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Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)

Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi

Sommario: Legge Regionale 32/1990
S O M M A R I O
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.

Titolo I
Principi generali
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l’ art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l’attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L’intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l’infanzia.

Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all’infanzia mira:
a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l’infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all’infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall’assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all’art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all’infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia ha il compito di:
a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all’organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
c) fornire indirizzi per la formazione e l’aggiornamento del personale.

Titolo II
Il servizio di asilo nido comunale e consortile
Capo I
Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia.
2. L’asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6 - (Asili nido minimi).

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II
Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:
a) la disciplina dell’orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell’utenza;
b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall’asilo nido;
c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all’art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III
Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all’art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all’asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell’asilo nido fino all’inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
[b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.] ( 1)

Art. 9 - (Rette di frequenza).

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite. ( 2)

Capo IV
Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - (Organizzazione dell’attività psico-pedagogica).

1. L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.
2. L’attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l’infanzia di cui all’ art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell’infanzia.
3. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell’asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell’asilo nido.
5. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell’attività di servizio.

Capo V
Gestione del servizio

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall’assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall’assemblea consortile.
b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall’assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall’assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
c) un rappresentante del personale dell’asilo nido con funzioni educative indicato dall’assemblea del personale;
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell’eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
a) presentare annualmente all’amministrazione comunale o all’assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell’asilo nido, la relazione morale sull’attività svolta e ogni altra proposta che interessi l’assistenza all’infanzia;
b) contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
c) decidere sulle domande di ammissione all’asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell’asilo nido;
f) partecipare all’elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all’infanzia.

Capo VI
Personale degli asili nido

Art. 14 - (Tipologia del personale).

1. Il personale si distingue in:
a) personale con funzioni di coordinamento;
b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
c) personale addetto ai compiti amministrativi;
d) personale addetto ai servizi.

Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica. ( 3)
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L’ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini portatori di disabilità. ( 4)

Art. 16 - (Aggiornamento del personale).

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all’ art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all’art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all’ art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall’art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .

Titolo III
Servizi innovativi e attività innovative
Capo I
Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l’infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:
a) nido integrato;
b) nido famiglia;
c) centro infanzia.
2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un' attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l’attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.
3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all’intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l’infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.
4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell’intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L’atelier è un' attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell’art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l’animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L’attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell’attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l’attività si svolge.

Capo II
Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia, che deve comunque indicare:
a) il responsabile del progetto;
b) gli obiettivi;
c) i modelli organizzativi del servizio;
d) il rapporto numerico educatore-bambini;
e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 1;
h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
i) i criteri di ammissione al servizio;
l) i criteri per la determinazione della retta;
m) l’orario di servizio;
n) l’indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l’indicazione del relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finaziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione di tali interventi.

Art. 21 - (Progetto per l’attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l’infanzia che intendano effettuare l’attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all’art. 20, comma 1, preveda le modalità dell’eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l’infanzia presso i quali si svolge l’attività di atelier.

Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all’art. 20 o dei progetti per l’attività di atelier di cui all’art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall’ art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .

Capo III
Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).

1. I servizi innovativi elencati nell’ art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull’assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV
Contributi regionali
Capo I
Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all’art. 28, comma 1.

Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all’acquisto di materiale operativo, all’arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell’80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido. ( 5)
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all’erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:
a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente: 50%;
c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, comma 1, debbono essere presentate ( 6) al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l’indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
d) preventivo della spesa;
e) piano di finanziamento dell’opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, commi 2, 2 bis ( 7) e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate ( 8) al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare; ( 9)
b) preventivo di spesa.
2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. ( 10)
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II
Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:
a) per il nido integrato di cui all’ art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all’art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1;
b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).
2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate ( 11) al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
b) preventivo di spesa.
2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. ( 12)
3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni transitorie

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l’anno 1990, le domande di contributo di cui all’art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell’eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.
3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 , purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale ( 13) di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l’anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell’avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1990, di cui all’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l’infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell’ art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 14)


Note

( 1) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 .
L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 -che ha modificato l’articolo 8 della legge regionale n.32 del 1990 introducendo al comma 4 la lettera b)- è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 37/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n.22/2017). Il Governo ritiene che il criterio di precedenza fissato alla predetta lettera b) della norma regionale sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell’infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte Costituzionale con la sentenza n.107 /2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione di cui al novellato art.8, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 32/1990 ritenendo le eccezioni sollevate dal Governo per la maggior parte fondate o, comunque assorbite e rilevando sostanzialmente che “... la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso...” Con riferimento alle specifiche eccezioni sollevate, la Corte rileva che la previsione regionale incide: sia sul principio di uguaglianza; sia sul principio di ragionevolezza, in ordine alla coerenza ed adeguatezza della norma impugnata a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione; sia in ordine al fatto che una normativa che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione e che una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dalla norma; sia con riferimento all’art. 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo in quanto la norma impugnata fissa un titolo di precedenza, che non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma distorce la funzione, ed è indirizzata non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo.
( 2) Comma sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 3) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 18 novembre 2005, n. 14 .
( 4) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 che ha sostituito le parole “menomati o disabili” con le parole “portatori di disabilità”.
( 5) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 .
( 6) Comma modificato da comma 1 art. 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole “entro il 30 aprile di ogni anno”.
( 7) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 , che ha inserito dopo le parole “dall’articolo 26, commi 2” le parole “, 2 bis”.
( 8) Comma modificato da comma 2 art 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole “dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno”.
( 9) Lettera così sostituita da comma 2 art. 2 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 .
( 10) Comma inserito da comma 3 art. 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 11) Comma modificato da comma 1 art. 46 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole “entro il 30 aprile di ogni anno”.
( 12) Comma inserito da comma 2 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 13) La legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 con gli articoli 1 e 2 che introducono modifiche agli articoli 26 e 28 della presente legge, ha disciplinato una nuova tipologia di contributi in conto capitale prevedendo all’art. 3 la relativa norma finanziaria che recita: “Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia” viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.”.
( 14) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 32/1990
S O M M A R I O
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.

Titolo I
Principi generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l’art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l’attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L’intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l’infanzia.
Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all’infanzia mira:
a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l’infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.
Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all’infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall’assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all’art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all’infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia ha il compito di:
a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all’organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
c) fornire indirizzi per la formazione e l’aggiornamento del personale.

Titolo II
Il servizio di asilo nido comunale e consortile

Capo I
Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia.
2. L’asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.
Art. 6 - (Asili nido minimi).

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II
Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:
a) la disciplina dell’orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell’utenza;
b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall’asilo nido;
c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all’art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III
Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all’art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all’asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell’asilo nido fino all’inserimento nella scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.
Art. 9 - (Rette di frequenza).

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche della famiglia.

Capo IV
Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.
Art. 11 - (Organizzazione dell’attività psico-pedagogica).

1. L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.
2. L’attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell’infanzia.
3. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell’asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell’asilo nido.
5. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell’attività di servizio.

Capo V
Gestione del servizio

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall’assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall’assemblea consortile.
b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall’assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall’assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
c) un rappresentante del personale dell’asilo nido con funzioni educative indicato dall’assemblea del personale;
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell’eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.
Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
a) presentare annualmente all’amministrazione comunale o all’assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell’asilo nido, la relazione morale sull’attività svolta e ogni altra proposta che interessi l’assistenza all’infanzia;
b) contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
c) decidere sulle domande di ammissione all’asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell’asilo nido;
f) partecipare all’elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all’infanzia.

Capo VI
Personale degli asili nido

Art. 14 - (Tipologia del personale).

1. Il personale si distingue in:
a) personale con funzioni di coordinamento;
b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
c) personale addetto ai compiti amministrativi;
d) personale addetto ai servizi.
Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d' infanzia o di assistente per l’infanzia o di diploma di dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L’ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.
Art. 16 - (Aggiornamento del personale).

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all’art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all’art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all’art. 19 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall’art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .

Titolo III
Servizi innovativi e attività innovative

Capo I
Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l’infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:
a) nido integrato;
b) nido famiglia;
c) centro infanzia.
2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un' attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l’attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.
3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all’intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l’infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.
4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell’intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.
Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L’atelier è un' attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell’art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l’animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L’attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell’attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l’attività si svolge.

Capo II
Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.
Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia, che deve comunque indicare:
a) il responsabile del progetto;
b) gli obiettivi;
c) i modelli organizzativi del servizio;
d) il rapporto numerico educatore-bambini;
e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 15, comma 1;
h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
i) i criteri di ammissione al servizio;
l) i criteri per la determinazione della retta;
m) l’orario di servizio;
n) l’indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l’indicazione del relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finaziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione di tali interventi.
Art. 21 - (Progetto per l’attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l’infanzia che intendano effettuare l’attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all’art. 20, comma 1, preveda le modalità dell’eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l’infanzia presso i quali si svolge l’attività di atelier.
Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all’art. 20 o dei progetti per l’attività di atelier di cui all’art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.
Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall’art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .

Capo III
Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).

1. I servizi innovativi elencati nell’art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull’assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV
Contributi regionali

Capo I
Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all’art. 28, comma 1.
Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all’acquisto di materiale operativo, all’arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell’80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.
Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all’erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:
a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente: 50%;
c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.
Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l’indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
d) preventivo della spesa;
e) piano di finanziamento dell’opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall’art. 26, commi 2 e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
b) preventivo di spesa.
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II
Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:
a) per il nido integrato di cui all’art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all’art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1;
b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).
2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
b) preventivo di spesa.
3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l’anno 1990, le domande di contributo di cui all’art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell’eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.
3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.
Art. 33 - (Abrogazioni).
Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 , purché non contrastino con la presente legge.
Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l’anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell’avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1990, di cui all’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l’infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell’art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .


SOMMARIO