crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR n. 82/2012)

Norme in materia di unioni montane.

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR n. 82/2012)

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE (1) (2)

Art. 1 - Finalità. (3)
1. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali promuove tramite le unioni montane, azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna.
Art. 2 - Unioni montane.
1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana.
2. omissis ( 4)
3. omissis ( 5)
Art. 3 - Ambito territoriale. (6)
1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti dell’allegato A.
2. I comuni, anche non compresi nell’elenco dell’allegato A, il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione montana che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. L’ambito territoriale delle unioni montane è determinato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’ articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
3 bis. Fermo restando l’obbligo di coerenza con la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e previa accettazione dell’ingresso, deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione montana di successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni caso, l’appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS), criterio dal quale la Provincia di Belluno, su richiesta dei comuni interessati, sentita la Conferenza degli enti locali bellunesi di cui all’articolo 15 della legge regionale 25 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” può motivatamente richiedere di prescindere ai sensi della lettera a) del comma 86 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”. In tali casi la richiesta è valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il piano di riordino territoriale previsto dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .( 7)
3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della specialità delle funzioni esercitate dall’unione montana, non è consentito il recesso di un comune montano dall’unione montana di rispettiva appartenenza.( 8)
4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all’articolo 6 quinquies.
Art. 4 - Organi e statuto. (9)
1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.
2. La composizione degli organi è disciplinata dall’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione montana è retta da un proprio statuto che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.
5. Lo statuto dell’unione montana, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione, disciplina:
a) le modalità di scelta del presidente;
b) le modalità di scelta dei componenti della giunta;
c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;
e) le forme di collaborazione con altre unioni montane, con i comuni e gli altri enti.
6. L’organo di revisione economico-finanziario è nominato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti locali.
Art. 5 - Funzioni. (10)
1. L’unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano.
2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:
a) manutenzione delle aree prative;
b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, ( 11) della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
g) manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione delle sponde;
h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.
3. Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, direttamente in amministrazione diretta con personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.
4. Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le unioni montane, nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.
5. Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.
6. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”. ( 12)
7. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale. Il riparto dei finanziamenti tra le unioni montane è effettuato con i criteri di cui all’articolo 6 quater.
8. I comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni montane possono richiedere all’unione montana confinante lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 mediante stipula di specifica convenzione.
Art. 6 - Consiglio delle autonomie montane. (13)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza ( 14) e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che lo presiede.
3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario del Consiglio è svolto dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.
Art. 6 bis - Programmazione delle unioni montane. (15)
1. L’unione montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell’ambito del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.
2. L’unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
Art. 6 ter - Contributo per il finanziamento delle spese correnti. (16)
1. La Regione concede alle unioni montane, costituite ai sensi della presente legge, al fine di favorirne l’attività, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:
a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
b) in base all’altimetria media del territorio della unione montana;
c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall’ultimo censimento generale della popolazione;
d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.
2. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è approvato con provvedimento delle Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.
Art. 6 quater - Contributo per il finanziamento delle spese di investimento. (17)
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, è istituito il Fondo regionale per la montagna alimentato da:
a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge n. 97 del 1994;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.
2. La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:
a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell’unione montana;
b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall’ultimo censimento permanente ( 18) della popolazione;
c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo quinquennio ( 19) risultante dai dati degli ultimi due censimenti permanenti ( 20) della popolazione;
d) in base all’altimetria media del territorio dell’unione montana.
3. Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane.
3 bis. L’unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo.( 21)
Art. 6 quinquies - Scioglimento di unioni montane. (22)
1. L’unione montana già costituitasi a norma della presente legge, ove ne ravvisi l’opportunità e le condizioni, con provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell’ente.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di cui al comma 1, lo scioglimento dell’unione montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale. Si applica il comma 4 del presente articolo.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , lo scioglimento dell’unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento di cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo 5 già in capo all’unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo l’esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Nell’ipotesi di modificazioni territoriali di cui all’articolo 3, comma 4, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento anche mediante la nomina di un commissario.
Art. 7 - Norme transitorie e finali.
omissis ( 23)
Art. 8 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il titolo II “Ordinamento delle Comunità montane“ della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, l’articolo 4, l’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni”;
b) l’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane”, nonché il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni”.
c) omissis ( 24)
ALLEGATO A - AREA GEOGRAFICA OMOGENEA MONTANA -
ELENCO COMUNI
(Articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”) (25)
PROVINCIA DI BELLUNO
Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago, Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina Bellunese, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre d’Alpago, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore.
PROVINCIA DI TREVISO
Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pederobba, Pieve di Soligo, Pieve del Grappa, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
PROVINCIA DI VERONA
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.
PROVINCIA DI VICENZA
Altissimo, Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico.




Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 187/2012 (G.U. 1° serie speciale n. 4/2013) limitatamente all’articolo 5. Secondo il Governo, la formulazione della disposizione censurata fa ritenere che l’unione montana sia l’unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd. decreto Tremonti, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122), come modificato dall’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Spending review) e all’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dal citato articolo 19 del decreto legge n. 95 del 2012.
Per il Governo, la disposizione impugnata è in contrasto con le suindicate disposizioni statali, sia perché non consente ai comuni la gestione associata delle funzioni fondamentali mediante una duplice scelta, l’unione dei comuni o la convenzione, sia perché esclude per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti di poter scegliere tra l’ “unione ordinaria” prevista dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’ “unione speciale” disciplinata dal citato articolo 16, commi da 1 a 13, del decreto legge 138 del 2011. Con ordinanza n. 249/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo in quanto, a seguito della modifica dell’articolo 5 operata con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 , il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
( 2) In ordine alle disposizioni come introdotte dalla legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 si applica l’articolo 20, comma 1 di detta legge ai sensi del quale “1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo.”.
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 4) Comma abrogato da lettera d) comma 1 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 5) Comma abrogato da lettera d) comma 1 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 6) Articolo sostituito da comma 1 art. 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 7) Comma inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 8) Comma inserito da comma 1 art. 5 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 9) Articolo sostituito da comma 1 art. 13 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 10) Articolo sostituito da comma 1 art. 14 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 . In precedenza modificato da comma 1, articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 .
( 11) In materia di malghe vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”.
( 12) In materia di malghe e in tema sia di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l’esercizio della attività d’alpeggio, sia di regolamentazione dei disciplinari di consegna e riconsegna e di soggetti coinvolti, vedi quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 4 e dall’art. 5 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”.
( 13) Articolo sostituito da comma 1 art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 14) Comma così modificato da comma 1 art. 6 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito le parole “dai presidenti dei bacini imbriferi montani” con le parole “da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza”.
( 15) Articolo inserito da comma 1 art. 16 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 16) Articolo inserito da comma 1 art. 17 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 17) Articolo inserito da comma 1 art. 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 18) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito le parole “censimento generale” con le parole “censimento permanente”.
( 19) Lettera modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito la parola “decennio” con la parola “quinquennio”.
( 20) Lettera modificata da comma 2 art. 7 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito le parole “censimenti generali” con le parole “censimenti permanenti”.
( 21) Comma inserito da comma 3 art. 7 della legge regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
( 22) Articolo inserito da comma 1 art. 19 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 23) Articolo abrogato da lettera d) comma 1 art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
( 24) Lettera abrogata da lettera b), comma 2, articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 .
( 25) Allegato A aggiunto da comma 2 art. 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR n. 82/2012) – Testo storico

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE

Art. 1 - Oggetto.
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali, con la presente legge, la Regione del Veneto disciplina lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
2. La presente legge definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
Art. 2 - Unioni montane.
1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è denominata unione montana.
2. Sono costituite le unioni montane tra i comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all’articolo 3. Appartengono a ciascuna unione montana i comuni compresi nelle zone omogenee ai sensi dell’articolo 3.
3. L’unione montana è retta da un proprio statuto, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione, che disciplina:
a) le modalità di elezione del presidente e la sua durata;
b) le modalità di elezione della giunta;
c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;
e) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
Art. 3 - Ambito territoriale.
1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni.
2. Le zone omogenee individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.
3. I comuni montani o parzialmente montani già confinanti con il territorio delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, possono chiedere di partecipare alla corrispondente unione montana, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.
5. L’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.
Art. 4 - Organi e revisore.
1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.
2. Il consiglio esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo. È composto dai sindaci dei comuni membri dell’unione montana e da due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
3. Il presidente presiede il consiglio, salvo diversa disposizione statutaria, e la giunta, ed ha la rappresentanza dell’unione montana. È eletto dal consiglio fra i propri componenti.
4. La giunta svolge le funzioni individuate dallo statuto ed è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore a tre, nominati dal medesimo presidente fra i componenti del consiglio.
5. Il revisore, nominato secondo le regole stabilite per gli enti locali, esercita le funzioni di revisione economico-finanziaria. Dura in carica tre anni, non è revocabile, se non per grave inadempienza, e non può svolgere più di due mandati.
Art. 5 - Funzioni.
1. L’unione montana costituisce la forma per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.
2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.
4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Consiglio delle autonomie montane.
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
2. Il Consiglio delle autonomie montane svolge, altresì, funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri per la concessione di fondi regionali d’interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.
3. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle province il cui territorio comprende comuni montani, dai presidenti dei consorzi dei bacini imbriferi montani e dai presidenti delle camere di commercio il cui territorio comprende comuni montani.
4. Il Presidente del Consiglio delle autonomie montane è eletto a maggioranza dei componenti tra i presidenti delle unioni montane.
5. Il Consiglio delle autonomie montane approva un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio delle autonomie montane sono svolte da un segretario di unione montana scelto dal Presidente del Consiglio delle autonomie montane.
7. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane.
Art. 7 - Norme transitorie e finali.
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, delibera in ordine a:
a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;
d) le modalità e i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.
2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.
3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.
5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.
6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.
Art. 8 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il titolo II “Ordinamento delle Comunità montane“ della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, l’articolo 4, l’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni”;
b) l’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane”, nonché il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modifiche ed integrazioni”.
c) l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.




SOMMARIO