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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

Nuove norme sulla programmazione

Sommario: Legge Regionale 35/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Finalità della programmazione

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale ed in particolare dall’ articolo 5, assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Soggetti della programmazione.
1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione.
2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze.
Art. 3 - Applicazione del principio di sussidiarietà.
1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita, conformemente all’articolo 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruità.
2. La Regione, nell’esercizio dell’attività di attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati ,sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.
Art. 4 - Partecipazione al processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali. ( 1)
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti. ( 2)
Art. 5 - Tempo nella programmazione.
1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento, costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.
Art. 6 - Ciclo della programmazione.
1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio.
2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi.

CAPO II - Strumenti e modalità della programmazione

Art. 7 - Atti e strumenti della programmazione. (3)
1. Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento;
d) il disegno di legge di stabilità regionale;
e) il disegno di legge di bilancio;
f) il piano degli indicatori di bilancio;
g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
l) il Piano della performance.
2. Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.
SEZIONE I - Programma regionale di sviluppo
Art. 8 - Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS).(4)
1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.
Art. 9 - Contenuti del PRS.
1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica:
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e dell'economia;
d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.
Art. 10 - Approvazione del PRS.
1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti all’attività di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, partecipa all’attività di concertazione.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.
4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva nei successivi tre mesi.
Art. 11 - Aggiornamento del PRS.
1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e procedure dell’articolo 10 .
Art. 12 - Risorse e modalità del PRS.
1. Sono risorse e modalità del PRS:
a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti statali e comunitari, i beni patrimoniali;
b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
SEZIONE II - Piani di settore
Art. 13 - Piani di settore.
1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
4. ( 5)
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.
Art. 14 - Approvazione dei Piani di settore.
1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.
SEZIONE III – Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) (6)
Art. 15 - Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). (7)
1. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
Art. 16 - Contenuti del DEFR. (8)
1. Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
2. Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.
Art. 17 - Approvazione del DEFR. (9)
1. La Giunta regionale predispone il DEFR, tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.
SEZIONE IV – Programmazione decentrata (10)
Art. 18 - Piano di attuazione e spesa (PAS).
omissis ( 11)
Art. 19 - Durata e contenuti del PAS.
omissis ( 12)
Art. 20 – Formulazione e gestione del PAS.
omissis ( 13)
Art. 21 – Approvazione del PAS.
omissis ( 14)
Art. 22 – Attuazione del PAS.
omissis ( 15)
Art. 23 - Raccordo con la programmazione comunitaria.
omissis ( 16)
Art. 24 - Raccordo con la programmazione nazionale.
omissis ( 17)
Art. 25 - Programmazione decentrata. (18)
1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d’Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.
2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che:
a) definisce l’ambito territoriale di riferimento;
b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l’IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d’Area, quale espressione della programmazione complessiva;
c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell’ambito dell’IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:
a) contiguità territoriale;
b) omogeneità economico-sociale;
c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS). ( 19)
4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all’accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l’IPA decade dal riconoscimento. ( 20)
4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute. ( 21)
5. La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l’attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.
6. omissis ( 22)

TITOLO II – Procedure di valutazione

CAPO I – Monitoraggio e valutazione (23)

Art. 26 – Accompagnamento.
omissis ( 24)
Art. 27 – Monitoraggio. (25)
1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del DEFR ( 26) sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.
Art. 28 – Valutazione.
1. L'azione regionale è oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.
2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.
3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31, l’attività di valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio regionale, tramite l’Osservatorio di cui all’ articolo 59 della legge regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e l’adozione delle eventuali azioni correttive.
Art. 29 – Valutazione in itinere.
1. L'efficacia degli interventi strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 30 – Valutazione ex-post.
1. La valutazione ex-post mira, ( 27) a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
Art. 31 - Nucleo di valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
2. omissis ( 28)

TITOLO II BIS - Attività negoziata (29)

