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Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 (BUR n. 137/2019)

Collegato alla legge di stabilità regionale 2020

Sommario: Legge Regionale 44/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 (BUR n. 137/2019) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020 (1)

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica. (2)
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di aderente istituzionale, al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica, assicurando insieme agli altri enti interessati il supporto necessario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall’Host City Contract e dalla Carta Olimpica.
2. La Regione concorre alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività degli Organismi di cui al comma 1, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività, definiti d’intesa tra gli enti interessati.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 2 - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese di investimento relative alle Venues olimpiche site nel territorio veneto.
1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese di investimento per la realizzazione di sedi competitive e non competitive, site nel Comune di Cortina d’Ampezzo e nel Comune di Verona, come individuate nel Dossier di Candidatura, secondo un Piano di interventi da attuarsi a cura dell’Agenzia di Progettazione Olimpica e si impegna a realizzare gli interventi infrastrutturali di propria competenza, entro le modalità e i tempi indicati nel Dossier di Candidatura.
2. Fermo restando quanto previsto dalla Legge Olimpica statale per quanto riguarda il concorso dello Stato al finanziamento delle spese di investimento, si demanda a successivi accordi tra la Regione del Veneto, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano la regolazione dei reciproci rapporti finanziari, nonché il riparto delle spese sostenute secondo il criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 35.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese“, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026. (3)
1. La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché ( 4) dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.
2. Fermi gli accordi e le intese stipulati nella fase di candidatura, gli accordi e le intese da porre in essere tra gli enti interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 3 ( 5) della presente legge sono formalizzati sulla base di provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e devono prevedere forme di garanzia dirette a tenere indenni gli amministratori da pretese patrimoniali avanzate nei loro confronti, anche in conseguenza delle garanzie prestate in fase di candidatura, per la partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica, ivi compresa l’ipotesi dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) per il quale la Regione del Veneto concorre alla relativa copertura ai sensi e nei limiti previsti dal presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 14.210.261,56 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4 - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
omissis ( 6)
Art. 5 - Azioni di supporto alla promozione del turismo nel comprensorio sciistico del Nevegal.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo dell’attività turistica e per avviare un piano di promozione turistica del Nevegal, è autorizzata a erogare la somma di euro 30.000,00 al Comune di Belluno al fine di sostenere la stagione turistica invernale nel comprensorio sciistico del Nevegal.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 6 - Misure per l’efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati sono introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, è aggiunta la seguente:
omissis ( 7)
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 7 - Contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura.
1. La Regione è autorizzata a costituire un fondo per il comparto frutticolo del Veneto dedicato all’attivazione di un Piano per il contrasto alla diffusione degli insetti alloctoni dannosi.
2. Il Piano, di cui la comma 1, è destinato alla seguenti linee di intervento: ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della difesa integrata, formazione, incentivazione di misure di carattere strutturale e organizzativo volte alla prevenzione dei danni, nonché di specifici fondi di mutualizzazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge definisce il Piano e le relative azioni in attuazione del comma 1 nel rispetto della normativa comunitaria; per l’attivazione del Piano la Giunta potrà avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa attiva delle colture operanti in Veneto, delle organizzazioni produttori riconosciute dalla Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 159 del Reg. (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308, degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e degli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016.
4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2020 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 8 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:
omissis ( 8)
2. Al comma 2 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 1 bis”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 9 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Dopo articolo 27 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis ( 9)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, relativi alle spese di investimento e quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 10 - Contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
1. Per l’esercizio 2020 le disponibilità di euro 4.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’ articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” sono introitate nel bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la concessione di contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” aventi sede operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 11 - Iniziative per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto.
1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell’ambito del POR FESR 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.
2. Delle risorse di cui al comma 1:
a) euro 45.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all’ articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;
b) euro 15.000.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.
