genere.
5. La Regione si oppone nella comunicazione all’uso di termini, immagini, linguaggio e prassi che siano discriminatori, offensivi o lesivi della dignità della donna.
Art. 2 - Osservatorio regionale sulla violenza di genere.
1. È istituito presso il Consiglio regionale del Veneto l’Osservatorio permanente contro la violenza di genere, finalizzato all’osservazione, al monitoraggio e all’analisi dei fenomeni di discriminazione e di violenza contro le donne, all’approfondimento e alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze rispetto a questo fenomeno, nonché all’elaborazione di strategie di prevenzione.
2. L’Osservatorio è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto da cinque soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, designati dal Consiglio regionale. Le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei componenti sono definite con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla scadenza della legislatura e possono essere riconfermati. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , relativamente alle sedute dell’organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all’Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.
5. L’Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L’Osservatorio si insedia entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Presidenza onoraria dell’Osservatorio.
1. Al fine di rafforzare il prestigio dell’Osservatorio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può proporre al Consiglio di conferire il titolo di Presidente onorario dell’Osservatorio a una persona che nel Veneto si sia particolarmente distinta per attività svolte in campo istituzionale, culturale e sociale nel contrasto alla violenza di genere e nella costruzione di una cultura di parità, particolarmente tra le nuove generazioni.
2. Il Presidente onorario ha funzioni rappresentative, consultive e di promozione istituzionale: collabora per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti.
Art. 4 - Compiti e funzioni dell’Osservatorio.
1. L’Osservatorio, in particolare:
a) provvede, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 196/2003, alla rilevazione, all’analisi e al monitoraggio dei dati, anche con il supporto dell’Ufficio statistico regionale, forniti dalle istituzioni che a vario titolo intercettano il fenomeno, dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne, di armonizzare le misure di intervento adottate e di contribuire a realizzare un sistema di prevenzione, protezione e sostegno capillare connesso ai bisogni dei singoli territori e della società veneta;
b) svolge indagini, studi, ricerche in materia di politiche di contrasto alla violenza di genere, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a), al fine di monitorare la concreta attuazione delle previsioni di legge e di valutarne l’impatto;
c) elabora strategie e proposte finalizzate alla prevenzione del fenomeno della discriminazione e della violenza di genere, rivolte in particolare alle giovani generazioni e a partire dall’ambito formativo, scolastico, extrascolastico e sportivo;
d) elabora progetti e proposte, anche di natura legislativa, per una maggiore efficacia delle politiche pubbliche in riferimento alla prevenzione e al contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne;
e) promuove l’informazione e la conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge e contribuisce all’organizzazione di seminari e approfondimenti di studio, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti, al fine di contribuire all’emersione del fenomeno della violenza di genere;
f) approfondisce le politiche legate all’empowerment femminile e al contrasto alle forme sociali di discriminazione e segregazione, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura paritaria;
g) esegue valutazioni, anche in collaborazione con i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto, sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché di parità di accesso alla carriera nel lavoro pubblico;
h) monitora sull’effettiva realizzazione della parità di accesso alle cariche elettive, agli organi di amministrazione e controllo degli enti strumentali e delle società pubbliche e, in generale, effettua analisi sulla rappresentanza paritaria diffusa;
i) esegue monitoraggi periodici della comunicazione istituzionale e pubblica, anche in collaborazione con il CO.RE.COM., in relazione alla corretta rappresentazione dell’immagine femminile e al rispetto della dignità della donna;
j) esegue il monitoraggio dell’impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento al perseguimento dell’indipendenza e dell’autonomia, anche economica, delle donne vittime di violenza.
2. In relazione alle tematiche affrontate e per l’esercizio delle funzioni assegnate all’Osservatorio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può stipulare protocolli d’intesa con istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, con i Ministeri competenti, con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con le Forze dell’ordine, con l’autorità giudiziaria, con le prefetture e con i Centri antiviolenza con le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, le farmacie pubbliche e private, al fine di rafforzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti e sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza e discriminazione di genere, nonché di armonizzare le metodologie di intervento e di prevenzione adottate nel territorio.
3. L’Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.
Art. 5 - Piano regionale degli interventi per la promozione della cultura paritaria, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle proposte dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 2, in coerenza con le previsioni del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023” e della “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, nonché nell’ambito delle politiche di attuazione della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, adotta periodicamente, sentita la competente commissione consiliare, il Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne.
2. Attraverso il Piano, la Giunta regionale:
a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione ai fattori di rischio derivanti dalle discriminazioni, dalla segregazione, dagli stereotipi di genere e dalla violenza contro le donne;
b) individua interventi e servizi da attuare a livello regionale, anche in via sperimentale, per rispondere in modo efficace alle esigenze di promozione della cultura della parità e del rispetto delle differenze di genere; di promozione dell’empowerment femminile; di sostegno all’occupazione femminile e al raggiungimento della parità salariale; di prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e violenti contro le donne; di sostegno alle vittime della violenza di genere e dei loro percorsi di autonomia; di sostegno ai minori orfani di madre deceduta a causa di violenza o vittime di violenza assistita;
c stabilisce forme efficaci di coordinamento ed integrazione degli interventi di cui alla lettera b), con particolare riguardo all’integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali, della formazione e del lavoro, della casa, della sicurezza, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura dell’uguaglianza e del rispetto.
Art. 6 - Costituzione di parte civile.
1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l’opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione della violenza contro le donne.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera e), quantificati in euro 48.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 8 - Disposizioni finali.
1. In fase di applicazione della presente legge, i componenti dell’Osservatorio designati dal Consiglio regionale nei termini previsti dall’articolo 2, comma 6, restano in carica anche nella legislatura successiva al loro insediamento, salvo diversa deliberazione del Consiglio regionale della dodicesima legislatura.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).




