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Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)

Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Sommario: Legge Regionale 31/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)

NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL’IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469 (1)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.

omissis ( 2)

CAPO II
Conferimento di funzioni e compiti

Art. 2 – Funzioni e compiti della Regione.

omissis ( 3)

Art. 3 – Funzioni e compiti della provincia.

omissis ( 4)

Art. 4 – Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.

omissis ( 5)

Art. 5 – Piano provinciale per il lavoro.

omissis ( 6)

Art. 6 – Indirizzo, vigilanza e controllo

omissis ( 7)

Art. 7 – Strutture organizzative per l’esercizio di funzioni e compiti.

omissis ( 8)

CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 8 - Istituzione dell’Ente regionale Veneto Lavoro.

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’Ente sono disciplinati da regolamento di cui all’articolo 11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale. ( 9)

Art. 9 – Funzioni dell’Ente.

omissis ( 10)

Art. 10 – Organi.

omissis ( 11)

Art. 11 – Direttore.

omissis ( 12)

Art. 12 – Collegio dei revisori.

omissis ( 13)

Art. 13 – Vigilanza.

omissis ( 14)

Art. 14 – Personale.

omissis ( 15)

Art. 15 – Risorse finanziarie e patrimoniali.

omissis ( 16)

Art. 16 – Norma transitoria per l’Ente Veneto Lavoro.

omissis ( 17)

CAPO IV
Integrazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche della formazione, dell’orientamento e delle fasce deboli

Art. 17 – Obiettivi.

omissis ( 18)

Art. 18 – Criteri d’azione.

omissis ( 19)

CAPO V
Organismi di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali

Art. 19 . Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

omissis ( 20)

Art. 20 – Funzioni della Commissione

omissis ( 21)

Art. 21 – Comitato di coordinamento istituzionale.

omissis ( 22)

Articolo 22 – Funzioni del Comitato.

omissis ( 23)

Articolo 23 – Commissioni provinciali.

omissis ( 24)

CAPO VI
Sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro

Art. 24 – Connessione con il Sistema informativo lavoro.

omissis ( 25)

Art. 25 – Modalità di funzionamento.

omissis ( 26)

Art. 26 – Sistema informativo lavoro regionale.

omissis ( 27)

Art. 27 – Osservatorio regionale mercato del lavoro.

omissis ( 28)

Articolo 28 – Accesso dei privati al SILR.

omissis ( 29)

Art. 29 – Norma transitoria.

omissis ( 30)

Art. 30 – Misure di politica attiva del lavoro.

omissis ( 31)

Art. 31 – Lavori socialmente utili.

omissis ( 32)

Art. 32 – Incentivi al reimpiego.

omissis ( 33)

Art. 33 – Politiche di pari opportunità.

omissis ( 34)

CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 34 – Personale statale trasferito.

omissis ( 35)

Art. 35 – Assegnazione alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni circoscrizionali per l’impiego.

omissis ( 36)

Art. 36 – Centri per l’impiego.

omissis ( 37)

Art. 37 – Trasferimento di risorse.

omissis ( 38)

Art. 38 – Norma finanziaria.

omissis ( 39)

Art. 39 – Norma finale e abrogazioni.

omissis ( 40)

Art. 40 – Dischiarazione d’urgenza.

omissis ( 41)



Note

( 1) La presente legge è stata abrogata, ad eccezione dell’articolo 8, da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , l’art. 63 della medesima legge regionale detta disposizioni transitorie disponendo che: “1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino alla naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.
( 2) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 3) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 5) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 5 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.”. Inoltre il comma 4 dell’art. 63 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dispone che: “Fino all’approvazione del primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.”.
( 6) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 7) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 8) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 9) Disciplina e funzioni dell’Ente regionale Veneto Lavoro istituito dal presente articolo sono ora disciplinate dal Capo IV Titolo I della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e in via transitoria dall’art. 63 della medesima legge regionale.
( 10) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 11) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 12) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 13) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 14) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 15) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 16) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 17) Articolo abrogato da lett. e) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; quanto alla disciplina transitoria vedi in particolare il comma 2 dell’art. 63 della medesima legge regionale riportato nella nota del titolo della presente legge.
( 18) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 19) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 20) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 2 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 6 della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
( 21) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 22) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 3 del medesimo art. 64 dispone che: “Ogni richiamo dall’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7 della presente legge.”. Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
( 23) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 24) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Inoltre l’art. 63 comma 1 della medesima legge stabilisce che: “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
( 25) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 26) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 27) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 28) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 29) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 30) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 31) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 32) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 33) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 34) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 35) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 36) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 37) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 38) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 39) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 40) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.
( 41) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 31/1998
S O M M A R I O
Legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 (BUR n. 113/1998)

NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL’IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469



CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina gli interventi di politica del lavoro nel quadro delle competenze proprie e conferite dallo Stato con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

CAPO II
Conferimento di funzioni e compiti


Art. 2 - Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione esercita:
a) le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo quelle espressamente conferite alle province ai sensi dell’articolo 5;
b) le funzioni e i compiti connessi e strumentali all’esercizio di quelli indicati dalla lettera a), ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, fatti salvi quelli di livello subregionale che sono conferiti alle province con apposito provvedimento della Giunta regionale;
c) le funzioni inerenti l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, limitatamente a quelle che l’attuale normativa statale assegna alla Direzione regionale del lavoro;
d) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
e) la funzione consultiva prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) la funzione consultiva prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) la funzione di richiesta di revoca dell’autorizzazione prevista all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
h) le funzioni e i compiti predeterminati, in tema di Sistema informativo lavoro, dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 3 - Funzioni e compiti della provincia.

1. Le province esercitano:
a) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) le funzioni ed i compiti predeterminati, in tema di Sistema informativo lavoro, dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 4 - Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.

1. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base del programma previsto al comma 2, alle province sono conferite ulteriori funzioni in materia di:
a) i servizi all'impiego;
b) le politiche del lavoro;
c) le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla regione attraverso i propri centri di formazione;
d) altri interventi connessi in tema di formazione;
e) altre funzioni, comunque disciplinate da norme di legge e da regolamenti statali, che esauriscano il proprio iter procedimentale presso le attuali direzioni provinciali del lavoro.
2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. La proposta di programma di cui al comma 2 è predisposta dalla Giunta regionale entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 19 e del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 21 e contiene:
a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche;
b) la tipologia delle funzioni e delle iniziative da realizzare;
c) le indicazioni delle risorse finanziarie;
d) i tempi di realizzazione e di esercizio effettivo;
e) le modalità di verifica e monitoraggio;
f) i criteri di integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative.
4. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente, osservando le procedure di cui ai commi precedenti sulla base delle nuove situazioni, nonché in relazione ai riscontri derivati dalle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.
5. I centri di formazione professionale regionale di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , sono attribuiti alle province a partire dall’anno formativo successivo a quello di approvazione del programma di cui al comma 2. La Giunta regionale determinerà la nuova dipendenza funzionale dei centri di formazione regionali e le linee di azione e di destinazione delle relative risorse.
6. Sono altresì conferite alle province le funzioni ed i compiti in materia di lavori socialmente utili di cui all’articolo 31, la gestione di progetti di incentivo al reimpiego di cui all’articolo 32 e l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale che l’attuale normativa statale assegna alla Direzione provinciale del lavoro.
7. Alle province sono conferite altresì le funzioni di cui all’articolo 35 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 5 - Piano provinciale per il lavoro.

1. Al fine di esercitare le funzioni conferite dall’articolo 4, le province presentano alla Regione, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel BUR del programma previsto dal medesimo articolo 4, un piano provinciale per il lavoro contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro nel quale siano specificati, in particolare:
a) le tipologie di intervento;
b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
c) i risultati attesi;
d) la localizzazione dei servizi;
e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.
2. La proposta della provincia viene formulata garantendo la concertazione tra le parti sociali all’interno della Commissione di cui all’articolo 23.
3. Le province, nei piani prevedono le modalità di erogazione dei servizi anche mediante convenzioni con qualificate ed accreditate strutture pubbliche e private in conformità all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo, al fine di migliorare la qualità dei servizi e realizzare le funzioni delegate.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione di concertazione regionale di cui all’articolo 19, verifica la rispondenza ai criteri del programma di cui all’articolo 4 dei piani provinciali per il lavoro.
5. L’esercizio effettivo da parte delle province delle funzioni conferite dovrà avvenire entro e non oltre il termine previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera d) e comunque entro tre anni dalla verifica dei piani di cui al comma 4.
Art. 6 - Indirizzo, vigilanza e controllo.