CAPO I - Procedure di attività negoziata

Art. 31 bis - Disposizioni in materia di attività negoziata.
1. Al fine di raccordare le azioni e le attività utili per la realizzazione di opere o interventi ricadenti nel territorio regionale che richiedono processi decisionali da parte di una molteplicità di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, la Giunta regionale, valutato il rilevante interesse regionale dell’opera o dell’intervento, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alle esigenze del procedimento ed alla comune linea d’azione da perseguire, può promuovere la costituzione di tavoli tecnici, anche tematici, allo scopo di acquisire una posizione comune definita mediante gli appositi strumenti concertativi, di semplificazione o di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.
2. I tavoli tecnici di cui al comma 1 sono coordinati dalla struttura regionale in materia di enti locali che ne assicura la funzionalità organizzativa svolgendo il ruolo di segreteria tecnica e sono attivati dalle strutture competenti in relazione all’opera o intervento da realizzare al fine di definire l’attività propositiva e concertativa secondo modalità organizzative fissate con il provvedimento di costituzione del tavolo.
3. Ai fini della valutazione del rilevante interesse regionale, la Giunta regionale può avvalersi del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
4. La Giunta regionale prende atto degli esiti derivanti dai tavoli tecnici di cui al comma 1 e assume le iniziative necessarie al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente articolo.

TITOLO III – Accordi di programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e finali

Capo I – Accordi di programma

Art. 32 - Accordi di programma. (30)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 33 – Adeguamento della legislazione vigente.
1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge.
Art. 34 – Abrogazioni.
1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione" è abrogata.
2. I riferimenti alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/1990 , contenuti nelle leggi regionali vigenti, si intendono riferiti alle norme di cui alla presente legge.
Art. 35 - Norme transitorie e finali.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un nuovo PRS.
3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21.
4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS approvato dal Consiglio regionale.
5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali siano le Azioni di cui all’ articolo 18 comma 3, che costituiscono l’intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con i successivi PAS.


Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 2) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere” con le parole “in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti”.
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 4) L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che la Giunta regionale adotti e il Consiglio regionale approvi con deliberazione amministrativa il Piano regionale del settore agricolo (PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del piano regionale di sviluppo.
( 5) Comma abrogato da comma 1 art. 3 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 6) Rubrica sostituita da lett. a) comma 1 art. 11 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 7) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 8) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 9) Articolo così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito la parola “DPEF” con la parola “DEFR”:
( 10) Rubrica sostituita da lett. b) comma 1 art. 11 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 11) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 12) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 13) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 14) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 15) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 16) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 17) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 18) Articolo sostituito da comma 1 art. 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Il comma 2 dell’art. 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 dispone: “Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui all’articolo 25, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come sostituito dal comma 1, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al medesimo articolo 25, comma 3.”
( 19) Comma sostituito da comma 1 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 . Si evidenzia che il comma 5 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 dispone: “5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.” e che inoltre il comma 6 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 dispone: “6. Eventuali deroghe all’appartenenza al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS) sono valutate dalla Giunta regionale con riferimento alle Intese Programmatiche d’Area (IPA) che dimostrino una pluriennale attività a beneficio della realtà economica e sociale del territorio di riferimento ed i cui comuni facciano parte di altri organismi associativi riconosciuti a livello regionale.”.
( 20) Comma sostituito da comma 2 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 21) Comma aggiunto da comma 3 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 22) Comma abrogato da comma 4 art. 13 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 23) Rubrica sostituita da lett. a) comma 1 art. 11 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . L'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della legge medesima sia effettuato in conformità agli articoli da 27 a 30 della presente legge e che le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione siano trasmesse al Consiglio regionale e al Comitato di concertazione in agricoltura di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
( 24) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 25) In ordine al controllo strategico vedi anche quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento regionale 14 agosto 2020, n. 6 .
( 26) Comma così modificato da comma 1 art. 7 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 27) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso le parole “una volta concluso il PAS”.
( 28) Comma abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 29) Titolo inserito da comma 1 art. 4 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
( 30) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e "Autostrada del mare".


