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Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 (BUR n. 15/2020)

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti

Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 (BUR 15/2020)

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto definisce ed individua la rete dei cammini veneti, di seguito denominata RCV, così concorrendo ad implementare l’offerta culturale e turistica regionale.
Art. 2 - Rete dei cammini veneti: definizione.
1. La RCV è costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.
Art. 3 - Gestione della RCV.
1. Gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’ articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Art. 4 - Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.
Art. 5 - Registro della RCV.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell’ articolo 2.
2. Il Registro della RCV è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
Art. 6 - Norma di rinvio.
1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l’attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e successive modificazioni.
Art. 7 - Promozione dei Cammini.
1. La Giunta regionale, anche nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini nonché riconoscere contributi ai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 1, per:
a) iniziative ed interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCV;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCV, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
Art. 8 - Punti di sosta e di ristoro.
1. Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province e della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” , Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022 che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse di cui all’ articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” , Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.



SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 (BUR 15/2020) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI VENETI

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto definisce ed individua la rete dei cammini veneti, di seguito denominata RCV, così concorrendo ad implementare l’offerta culturale e turistica regionale.
Art. 2 - Rete dei cammini veneti: definizione.
1. La RCV è costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.
Art. 3 - Gestione della RCV.
1. Gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.
Art. 4 - Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.
Art. 5 - Registro della RCV.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell’articolo 2.
2. Il Registro della RCV è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.
Art. 6 - Norma di rinvio.
1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l’attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e successive modificazioni.
Art. 7 - Promozione dei Cammini.
1. La Giunta regionale, anche nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini nonché riconoscere contributi ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per:
a) iniziative ed interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCV;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCV, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
Art. 8 - Punti di sosta e di ristoro.
1. Lungo i cammini sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province e della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Gli immobili ed i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a), quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” , Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022 che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” , Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.



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