1 Alla Regione competono le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 4.
2. In caso di mancata presentazione, la Giunta regionale invita l’ente inadempiente a provvedere entro tre mesi, decorsi inutilmente i quali, provvede direttamente alla stesura e alla adozione del piano.
3. Nel caso in cui il piano provinciale non sia conforme al piano regionale di cui all’articolo 4 o nel caso di non conforme o parziale attuazione del piano provinciale, la Giunta regionale invita l’ente inadempiente a provvedere e decorsi inutilmente tre mesi, vi provvede direttamente.
Art. 7 - Strutture organizzative per l’esercizio di funzioni e compiti.

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell’articolo 2 sono svolti dalla Regione avvalendosi:
a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all’articolo 19;
b) del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 21;
c) dell’Ente regionale denominato Veneto Lavoro, di cui all’articolo 8.
2. Le funzioni ed i compiti indicati negli articoli 3 e 4 sono svolti dalle province avvalendosi dei centri per l’impiego previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi tecnici con i servizi di inserimento lavorativo delle Aziende ULSS.

CAPO III
Ente regionale Veneto Lavoro


Art. 8 - Istituzione dell’Ente regionale Veneto Lavoro.

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.
2. L’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’Ente sono disciplinati da regolamento di cui all’articolo 11, proposto dal Direttore e approvato dalla Giunta regionale.
3. L’Ente disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con apposito regolamento proposto dal Direttore in conformità al regolamento di organizzazione, e approvato dalla Giunta regionale.
Art. 9 - Funzioni dell’Ente.

1. L’Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge.
2. L’Ente esercita le funzioni di monitoraggio e assistenza tecnica nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed inoltre:
a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro rapportandosi alle strutture regionali preposte;
b) dà il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
c) fornisce l’assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;
d) favorisce la qualificazione dei servizi per l’impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, di ricerca, studio e documentazione;
e) dà il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
f) ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel SIL sia ai risultati di ricerca dell’Osservatorio regionale mercato del lavoro di cui all’articolo 27, favorendo tanto per le prime che per i secondi l’accesso universale gratuito.
3. L’Ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per la concertazione e del Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 19 e 21. L’Ente predispone altresì una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività stesse che viene sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
4. L’Ente svolge, altresì, attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (SILR) e delle banche dati dei servizi all’impiego assicurando le connessioni con il Sistema informativo lavoro nazionale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e l’omogeneità degli standard informativi con le modalità di cui al Capo VI.
5. All’Ente vengono inoltre attribuite le funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, e quelle riferite ai tirocini di formazione-lavoro.
6. Con deliberazione della Giunta regionale all’Ente possono essere attribuite ulteriori funzioni ed attività rispetto a quelle conferite ai sensi della presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
7. L’Ente può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.
8. L’ente svolge ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque disciplinata da norme di legge e regolamentari statali, sia riconducibile alle competenze della Direzione regionale del lavoro escluse quelle che permangono in capo allo Stato.
9. L’Ente si avvale di specifici gruppi di lavoro che elaborano, nelle materie precedentemente indicate, proposte e programmi annuali di intervento.
Art. 10 - Organi.

1. Sono organi dell’Ente:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei Revisori.
Art. 11 - Direttore.

1. Il Direttore è nominato, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel BUR, tra i soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. L’incarico di Direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale ed il trattamento economico è equiparato a quello previsto per i dirigenti regionali responsabili delle direzioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
3. L’incarico di Direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di Direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall’incarico di Direttore, quando sussistano i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell’Ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:
a) proporre il regolamento di organizzazione e la dotazione organica di cui all’articolo 8, comma 2 entro sessanta giorni dalla nomina;
b) proporre il regolamento di cui all’articolo 8, comma 3;
c) stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;
d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
e) predisporre il programma annuale di attività;
f) presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell’Ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza;
g) assumere, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell’Ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.
Art. 12 - Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.
2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori compete un compenso annuale pari rispettivamente al venti per cento e al dieci per cento del compenso spettante al Direttore.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Ente; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal Direttore. Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull’attività complessiva svolta dall’Ente e la trasmette alla Giunta regionale.
Art. 13 - Vigilanza.