2 bis. Le risorse di cui al comma 2 possono essere destinate anche al finanziamento o cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese. ( 10)
3. Le risorse di cui al presente articolo, al netto degli utilizzi di cui ai commi 2 e 2 bis, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. ( 11)
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, l’ammontare di cui al comma 2 lettera a) è destinato al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari, compreso il microcredito, finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul territorio regionale, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, e a potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni nazionali aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie. ( 12)
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000.000,00 per l’esercizio 2020, ed euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 12 - Interventi a favore dei distretti del commercio.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 9.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’ articolo 6 comma 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’ articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 9.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 13 - Interventi a favore dei luoghi storici del commercio.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’ articolo 6 comma 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di un bando destinato alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio di cui all’ articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 14 - Finanziamento della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 5.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, sono introitate al bilancio regionale e destinate per le finalità di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 del presente articolo, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 15 - Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 2.000.000,00, a favore di soggetti privati, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ubicati in Veneto. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Per l’esercizio 2020 la disponibilità di euro 1.000.000,00, a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, viene introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 ed è destinata alle attività previste dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 16 - Disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.
omissis ( 13)
Art. 17 - Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba o Perfetti”.
1. Nel titolo della legge, al comma 1 dell’articolo 1 ed al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole: “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti” sono inserite le parole: “o Feldenkrais”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio d previsione 2020-2022.
Art. 18 - Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata.
1. Al fine di supportare la Regione del Veneto nella fase di negoziato con il Governo per l’ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, è istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio svolge attività di studio e ricerca nonché di proposta e impulso, anche attraverso l’elaborazione di contributi tecnico-scientifici, nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alla trattativa con il Governo e alla successiva legge di differenziazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e la composizione interna dell’Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di soggetti ed organismi, pubblici e privati, di comprovata esperienza e qualificata competenza.
4. L’Osservatorio sarà coordinato da un Direttore, scelto dal Presidente della Giunta regionale in ragione della comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico e finanziario relativamente alla materia dell’organizzazione e alle competenze regionali. Il Direttore presta la sua attività a titolo gratuito.
5. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie o indennità di presenza.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”. (14)
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 , sono aggiunti i seguenti:
omissis ( 15)
Art. 20 - Sistema informativo della Regione del Veneto (SIRV) e Piattaforme Digitali Venete.
1. Il Sistema Informativo della Regione del Veneto (SIRV) è il Sistema Informativo regionale unico dell’Amministrazione Regionale ed è composto dai sistemi informativi dei singoli domini afferenti ai diversi settori di competenza regionale.
2. Per sostenere e incentivare la trasformazione digitale degli enti pubblici locali nonché la connessione istituzionale, l’Amministrazione regionale - coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 “Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l’informatizzazione degli enti locali” - mette a disposizione degli enti stessi le Piattaforme Digitali Venete, che possono abilitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamenti digitali, identità digitali, servizi digitali al cittadino, fascicolo del cittadino, polo archivistico regionale, e svolge a loro favore attività di supporto ed accompagnamento continuativa.
3. La Giunta regionale definisce gli standard tecnici e organizzativi e i modelli evoluti del SIRV e delle piattaforme abilitanti; il coordinamento e la gestione operativa del SIRV e delle Piattaforme è assegnata alla struttura regionale competente in materia di ICT (Information Communication Tecnology) e Agenda Digitale
4. Per ottimizzare gli investimenti e favorirne l’evoluzione unitaria, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, aderiscono al SIRV gli enti strumentali e le società partecipate della Regione, ivi compresi Veneto Lavoro, Veneto Innovazione S.p.A. Azienda Zero, Veneto Agricoltura, AVEPA, ARPAV, Veneto Strade S.p.A..
5. Il Consiglio regionale può aderire al sistema informativo di cui ai commi 1 e 4. A tal proposito la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabiliscono, di comune accordo, la relativa tempistica, nonché le modalità operative e gestionali dell’adesione.
6. L’adesione degli enti pubblici locali alle Piattaforme Digitali abilitanti definite al comma 2, avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
7. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 6, sono avviati progetti di convergenza tra i sistemi informativi della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali e società di cui al medesimo comma 3, per creare le condizioni tecniche e organizzative necessarie all’adesione.
8. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
9. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 21 - Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. (16) (17)
1. Con decorrenza dall’anno 2020, l’Azienda Ospedale-Università di Padova è autorizzata a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.200.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 22 - Formazione del personale addetto al soccorso sulle piste da sci.
1. Per assicurare, anche in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpinismo previsti a Cortina d’Ampezzo nel 2021 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste da sci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, nonché le periodiche esercitazioni, di cui all’ articolo 52, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, la Giunta regionale stabilisce modalità e criteri per l’idonea formazione del personale addetto al soccorso sulle piste da sci di cui al medesimo articolo.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è aggiunta la seguente:
omissis ( 18)
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola: “promozione” sono inserite le seguenti: “, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e Diritto allo studio”, Programma: 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
Art. 24 - Iniziative volte alla candidatura della Valle d’Alpone alla Lista del patrimonio mondiale Unesco.
1. La Regione del Veneto riconosce la Valle d’Alpone quale territorio di singolare e notevole rilevanza scientifica per il valore dei fossili presenti all’interno delle rocce sedimentarie dell’Eocene e più in generale per la storia geologica dell’area, già sede di giacimenti paleontologici da molti secoli oggetto di scavo e di studio, tra cui quelli di Bolca, Roncà e San Giovanni Ilarione.
2. La Giunta regionale persegue la valorizzazione del sito mediante il sostegno istituzionale e finanziario ad attività finalizzate alla sua candidatura nella Lista del patrimonio mondiale Unesco, prevedendo a tal proposito azioni da inserire nel programma triennale della cultura di cui all’ articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e nei piani annuali di cui all’articolo 8 della medesima legge.
3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Associazione temporanea di scopo “Val d’Alpone-Faune, flore e rocce del Cenozoico” un contributo finalizzato ad alimentare iniziative dirette alla candidatura del sito.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2020, si provvede con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. All’ articolo 34, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è inserito, in fine, il seguente periodo: “il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 25 è rispettato se il valore dell’ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3;”.
2. All’articolo 34 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
omissis ( 19)
3. All’ articolo 50, comma 3, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono inserite, dopo la parola: “comunicazione.”, le seguenti parole: “Il requisito dell’ISEE-ERP è ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di superamento dell’importo, alla data del 1° luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE”.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 30.000,00 per l’esercizio 2021 e in euro 60.000,00 per l’esercizio 2022, sono introitate al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 26 - Introito delle somme rimanenti nel fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti istituito sulla base dell’abrogato articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”.
1. Le somme rimanenti nel fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti istituito sulla base dell’abrogato articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 , al netto del loro utilizzo per le attività di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, quantificate in euro 1.000.540,00 per l’esercizio 2020 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributo agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 27 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” le parole: “con sede in Pieve di Soligo (TV)” sono soppresse.
Art. 28 - Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni. (20) (21)
1. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, la Regione e gli enti regionali ( 22) possono procedere, in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e nel rispetto dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo e del piano dei fabbisogni, previa verifica dell’avvenuta immissione in servizio nell’amministrazione che indice il concorso di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate:
a) allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per l’amministrazione che indice il concorso, per ciascun anno;
b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a). Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
2. Gli enti di cui al comma 1 applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Non effettuano la comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge predetta.
3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l’utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive graduatore, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l’effettuazione di prove preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla ( 23) e l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile.
Art. 29 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 20/2021 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 7/2021) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 19 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli articoli 21 e 28, comma 3, ultimo periodo. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. prima serie speciale n. 9/2020).
( 2) Vedi anche quanto disposto dall’art. 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 in ordine alla adesione di Regione del Veneto alla Fondazione “Cortina 2021”.
( 3) Aggiunto alla fine della rubrica dalla lett. a) comma 1 dell’art. 3 legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34 le parole “, nonché concorso al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.
