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Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (BUR n. 37/2013)

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (BUR n. 37/2013)

INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, ( 1) le risoluzioni dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all’integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.
2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio. ( 2)
Art. 2 - Interventi regionali. (3)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 la Regione promuove:
a) la realizzazione, il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio ( 4) destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza;
b) attività di sostegno alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia; ( 5)
c) l’individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura;
d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte, anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto; ( 6)
e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;
e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale. ( 7)
2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l’obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e favorendo altresì l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale ( 8) che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.
Art. 3 - Centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere, ( 9) indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell’accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla sicurezza. Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza. ( 10) I centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l’Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
2. I centri antiviolenza possono essere promossi e gestiti: ( 11)
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da ( 12) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
3. I centri antiviolenza rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, ( 13) svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) ascolto telefonico;
b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;
d) colloqui informativi di carattere legale;
e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta di ognuna;
f) raccolta e analisi dei dati relativi all’accoglienza ed all’ospitalità;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;
h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali. ( 14)
4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all’interno della famiglia e della società, e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro le donne, alle ricerche finalizzate, all’individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita.
5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.
Art. 4 - Case rifugio.
1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell’ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B. ( 15)
2. Alle case rifugio A ( 16) deve essere garantita la segretezza dell’ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza. Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti. ( 17)
3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l’anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.
4. Le case rifugio possono essere promosse e gestite: ( 18)
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da ( 19) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata;
c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali. ( 20)
5. Le case rifugio rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e, ( 21) svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
6. L’accesso alle case rifugio avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi ( 22) del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell’ordine o di un privato cittadino.
Art. 5 - Case di secondo livello per donne vittime di violenza.
omissis ( 23)
Art. 6 - Gratuità.
1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio ( 24) per donne vittime di violenza sono gratuiti.
2. Il soggiorno nelle case rifugio ( 25) per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato. ( 26)
Art. 7 - Disposizioni attuative.
1. Le strutture di cui agli articoli 3 e 4 ( 27) comunicano con cadenza annuale ( 28) la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale. ( 29)
2. omissis ( 30)
Art. 8 - Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, ( 31) al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;
d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9 - Rapporti con le strutture pubbliche.
1. I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, ( 32) mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d’intesa, con gli enti pubblici a cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 10 - Relazione e monitoraggio.
1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine all’attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all’informazione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al comma 2 e presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale. ( 33)
Art. 11 - Convenzioni.
1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità.
2. Gli enti locali possono concorrere alle spese di gestione e garantiscono, in particolare:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
b) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di violenza.
Art. 12 - Contributi regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi ( 34) diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 2.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti presentati da:
a) enti locali, singoli o associati;
b) ( 35) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b);
d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13 - Istituzione del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
b) assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.
Art. 14 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse già allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” e per euro 200.000,00 con le risorse dell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, la cui dotazione viene incrementata di pari importo prelevando euro 200.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 6.
Art. 15 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’ articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
b) l’ articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1.



Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “leggi vigenti,” con le parole “leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,”.
( 2) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “l’attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.” con le parole “le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.”.
( 3) Vedi anche in tema di interventi per promuovere percorsi di autonomia lavorativa delle donne vittime di violenza, quanto previsto dall’art. 6 recante “Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.” della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”.
( 4) Lettera così modificata da comma 1 art. 2 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello” con le parole “, il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio”.
( 5) Lettera così modificata da comma 2 art. 2 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza” con le parole “alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia.
( 6) Lettera così modificata da comma 3 art. 2 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.” con le parole “, anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto;”.
( 7) Comma così modificato da comma 4 art. 2 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha aggiunto le lett. e bis) ed e ter).
( 8) Comma così modificato da comma 5 art. 2 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “anche tramite un protocollo generale” con le parole “e favorendo altresì l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale”.
( 9) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi,” con le parole “o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere,”.
( 10) Comma così modificato da comma 2 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “la massima priorità alla sicurezza.” le parole “Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza.”.
( 11) Comma così modificato da comma 3 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “possono essere promossi” le parole “e gestiti”.
( 12) Lettera così modificata da comma 4 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso la parola “singoli,”.
( 13) Comma così modificato da comma 5 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che inserito dopo le parole “I centri antiviolenza” le parole “rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.
( 14) Lettera sostituita da comma 6 art. 3 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
( 15) Comma inserito da comma 1 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
( 16) Comma così modificato da lett. a) comma 2 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “Alle case rifugio” la parola “A”.
( 17) Comma così modificato da lett. b) comma 2 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “sicurezza delle vittime di violenza.” le parole “Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti.”.
( 18) Comma così modificato da comma 3 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “possono essere promosse” le parole “e gestite”.
( 19) Lettera così modificata da comma 4 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso la parola “singoli,”.
( 20) Lettera c bis) aggiunta da comma 6 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
( 21) Comma così modificato da comma 5 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “Le case rifugio” le parole “rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e,”.
( 22) Comma così modificato da comma 7 art. 4 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione” con le parole “di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi”.
( 23) Articolo abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
( 24) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso le parole “e delle case di secondo livello”.
( 25) Comma così modificato da lett. a) comma 2 art. 6 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso le parole “e nelle case di secondo livello”.
( 26) Comma così modificato da lett. b) comma 2 art. 6 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.” con le parole “per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.”.
( 27) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “3, 4 e 5” con le parole “3 e 4”.
( 28) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo la parola “comunicano” le parole “con cadenza annuale”.
( 29) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 7 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “che la approva” le parole “e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale.”.
( 30) Comma abrogato da comma 2 art. 7 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 .
( 31) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha inserito dopo le parole “violenza contro le donne” le parole “anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.
( 32) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza” con le parole “I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.
( 33) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha sostituito le parole “, anche attraverso l’ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.” con le parole “e presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale.”.
( 34) Comma così modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso le parole “agli enti locali,”.
( 35) Lettera così modificata da comma 2 art. 11 legge regionale 21 giugno 2018, n. 22 che ha soppresso la parola “singoli,”.


SOMMARIO
Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (BUR n. 37/2013) - Testo storico

INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all’integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.
2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce l’attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.
Art. 2 - Interventi regionali.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 la Regione promuove:
a) la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza;
b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;
c) l’individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura;
d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.
2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l’obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.
Art. 3 - Centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell’accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla sicurezza. I centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l’Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
2. I centri antiviolenza possono essere promossi:
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
3. I centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) ascolto telefonico;
b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;
d) colloqui informativi di carattere legale;
e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta di ognuna;
f) raccolta e analisi dei dati relativi all’accoglienza ed all’ospitalità;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;
h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
i) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all’interno della famiglia e della società, e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro le donne, alle ricerche finalizzate, all’individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita.
5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.
Art. 4 - Case rifugio.
1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell’ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
2. Alle case rifugio deve essere garantita la segretezza dell’ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza.
3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l’anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.
4. Le case rifugio possono essere promosse:
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
5. Le case rifugio svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
6. L’accesso alle case rifugio avviene esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell’ordine o di un privato cittadino.
Art. 5 - Case di secondo livello per donne vittime di violenza.
1. La casa di secondo livello per donne vittime di violenza è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, che non si trovino in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitino di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia.
2. L’accesso alle case di secondo livello per donne vittime di violenza avviene per il tramite delle case rifugio, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.
3. Alle case di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle case rifugio di cui all’articolo 4, compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono ai sensi del comma 1.
Art. 6 - Gratuità.
1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di secondo livello per donne vittime di violenza sono gratuiti.
2. Il soggiorno nelle case rifugio e nelle case di secondo livello per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.
Art. 7 - Disposizioni attuative.
1. Le strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 comunicano la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisce l’ammontare del contributo giornaliero per ospite da erogare alle strutture previste dagli articoli 4 e 5.
Art. 8 - Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;
d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9 - Rapporti con le strutture pubbliche.
1. I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d’intesa, con gli enti pubblici a cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 10 - Relazione e monitoraggio.
1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine all’attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all’informazione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al comma 2, anche attraverso l’ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.
Art. 11 - Convenzioni.
1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità.
2. Gli enti locali possono concorrere alle spese di gestione e garantiscono, in particolare:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
b) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di violenza.
Art. 12 - Contributi regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali, diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti presentati da:
a) enti locali, singoli o associati;
b) singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b);
d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13 - Istituzione del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
b) assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.
Art. 14 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse già allocate nell’upb U0242 “Pari opportunità” e per euro 200.000,00 con le risorse dell’upb U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, la cui dotazione viene incrementata di pari importo prelevando euro 200.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 6.
Art. 15 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
b) l’articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1.



SOMMARIO