1. L’Ente è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale che si esercita sui seguenti atti:
a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b) il rendiconto generale annuale.
2. La Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto annuale, riscontra la congruità delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi.
3. Gli atti del Direttore, sottoposti all’esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta giorni dal loro ricevimento.
Art. 14 - Personale.

1. Nel limite della dotazione organica proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale, l’ente si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato avendo come riferimento il contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.
2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di specifiche professionalità, all’ente può essere comandato personale della Regione.
3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con Università.
Art. 15 - Risorse finanziarie e patrimoniali.

1. L’Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione;
c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi a titolo oneroso;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. La Regione, con delibera della Giunta, trasferisce all’Ente i beni e le attrezzature destinate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9, individuati in apposito inventario.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente.
Art. 16 - Norma transitoria per l’Ente Veneto Lavoro.

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, l’Ente può avvalersi di personale in comando dall’Amministrazione regionale, nonché del personale in servizio presso l’Agenzia regionale per l’impiego, il cui rapporto di lavoro viene prorogato fino a tre mesi dall’approvazione dell’organico di cui all’articolo 14, comma 1, con eccezione del Direttore il cui contratto viene prorogato fino alla nomina del Direttore dell’Ente ai sensi dell’articolo 11.

CAPO IV
Integrazione delle politiche attive del lavoro, delle politiche della formazione, dell’orientamento e delle fasce deboli


Art. 17 - Obiettivi.

1. La Regione persegue attraverso le strutture esistenti, l'integrazione tra i servizi all'impiego le politiche del lavoro e le politiche formative promuovendo:
a) la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi;
b) il coinvolgimento di soggetti ed organizzazioni, pubblici e privati, per il più efficace raggiungimento dell'integrazione dei sistemi;
c) la valorizzazione delle buone prassi attraverso progetti pilota.
Art. 18 - Criteri d’azione.

1. Nell’esercizio delle attività regionali, anche attraverso Veneto Lavoro, si perseguono i seguenti criteri di azione:
a) la promozione di un’azione di orientamento, prevalentemente di tipo formativo e mirata in modo particolare alle aree più deboli sotto l’aspetto occupazionale;
b) l'attivazione di processi di analisi ed osservazione che, pur ricomprendendo le tipologie di soggetti in condizione di svantaggio sociale così come individuati dalla normativa vigente, siano in grado, sulla base delle continue modificazioni della struttura sociale, di integrare in modo dinamico le tipologie in questione, al fine di orientare più efficacemente le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini di formazione-lavoro;
c) la promozione degli interventi di alternanza in grado di avvicinare e di compenetrare le esperienze di studio con quelle di lavoro, favorendo la ricorrenza di tali interventi lungo il corso della vita.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:
a) si avvarrà degli apporti dei sistemi informativi messi in atto anche ai sensi della presente legge e contribuirà, a sua volta, a fornire elementi conoscitivi specie di tipo qualitativo;
b) provvederà, in particolare, alla promozione dei processi di integrazione dei servizi, quando riferiti ai temi delle fasce deboli della popolazione, dell’orientamento, dei tirocini. Allo scopo redigerà due distinti rapporti, di tipo propositivo, rispettivamente sulla problematica delle fasce deboli, tenuto conto dell’evoluzione che tale categoria subisce nel divenire sociale, e su quella degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento.

CAPO V
Organismi di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali


Art. 19 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

1. È istituita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta costituisce, con proprio decreto, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b). Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.
3. La Commissione è così composta:
a) Assessore regionale con delega alle politiche dell’occupazione, con funzioni di Presidente;
b) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli industriali (di cui uno in rappresentanza della piccola impresa), n. 3 rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, n. 2 rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, n. 2 rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, n. 2 rappresentanti del settore commercio e turismo e n. 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali secondo i parametri del vigente ordinamento, ovvero da quelle più rappresentative a livello regionale e che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche dell’occupazione o che partecipino al tavolo di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione;
c) consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. In caso di assenza del Presidente presiede il Vicepresidente che con cadenza semestrale viene espresso a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in Commissione.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell’Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari, e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ente Veneto Lavoro con qualifica non inferiore a funzionario. La segreteria comunica al comitato di cui all’articolo 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.
7. Per il Consigliere di parità ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali è previsto un membro supplente.
8. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge costituisce la Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali.
9. La Commissione, entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva su proposta del direttore dell’Ente di cui all’articolo 8, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure del supporto tecnico-istruttorio che l’Ente deve garantire alla Commissione, con particolare riferimento alle funzioni del consigliere di parità che dovrà avvalersi di apposita struttura messa a disposizione dall’Ente.
Art. 20 - Funzioni della Commissione.

