crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012)

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Sommario: Legge Regionale 50/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012)

POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO (1) (2)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.
2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà d’impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell’accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
f) rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l’adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell’informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l’aggiornamento professionale degli operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
2. L’esercizio dell’attività commerciale è libero, fatta salva l’introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
  1. 1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
  2. 2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all’interno del territorio comunale;
k) ampliamento: l’incremento della superficie di vendita; l’ampliamento comprende anche l’accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell’attività;
l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”; ( 3)
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l’attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

TITOLO II - Sviluppo del sistema commerciale

CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

Art. 4 - Indirizzi regionali.
1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ( 4) ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’ articolo 26, comma 1, lettera e);
d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge.
3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno ( 5) dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.
Art. 5 - Attività di monitoraggio. (6)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.

CAPO II - Politiche attive per lo sviluppo dell’attività commerciale

Art. 6 - Indirizzi generali.
1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:
a) migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l’individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b) privilegiare la varietà dell’offerta commerciale;
c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;
f) favorire l’integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.
3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.
Art. 8 - Distretti del commercio.
1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.
2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all’interno degli stessi politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.
Art. 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività commerciali nelle aree desertificate.
2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure concorsuali.
Art. 10 - Commercio tradizionale.
1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all’interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell’ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione e sostegno.
Art. 11 - Luoghi storici del commercio.
1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.
2. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale per un periodo di tre anni ( 7) decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.
Art. 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d’intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa europea.
Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato sulla superficie lorda di pavimento ( 8) in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione. ( 9)
Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali. (10)
1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo di cui all’articolo 13.
Art. 15 - Interventi di agevolazione per l’accesso al credito.
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le modalità semplificate per l’accesso al fondo di rotazione di cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate all’interno dei centri storici e urbani.

TITOLO III - Disciplina dell’attività

CAPO I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali

Art. 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita;
c) grandi strutture di vendita.
Art. 17 - Esercizi di vicinato.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione. ( 11)
Art. 18 - Medie strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione. ( 12)
2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione. ( 13)
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
b) il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
9. In caso di sospensione dell’attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
Art. 19 - Grandi strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione. ( 14)
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.
4. All’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4, 5 e 6.
5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l’impatto generato dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all’ articolo 4.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell’autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.
8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
10. In caso di sospensione dell’attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l’autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.

CAPO II - Requisiti per l’esercizio dell’attività

Art. 20 - Requisiti soggettivi.
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi. (15)
1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’ articolo 4.
3. In attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 e dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.
4. In attesa dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico ( 16), anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;
c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.
Art. 21 bis - Disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita. (17)
1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie complessiva di vendita dell’esercizio commerciale:
a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati;
b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.
2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti:
a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m), dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada." e successive modificazioni;
b) unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172." e successive modificazioni.
Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici. (18)
1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.
3. Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all’ articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .

CAPO III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie

Art. 23 - Commercio elettronico.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, l’attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1 l’esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.
3. L’attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Art. 24 - Outlet e temporary store.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary store, come definiti all’ articolo 3, comma 1, lettere h) e i).
2. Nella SCIA o nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.
Art. 25 - Vendite straordinarie.
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

TITOLO IV - Interventi di rilevanza regionale

Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale.
1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:
a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all’ articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4.
3. Al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la Regione medesima. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. L’accordo di programma può, e deve nei casi di variante urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell’ articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza comunale. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori. L’accordo sostituisce l’autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all’intervento da eseguire. In caso contrario l’autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 19, comma 5.
6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 27 - Sanzioni.
1. L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articolo 17, 18 e 19, nonché l’assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 20 comportano, per il comune, l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
2. L’ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
2bis. La violazione di quanto previsto all’articolo 21 bis è punita: ( 19)
a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;
b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. L’esercizio dell’attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera h), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
5. Il comune è l’autorità competente all’accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
Art. 28 - Norme transitorie.
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. I procedimenti sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 , sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.
3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 “Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ”, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 .
4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende decaduta. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.
6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.
Art. 29 - Disposizioni sull’applicazione della legge.
1. L’articolo 19, commi 3 e 5, l’articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l’articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei seguenti provvedimenti:
a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale di cui all’ articolo 4;
b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 19, comma 11.
Art. 30 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
a) legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ;
b) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 ;
c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
d) articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;
e) articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;
f) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 ;
g) legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 .
Art. 31 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. I locali storici già iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 , sono iscritti di diritto nell’elenco previsto dall’ articolo 11, comma 2, della presente legge.
Art. 32 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all’upb di nuova istituzione “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali” (Area omogenea (A0021) “Interventi per il commercio”), che viene anche alimentata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 13 (upb E0147 “Altri introiti”) del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Con sentenza n. 251/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni, in quanto, discostandosi da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, punto 7, lettera b), viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato invece non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19 e 26, in quanto le disposizioni impugnate non si prestano all’interpretazione prospettata dal ricorrente e, pertanto, non confliggono con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
( 2) Vedi anche quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 in materia di disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
( 3) Lettera sostituita da comma 1 art. 44 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 4) Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ).
( 5) Comma così modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che ha sostituito le parole “centottanta giorni” con le parole “un anno”.
( 6) Vedi anche quanto previsto in tema di monitoraggio degli impatti, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza delle grandi strutture di vendita dal comma 4 dell’art. 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 7) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che ha sostituito le parole “dieci anni” con le parole “tre anni”.
( 8) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha inserito dopo le parole “onere aggiuntivo calcolato” le parole “sulla superficie lorda di pavimento”.
( 9) Comma così modificato da comma 2 art. 10 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha aggiunto alla fine le parole “La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.
( 10) Vedi quanto disposto dall’art. 12 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 per effetto del quale le disponibilità nel fondo di cui all’art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , per l’anno 2019 e per un ammontare di euro 5 milioni sono introitate al bilancio regionale e sono destinate al cofinanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio.
( 11) Comma sostituito da comma 1 art. 45 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 12) Comma sostituito da comma 1 art. 46 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 13) Comma sostituito da comma 2 art. 46 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 14) Comma sostituito da comma 1 art. 47 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 15) Vedi l’articolo 48, comma 7 octies, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che detta disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche per l’insediamento in centro storico di medie o grandi strutture di vendita.
( 16) In merito al computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, vedi ora quanto disposto dall’art. 21 bis.
( 17) Articolo inserito da comma 1 art. 1 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 26 . Il comma 2 art. 1 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 26 stabilisce che: “2. Le disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui all’articolo 21 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di vendita esclusiva delle merci ingombranti a consegna differita, previa comunicazione al comune che attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi di cui al comma 1 dell’articolo 21 bis secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.”
( 18) Con sentenza n. 251/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni, in quanto, discostandosi da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, punto 7, lettera b), viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato invece non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19 e 26, in quanto le disposizioni impugnate non si prestano all’interpretazione prospettata dal ricorrente e, pertanto, non confliggono con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Vedi ora rispettivamente, per le grandi strutture di vendita di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 e per le medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale nonché per le grandi strutture di vendita di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22, quanto previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 e la relativa individuazione, quale autorità competente della Regione e della Provincia prevista alla lettera af ter) del paragrafo A1 dell’Allegato A e alla lettera b2) del numero 7 del paragrafo A2 dell’Allegato A.
( 19) Comma inserito da comma 1 art. 2 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 26 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 50/2012
S O M M A R I O
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012) - Testo storico

POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO (1)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.
2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
Art. 2 - Finalità e principi.
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà d’impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell’accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
f) rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l’adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell’informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l’aggiornamento professionale degli operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
2. L’esercizio dell’attività commerciale è libero, fatta salva l’introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
  1. 1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
  2. 2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all’interno del territorio comunale;
k) ampliamento: l’incremento della superficie di vendita; l’ampliamento comprende anche l’accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell’attività;
l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività da effettuarsi secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l’attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.

TITOLO II - Sviluppo del sistema commerciale

CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

Art. 4 - Indirizzi regionali.
1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 1, lettera e);
d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge.
3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.
Art. 5 - Attività di monitoraggio.
1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.

CAPO II - Politiche attive per lo sviluppo dell’attività commerciale

Art. 6 - Indirizzi generali.
1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani.
1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:
a) migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l’individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b) privilegiare la varietà dell’offerta commerciale;
c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;
f) favorire l’integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.
3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.
Art. 8 - Distretti del commercio.
1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.
2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all’interno degli stessi politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.
Art. 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta.
1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività commerciali nelle aree desertificate.
2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure concorsuali.
Art. 10 - Commercio tradizionale.
1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all’interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell’ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione e sostegno.
Art. 11 - Luoghi storici del commercio.
1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.
2. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.
Art. 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d’intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa europea.
Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione.
Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo di cui all’articolo 13.
Art. 15 - Interventi di agevolazione per l’accesso al credito.
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le modalità semplificate per l’accesso al fondo di rotazione di cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate all’interno dei centri storici e urbani.

TITOLO III - Disciplina dell’attività

CAPO I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali

Art. 16 - Tipologia di esercizi commerciali.
1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita;
c) grandi strutture di vendita.
Art. 17 - Esercizi di vicinato.
1. L’apertura, l’ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
Art. 18 - Medie strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
b) il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
9. In caso di sospensione dell’attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
Art. 19 - Grandi strutture di vendita.
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
2. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.
4. All’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4, 5 e 6.
5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l’impatto generato dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell’autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.
8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
10. In caso di sospensione dell’attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l’autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.

CAPO II - Requisiti per l’esercizio dell’attività

Art. 20 - Requisiti soggettivi.
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi.
1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.
3. In attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 e dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.
4. In attesa dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;
c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.
Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici.
1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.
3. Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .

CAPO III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie

Art. 23 - Commercio elettronico.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, l’attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1 l’esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.
3. L’attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Art. 24 - Outlet e temporary store.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary store, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere h) e i).
2. Nella SCIA o nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.
Art. 25 - Vendite straordinarie.
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

TITOLO IV - Interventi di rilevanza regionale

Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale.
1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:
a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4.
3. Al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la Regione medesima. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. L’accordo di programma può, e deve nei casi di variante urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza comunale. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori. L’accordo sostituisce l’autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all’intervento da eseguire. In caso contrario l’autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 19, comma 5.
6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 27 - Sanzioni.
1. L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l’assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 comportano, per il comune, l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
2. L’ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. L’esercizio dell’attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
5. Il comune è l’autorità competente all’accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
Art. 28 - Norme transitorie.
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. I procedimenti sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 , sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.
3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 “Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ”, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 .
4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende decaduta. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.
6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.
Art. 29 - Disposizioni sull’applicazione della legge.
1. L’articolo 19, commi 3 e 5, l’articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l’articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei seguenti provvedimenti:
a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale di cui all’articolo 4;
b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 19, comma 11.
Art. 30 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
a) legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ;
b) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 ;
c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
d) articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;
e) articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;
f) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 ;
g) legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 .
Art. 31 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. I locali storici già iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 , sono iscritti di diritto nell’elenco previsto dall’articolo 11, comma 2, della presente legge.
Art. 32 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2012.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all’upb di nuova istituzione “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali” (Area omogenea (A0021) “Interventi per il commercio”), che viene anche alimentata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 13 (upb E0147 “Altri introiti”) del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Con sentenza n. 251/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni.


SOMMARIO