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Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 (BUR n. 41/1978)
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale
Sommario
“Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 (BUR n. 41/1978) - Testo vigente”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 70 , CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE
Legge in parte ad effetti esauriti e in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 .
SOMMARIO
- Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 (BUR n. 41/1978) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 70 , CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE
Sommario
“Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 (BUR n. 41/1978) - Testo storico”
S O M M A R I O
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 70 CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.
Art. 1
Gli artt. 1 e 2 della
L. R. 9 giugno 1975, n. 70 , e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dal seguente articolo:
"La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purchè attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.
Alla liquidazione delle spese o all'erogazione del contributo provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione da parte della Giunta regionale del preventivo globale di spesa e del relativo rendiconto nel primo caso e, nel secondo caso, previa altresì la determinazione dell'ammontare del contributo".
"La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purchè attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.
Alla liquidazione delle spese o all'erogazione del contributo provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione da parte della Giunta regionale del preventivo globale di spesa e del relativo rendiconto nel primo caso e, nel secondo caso, previa altresì la determinazione dell'ammontare del contributo".
Art 2
Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante riduzione per L. 300 milioni dal capitolo 096209740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: Rifinanziamento
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , modificata dalla
legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43 :
"Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
"Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art 3
Per l'esercizio 1978 è stabilita la spesa di lire 100 milioni per l'erogazione di contributi e di lire 200 milioni per l'organizzazione diretta di manifestazioni da parte della Regione.
Per gli esercizi successivi, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Per gli esercizi successivi, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
In diminuzione
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competenza
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cassa
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Cap. 096209740
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L. 300.000.000
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Fondo di cassa
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L. 300.000.000
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Totale in diminuzione
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L. 300.000.000
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L. 300.000.000
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In aumento |
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Cap. 092009255 "Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni"
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L. 200.000.000
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L. 200.000.000
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Cap. 092009260 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni o congressi"
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L. 100.000.000
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L. 100.000.000
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Totale in aumento
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L. 300.000.000
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L. 300.000.000
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Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 (BUR n. 41/1978) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 70 CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.