1. La Commissione svolge funzioni di proposta, indirizzo, valutazione e verifica sulle linee programmatiche e sugli obiettivi di politica del lavoro, sul conferimento di risorse agli stessi finalizzati, e sulle iniziative di competenza regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro.
2. Salvo diversa, espressa attribuzione operata con la presente legge, la Commissione esercita inoltre tutti i compiti e funzioni che la vigente legislazione conferisce alla Commissione regionale per l’impiego del Veneto la quale cessa dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 19, comma 8.
3. La Giunta regionale, sentita la stessa Commissione, è autorizzata ad adottare apposito provvedimento di diversa attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, anche sulla base del riordino di funzioni e procedure che sarà operato dal Ministero del lavoro in ulteriore attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque limitatamente a quelle di natura strettamente gestionale.
4. L’articolazione dei Centri regionali per l’impiego ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 viene definita sentito il parere della Commissione.
Art. 21 - Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, Province ed Enti locali in tema di politica attiva del lavoro, orientamento formazione e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato Comitato.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. Con analogo decreto sostituisce i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.
3. Il Comitato è composto da:
a) l’Assessore regionale con delega alle politiche dell’occupazione, con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o Assessori delegati;
c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’ANCI con almeno due Sindaci di Comune capoluogo di Provincia o Assessori delegati;
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’UNCEM.
4. Il Comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del supporto tecnico dell’Ente regionale di cui all’articolo 8, che cura l’istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell’Ente regionale di cui all’articolo 8. La segreteria trasmette alla Commissione di cui all’articolo 19 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.
7. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato di coordinamento istituzionale.
8. Entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 7 il comitato approva, su proposta del Direttore dell’Ente, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento.
Art. 22 - Funzioni del Comitato.

1. Il Comitato esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di indirizzo, programmazione e attribuzione di risorse, comunque connessi al governo del mercato del lavoro e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.
2. Il Comitato esercita altresì le seguenti funzioni:
a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi all’impiego;
b) esprime parere sull’articolazione, e ogni variazione della stessa, dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) definisce, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, e con il supporto tecnico regionale, una proposta tipo relativa alla composizione, con potestà di costituirsi in sottocommissioni deliberanti, nonché alle modalità di funzionamento della Commissione provinciale che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è destinata a svolgere le funzioni di concertazione e consultazione tra le parti sociali e ad assorbire le funzioni degli organi collegiali del comma 2 dell’articolo 6 medesimo.
3. Il Comitato rende i pareri previsti dal presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali il parere si intende espresso positivamente.
Art. 23 - Commissioni provinciali.

1. Le province, entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui all’articolo 21, istituiscono una Commissione provinciale per il lavoro sulla base della proposta tipo di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c). In caso di mancata istituzione la Giunta regionale, sentita la provincia inadempiente, vi provvede nei successivi sessanta giorni.
2. Le province esprimono, all’interno della commissione provinciale, la rappresentanza delle parti sociali, secondo criteri di pariteticità, e il consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le Commissioni provinciali o, se attivate, le rispettive sottocommissioni, devono prevedere, oltre alle componenti indicate dall’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le Aziende - ULSS della provincia al fine di garantire una efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali.
4. Le Commissioni sono istituite con provvedimento del Presidente delle rispettive amministrazioni provinciali e devono prevedere la valida convocazione e deliberazione anche in assenza del presidente.
5. Dalla data di insediamento le Commissioni subentrano in tutte le funzioni degli organi di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.

CAPO VI
Sistema informativo lavoro e osservatorio mercato del lavoro


Art. 24 - Connessione con il Sistema informativo lavoro.

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera d) e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l’Ente regionale Veneto Lavoro cura il collegamento con il Sistema informativo lavoro (SIL), sovrintende alla conduzione e alla manutenzione dello stesso per l’ambito regionale, e dispone per la necessaria connessione con la rete regionale dei servizi all’impiego.
Art. 25 - Modalità di funzionamento.