( 4) Comma modificato da lett. b) comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34 che ha sostituito le parole “La Regione del Veneto concorre” con dalle parole La Regione del Veneto, sulla base delle garanzie prestate in fase di candidatura, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché
( 5) Comma modificato da comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34 che ha sostituito le parole “dagli articoli 1 a 4” con dalle parole “dagli articoli 1 a 3”
( 6) Comma abrogato da comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 34 .
( 7) Testo riportato al comma 1 dell’art. 3 legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 .
( 8) Testo riportato all’art. 39 bis legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 9) Testo riportato alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 10) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 6 settembre 2022, n. 22 che ha soppresso le parole: “colpite dalla crisi correlata all’epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale”. In precedenza comma inserito da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 11) Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 12) Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 3 legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 13) Articolo abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 . Il testo dell’art. 16 così disponeva “Art. 16 - Disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.
1. Dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3 comma 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, Veneto Sviluppo spa cessa l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi a fondi regionali affidati direttamente e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 3 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.
2. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 1, Veneto Sviluppo spa provvede a:
a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all’entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro 30 giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.
3. Fino alla data di liquidazione del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 2 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.
4. Le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con la presente legge o con precedenti disposizioni regionali, costituiscono per l’anno 2020:
a) in via prioritaria, nella misura del 30 per cento, entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale;
b) nella rimanente misura del 70 per cento, entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al fondo di rotazione di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)” le cui risorse sono introitate al bilancio regionale, al netto degli importi destinati con altre disposizioni regionali, per essere interamente destinate, già a decorrere dall’anno 2020, al rifinanziamento dei fondi medesimi nel rispetto della legge istitutiva e delle finalità di cui al comma 6.
6. A decorrere dall’anno 2021 le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
7. Le entrate di cui al comma 4 lettera a) quantificate in euro 60.345.866,78 per l’esercizio 2020 sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
8. Le entrate di cui al comma 4 lettera b) e del comma 6, quantificate in euro 174.049.807,58 per l’esercizio 2020, in euro 15.097.640,30 per l’esercizio 2021 e in euro 9.194.595.36 per l’esercizio 2022 sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 e destinate al finanziamento degli oneri in conto capitale di pari importo derivanti dall’applicazione del presente articolo, a cui si fa fronte:
a) per euro 35.150.511,76 nel 2020, euro 4.385.149,19 nel 2021 ed euro 2.345.182,05 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) per euro 90.114,50 nel 2020 ed euro 2.020,86 nel 2021 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) per euro 110.337.703,66 nel 2020, euro 8.097.366,60 nel 2021 ed euro 4.799.593,83 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) per euro 13.141.006,20 nel 2020, euro 1.390.464,72 nel 2021 ed euro 893.781,76 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
e) per euro 9.976.236,78 nel 2020, euro 1.152.991,29 nel 2021 ed euro 1.086.390,08 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
f) per euro 3.635.198,70 nel 2020, euro 69.647,64 nel 2021 ed euro 69.647,64 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
g) per euro 1.719.035,98 nel 2020, con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”. Ai sensi del secondo periodo dell’art. 5 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “I riferimenti a tale norma contenuti in altre previsioni di legge regionale e in atti amministrativi devono intendersi operati agli articoli 1 e 2 della presente legge”.
( 14) Con sentenza n. 20/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 19 in quanto il ricorrente non ha adeguatamente motivato l’impugnazione, non avendo individuato le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali di cui lamenta la violazione e avendo svolto un’argomentazione meramente assertiva in merito alle ragioni del contrasto con i parametri costituzionali evocati. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
( 15) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 3 legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 .
( 16) Vedi analoga disposizione recata da art. 20 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 con riferimento a Istituto Oncologico Veneto.
