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Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 (BUR n. 175/2021)

Legge di stabilità regionale 2022

Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 (BUR n. 175/2021) (Bilancio)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 ( 1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati, anch’essi residenti in Veneto; l’esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore. ( 2)
1 bis. Per trapianto di cui al comma 1, si intendono quelli eseguiti a scopo terapeutico, esclusivamente del cuore, del polmone singolo, parziale o doppio, del fegato intero o parziale, del rene singolo o doppio, del pancreas o delle insule pancreatiche, dell’intestino e delle cellule staminali emopoietiche sia in tipologia autologa che allogenica. I trapianti si intendono sia in tipologia singola che combinata ed eseguiti anche al di fuori del Veneto. ( 3)
1 ter. Sono inclusi nell’esenzione anche gli autoveicoli acquisiti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di usufrutto, di patto di riservato dominio, di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente. ( 4)
2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alle strutture afferenti all’ambito sanitario, i dati necessari al conseguimento. ( 5)
3. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
4. I soggetti beneficiari devono tempestivamente comunicare alle strutture di cui al comma 2, ogni variazione rispetto ai requisiti previsti al comma 1, alle cause di cessazione di cui al comma 3 ed alle limitazioni indicate al comma 5. ( 6)
5. L’esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



Note

( 1) Allegato 1 modificato da Allegato 6 di cui alla lett. e) comma 1 art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2022, n. 29 .
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha sostituito le parole: “1° gennaio 2022” con le seguenti: “1° gennaio 2023” e ha inserito dopo la parola: “trapiantati” le seguenti: “, anch’essi residenti in Veneto”.
( 3) Comma inserito da comma 2 art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
( 4) Comma inserito da comma 2 art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
( 5) Comma sostituito da comma 3 art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
( 6) Comma sostituito da comma 4 art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 (BUR n. 175/2021) (Bilancio) – Testo storico

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati; l’esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore.
2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alla struttura regionale individuata come competente in materia i dati identificativi dell’autoveicolo di proprietà adibito al trasporto.
3. L’esenzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
4. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale individuata come competente in materia.
5. L’esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.
6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 02/09/2021

PDL n. 92

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 17/11/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 07/12/2021

Deliberazione Legislativa n. 35 del 17/12/2021