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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (BUR n. 204/2020)

Collegato alla legge di stabilità regionale 2021

Sommario: Legge Regionale 39/2020
S O M M A R I O
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.
1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all’ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” e dall’ articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, le risorse vincolate di cui all’ allegato 2 “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione” della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019” e le risorse vincolate accertate nell’esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l’Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d’impresa”, 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”, 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili” e 1.3.3 “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”, sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.
2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell’accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 , n. 12 “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.
1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all’attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, di cui all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.
1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.0000,00 per l’anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’ articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e allocate alla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall’epidemia da Covid-19 e abrogazione dell’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all’epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.
5. L’ articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” è abrogato.
Art. 7 - Contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all’ articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall’ articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 aprile 2022. ( 1)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l’acquisto di una parrucca.
1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all’acquisto di una parrucca.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 10 - Partecipazione all’aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all’aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..
Art. 11 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti”).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”.
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , dopo la parola: “anticipazione” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”.
Art. 12 - Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.
1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale, qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” risulti essere anche il soggetto trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”. Gli importi riscossi a tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora adottata l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 13 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.””.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 14 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l’emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.
1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall’emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di “Casa Veneto”, in favore della Fondazione “Cortina 2021” di cui all’ articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 15 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l’emergenza da Covid-19.
1. Gli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni assunte nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato, allocati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, sono destinati all’acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell’emergenza e al finanziamento delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità, nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 17 - Campagne di formazione e informazione per l’estensione della copertura vaccinale.
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività, la Regione del Veneto:
a) promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di comunicazione con i soggetti interessati;
b) predispone un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione veicolata attraverso internet e i social media.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 18 - Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).
1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore degli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 “Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991”, per la realizzazione delle attività sopravvenute a seguito dell’emergenza da Covid-19, per l’esercizio 2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 19 - Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l’attività di noleggio iscritti, all’entrata in vigore della presente legge, al registro di cui all’ articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente e modifica dell’ articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””, il termine di quindici anni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è rideterminato in diciannove anni.
2. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio per il periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine previsto al comma 1 versano il contributo annuo di cui all’ articolo 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 1.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 20 - Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
1. Il termine di cui al comma 1, articolo 3, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali” è prorogato al 31 marzo 2021.
Art. 21 - Istituzione del premio di laurea “Francesco Saverio Pavone”.
1. Al fine di promuovere e valorizzare l’opera di informazione sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nel territorio regionale, è istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone, da assegnare annualmente per la miglior tesi di laurea in materia di criminalità organizzata nel Veneto.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità del premio nella misura massima di euro 5.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 22 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: “sino alla data del 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sino al sesto mese successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento.” e le parole: “secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.” sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 25.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, sono allocate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”
1. Dopo il comma 7 dell’ articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20. Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 244.500,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 24 - Contributi alle categorie economiche di cui all’articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
1. Al fine di sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare a Unioncamere del Veneto un contributo di euro 1.500.000,00 da utilizzare per il cofinanziamento degli interventi attivati dalla Regione in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
2. La Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni consiliari sugli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 25 - Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in coordinamento con i Comuni interessati, per la realizzazione di interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
2. La misura si riferisce ad interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, quali gli interventi di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d’acqua, interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con relativi drenaggi, ovvero di progetti con tipologia prevalente di difesa del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di infrastrutture legate all’agricoltura o integrazione di interventi di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista agricolo.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 1.500.000,00 di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 26 - Donazione all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell’immobile denominato “ex Caserma di Villasanta”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 “Interventi regionali in materia di donazioni in sanità”, a donare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona l’immobile denominato “ex Caserma di Villasanta” sito in Verona, Via Tommaso da Vico, da destinare a finalità sanitarie e servizi logistici connessi.
Art. 27 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 3 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 che ha sostituito le parole: “30 settembre 2021” con le seguenti: “30 aprile 2022”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 39/2020
S O M M A R I O
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (BUR n. 204/2020) (Bilancio) – Testo storico

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.
1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all’ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” e dall’articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, le risorse vincolate di cui all’allegato 2 “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione” della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019” e le risorse vincolate accertate nell’esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l’Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d’impresa”, 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”, 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili” e 1.3.3 “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”, sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.
2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo” e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell’accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 , n. 12 “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.
1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all’attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, di cui all’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.
1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.0000,00 per l’anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e allocate alla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall’epidemia da Covid-19 e abrogazione dell’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all’epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.
5. L’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” è abrogato.
Art. 7 - Contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 settembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l’acquisto di una parrucca.
1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all’acquisto di una parrucca.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 10 - Partecipazione all’aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all’aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..
Art. 11 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti”).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”.
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , dopo la parola: “anticipazione” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”.
Art. 12 - Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.
1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale, qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” risulti essere anche il soggetto trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”. Gli importi riscossi a tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora adottata l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 13 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.””.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 14 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l’emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.
1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall’emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di “Casa Veneto”, in favore della Fondazione “Cortina 2021” di cui all’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 15 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l’emergenza da Covid-19.
1. Gli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni assunte nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato, allocati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, sono destinati all’acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell’emergenza e al finanziamento delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità, nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 17 - Campagne di formazione e informazione per l’estensione della copertura vaccinale.
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività, la Regione del Veneto:
a) promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di comunicazione con i soggetti interessati;
b) predispone un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione veicolata attraverso internet e i social media.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 18 - Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).
1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore degli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 “Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991”, per la realizzazione delle attività sopravvenute a seguito dell’emergenza da Covid-19, per l’esercizio 2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 19 - Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l’attività di noleggio iscritti, all’entrata in vigore della presente legge, al registro di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””, il termine di quindici anni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è rideterminato in diciannove anni.
2. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio per il periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine previsto al comma 1 versano il contributo annuo di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 1.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 20 - Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
1. Il termine di cui al comma 1, articolo 3, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali” è prorogato al 31 marzo 2021.
Art. 21 - Istituzione del premio di laurea “Francesco Saverio Pavone”.
1. Al fine di promuovere e valorizzare l’opera di informazione sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nel territorio regionale, è istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone, da assegnare annualmente per la miglior tesi di laurea in materia di criminalità organizzata nel Veneto.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità del premio nella misura massima di euro 5.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 22 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: “sino alla data del 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sino al sesto mese successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento.” e le parole: “secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.” sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 25.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, sono allocate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20. Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 244.500,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 24 - Contributi alle categorie economiche di cui all’articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
1. Al fine di sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare a Unioncamere del Veneto un contributo di euro 1.500.000,00 da utilizzare per il cofinanziamento degli interventi attivati dalla Regione in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
2. La Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni consiliari sugli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 25 - Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in coordinamento con i Comuni interessati, per la realizzazione di interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
2. La misura si riferisce ad interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, quali gli interventi di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d’acqua, interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con relativi drenaggi, ovvero di progetti con tipologia prevalente di difesa del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di infrastrutture legate all’agricoltura o integrazione di interventi di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista agricolo.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 1.500.000,00 di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 26 - Donazione all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell’immobile denominato “ex Caserma di Villasanta”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 “Interventi regionali in materia di donazioni in sanità”, a donare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona l’immobile denominato “ex Caserma di Villasanta” sito in Verona, Via Tommaso da Vico, da destinare a finalità sanitarie e servizi logistici connessi.
Art. 27 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 13/11/2020

PDL n. 17

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 09/12/2020

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 18/12/2020

Deliberazione Legislativa n. 40 del 29/12/2020