( 17) Con sentenza n. 20/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 21, in quanto la disposizione non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidato alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l’imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro; non si discosta dal principio enunciato dalla legislazione statale e non risulta violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un’applicazione uniforme, presso tutte le amministrazioni, del principio di coordinamento della finanza pubblica; inoltre, la rideterminazione dei fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali è vincolata al rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
( 18)Testo riportato dopo la lett. l) del comma 1 dell’art. 4 legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
( 19) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 34 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
( 20) Vedi anche quanto disposto dall’art. 19 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 in tema di graduatorie concorsuali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
( 21) Con sentenza n. 20/2021 (G. U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 28 comma 3, in tema di procedure di assunzione al pubblico impiego presso la Regione e gli enti regionali compresi gli enti del servizio sanitario regionale, atteso che consentire, come la norma prevede, che i bandi di concorso riconoscano l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che hanno maturato esperienze presso la amministrazione per almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile, e quindi riconoscere l'esperienza all'interno dell'amministrazione che bandisce il concorso, non collide con il principio di buon andamento, anche perché i beneficiari dell'esonero dovranno comunque, al pari degli altri concorrenti, cimentarsi con le prove concorsuali: e ciò garantisce ragionevolezza e parità di trattamento. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
( 22) Comma modificato da comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48 che ha soppresso le parole “, inclusi quelli del servizio sanitario regionale,”.
( 23) Comma modificato da comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2019, n. 48 che ha inserito tra le parole: “risposte multiple” e le parole: “e l’esonero dalle eventuali preselezioni”, le seguenti: “, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 44/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 (BUR n. 137/2019) (Bilancio) – Testo storico

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di aderente istituzionale, al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica, assicurando insieme agli altri enti interessati il supporto necessario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall’Host City Contract e dalla Carta Olimpica.
2. La Regione concorre alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività degli Organismi di cui al comma 1, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività, definiti d’intesa tra gli enti interessati.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 2 - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese di investimento relative alle Venues olimpiche site nel territorio veneto.
1. La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese di investimento per la realizzazione di sedi competitive e non competitive, site nel Comune di Cortina d’Ampezzo e nel Comune di Verona, come individuate nel Dossier di Candidatura, secondo un Piano di interventi da attuarsi a cura dell’Agenzia di Progettazione Olimpica e si impegna a realizzare gli interventi infrastrutturali di propria competenza, entro le modalità e i tempi indicati nel Dossier di Candidatura.
2. Fermo restando quanto previsto dalla Legge Olimpica statale per quanto riguarda il concorso dello Stato al finanziamento delle spese di investimento, si demanda a successivi accordi tra la Regione del Veneto, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano la regolazione dei reciproci rapporti finanziari, nonché il riparto delle spese sostenute secondo il criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 35.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 3 - Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese.
1. La Regione del Veneto concorre alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG), secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.
2. Fermi gli accordi e le intese stipulati nella fase di candidatura, gli accordi e le intese da porre in essere tra gli enti interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 1 a 4 della presente legge sono formalizzati sulla base di provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, e devono prevedere forme di garanzia dirette a tenere indenni gli amministratori da pretese patrimoniali avanzate nei loro confronti, anche in conseguenza delle garanzie prestate in fase di candidatura, per la partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di Progettazione Olimpica, ivi compresa l’ipotesi dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG) per il quale la Regione del Veneto concorre alla relativa copertura ai sensi e nei limiti previsti dal presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 14.210.261,56 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4 - Concorso della Regione del Veneto al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
1. La Regione del Veneto, per l’importo di euro 27.500.000,00, riferito all’Area dolomitica, concorre al finanziamento dei Giochi Paralimpici, quantificato dal Dossier di Candidatura in complessivi euro 55.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.500.000,00 per l’esercizio 2020, in euro 11.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e Tempo Libero”, Titolo 2 “Spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 5 - Azioni di supporto alla promozione del turismo nel comprensorio sciistico del Nevegal.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo dell’attività turistica e per avviare un piano di promozione turistica del Nevegal, è autorizzata a erogare la somma di euro 30.000,00 al Comune di Belluno al fine di sostenere la stagione turistica invernale nel comprensorio sciistico del Nevegal.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 6 - Misure per l’efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati sono introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, è aggiunta la seguente:
“d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico ambientali.”.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 7 - Contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura.
