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Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (BUR n. 92/2017)

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (BUR n. 92/2017)

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (1)

TITOLO I - Costituzione, durata e composizione del CAL

Art. 1 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
1. In attuazione dell’ articolo 16 dello Statuto del Veneto è istituito il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonché autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti dalla presente legge.
3. La presente legge disciplina la costituzione, la durata, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del CAL.
4. I rapporti tra il Consiglio regionale e il CAL sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 11, dello Statuto.
Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute.
1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di ventiquattro. ( 2)
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle province del Veneto;
b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
c) omissis ( 3)
d) un rappresentante dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM);
f) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI).
3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia. ( 4)
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.
5. Il CAL, ai sensi dell’ articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in conformità all’articolo 11 e secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui all’articolo 15.
6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei rispettivi enti. ( 5)
7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali. ( 6)
8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell’Ufficio di presidenza del CAL di cui all’articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:
a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall’ordinamento universitario;
b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall’Ufficio di presidenza del CAL.
9. L’Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 3 - Costituzione e durata in carica.
1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. ( 7)
2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale. ( 8)
3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati ( 9) entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione.
4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.
5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL.
Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL.
omissis ( 10)

Art. 5 - Decadenza dei componenti del CAL.
1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l’ente di provenienza. ( 11)
2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell’assemblea o dell’Ufficio di presidenza, se membro di quest’ultimo. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di presidenza del CAL.

TITOLO II - Funzioni

Art. 6 - Funzioni del CAL.
1. Il CAL, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali.
2. Il CAL, nell’esercizio dell’attività consultiva, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l’esercizio associato delle funzioni;
d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali. ( 12)
3. Il CAL, nell’esercizio dell’attività concertativa, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:
a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, dello Statuto;
c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell’esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, dello Statuto;
e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.
4. In sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono altresì concludere accordi di cui all’articolo 10.
5. Il CAL, nell’esercizio dell’attività propositiva, ha potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali.
6. Il CAL può proporre alla Giunta regionale l’impugnativa di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), dello Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
7. Il CAL può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza.
8. Il CAL può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di cui all’articolo 62 dello Statuto pareri sull’interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
9. Il CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l’elaborazione di informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto.
10. Il CAL redige annualmente un rapporto sull’attività svolta, da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, evidenziando le attività di particolare rilevanza e le eventuali criticità.
Art. 7 - Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale.
1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un’analisi del sistema delle autonomie locali in Veneto.
Art. 8 - Pareri obbligatori.
1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all’articolo 6, comma 2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il CAL abbia reso il parere, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di parere non favorevole l’organo richiedente può comunque procedere all’approvazione della proposta con motivazione espressa.
4. I pareri possono essere trasmessi all’organo richiedente con mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
Art. 9 - Intese.
1. Le intese a cui partecipa il CAL ai sensi dell’articolo 6, comma 3, si perfezionano con la sottoscrizione da parte del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato, entro il termine di trenta giorni dall’avvio del procedimento posto all’ordine del giorno della seduta del CAL. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’intesa non sia raggiunta, la Giunta regionale procede motivando l’atto.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di intesa.
Art. 10 - Accordi.
1. La Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, può concludere con gli enti locali, tramite il CAL, accordi volti a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
3. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di accordo.

TITOLO III - Organizzazione e funzionamento

Art. 11 - Assemblea.
1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, alla quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 2.
2. Il CAL delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi.
3. La pubblicità delle sedute e le modalità di convocazione e di svolgimento, nonché il quorum richiesto per l’approvazione delle deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento del CAL.
4. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 5, l’assemblea opera in composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
5. L’assemblea si riunisce in ogni caso, in seduta plenaria, su richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci componenti.
Art. 12 - Presidente.
1. Il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell’Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l’attività; in particolare, presiede e convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
3. Il Presidente sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi degli articoli 9 e 10.
Art. 13 - Ufficio di presidenza.
1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l’elezione del Presidente, è costituito l’Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento.
2. L’Ufficio di presidenza, composto da tre ( 13) componenti, incluso il Presidente del CAL, ( 14) svolge funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l’attività istruttoria finalizzata all’elaborazione delle deliberazioni del CAL, ne organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del CAL.
3. I componenti dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell’Assemblea.
4. L’Ufficio di presidenza esprime parere sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali.
5. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.
Art. 14 - Pubblicità degli atti.
1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.
Art. 15 - Regolamento del CAL. (15)
1. Il Regolamento del CAL è approvato dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento del CAL. Con la stessa maggioranza sono approvate le successive modifiche del Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del CAL, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, nonché l’istituzione di eventuali commissioni interne per l’esame di specifiche questioni.
3. La proposta di Regolamento è trasmessa dall’Ufficio di presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro i dieci giorni successivi, di osservazioni utili a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni del CAL e del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 16 - Struttura di supporto.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua la struttura di supporto del CAL ed assicura il personale nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale ed i mezzi necessari al funzionamento nell’ambito delle risorse trasferite al Consiglio regionale per il suo finanziamento.

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali. (16)
1. In sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di cui all’articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi.
2. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , continua ad esercitare le funzioni proprie.
Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni di rinvio. (17)
1. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL sono abrogati:
a) gli articoli da 8 a 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”;
b) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali””.
2. Dalla data di abrogazione di cui al comma 1, ogni richiamo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali contenuto nella legislazione regionale vigente si intende riferito al CAL.
Art. 19 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro 5.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale.




Note

( 1) Per effetto dell’art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 il termine di 90 giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale, di cui all’art. 3 comma 1 della presente legge in ordine alle nomine da parte del Presidente del Consiglio regionale dei componenti del CAL, è prorogato a valere per la XI^ legislatura regionale, al 31 marzo 2021.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha sostituito la parola “trenta” con la parola “ventiquattro”.
( 3) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha soppresso la lett. c).
( 4) Comma sostituito da comma 3 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 5) Comma sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 6) Comma sostituito da comma 5 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 7) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 8) Comma sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 9) Comma così modificato da comma 3 art, 2 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha soppresso le parole “a cura dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.
( 10) Articolo abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
( 11) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che così diceva “L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti elettivi.”.
( 12) Sul punto vedi quanto disposto dall’art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 con il quale a modifica di quanto già previsto dall’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 , si dispone che nell’ambito della sessione europea del Consiglio regionale “al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali ..... sono attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di consultazione”; quanto sopra “anche attraverso l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale” e che degli “esiti della predetta attività partecipativa si dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla sessione europea”.
( 13) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha sostituito la parola “cinque” con la parola “tre”.
( 14) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha soppresso le parole “e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi”.
( 15) Il Regolamento è stato approvato dal CAL con propria delibera n. 1 del 2 gennaio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020 e reperibile nell’apposita sezione “CAL – Consiglio delle autonomie locali” nel sito web del Consiglio regionale del Veneto.
( 16) Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 18 luglio 2018, n. 24 dispone che “I termini per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui al comma 3, dell’articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e, conseguentemente, il termine per la costituzione del Consiglio stesso, previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di novanta giorni.”.
( 17) Gli effetti abrogativi si sono determinati con decorrenza dall’11 gennaio 2020, primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del CAL.


SOMMARIO
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (BUR n. 92/2017) – Testo storico

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TITOLO I - Costituzione, durata e composizione del CAL

Art. 1 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
1. In attuazione dell’articolo 16 dello Statuto del Veneto è istituito il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonché autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti dalla presente legge.
3. La presente legge disciplina la costituzione, la durata, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del CAL.
4. I rapporti tra il Consiglio regionale e il CAL sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 11, dello Statuto.
Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute.
1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di trenta.
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle province del Veneto;
b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;
d) un rappresentante dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM);
f) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI).
3. Sono componenti elettivi:
a) dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia;
b) due presidenti di unioni di comuni;
c) un presidente di unione montana.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.
5. Il CAL, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in conformità all’articolo 11 e secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui all’articolo 15.
6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare un amministratore dei rispettivi enti o un componente dell’associazione di provenienza a partecipare alle singole sedute del CAL.
7. Alle sedute del CAL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali.
8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali, su invito dell’Ufficio di presidenza del CAL di cui all’articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:
a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall’ordinamento universitario;
b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall’Ufficio di presidenza del CAL.
9. L’Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 3 - Costituzione e durata in carica.
1. Il CAL è costituito entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi degli eletti pervenuti, e dura in carica per l’intera legislatura.
2. Ai fini di cui al comma 1, le designazioni e i nominativi degli eletti devono pervenire all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta dello stesso.
3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati a cura dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione.
4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.
5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL.
Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL.
1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), sono eletti su liste plurinominali in base alle preferenze espresse rispettivamente, dall’assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e dall’assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, appositamente convocate dal Presidente del Consiglio regionale che le presiede, anche tramite un suo delegato, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. Ogni sindaco può esprimere tre preferenze, nell’ambito di liste concorrenti di candidati e risultano eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
2. I componenti di cui all’articolo, 2, comma 3, lettera b), sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Il componente di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), è eletto all’interno dell’assemblea dei presidenti delle unioni montane, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea stessa e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Con l’atto di convocazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite altresì le modalità per lo svolgimento delle elezioni.
Art. 5 - Decadenza dei componenti del CAL.
1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l’ente di provenienza. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti elettivi.
2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell’assemblea o dell’Ufficio di presidenza, se membro di quest’ultimo. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di presidenza del CAL.

