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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)

Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)

PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.

Art. 1

1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accettato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare a Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la denominazione “ Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini ”.

Art. 2

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità del premio letterario.

Art. 3

1. É istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:
a) il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
b) sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
1) quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
2) il prosindaco di Mestre;
3) pretore di Mestre;
4) arciprete del Duomo di San Lorenzo di Mestre.( 1)
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente. ( 2)
4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4

1. Il comitato nomina la giuria per l’esame delle opere concorrenti e l’assegnazione del premio.
2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti del mondo letterario e della cultura.
3. L’assegnazione del premio deve contenere la motivazione circonstanziata dell’attribuzione.

Art. 5

omissis ( 3)



Note

( 1) Comma sostituito da comma 1 art. 77 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 2) Comma sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 49 (BUR n. 66/1989)

PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI. MESTRE


Art. 1
1. In attuazione del lascito di proprietà immobiliari situate in Mestre, accertato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare a Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la denominazione "Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini".
Art. 2
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio letterario.
Art. 3
1. E' istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:
- il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
- due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell'ambito delle istituzioni culturali e universitarie venete, che restano in carica fino alla fine della legislatura;
- sette componenti così indicati nel lascito testamentario;
- quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
- pro-sindaco di Mestre;
- pretore di Mestre;
- arciprete del Duomo di S. Lorenzo di Mestre.
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a un dipendente regionale del Dipartimento attività culturali nominato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 4
1. Il comitato nomina la giuria per l'esame delle opere concorrenti e l'assegnazione del premio.
2. La giuria è composta di sette membri tra esperti del mondo letterario e della cultura.
3. L'assegnazione del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.
Art. 5
1. Per effetto della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e successivi è iscritto il capitolo 6220 denominato "Proventi derivanti dalla locazione degli immobili del lascito Settembrini" con lo stanziamento di lire 50 milioni.
2. All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando l'entrata di cui al precedente comma attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1989 e successivi del capitolo 70018 denominato "Spese per l'effettuazione del premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini".


SOMMARIO