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 35/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Finalità della programmazione

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale ed in particolare dall’articolo 5, assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Soggetti della programmazione.
1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione.
2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento nel rispetto delle reciproche competenze.
Art. 3 - Applicazione del principio di sussidiarietà.
1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita, conformemente all’articolo 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruità.
2. La Regione, nell’esercizio dell’attività di attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati ,sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.
Art 4 - Partecipazione al processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali.
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere.
Art. 5- Tempo nella programmazione.
1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento, costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.
Art. 6 - Ciclo della programmazione.
1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio.
2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operativi.

CAPO II - Strumenti e modalità della programmazione

Art. 7 - Atti e strumenti della programmazione.
1. Il processo di programmazione si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
d) i Piani di attuazione e spesa (PAS);
e) i bilanci pluriennali e annuali .
SEZIONE I - Programma regionale di sviluppo
Art. 8 - Struttura del Programma regionale di sviluppo (PRS).
1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.
Art. 9 - Contenuti del PRS.
1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione, tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica:
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della società e dell'economia;
d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.
Art. 10 - Approvazione del PRS.
1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti all’attività di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, partecipa all’attività di concertazione.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.
4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva nei successivi tre mesi.
Art. 11 - Aggiornamento del PRS.
1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e procedure dell’articolo 10 .
Art. 12 - Risorse e modalità del PRS.
1. Sono risorse e modalità del PRS:
a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti statali e comunitari, i beni patrimoniali;
b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
SEZIONE II - Piani di settore
Art. 13 - Piani di settore.
1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione.
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.
Art. 14 - Approvazione dei Piani di settore.
1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.
SEZIONE III – Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
Art. 15 - Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).
1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)è un atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo.
2. Il DPEF determina le eventuali necessità di variazione del PAS di cui al comma 3 dell’articolo 21.
Art. 16 - Contenuti del DPEF.
1. Sono contenuti del DPEF:
a) l’analisi sintetica della congiuntura in atto;
b) la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei Piani di settore e dei PAS, sulla base dell’attività di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti;
c) le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova predisposizione.
Art. 17 - Approvazione del DPEF.
1. La Giunta regionale predispone il DPEF, tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.
SEZIONE IV – Piani di attuazione e spesa
Art. 18 - Piano di attuazione e spesa (PAS).
1. Nel PRS e nei Piani di settore di cui alle sezioni I e II sono individuate le linee strategiche e i fabbisogni di risorse.
2. Il PAS, di cui alla presente sezione, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati Azioni.
3. Le Azioni programmate dal PAS riguardano l’intervento strutturale della Regione, di cui all’articolo 35 e si concretizzano tramite la realizzazione di infrastrutture, di opere nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati.
Art. 19 - Durata e contenuti del PAS.
1. La programmazione tramite i PAS è un processo continuo, con cicli non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell'anno di scadenza. In una legislatura, di norma, sono attuati due PAS. Ogni PAS determina anche la propria durata.
2. Sono contenuti del PAS:
a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle azioni fissate dal PRS e dai Piani di settore;
b) l'individuazione dei risultati specifici, quantificati secondo la misura possibile;
c) la descrizione sintetica degli interventi previsti per realizzare le priorità;
d) le modalità per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PAS;
e) un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola Azione, i fondi stanziati;
f) le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore.
Art. 20 – Formulazione e gestione del PAS.
1. La proposta di PAS è adottata dalla Giunta regionale almeno quattro mesi prima della scadenza del PAS precedente, tenuto conto dell'attività di concertazione.
2. La Giunta regionale individua le modalità con le quali svolgere l'attività di concertazione e determina i modi della partecipazione dei vari soggetti. Questi partecipano anche all’attività di accompagnamento e monitoraggio in itinere, nonché all’attività di valutazione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 e i risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione sono comunicati al Consiglio regionale.
Art. 21 – Approvazione del PAS.
1. La Giunta regionale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del PRS e comunque non oltre sei mesi, tenuto conto della attività di concertazione, adotta il PAS.
2. Il PAS è trasmesso al Consiglio regionale, per l’approvazione con legge entro tre mesi.
3. Il PAS è aggiornato con legge su proposta della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 22 – Attuazione del PAS.
1. Al PAS è data completa attuazione sin dalla sua entrata in vigore e per l'intero periodo di programmazione, con assunzione di obbligazioni pluriennali, per gli interventi che si sviluppano oltre un esercizio.
2. Gli interventi finanziati nell'attuazione nel PAS devono completare la fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro la scadenza del PAS. Devono concludere altresì la fase dei pagamenti nei due anni successivi. Superati tali limiti temporali, i finanziamenti decadono e i competenti uffici provvedono al disimpegno d'ufficio, salvo i casi nei quali sia intervenuta una impossibilità dovuta a motivi giudiziari . In tal caso può essere concessa una proroga, non superiore ad un anno, dal momento in cui l’impossibilità di cui sopra sia venuta meno. Per gli interventi non completati, si procede come al comma 3.
3. Gli interventi finanziati dal PAS devono essere attuati in modo completo e funzionale. Gli eventuali completamenti necessari per dare funzionalità agli interventi restano a carico dei soggetti attuatori.
4. Progetti complessi, i cui tempi tecnici di esecuzione eccedano il periodo di programmazione di un PAS, possono essere programmati su più PAS.
Art. 23 - Raccordo con la programmazione comunitaria.
1. Le linee di intervento previste nel PAS si raccordano con le misure previste nei programmi cofinanziati dall'Unione europea.
2. Il PAS individua, in forma distinta, gli interventi finanziati rispettivamente con soli fondi regionali o cofinanziati con fondi comunitari.
Art. 24 - Raccordo con la programmazione nazionale.
1. Al fine di garantire l'unicità del processo programmatorio, la Giunta regionale, contestualmente all'invio al Consiglio regionale della proposta del PAS, avvia i procedimenti per la sottoscrizione di intese istituzionali di programma, ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997 e successive disposizioni di aggiornamento.
2. L'intesa è finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali nel contesto del PAS al fine della realizzazione di interventi di interesse comune.
3. L'intesa può altresì stabilire forme di collaborazione, anche attraverso la costituzione di organi o comitati misti, per la gestione congiunta e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 25 - PAS e Programmazione decentrata.
1. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale.
2. Per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA).
3. L'articolazione del PAS, secondo le modalità del comma 1, richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati.
4. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse.
5. La Giunta regionale, per la formazione e la gestione delle intese programmatiche d’area (IPA), stabilisce con proprio provvedimento, per ciascuna area, specifiche modalità di concertazione.