1. La Regione è autorizzata a costituire un fondo per il comparto frutticolo del Veneto dedicato all’attivazione di un Piano per il contrasto alla diffusione degli insetti alloctoni dannosi.
2. Il Piano, di cui la comma 1, è destinato alla seguenti linee di intervento: ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo, gestione della difesa integrata, formazione, incentivazione di misure di carattere strutturale e organizzativo volte alla prevenzione dei danni, nonché di specifici fondi di mutualizzazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge definisce il Piano e le relative azioni in attuazione del comma 1 nel rispetto della normativa comunitaria; per l’attivazione del Piano la Giunta potrà avvalersi dei propri enti strumentali, di enti ed istituti di ricerca, di organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa attiva delle colture operanti in Veneto, delle organizzazioni produttori riconosciute dalla Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 159 del Reg. (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308, degli Organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e degli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016.
4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2020 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 8 - Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto di mezzi e attrezzature.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 1 bis”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 9 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Dopo articolo 27 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
“Art. 27 quater - Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva.
1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, relativi alle spese di investimento e quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 10 - Contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
1. Per l’esercizio 2020 le disponibilità di euro 4.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” sono introitate nel bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la concessione di contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” aventi sede operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 11 - Iniziative per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto.
1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli strumenti finanziari in favore delle piccole e medie imprese (PMI), cofinanziati con risorse europee nell’ambito del POR FESR 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative e alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.
2. Delle risorse di cui al comma 1:
a) euro 45.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;
b) euro 15.000.000,00 sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.
3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. L’ammontare di cui al comma 2 lettera a) è destinato al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari, compreso il microcredito, finalizzati a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul territorio regionale, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, e a potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni nazionali aventi ad oggetto il tema del sostegno alle imprese e delle garanzie.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000.000,00 per l’esercizio 2020, ed euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 12 - Interventi a favore dei distretti del commercio.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 9.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 6 comma 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 9.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 13 - Interventi a favore dei luoghi storici del commercio.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 6 comma 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di un bando destinato alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 14 - Finanziamento della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Per l’esercizio 2020, le disponibilità di euro 5.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, sono introitate al bilancio regionale e destinate per le finalità di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 del presente articolo, allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 15 - Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 2.000.000,00, a favore di soggetti privati, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ubicati in Veneto. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Per l’esercizio 2020 la disponibilità di euro 1.000.000,00, a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, viene introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 ed è destinata alle attività previste dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 16 - Disposizioni in materia di gestione di fondi regionali.
1. Dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3 comma 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, Veneto Sviluppo spa cessa l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi a fondi regionali affidati direttamente e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 3 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.
2. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 1, Veneto Sviluppo spa provvede a:
a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;
b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;
c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all’entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;
d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro 30 giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.
3. Fino alla data di liquidazione del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 2 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.
4. Le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con la presente legge o con precedenti disposizioni regionali, costituiscono per l’anno 2020:
a) in via prioritaria, nella misura del 30 per cento, entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale;
b) nella rimanente misura del 70 per cento, entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al fondo di rotazione di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)” le cui risorse sono introitate al bilancio regionale, al netto degli importi destinati con altre disposizioni regionali, per essere interamente destinate, già a decorrere dall’anno 2020, al rifinanziamento dei fondi medesimi nel rispetto della legge istitutiva e delle finalità di cui al comma 6.