TITOLO II - Funzioni

Art. 6 - Funzioni del CAL.
1. Il CAL, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali.
2. Il CAL, nell’esercizio dell’attività consultiva, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l’esercizio associato delle funzioni;
d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali.
3. Il CAL, nell’esercizio dell’attività concertativa, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:
a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, dello Statuto;
c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell’esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, dello Statuto;
e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.
4. In sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono altresì concludere accordi di cui all’articolo 10.
5. Il CAL, nell’esercizio dell’attività propositiva, ha potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali.
6. Il CAL può proporre alla Giunta regionale l’impugnativa di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), dello Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
7. Il CAL può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza.
8. Il CAL può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di cui all’articolo 62 dello Statuto pareri sull’interpretazione di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
9. Il CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per la raccolta e l’elaborazione di informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto.
10. Il CAL redige annualmente un rapporto sull’attività svolta, da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, evidenziando le attività di particolare rilevanza e le eventuali criticità.
Art. 7 - Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale.
1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un’analisi del sistema delle autonomie locali in Veneto.
Art. 8 - Pareri obbligatori.
1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all’articolo 6, comma 2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il CAL abbia reso il parere, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di parere non favorevole l’organo richiedente può comunque procedere all’approvazione della proposta con motivazione espressa.
4. I pareri possono essere trasmessi all’organo richiedente con mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
Art. 9 - Intese.
1. Le intese a cui partecipa il CAL ai sensi dell’articolo 6, comma 3, si perfezionano con la sottoscrizione da parte del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato, entro il termine di trenta giorni dall’avvio del procedimento posto all’ordine del giorno della seduta del CAL. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’intesa non sia raggiunta, la Giunta regionale procede motivando l’atto.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di intesa.
Art. 10 - Accordi.
1. La Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, può concludere con gli enti locali, tramite il CAL, accordi volti a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
3. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di accordo.

TITOLO III - Organizzazione e funzionamento

Art. 11 - Assemblea.
1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, alla quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 2.
2. Il CAL delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi.
3. La pubblicità delle sedute e le modalità di convocazione e di svolgimento, nonché il quorum richiesto per l’approvazione delle deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento del CAL.
4. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 5, l’assemblea opera in composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
5. L’assemblea si riunisce in ogni caso, in seduta plenaria, su richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci componenti.
Art. 12 - Presidente.
1. Il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell’Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l’attività; in particolare, presiede e convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
3. Il Presidente sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi degli articoli 9 e 10.
Art. 13 - Ufficio di presidenza.
1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l’elezione del Presidente, è costituito l’Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento.
2. L’Ufficio di presidenza, composto da cinque componenti, incluso il Presidente del CAL e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi, svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l’attività istruttoria finalizzata all’elaborazione delle deliberazioni del CAL, ne organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del CAL.
3. I componenti dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell’Assemblea.
4. L’Ufficio di presidenza esprime parere sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali.
5. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.
Art. 14 - Pubblicità degli atti.
1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.
Art. 15 - Regolamento del CAL.
1. Il Regolamento del CAL è approvato dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento del CAL. Con la stessa maggioranza sono approvate le successive modifiche del Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del CAL, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, nonché l’istituzione di eventuali commissioni interne per l’esame di specifiche questioni.
3. La proposta di Regolamento è trasmessa dall’Ufficio di presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro i dieci giorni successivi, di osservazioni utili a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni del CAL e del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 16 - Struttura di supporto.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua la struttura di supporto del CAL ed assicura il personale nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale ed i mezzi necessari al funzionamento nell’ambito delle risorse trasferite al Consiglio regionale per il suo finanziamento.

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.
1. In sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantesimo ed il duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, convoca le assemblee di cui all’articolo 4 per gli adempimenti di individuazione dei componenti elettivi.
2. Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , continua ad esercitare le funzioni proprie.
Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni di rinvio.
1. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL sono abrogati:
a) gli articoli da 8 a 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”;
b) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali””.
2. Dalla data di abrogazione di cui al comma 1, ogni richiamo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali contenuto nella legislazione regionale vigente si intende riferito al CAL.
Art. 19 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro 5.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale.




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