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Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006)

Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE(1)

[Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.
2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 2 - Presentazione delle proposte.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.
2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalità di rilevanza esclusivamente locale.

Art. 3 - Commissione tecnico scientifica.
1. Per l’esame e la valutazione delle proposte di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
b) due Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) il segretario regionale competente in materia di attività culturali;
d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla Giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l’istruzione e per il bilancio.
2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 e invia la relazione alla Giunta regionale per le determinazioni conseguenti.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 4 - Comitati regionali per le celebrazioni.
1. La Giunta regionale, vista la relazione della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, costituisce, per ogni celebrazione, un comitato regionale composto da tre Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza e da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione e ne indica il presidente e il dirigente regionale al quale viene assegnata la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e il relativo finanziamento.
2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni spettano i rimborsi spese previsti dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, ne segue l’esecuzione e predispone la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, entro centoventi giorni dalla sua conclusione.
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, trasmette alla competente Commissione consiliare la propria valutazione sull’efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate unitamente alla citata relazione.

Art. 5 - Budget operativo dei comitati.
1. Al fine di sostenere le spese relative all’attuazione dei punti del programma delle celebrazioni definito dal comitato nei termini di cui all’articolo 4 comma 1, la Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, di autorizzare l’assegnazione di un budget operativo a favore del dirigente regionale al quale è assegnata la funzione di segretario tesoriere del comitato.
2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l’obbligo di predisporre il rendiconto nei tempi e con le modalità disciplinate dall’articolo 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è assoggettato altresì agli obblighi di cui al Capo V della legge regionale n. 39/2001 .

Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008. ]


Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.


SOMMARIO
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 (BUR n. 27/2006) – Testo storico

INTERVENTI REGIONALI PER CELEBRAZIONI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI DI GRANDE RILEVANZA O DI PERSONALITÀ VENETE DI PRESTIGIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE

Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.
2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 2 - Presentazione delle proposte.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.
2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalità di rilevanza esclusivamente locale.

Art. 3 - Commissione tecnico scientifica.
1. Per l’esame e la valutazione delle proposte di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
b) due Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
c) il segretario regionale competente in materia di attività culturali;
d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla Giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l’istruzione e per il bilancio.
2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1 e invia la relazione alla Giunta regionale per le determinazioni conseguenti.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
Art. 4 - Comitati regionali per le celebrazioni.
1. La Giunta regionale, vista la relazione della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, costituisce, per ogni celebrazione, un comitato regionale composto da tre Consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza e da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione e ne indica il presidente e il dirigente regionale al quale viene assegnata la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e il relativo finanziamento.
2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni spettano i rimborsi spese previsti dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, ne segue l’esecuzione e predispone la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, entro centoventi giorni dalla sua conclusione.
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, trasmette alla competente Commissione consiliare la propria valutazione sull’efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate unitamente alla citata relazione.

Art. 5 - Budget operativo dei comitati.
1. Al fine di sostenere le spese relative all’attuazione dei punti del programma delle celebrazioni definito dal comitato nei termini di cui all’articolo 4 comma 1, la Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, di autorizzare l’assegnazione di un budget operativo a favore del dirigente regionale al quale è assegnata la funzione di segretario tesoriere del comitato.
2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l’obbligo di predisporre il rendiconto nei tempi e con le modalità disciplinate dall’articolo 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è assoggettato altresì agli obblighi di cui al Capo V della legge regionale n. 39/2001 .

Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 8 “Interventi per la cultura” del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.


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