6. A decorrere dall’anno 2021 le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
7. Le entrate di cui al comma 4 lettera a) quantificate in euro 60.345.866,78 per l’esercizio 2020 sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
8. Le entrate di cui al comma 4 lettera b) e del comma 6, quantificate in euro 174.049.807,58 per l’esercizio 2020, in euro 15.097.640,30 per l’esercizio 2021 e in euro 9.194.595.36 per l’esercizio 2022 sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022 e destinate al finanziamento degli oneri in conto capitale di pari importo derivanti dall’applicazione del presente articolo, a cui si fa fronte:
a) per euro 35.150.511,76 nel 2020, euro 4.385.149,19 nel 2021 ed euro 2.345.182,05 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) per euro 90.114,50 nel 2020 ed euro 2.020,86 nel 2021 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) per euro 110.337.703,66 nel 2020, euro 8.097.366,60 nel 2021 ed euro 4.799.593,83 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) per euro 13.141.006,20 nel 2020, euro 1.390.464,72 nel 2021 ed euro 893.781,76 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
e) per euro 9.976.236,78 nel 2020, euro 1.152.991,29 nel 2021 ed euro 1.086.390,08 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
f) per euro 3.635.198,70 nel 2020, euro 69.647,64 nel 2021 ed euro 69.647,64 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
g) per euro 1.719.035,98 nel 2020, con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 17 - Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba o Perfetti”.
1. Nel titolo della legge, al comma 1 dell’articolo 1 ed al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole: “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti” sono inserite le parole: “o Feldenkrais”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio d previsione 2020-2022.
Art. 18 - Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata.
1. Al fine di supportare la Regione del Veneto nella fase di negoziato con il Governo per l’ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, è istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio svolge attività di studio e ricerca nonché di proposta e impulso, anche attraverso l’elaborazione di contributi tecnico-scientifici, nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alla trattativa con il Governo e alla successiva legge di differenziazione.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e la composizione interna dell’Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di soggetti ed organismi, pubblici e privati, di comprovata esperienza e qualificata competenza.
4. L’Osservatorio sarà coordinato da un Direttore, scelto dal Presidente della Giunta regionale in ragione della comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico e finanziario relativamente alla materia dell’organizzazione e alle competenze regionali. Il Direttore presta la sua attività a titolo gratuito.
5. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie o indennità di presenza.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 , sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale:
a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;
c) si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;
d) in caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) in caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;
f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.
1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 1bis in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.
1 quater. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 bis del presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del Bilancio di previsione 2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge (Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”).”.
Art. 20 - Sistema informativo della Regione del Veneto (SIRV) e Piattaforme Digitali Venete.
1. Il Sistema Informativo della Regione del Veneto (SIRV) è il Sistema Informativo regionale unico dell’Amministrazione Regionale ed è composto dai sistemi informativi dei singoli domini afferenti ai diversi settori di competenza regionale.
2. Per sostenere e incentivare la trasformazione digitale degli enti pubblici locali nonché la connessione istituzionale, l’Amministrazione regionale - coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 “Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l’informatizzazione degli enti locali” - mette a disposizione degli enti stessi le Piattaforme Digitali Venete, che possono abilitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamenti digitali, identità digitali, servizi digitali al cittadino, fascicolo del cittadino, polo archivistico regionale, e svolge a loro favore attività di supporto ed accompagnamento continuativa.
3. La Giunta regionale definisce gli standard tecnici e organizzativi e i modelli evoluti del SIRV e delle piattaforme abilitanti; il coordinamento e la gestione operativa del SIRV e delle Piattaforme è assegnata alla struttura regionale competente in materia di ICT (Information Communication Tecnology) e Agenda Digitale
4. Per ottimizzare gli investimenti e favorirne l’evoluzione unitaria, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, aderiscono al SIRV gli enti strumentali e le società partecipate della Regione, ivi compresi Veneto Lavoro, Veneto Innovazione S.p.A. Azienda Zero, Veneto Agricoltura, AVEPA, ARPAV, Veneto Strade S.p.A..
5. Il Consiglio regionale può aderire al sistema informativo di cui ai commi 1 e 4. A tal proposito la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabiliscono, di comune accordo, la relativa tempistica, nonché le modalità operative e gestionali dell’adesione.
6. L’adesione degli enti pubblici locali alle Piattaforme Digitali abilitanti definite al comma 2, avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
7. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 6, sono avviati progetti di convergenza tra i sistemi informativi della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali e società di cui al medesimo comma 3, per creare le condizioni tecniche e organizzative necessarie all’adesione.
8. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
9. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 21 - Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.
1. Con decorrenza dall’anno 2020, l’Azienda Ospedale-Università di Padova è autorizzata a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all’anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.200.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 22 - Formazione del personale addetto al soccorso sulle piste da sci.
1. Per assicurare, anche in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpinismo previsti a Cortina d’Ampezzo nel 2021 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste da sci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, nonché le periodiche esercitazioni, di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, la Giunta regionale stabilisce modalità e criteri per l’idonea formazione del personale addetto al soccorso sulle piste da sci di cui al medesimo articolo.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è aggiunta la seguente:
“l bis) promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa.”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola: “promozione” sono inserite le seguenti: “, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2020 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e Diritto allo studio”, Programma: 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
Art. 24 - Iniziative volte alla candidatura della Valle d’Alpone alla Lista del patrimonio mondiale Unesco.
1. La Regione del Veneto riconosce la Valle d’Alpone quale territorio di singolare e notevole rilevanza scientifica per il valore dei fossili presenti all’interno delle rocce sedimentarie dell’Eocene e più in generale per la storia geologica dell’area, già sede di giacimenti paleontologici da molti secoli oggetto di scavo e di studio, tra cui quelli di Bolca, Roncà e San Giovanni Ilarione.
2. La Giunta regionale persegue la valorizzazione del sito mediante il sostegno istituzionale e finanziario ad attività finalizzate alla sua candidatura nella Lista del patrimonio mondiale Unesco, prevedendo a tal proposito azioni da inserire nel programma triennale della cultura di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e nei piani annuali di cui all’articolo 8 della medesima legge.
3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Associazione temporanea di scopo “Val d’Alpone-Faune, flore e rocce del Cenozoico” un contributo finalizzato ad alimentare iniziative dirette alla candidatura del sito.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2020, si provvede con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 25 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. All’articolo 34, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è inserito, in fine, il seguente periodo: “il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 25 è rispettato se il valore dell’ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3;”.
2. All’articolo 34 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli assegnatari di alloggio di cui all’articolo 50 hanno diritto al rinnovo se il valore dell’ISEE-ERP non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se, a prescindere dalla situazione economica, il nucleo familiare comprende almeno una persona che abbia compiuto, alla data del 1° luglio 2019, sessantacinque anni o che presenti, alla medesima data, condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE, ferma la necessità del possesso di tutti gli altri requisiti.”.
3. All’articolo 50, comma 3, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono inserite, dopo la parola: “comunicazione.”, le seguenti parole: “Il requisito dell’ISEE-ERP è ripristinato se alla scadenza dei ventiquattro mesi non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall’articolo 27, comma 3, o se, anche in caso di superamento dell’importo, alla data del 1° luglio 2019, il nucleo familiare comprende una persona che abbia compiuto sessantacinque anni o presenta condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE”.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 30.000,00 per l’esercizio 2021 e in euro 60.000,00 per l’esercizio 2022, sono introitate al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 26 - Introito delle somme rimanenti nel fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti istituito sulla base dell’abrogato articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”.
1. Le somme rimanenti nel fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti istituito sulla base dell’abrogato articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 , al netto del loro utilizzo per le attività di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, quantificate in euro 1.000.540,00 per l’esercizio 2020 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributo agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 27 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” le parole: “con sede in Pieve di Soligo (TV)” sono soppresse.
Art. 28 - Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni.
1. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, la Regione e gli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono procedere, in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e nel rispetto dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo e del piano dei fabbisogni, previa verifica dell’avvenuta immissione in servizio nell’amministrazione che indice il concorso di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate:
a) allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per l’amministrazione che indice il concorso, per ciascun anno;
b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a). Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
2. Gli enti di cui al comma 1 applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Non effettuano la comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge predetta.
3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l’utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive graduatorie, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l’effettuazione di prove preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple e l’esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti dell’amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile.
Art. 29 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO