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Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)

Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)

DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (1)

Art. 1 - (Programma degli interventi).

1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché edifici strumentali all’attività religiosa. ( 2)
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonchè in opere di nuova realizzazione.

Art. 2 - (Disciplina delle opere per servizi religiosi).

1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, le autorità competenti, secondo l’ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all’ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l’ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte della opera finanziata.

Art. 3 - Interventi regionali. (3)

1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all’articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:
a) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);
c) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. L’istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all’ordinamento di ciascuna confessione religiosa, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l’istanza. ( 4) L’erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici.

Art. 4 - (Utilizzo dei contributi).

1. I contributi deliberati dai comuni ( 5) ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati, ( 6 ) nel fondo di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ( 7) .

Art. 5 - (Abrogazione).

1. E' abrogato il secondo comma dell’ articolo 117 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

Art. 6 - (Norma finanziaria).

omissis ( 8)

Art. 7 - (Norma transitoria).

1. Per l’anno 1987 le domande per l’erogazione del contributo sono presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il programma di cui all’articolo 2, e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell’articolo 3.


Note

( 2) Comma modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che ha aggiunto dopo le parole: “articoli 7 e 8 della Costituzione” le seguenti: “, nonché edifici strumentali all’attività religiosa”.
( 3) Comma sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 . In precedenza modificato dal art. 15 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 4) Comma così modificato da comma 1 art 11 legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 che ha aggiunto dopo le parole “confessione religiosa” le parole “, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l’istanza”.
( 5) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che ha soppresso dopo le parole: “I contributi deliberati dai comuni”, le parole: “e dalla Regione”.
( 6) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che ha soppresso dopo le parole: “sono revocati e reintegrati”, le parole: “, per i comuni”.
( 7) Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 3 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che ha soppresso dopo le parole: “legge 28 gennaio 1977, n. 10”, le parole: “, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio”.
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 citata nel presente articolo, è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)

DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Art. 1 - Programma degli interventi
1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonchè in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - Disciplina delle opere per servizi religiosi
1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, le autorità competenti, secondo l’ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all’ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l’ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte della opera finanziata.
Art. 3 - Interventi regionali
1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune delle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma dell’articolo 2, concede, per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, e, prioritariamente, a integrazione dell’intervento disposto dal comune, contributi:
a) sino a un massimo del 50% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto;
b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonchè del programma di cui al secondo comma dell’articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, le confessioni religiose possono inoltrare domanda, con la stessa procedura di cui al primo comma dell’articolo 2, direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
6. L’erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 2.
Art. 4 - Utilizzo dei contributi
1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio.
Art. 5 - Abrogazione
1. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 117 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Art. 6 - Norma finanziaria
1. All’onere di lire 2.000.000.000 per l’anno finanziario 1987, derivante dagli interventi di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a) e terzo comma della presente legge, si provvede mediante utilizzo, per competenza e per cassa, della partita n.15 -restauro e sistemazione edifici di culto - del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 43050 denominato “ Contributi per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici adibiti al culto di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto ” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per competenza e per cassa.
2. All’onere di lire 4.000.000.000 per l’anno 1987 derivante dagli interventi di cui all’articolo 3 - primo comma - lettere a) e b) della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 - partita n. 21 - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 43052 denominato “ Contributi per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici adibiti al culto di cui all’articolo 3 - lettere a) e b) della legge regionale “ Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione ” con lo stanziamento di lire 4.000.000.000 per competenza e per cassa.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni 1988 e 1989, si provvederà con la legge finanziaria di cui all’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 7 - Norma transitoria
1. Per l’anno 1987 le domande per l’erogazione del contributo sono presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il programma di cui all’articolo 2, e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell’articolo 3.


SOMMARIO