TITOLO II – Procedure di valutazione

CAPO I – Accompagnamento, monitoraggio, valutazione

Art. 26 – Accompagnamento.
1. L'efficace, tempestiva e flessibile gestione del PAS, è assicurata da una attività di accompagnamento svolta dalla Giunta regionale con l'apporto dei soggetti della concertazione.
Art. 27 – Monitoraggio.
1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del PAS sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.
Art. 28 – Valutazione.
1. L'azione regionale è oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.
2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.
3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31, l’attività di valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio regionale, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 59 della legge regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e l’adozione delle eventuali azioni correttive.
Art. 29 – Valutazione in itinere.
1. L'efficacia degli interventi strutturali della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro pertinenza ed il grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 30 – Valutazione ex-post.
1. La valutazione ex-post mira, una volta concluso il PAS, a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
Art. 31 - Nucleo di valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS.

TITOLO III – Accordi di programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e finali

Capo I – Accordi di programma

Art. 32 - Accordi di programma.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 33 – Adeguamento della legislazione vigente.
1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge.
Art. 34 – Abrogazioni.
1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione" è abrogata.
2. I riferimenti alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/1990 , contenuti nelle leggi regionali vigenti, si intendono riferiti alle norme di cui alla presente legge.
Art. 35 - Norme transitorie e finali.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un nuovo PRS.
3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21.
4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS approvato dal Consiglio regionale.
5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali siano le Azioni di cui all’articolo 18 comma 3, che costituiscono l’intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con i successivi PAS.


SOMMARIO