SOMMARIO
Legge regionale 27 novembre 2024, n. 30 (BUR n. 153/2024) - Testo storico

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE


Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, nonché nel rispetto delle convenzioni internazionali, dei principi costituzionali, dei principi statutari e delle leggi nazionali vigenti, riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeno sociale e culturale da contrastare in ogni forma e grado e concorre alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, favorendo il pieno sviluppo della persona e l’autodeterminazione femminile.
2. La Regione previene e contrasta ogni forma, diretta o indiretta, di violenza morale, fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nonché atti persecutori e di molestia, nella vita pubblica e privata, rivolti contro le donne in ragione della loro identità di genere.
3. La Regione salvaguarda la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna, promuove la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra donne e uomini e contrasta gli stereotipi di genere e la cultura basata su relazioni di prevaricazione maschile nell’ambito familiare, lavorativo e sociale.
4. La Regione opera per aumentare il livello di consapevolezza nell’opinione pubblica e nel sistema educativo e formativo rispetto alle cause e alle conseguenze della violenza maschile sulle donne, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione contro la violenza di genere.
5. La Regione si oppone nella comunicazione all’uso di termini, immagini, linguaggio e prassi che siano discriminatori, offensivi o lesivi della dignità della donna.
Art. 2 - Osservatorio regionale sulla violenza di genere.
1. È istituito presso il Consiglio regionale del Veneto l’Osservatorio permanente contro la violenza di genere, finalizzato all’osservazione, al monitoraggio e all’analisi dei fenomeni di discriminazione e di violenza contro le donne, all’approfondimento e alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze rispetto a questo fenomeno, nonché all’elaborazione di strategie di prevenzione.
2. L’Osservatorio è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto da cinque soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, designati dal Consiglio regionale. Le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei componenti sono definite con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla scadenza della legislatura e possono essere riconfermati. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , relativamente alle sedute dell’organo stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all’Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.
5. L’Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L’Osservatorio si insedia entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Presidenza onoraria dell’Osservatorio.
1. Al fine di rafforzare il prestigio dell’Osservatorio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può proporre al Consiglio di conferire il titolo di Presidente onorario dell’Osservatorio a una persona che nel Veneto si sia particolarmente distinta per attività svolte in campo istituzionale, culturale e sociale nel contrasto alla violenza di genere e nella costruzione di una cultura di parità, particolarmente tra le nuove generazioni.
2. Il Presidente onorario ha funzioni rappresentative, consultive e di promozione istituzionale: collabora per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti.
Art. 4 - Compiti e funzioni dell’Osservatorio.
1. L’Osservatorio, in particolare:
a) provvede, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 196/2003, alla rilevazione, all’analisi e al monitoraggio dei dati, anche con il supporto dell’Ufficio statistico regionale, forniti dalle istituzioni che a vario titolo intercettano il fenomeno, dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne, di armonizzare le misure di intervento adottate e di contribuire a realizzare un sistema di prevenzione, protezione e sostegno capillare connesso ai bisogni dei singoli territori e della società veneta;
b) svolge indagini, studi, ricerche in materia di politiche di contrasto alla violenza di genere, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a), al fine di monitorare la concreta attuazione delle previsioni di legge e di valutarne l’impatto;
c) elabora strategie e proposte finalizzate alla prevenzione del fenomeno della discriminazione e della violenza di genere, rivolte in particolare alle giovani generazioni e a partire dall’ambito formativo, scolastico, extrascolastico e sportivo;
d) elabora progetti e proposte, anche di natura legislativa, per una maggiore efficacia delle politiche pubbliche in riferimento alla prevenzione e al contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne;
e) promuove l’informazione e la conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge e contribuisce all’organizzazione di seminari e approfondimenti di studio, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti, al fine di contribuire all’emersione del fenomeno della violenza di genere;
f) approfondisce le politiche legate all’empowerment femminile e al contrasto alle forme sociali di discriminazione e segregazione, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura paritaria;
g) esegue valutazioni, anche in collaborazione con i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto, sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché di parità di accesso alla carriera nel lavoro pubblico;
h) monitora sull’effettiva realizzazione della parità di accesso alle cariche elettive, agli organi di amministrazione e controllo degli enti strumentali e delle società pubbliche e, in generale, effettua analisi sulla rappresentanza paritaria diffusa;
i) esegue monitoraggi periodici della comunicazione istituzionale e pubblica, anche in collaborazione con il CO.RE.COM., in relazione alla corretta rappresentazione dell’immagine femminile e al rispetto della dignità della donna;
j) esegue il monitoraggio dell’impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento al perseguimento dell’indipendenza e dell’autonomia, anche economica, delle donne vittime di violenza.
2. In relazione alle tematiche affrontate e per l’esercizio delle funzioni assegnate all’Osservatorio, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può stipulare protocolli d’intesa con istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, con i Ministeri competenti, con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con le Forze dell’ordine, con l’autorità giudiziaria, con le prefetture e con i Centri antiviolenza con le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, le farmacie pubbliche e private, al fine di rafforzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti e sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza e discriminazione di genere, nonché di armonizzare le metodologie di intervento e di prevenzione adottate nel territorio.
3. L’Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.
Art. 5 - Piano regionale degli interventi per la promozione della cultura paritaria, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle proposte dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 2, in coerenza con le previsioni del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023” e della “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, nonché nell’ambito delle politiche di attuazione della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, adotta periodicamente, sentita la competente commissione consiliare, il Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per promuovere la cultura paritaria, per prevenire e per contrastare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne.
2. Attraverso il Piano, la Giunta regionale:
a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione ai fattori di rischio derivanti dalle discriminazioni, dalla segregazione, dagli stereotipi di genere e dalla violenza contro le donne;
b) individua interventi e servizi da attuare a livello regionale, anche in via sperimentale, per rispondere in modo efficace alle esigenze di promozione della cultura della parità e del rispetto delle differenze di genere; di promozione dell’empowerment femminile; di sostegno all’occupazione femminile e al raggiungimento della parità salariale; di prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e violenti contro le donne; di sostegno alle vittime della violenza di genere e dei loro percorsi di autonomia; di sostegno ai minori orfani di madre deceduta a causa di violenza o vittime di violenza assistita;
c stabilisce forme efficaci di coordinamento ed integrazione degli interventi di cui alla lettera b), con particolare riguardo all’integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali, della formazione e del lavoro, della casa, della sicurezza, al fine di incentivare un sistema integrato di azioni regionali orientato alla promozione della cultura dell’uguaglianza e del rispetto.
Art. 6 - Costituzione di parte civile.
1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l’opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione della violenza contro le donne.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera e), quantificati in euro 48.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 8 - Disposizioni finali.
1. In fase di applicazione della presente legge, i componenti dell’Osservatorio designati dal Consiglio regionale nei termini previsti dall’articolo 2, comma 6, restano in carica anche nella legislatura successiva al loro insediamento, salvo diversa deliberazione del Consiglio regionale della dodicesima legislatura.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 29/12/2023

PDL n. 243

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 07/11/2024

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Chiara LUISETTO

Approvato dal consiglio in data: 19/11/2024

Deliberazione Legislativa n. 30 del 27/11/2024