1. Per garantire l’efficace funzionamento del collegamento di cui all’articolo 24 l’Ente Veneto Lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, così come individuati dalle Amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre al livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei centri per l’impiego, al fine di garantire la corretta imputazione, l’omogeneità delle definizioni e classificazioni, e l’aggiornamento continuo;
c) progetta le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i centri per l’impiego i relativi risultati.
Art. 26 - Sistema informativo lavoro regionale.

1. L’Ente Veneto Lavoro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro, sviluppa, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i centri per l’impiego, un Sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell’ambito del Sistema informativo-statistico Regione Veneto (SIRV) per l’organizzazione e la diffusione di tutte le informazioni che, ai fini di un efficace esercizio delle politiche in tema di lavoro, orientamento e incontro domanda offerta, possano utilmente integrare le informazioni fornite dal SIL.
2. Il sistema di cui al comma 1 assicura l’interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale.
Art. 27 - Osservatorio regionale mercato del lavoro.

1. L’Ente Veneto Lavoro svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro acquisendo quelle del Servizio istituito all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 . L’attività dell’Osservatorio è finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale;
b) monitorare con tempestività l’andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
e) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;
f) collaborare con le strutture competenti e con gli enti funzionali interessati all’affinamento delle metodologie, all’interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
g) collaborare con l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
h) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del programma annuale di attività;
i) collaborare con la rete europea EURES e i suoi terminali locali.
2. L’Osservatorio presta particolare attenzione alle articolazioni provinciali e territoriali del mercato del lavoro.
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Osservatorio si avvale di tutte le informazioni statistiche disponibili, in modo particolare di quelle ricavabili dal SIL, dal Sistema Statistico Nazionale, dall’ISTAT, dall’INPS, dall’EURES, dalla Banca dati Excelsior UnionCamere e dal Registro delle imprese.
4. Per le finalità di cui alla lettera f), comma 2, dell’articolo 9 l’Ente Veneto Lavoro provvede soprattutto con l’aggiornamento costante della sezione lavoro sul sito Internet della Regione del Veneto.
5. L’Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed Enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
6. Con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge verrà disposto il comando del personale, già appartenente all’Osservatorio di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , all’Ente Veneto Lavoro. Con lo stesso provvedimento si procederà all’assegnazione delle risorse strumentali e dei contratti in corso connessi in modo
esclusivo all’attività dell’Osservatorio.
Art. 28 - Accesso dei privati al SILR.

1. La Giunta regionale del Veneto, a seguito di istruttoria svolta dall’Ente Veneto Lavoro può consentire l’accesso al SILR alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.
Art. 29 - Norma transitoria.

1. In attesa del funzionamento del SIL, l’Ente Veneto Lavoro, progetta la razionalizzazione degli adempimenti statistici da parte dei Centri per l’impiego tenendo conto anche delle esigenze dell’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro.

CAPO VII
Interventi di politica attiva del lavoro


Art. 30 - Misure di politica attiva del lavoro.

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, siano finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti interventi integrati di sostegno all'occupazione attraverso:
a) il sostegno all'occupazione giovanile con l'obiettivo di agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento professionale, l'assegnazione di borse lavoro e la concessione di agevolazioni per la successiva loro assunzione;
b) le misure a favore dei lavoratori e delle imprese, con l'obiettivo di promuovere la qualificazione e la formazione continua dei lavoratori mediante l'attivazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione aziendale e di migliorare le prospettive di occupazione dei lavoratori;
c) i progetti aziendali di sviluppo dell'occupazione con l'obiettivo di realizzare interventi di sviluppo aziendale caratterizzati da elevate prospettive di competitività e di crescita dell'occupazione;
d) il sostegno all'occupazione nelle aree di crisi o di deindustrializzazione, con l'obiettivo di sviluppare la professionalità dei lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, mediante attività rivolte all'orientamento, alla riqualificazione, nonché alla ricerca del posto di lavoro;
e) le misure di sostegno alle fasce disagiate nel campo dell'occupazione, con l'obiettivo di realizzare azioni volte a favore dell'incontro della domanda e offerta di lavoro mediante misure integrate di orientamento, accompagnamento e formazione anche attraverso la concessione di contributi ad enti ed imprese per l'assunzione di soggetti appartenenti a tali fasce;
f) la promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo.
Art. 31 - Lavori socialmente utili.

