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Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 (BUR n. 95/1993)

Modifica e integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 'Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare'

Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 (BUR n. 95/1993) (Abrogata)

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 27 "PROVVEDIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 novembre 1993, n. 49 (BUR n. 95/1993) (Novellazione)

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 27 "PROVVEDIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 .

1. L'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Natura e disciplina degli interventi.
1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto zootecnico, tali da poter compromettere l'assetto produttivo del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.
2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di un piano straordinario, approvato dalla Giunta regionale, non assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 4 della presente legge, nella quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione del sistema cooperativo nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti della Regione verso terzi creditori delle stesse società cooperative, in dipendenza di garanzie fideiussorie prestate.
3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di interventi statali ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 11 marzo 1988, n. 67 e 8 agosto 1991, n. 252, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionali dei soggetti ricompresi nella filiera.
4. Il piano straordinario di interventi recepisce le azioni previste nel Piano Nord-Est, nell'ambito del programma nazionale zootecnico, approvato ai sensi della legge n. 252/1991, e le coordina con quelle di competenza regionale.
5. Il piano straordinario deve prevedere organicamente le seguenti azioni:
a) consolidamento e valorizzazione delle presenze produttive nel comparto;
b) risanamento e riqualificazione delle strutture di trasformazione;
c) definizione di sinergie tra presenze cooperative e private;
d) ricomposizione delle iniziative in un progetto di filiera.
6. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati da interventi ordinari nei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.
7. Il piano straordinario a favore di cooperative e consorzi zootecnici regionali anche in deroga dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, comprende quindi i seguenti interventi:
a) acquisto del complesso immobiliare di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario (CO.RE.ZOO.) - Società cooperativa a rl, sito in Cadoneghe (PD) nel limite di spesa di lire 38 miliardi;
b) concessione direttamente tramite la Giunta regionale o tramite l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) di garanzie primarie fino all'importo di lire 40 miliardi, nell'interesse dei soggetti inclusi nel Piano di cui al presente comma, in favore degli Istituti di credito finanziatori anche in sostituzione di altre garanzie già esistenti concesse dalla Regione, dall'ESAV o da Terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori e soci che siano garanti per le stesse esposizioni o anche in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste, al quale è succeduto il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di ottemperare alle condizioni necessarie per le erogazioni in acconto della legge n. 87/1990 e successive modifiche e integrazioni;
c) concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 della presente legge, per la normalizzazione di assetti societari dei soggetti inclusi nel piano;
d) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2, dell'articolo 5 della presente legge, a favore dei soggetti, inclusi nel piano straordinario, per il consolidamento patrimoniale degli stessi;
e) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 4 dell'articolo 5 della presente legge, per far fronte alle necessità di gestioni sociali dei soggetti inclusi nel piano;
f) mutui agevolati a termine di quanto previsto dal comma 1, lettera d), punto 2 dell'articolo 5 della presente legge e dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 per il consolidamento di cooperative agricole e loro consorzi inclusi nel piano;
g) contributi in conto capitale su perdite di cambio, di cui anche alle provvidenze previste negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 e nell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , nonchè interessi passivi maturati a carico delle imprese dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1993 per finanziare le gestioni, risultanti da bilanci consuntivi certificati o revisionati da società all'uopo autorizzate, relativi all'esercizio 1992 e al primo semestre dell'esercizio 1993.
8. Qualora il valore dell'impianto di cui alla lettera a) del comma 7, stabilito dal competente Genio civile regionale risulti inferiore all'importo indicato, la residua somma è assegnata al CO.RE.ZOO. a titolo di contributo di risanamento della propria gestione.
9. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto nonchè l'eventuale contributo di cui al comma 8, sono interamente destinati, anche con le modalità previste dall'articolo 1203, comma 1, n. 2, codice civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal CO.RE.ZOO., con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fideiussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo.
10. Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti commi per il conseguimento degli obiettivi del piano straordinario possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.".
Art. 2 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 si applicano all'entrata in vigore della presente legge anche alle provvidenze che non siano ancora state formalmente concesse ai beneficiari.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 come sostituito dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa aggiuntiva di lire 22.000 milioni, così ripartita:
- lire 4.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera c);
- lire 2.000 milioni per gli interventi di cui alla lettera d);
- lire 15.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera e).
2. Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 84000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993.
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono disposte le seguenti variazioni in aumento:
Capitoli
Descrizione
Competenza
Cassa


(in milioni di lire)
11506
Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera c), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27



4.500



4.500
11510
Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera d), legge regionale n. 27/1991 )



2.000



2.000
11504
Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale n. 88/1980 . Somma finanziata con legge 10 luglio 1991, n. 201 ( legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 )




15.500




15.500
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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