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Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 (BUR n. 103/2019)

Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico

Legge regionale10 settembre 2019, n. 38 (BUR n. 103/2019)

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l’impatto delle attività connesse all’esercizio del gioco d’azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull’inquinamento acustico.
3. La Regione promuove interventi con finalità di:
a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d’azzardo con particolare riguardo al gioco d’azzardo patologico;
b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché di supporto alle loro famiglie;
c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro;
d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
e) contrasto e contenimento dell’impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d’azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale, con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) gioco d’azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull’aleatorietà;
b) gioco d’azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco d’azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d’azzardo così come definita rispettivamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, all’interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d’azzardo.
Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico.
1. È istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo.
2. Il tavolo tecnico è composto:
a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore generale della azienda ULSS;
c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d’azzardo patologico.
3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
Art. 4 - Interventi e attività regionali.
1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all’articolo 3:
a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell’efficacia degli interventi;
d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico;
e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet;
f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti;
i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell’adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità;
l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati;
m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco d’azzardo patologico.
2. La Regione sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.
Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.
1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e della normativa vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno.
Art. 6 - Competenze dei Comuni.
1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo;
c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line.
Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
a) servizi per la prima infanzia;
b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c) centri di formazione per giovani e adulti;
d) luoghi di culto;
e) impianti sportivi;
f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h) istituti di credito e sportelli bancomat;
i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
4. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.
5. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:
a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6 ( 1) del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Limitazioni all’esercizio del gioco.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all’articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.
1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d’azzardo fornito dall’azienda ULSS.
2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.
Art. 10 - Pubblicità del gioco d’azzardo.
1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo si applica la vigente normativa statale ed in particolare l’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Art. 11 - Sistema incentivante.
1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, possono considerare titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo e di altre forme di gioco d’azzardo.
Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo.
Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.
1. È vietata l’installazione nei punti gioco, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.
2. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all’assolvimento dell’obbligo ovvero l’apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.
Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la violazione delle disposizioni dell’articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
b) il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
c) la violazione dei divieti di cui all’articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento.
4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.
5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo quello dell’introito della sanzione.
7. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
Art. 15 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco d’azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e dall’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
Art. 16 - Abrogazioni.
1. L’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e l’articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” sono abrogati.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.


Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 27 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che dopo le parole: “di cui all’art. 110” ha inserito le seguenti: “, comma 6”.


SOMMARIO
Legge regionale10 settembre 2019, n. 38 (BUR n. 103/2019) – Testo storico

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.
2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l’impatto delle attività connesse all’esercizio del gioco d’azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull’inquinamento acustico.
3. La Regione promuove interventi con finalità di:
a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d’azzardo con particolare riguardo al gioco d’azzardo patologico;
b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché di supporto alle loro famiglie;
c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro;
d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
e) contrasto e contenimento dell’impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d’azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale, con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) gioco d’azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull’aleatorietà;
b) gioco d’azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco d’azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d’azzardo così come definita rispettivamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, all’interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d’azzardo.
Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico.
1. È istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo.
2. Il tavolo tecnico è composto:
a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore generale della azienda ULSS;
c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d’azzardo patologico.
3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.
Art. 4 - Interventi e attività regionali.
1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all’articolo 3:
a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell’efficacia degli interventi;
d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico;
e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet;
f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti;
i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell’adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità;
l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati;
m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco d’azzardo patologico.
2. La Regione sostiene e promuove le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.
Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.
1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e della normativa vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, ciascuna azienda ULSS invia alla Giunta regionale e al Tavolo tecnico sul gioco d’azzardo patologico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno.
Art. 6 - Competenze dei Comuni.
1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo;
c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line.
Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
a) servizi per la prima infanzia;
b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c) centri di formazione per giovani e adulti;
d) luoghi di culto;
e) impianti sportivi;
f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
h) istituti di credito e sportelli bancomat;
i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno.
4. I Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.
5. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:
a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Limitazioni all’esercizio del gioco.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui al comma 1, i titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco così come definiti all’articolo 2, comma 1 lettera c) sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1”.
Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.
1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d’azzardo fornito dall’azienda ULSS.
2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.
Art. 10 - Pubblicità del gioco d’azzardo.
1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo si applica la vigente normativa statale ed in particolare l’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
Art. 11 - Sistema incentivante.
1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, possono considerare titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo e di altre forme di gioco d’azzardo.
Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo.
Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.
1. È vietata l’installazione nei punti gioco, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.
2. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco di cui al presente articolo, ove alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino installati i terminali previsti al comma 1, sono tenuti alla disattivazione degli stessi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all’assolvimento dell’obbligo ovvero l’apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931.
Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.
1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la violazione delle disposizioni dell’articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
b) il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui all’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
c) la violazione dei divieti di cui all’articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento.
4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo.
5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del Comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo quello dell’introito della sanzione.
7. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
Art. 15 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione sugli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7. In particolare la relazione rendiconta il grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel Piano operativo regionale sul gioco d’azzardo patologico realizzato dalle aziende ULSS del Veneto e dall’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
Art. 16 - Abrogazioni.
1. L’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e l’articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” sono abrogati.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.


SOMMARIO