1. Le province svolgono funzioni e compiti in materia di lavori socialmente utili conferiti dalla regione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale in osservanza dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18 .
2. Nell’erogazione delle risorse, secondo le eventuali ulteriori modalità che le province riterranno di determinare, dovrà essere introdotto il criterio del cofinanziamento delle iniziative e prevista l’acquisizione del parere della commissione provinciale di cui all’articolo 23.
Art. 32 - Incentivi al reimpiego.

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi alla prima classe del collocamento, concorrendo al finanziamento di appositi progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali, e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l’assistenza dell’Ente Veneto Lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la Commissione regionale per la concertazione, i criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1. Le risorse per il finanziamento dei progetti sono assegnate alle province nei limiti di stanziamento di esercizio.
Art. 33 - Politiche di pari opportunità.

1. La Regione favorisce il lavoro femminile concorrendo, con iniziative proprie od attuative delle leggi 25 febbraio 1992, n. 215 e 10 aprile 1991, n. 125, al finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro, e all’avvio di attività di impresa attraverso la costituzione di società in cui sia maggioritario l’elemento femminile.
2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, dovrà essere garantita l’espressione di parere del Consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

CAPO VIII
Disposizioni finanziarie e transitorie


Art. 34 - Personale statale trasferito.

1. Al personale statale trasferito alla Regione o alle province ai sensi del successivo articolo 35, è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
2. La dotazione organica della Regione è contestualmente incrementata, per ciascuna qualifica funzionale e per il relativo profilo, di un numero di posti pari a quello del personale statale trasferito.
Art. 35 - Assegnazione alle province del personale delle direzioni provinciali e sezioni circoscrizionali per l’impiego.

1. Il personale delle direzioni provinciali e delle sezioni circoscrizionali per l’impiego appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro interessato dalle procedure di trasferimento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è assegnato alle province per lo svolgimento delle funzioni e compiti conferiti dalla presente legge.
Art. 36 - Centri per l’impiego.

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, definisce in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolazione e sedi dei centri per l’impiego, sentiti la Commissione ed il Comitato di cui agli articoli 19 e 21.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 sarà adottato sulla base di apposita rilevazione dell’Ente Veneto Lavoro che tenga conto oltre che dei parametri dettati dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, delle possibili sinergie con servizi amministrativi già attivati o da attivare sul territorio, in applicazione di normative e programmi comunitari, statali e regionali.
3. In via transitoria, e fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 1, i centri per l’impiego sono attivati presso le attuali sedi di sezione circoscrizionale per l’impiego del Veneto.
4. Il personale dei ruoli ministeriali attualmente in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego ed interessato alle procedure di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, continuerà a prestarvi servizio fino a diversa determinazione delle amministrazioni provinciali, sia in ordine alle funzioni che alla sede di assegnazione.
Art. 37 - Trasferimento di risorse.

1. Le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 sono svolti dalla Regione, dalle Province e dagli altri Enti locali anche tenendo conto delle risorse che saranno attribuite dallo Stato.
Art. 38 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dell’articolo 7, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde alle province in ragione d’anno le somme occorrenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge con decorrenza dalla data del loro effettivo conferimento.
3. Per l’anno 1998 la Regione integra le risorse finanziarie individuate nei precedenti commi, mediante utilizzo della somma di lire 3.500 milioni accantonata nella partita n. 2 “Politiche attive del lavoro e regionalizzazione dei servizi per l’impiego” del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), nello stato di previsione della spesa viene corrispondentemente istituito il capitolo n. 23104 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo lavoro regionale e riqualificazione del personale dei servizi all’impiego da adibire allo stesso” con lo stanziamento di lire 3.500 milioni.
4. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 é determinata con le procedure di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 39 - Norma finale e abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 5, 25, 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
2. Le funzioni già svolte dal Centro regionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e non diversamente conferite dalla presente legge, sono attribuite all’Ente Veneto Lavoro.
3. Con la presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma di cui all’articolo 4, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , e successive modificazioni in conformità al contenuto della presente legge.
Art. 40 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO