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Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 (BUR n. 16/2020)

Iniziative per il Giorno della Memoria, la consapevolezza della Shoà, il contrasto all’antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica

Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 (BUR 16/2020)

INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA, LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SHOÀ, IL CONTRASTO ALL’ANTISEMITISMO CON LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA CULTURA EBRAICA (1)


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione degli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, lettera d) della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e conformemente alla legge 20 luglio 2000, n. 211 “Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, preserva la Memoria della Shoà, persecuzione e sterminio di sei milioni di ebrei d’Europa perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati durante il secondo conflitto mondiale, e sostiene la conoscenza dei crimini verso tutte le vittime del nazifascismo.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e dell’antisemitismo, inteso quest’ultimo secondo la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo.
2 bis. La Regione del Veneto promuove la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell’ebraismo nel territorio regionale, come misura essenziale di contrasto dell’antisemitismo. ( 2)
Art. 2 - Commemorazione del Giorno della Memoria.
1. Nel Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Presidente della Regione del Veneto, assieme ad una delegazione di assessori e consiglieri regionali, partecipa ad eventi commemorativi organizzati dalle Comunità ebraiche del Veneto ed, in particolare, dalla Comunità ebraica di Venezia, a ricordo di ogni vittima della persecuzione razziale e dello sterminio degli ebrei in Europa, in Italia e nel Veneto.
Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.
1. In concomitanza con il Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la Commissione consiliare competente si convoca in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della Shoà, delle leggi razziali e del nazifascismo.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso “I giovani, nuovi testimoni della Memoria”, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, per l’assegnazione ai primi classificati di una borsa di studio e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale.
3. Il concorso di cui al comma 2 consiste nella presentazione, a mezzo di supporto informatico e multimediale, di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale, teatrale; l’annuale bando di concorso, approvato dall’Ufficio di Presidenza, viene trasmesso all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine della sua comunicazione agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del territorio.
4. In occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere iniziative volte a far conoscere, anche attraverso viaggi di studio, i luoghi di deportazione e sterminio.
5. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 possono partecipare ai viaggi di studio organizzati dalla Giunta regionale.
Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale. (3)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 con il quale si prevedano iniziative fra le seguenti:
a) l’approvazione di accordi di programma fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica ed alla lezione dei Giusti delle Nazioni;
b) iniziative formative dirette a studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, da assumere in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le Comunità ebraiche del Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi di concentramento e sterminio e/o l’indizione di concorsi aventi ad oggetto le tematiche di cui all’articolo 1, ai cui vincitori sia conferito un premio in danaro o sia offerta la partecipazione al viaggio di studio con oneri a carico della Regione;
c) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, dei crimini del nazifascismo e dell’antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1;
d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza della realtà, della cultura e della tradizione ebraica, con attenzione particolare alla storia ed ai luoghi dell’ebraismo in Veneto, promossi, anche in collaborazione con la Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. Onlus, dalle Comunità ebraiche del Veneto, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali del Veneto o comunque operanti anche in Veneto, da storici e conoscitori qualificati;
e) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione ebraica.
Art. 4 bis - Relazioni sullo stato di attuazione della legge. (4)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno presentano al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, riferita alle iniziative attuate nell’esercizio precedente dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 3 e 4.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, si fa fronte:
a) quanto ad euro 30.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 3, con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’ articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) quanto ad euro 70.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 4, con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 29 marzo 2022, n. 9 .
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 29 marzo 2022, n. 9 .
( 3) Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 29 marzo 2022, n. 9 .
( 4) Articolo aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 29 marzo 2022, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 (BUR 16/2020) - Testo storico

INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA SHOÀ E PER IL GIORNO DELLA MEMORIA


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione degli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, lettera d) della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e conformemente alla legge 20 luglio 2000, n. 211 “Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, preserva la Memoria della Shoà, persecuzione e sterminio di sei milioni di ebrei d’Europa perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati durante il secondo conflitto mondiale, e sostiene la conoscenza dei crimini verso tutte le vittime del nazifascismo.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e dell’antisemitismo, inteso quest’ultimo secondo la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) richiamata dal punto 2 della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo.
Art. 2 - Commemorazione del Giorno della Memoria.
1. Nel Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Presidente della Regione del Veneto, assieme ad una delegazione di assessori e consiglieri regionali, partecipa ad eventi commemorativi organizzati dalle Comunità ebraiche del Veneto ed, in particolare, dalla Comunità ebraica di Venezia, a ricordo di ogni vittima della persecuzione razziale e dello sterminio degli ebrei in Europa, in Italia e nel Veneto.
Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.
1. In concomitanza con il Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la Commissione consiliare competente si convoca in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della Shoà, delle leggi razziali e del nazifascismo.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso “I giovani, nuovi testimoni della Memoria”, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, per l’assegnazione ai primi classificati di una borsa di studio e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale.
3. Il concorso di cui al comma 2 consiste nella presentazione, a mezzo di supporto informatico e multimediale, di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale, teatrale; l’annuale bando di concorso, approvato dall’Ufficio di Presidenza, viene trasmesso all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine della sua comunicazione agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del territorio.
4. In occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere iniziative volte a far conoscere, anche attraverso viaggi di studio, i luoghi di deportazione e sterminio.
5. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 possono partecipare ai viaggi di studio organizzati dalla Giunta regionale.
Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 con il quale si prevedano, in particolare:
a) l’approvazione di un accordo di programma fra la Regione ed associazioni o fondazioni del Veneto il cui fine statutario consista nell’onorare la memoria di figure di Giusti fra le Nazioni, per la realizzazione condivisa di progetti rivolti ai giovani e dedicati al fare Memoria ed alla lezione dei Giusti, anche consistenti nell’organizzazione dei viaggi di studio di cui alla lettera b);
b) la promozione dell’organizzazione di viaggi di studio nei luoghi della deportazione e dello sterminio, per classi di studenti di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, gli enti locali, le Comunità ebraiche del Veneto;
c) il supporto alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà, di ogni altro crimine del nazismo e dell’antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli istituti o associazioni il cui fine statutario consista nel sostegno e nella promozione della Memoria;
d) l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell’antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, si fa fronte:
a) quanto ad euro 30.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 3, con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) quanto ad euro 70.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 4, con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.


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